Art. 12
Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto
turistico-ricettivo
1. All'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o
edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31
dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei
soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120. Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di
destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici,
funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai
commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina
prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole
unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al
comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite
convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso
dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero
dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare
l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le
disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle
disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.118, recante
«Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita'
economiche e imprese, nonche' interventi di carattere
sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti
territoriali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di
turismo). - 1. Al fine di migliorare il benessere dei
lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi
quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25
agosto 1991, n. 287, garantendo, altresi', positive
ricadute sociali, economiche e occupazionali per le
categorie e per i territori interessati, e' autorizzata,
nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia
di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno
2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni
2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro
16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per
l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti
per la creazione ovvero la riqualificazione e
l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento
energetico e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi
destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori,
nonche' euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025,
2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a
sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai
soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilita' di
immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o
residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo
((o termali)), gestiscono strutture turistico-ricettive
ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del
1991.
2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica
o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro
il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da
parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma
7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di
destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso
degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per
le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente
articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo
23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti
beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti
gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee,
tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale
risultante a seguito del mutamento, e del numero dei
potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare
l'incremento del carico urbani-stico. Restano comunque
ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42. Dall'attuazione delle di-sposizioni del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000
annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai
sensi dell'articolo 20.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le tipologie di costo,
le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le
modalita' per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al
comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni,
secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al
beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del
canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore
medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo
sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle
risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le
modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano
il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonche'
le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse
all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme
oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e restano acquisite all'erario.
5. All'articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le
parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«15 dicembre 2025».
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: "31
dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2026".
7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge n. 152 del 2021, come modificato dal
comma 6 del presente articolo, si applica anche ai
procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo
articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.»