Art. 13 
 
Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di
  linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati 
 
  1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in  ambito
regionale o locale,  non  disciplinati  dal  decreto  legislativo  21
novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito  di  applicazione
del regolamento (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime  di  libera
iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato. 
  2. L'esercizio dei servizi di cui al  comma  1  e'  subordinato  al
rilascio di un titolo  abilitativo,  che  non  determina  diritti  di
esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel  rispetto  di
quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini
del  rilascio  del  titolo  abilitativo  di  cui  al  primo  periodo,
l'amministrazione  competente  verifica  l'iscrizione  delle  imprese
richiedenti al  Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che
esercitano la professione di  trasportatore  su  strada,  nonche'  la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  753,  in  materia  di
sicurezza delle fermate e del percorso. 
 
          Note all'art. 13: 
              -  Il  decreto  legislativo  21  novembre  2005,  n.285
          recante    «Riordino    dei     servizi     automobilistici
          interregionali di competenza statale» e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6. 
              - Il  Regolamento  (CE)  n.  1370/2007  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007,  relativo  ai
          servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
          ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE)  n.
          1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.
          dell'Unione europea il 3 dicembre 2007, L 315. 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  753  recante  «Nuove
          norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarita'
          dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri  servizi   di
          trasporto»: 
                «Art. 5 (Contratti di collaborazione con le pubbliche
          amministrazioni). - L'autorizzazione di cui  al  precedente
          art. 4 e' subordinata al favorevole esito  di  verifiche  e
          prove funzionali, rivolte ad accertare  che  sussistano  le
          necessarie condizioni perche' il servizio  possa  svolgersi
          con sicurezza e regolarita'. 
                All'espletamento  delle  verifiche  e   delle   prove
          funzionali  di  cui  al  precedente  comma   provvedono   i
          competenti uffici della  M.C.T.C.,  con  la  partecipazione
          degli  organi  regionali  agli  effetti  della  regolarita'
          dell'esercizio, per i  servizi  di  pubblico  trasporto  di
          competenza delle regioni stesse. 
                Le verifiche e le prove funzionali  vengono  disposte
          dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su
          richiesta del concessionario  il  quale,  all'uopo,  dovra'
          unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione
          e regolare esecuzione di  tutte  le  opere  costituenti  la
          ferrovia  in  concessione,  rilasciata  dal  professionista
          preposto alla realizzazione delle opere stesse e  corredata
          del  certificato  relativo  al   collaudo   statico   delle
          eventuali opere civili ai  sensi  della  legge  5  novembre
          1971,  n.  1086,  nonche',  per  le  attrezzature,  per  le
          apparecchiature e per il materiale mobile in genere,  della
          documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero
          dal  capocommessa  qualora  si  tratti  di  complessi   non
          prodotti da unico fornitore. 
                Ai fini della sicurezza il  Ministro  dei  trasporti,
          con  proprio  decreto,  stabilisce  le  disposizioni  e  le
          modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali
          di cui al primo comma, nonche'  la  forma  ed  i  contenuti
          della dichiarazione di cui al terzo comma e  dei  documenti
          probatori da allegare ad essa, in  particolare  per  quanto
          riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche'  i
          controlli sulla qualita'  e  sull'assenza  di  difetti  dei
          materiali e dei componenti impiegati. 
                Nei  confronti  delle  ferrovie  in  concessione   o,
          comunque, di loro singoli  impianti  o  di  parti  di  essi
          nonche' del  materiale  mobile  realizzati  con  contributi
          finanziari  dello  Stato  resta  fermo   quanto   stabilito
          dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
          maggio 1912, n. 1447  ,  e  dal  capo  VI  del  regolamento
          approvato con regio  decreto  25  maggio  1895,  n.  350  e
          successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
          definitivo  collaudo,  che,  in  ogni  caso,   non   potra'
          intervenire  se  non  trascorso   un   anno   dall'apertura
          all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per  le  opere
          realizzate con contributi finanziari delle regioni o  degli
          enti  locali  territoriali,  intendendosi  sostituiti  agli
          organi  statali  quelli  regionali  o  degli  enti   locali
          medesimi. 
                Le procedure  di  cui  ai  precedenti  commi  trovano
          applicazione, oltreche' in sede di prima  realizzazione  di
          una ferrovia in concessione,  anche  in  sede  di  varianti
          rispetto  alle  caratteristiche   tecniche   dei   progetti
          definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo
          comma, intendendosi l'autorizzazione di cui  al  precedente
          primo comma riferita alla riapertura od  alla  prosecuzione
          dell'esercizio per la sede  e  gli  impianti,  ovvero  alla
          immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato
          o modificato. 
                Per quanto riguarda i servizi di  pubblico  trasporto
          svolgentisi  su  strade  ed  effettuati  con  autobus,  gli
          accertamenti  di  cui  al  primo  comma  sono  limitati  al
          riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
          del servizio,  della  idoneita'  del  percorso,  delle  sue
          eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
          in relazione anche  alle  caratteristiche  dei  veicoli  da
          impiegare. Restano  ferme  inoltre  le  norme  del  vigente
          codice  della  strada  e  delle  relative  disposizioni  di
          esecuzione  per  cio'  che   concerne   l'ammissione   alla
          circolazione dei veicoli.»