Art. 11 
 
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di  parcheggio  a
                servizio delle strutture alberghiere 
 
  1. All'articolo 20 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-bis. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano  anche
nell'ipotesi  di  concessione  alle  strutture  alberghiere,  in  via
temporanea,  di  porzioni  di  sedimi  stradali  pubblici  a  uso  di
parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta l'articolo 20, del decreto legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice  della  strada»,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20 (Occupazione  della  sede  stradale).  -  1.
          Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata  ogni  tipo
          di occupazione della sede stradale, ivi  compresi  fiere  e
          mercati, con  veicoli,  baracche,  tende  e  simili;  sulle
          strade di tipo E) ed  F)  l'occupazione  della  carreggiata
          puo' essere autorizzata a condizione che venga  predisposto
          un itinerario alternativo per  il  traffico  ovvero,  nelle
          zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
          non determini intralcio  alla  circolazione  o  pregiudizio
          della sicurezza stradale. 
                1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
          anche   nell'ipotesi   di   concessione   alle    strutture
          alberghiere, in  via  temporanea,  di  porzioni  di  sedimi
          stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e  lo
          scarico di bagagli. 
                2.  L'ubicazione  di  chioschi,  edicole   od   altre
          installazioni,  anche  a  carattere  provvisorio,  non   e'
          consentita,  fuori  dei  centri  abitati,  sulle  fasce  di
          rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 
                3. Nei centri abitati, ferme restando le  limitazioni
          e i divieti di cui agli articoli ed  ai  commi  precedenti,
          l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi,  edicole
          od altre installazioni puo' essere consentita  fino  ad  un
          massimo  della  meta'  della  loro  larghezza,  purche'  in
          adiacenza ai fabbricati e sempre  che  rimanga  libera  una
          zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. 
                Le  occupazioni   non   possono   comunque   ricadere
          all'interno   dei   triangoli    di    visibilita'    delle
          intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.  Nelle  zone  di
          rilevanza  storico-ambientale,  ovvero  quando   sussistano
          particolari caratteristiche geometriche  della  strada,  e'
          ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che  sia
          garantita una zona adeguata per la circolazione dei  pedoni
          e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria. 
                4. Chiunque occupa abusivamente  il  suolo  stradale,
          ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera  alle
          relative   prescrizioni,   e'   soggetto   alla    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. 
                5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione  stessa  di  rimuovere  le  opere
          abusive a proprie spese,  secondo  le  norme  del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI.»