Art. 11
Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a
servizio delle strutture alberghiere
1. All'articolo 20 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nell'ipotesi di concessione alle strutture alberghiere, in via
temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici a uso di
parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli».
Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 20, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Occupazione della sede stradale). - 1.
Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e' vietata ogni tipo
di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e
mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle
strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata
puo' essere autorizzata a condizione che venga predisposto
un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle
zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa
non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio
della sicurezza stradale.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nell'ipotesi di concessione alle strutture
alberghiere, in via temporanea, di porzioni di sedimi
stradali pubblici a uso di parcheggio e per il carico e lo
scarico di bagagli.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre
installazioni, anche a carattere provvisorio, non e'
consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di
rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni
e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole
od altre installazioni puo' essere consentita fino ad un
massimo della meta' della loro larghezza, purche' in
adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una
zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le occupazioni non possono comunque ricadere
all'interno dei triangoli di visibilita' delle
intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di
rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano
particolari caratteristiche geometriche della strada, e'
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia
garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni
e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,
ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle
relative prescrizioni, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per
l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere
abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.»