Art. 12 
 
Misure   di   semplificazione   per   i   lavoratori   del   comparto
                         turistico-ricettivo 
 
  1. All'articolo  14  del  decreto-legge  30  giugno  2025,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2025,  n.  118,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis.  Agli  interventi  di  ristrutturazione   urbanistica   o
edilizia o di  demolizione  e  ricostruzione  iniziati  entro  il  31
dicembre 2026, da realizzare ai  sensi  del  comma  1  da  parte  dei
soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 10, comma  7-ter,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  settembre
2020, n. 120. Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale  di
destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici,
funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai
commi da 1 a 4  del  presente  articolo,  si  applica  la  disciplina
prevista dall'articolo 23-ter  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole
unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari  di  cui  al
comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di  parcheggi  apposite
convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della  destinazione  d'uso
dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero
dei  potenziali  soggetti  alloggiati   nell'immobile,   a   mitigare
l'incremento  del  carico  urbanistico.  Restano  comunque  ferme  le
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42.  Dall'attuazione  delle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica». 
 
          Note all'art. 12: 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   14   del
          decreto-legge  30  giugno  2025,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto  2025,  n.118,  recante
          «Disposizioni urgenti per  il  finanziamento  di  attivita'
          economiche  e  imprese,  nonche'  interventi  di  carattere
          sociale e in materia di infrastrutture, trasporti  ed  enti
          territoriali», come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14  (Disposizioni  urgenti   in   materia   di
          turismo). - 1. Al  fine  di  migliorare  il  benessere  dei
          lavoratori del comparto  turistico-ricettivo,  ivi  inclusi
          quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di
          alimenti e bevande di cui all'articolo  5  della  legge  25
          agosto  1991,  n.  287,  garantendo,   altresi',   positive
          ricadute  sociali,  economiche  e  occupazionali   per   le
          categorie e per i territori  interessati,  e'  autorizzata,
          nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
          di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000  per  l'anno
          2025 e di euro 38.000.000 annui  per  ciascuno  degli  anni
          2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e  euro
          16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026  e  2027  per
          l'erogazione di contributi volti a  sostenere  investimenti
          per   la   creazione   ovvero   la    riqualificazione    e
          l'ammodernamento,  sotto  il  profilo  dell'efficientamento
          energetico e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi
          destinati a condizioni agevolate  ai  medesimi  lavoratori,
          nonche' euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025,
          2026  e  2027  per  l'erogazione  di  contributi  volti   a
          sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. 
                2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  ai
          soggetti che, nella piena ed  esclusiva  disponibilita'  di
          immobili, gestiscono in  forma  imprenditoriale  alloggi  o
          residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
          ((o  termali)),  gestiscono  strutture  turistico-ricettive
          ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di  alimenti
          e bevande di cui all'articolo 5  della  legge  n.  287  del
          1991. 
              2-bis. Agli interventi di ristrutturazione  urbanistica
          o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati  entro
          il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1  da
          parte dei soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  2,  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  10,  comma
          7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120.
          Per tali finalita' e'  previsto  un  vincolo  decennale  di
          destinazione d'uso.  Al  mutamento  di  destinazione  d'uso
          degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili  per
          le finalita' previste dai commi  da  1  a  4  del  presente
          articolo, si applica la disciplina  prevista  dall'articolo
          23-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  per  le
          singole  unita'  immobiliari.  In  ogni  caso,  i  soggetti
          beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti
          gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee,
          tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile,  quale
          risultante a  seguito  del  mutamento,  e  del  numero  dei
          potenziali soggetti alloggiati  nell'immobile,  a  mitigare
          l'incremento  del  carico  urbani-stico.  Restano  comunque
          ferme le disposizioni del codice dei beni culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42. Dall'attuazione  delle  di-sposizioni  del  presente
          comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,
          pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro  38.000.000
          annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 20. 
                4. Con decreto del Ministro del turismo, da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono individuate le tipologie  di  costo,
          le specifiche  categorie  dei  soggetti  beneficiari  e  le
          modalita' per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al
          comma 1, per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni,
          secondo condizioni agevolate  in  misura  proporzionale  al
          beneficio ammesso e  comunque  recanti  una  riduzione  del
          canone di locazione di almeno il 30 per  cento  del  valore
          medio di mercato. Con il decreto di cui  al  primo  periodo
          sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione  delle
          risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
          materia di aiuti di Stato, le procedure di  erogazione,  le
          modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano
          il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,  nonche'
          le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse
          all'utilizzo delle risorse di cui  al  comma  1.  Le  somme
          oggetto di revoca sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato e restano acquisite all'erario. 
                5.  All'articolo  7-quinquies,  commi  3  e  6,   del
          decreto-legge  9  agosto  2024,  n.  113,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2024,  n.  143,  le
          parole: «15 giugno 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «15 dicembre 2025». 
                6. All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  6
          novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 dicembre 2021, n. 233,  le  parole:  «31  dicembre
          2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026». 
                6-bis. All'articolo 19,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le  parole:  "31
          dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
          2026". 
                7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo  3  del
          citato decreto-legge n. 152 del 2021, come  modificato  dal
          comma  6  del  presente  articolo,  si  applica  anche   ai
          procedimenti amministrativi avviati ai sensi  del  medesimo
          articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152  del  2021  e
          pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.»