Art. 13
Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di
linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati
1. I servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgere in ambito
regionale o locale, non disciplinati dal decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, o non ricompresi nell'ambito di applicazione
del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, sono esercitati in regime di libera
iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato.
2. L'esercizio dei servizi di cui al comma 1 e' subordinato al
rilascio di un titolo abilitativo, che non determina diritti di
esclusiva, da parte dell'amministrazione competente nel rispetto di
quanto previsto dalle normative regionali vigenti in materia. Ai fini
del rilascio del titolo abilitativo di cui al primo periodo,
l'amministrazione competente verifica l'iscrizione delle imprese
richiedenti al Registro elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di trasportatore su strada, nonche' la
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, in materia di
sicurezza delle fermate e del percorso.
Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n.285
recante «Riordino dei servizi automobilistici
interregionali di competenza statale» e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6.
- Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per
ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.
1191/69 e (CEE) n. 1107/70, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
dell'Unione europea il 3 dicembre 2007, L 315.
- Si riporta l'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante «Nuove
norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto»:
«Art. 5 (Contratti di collaborazione con le pubbliche
amministrazioni). - L'autorizzazione di cui al precedente
art. 4 e' subordinata al favorevole esito di verifiche e
prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le
necessarie condizioni perche' il servizio possa svolgersi
con sicurezza e regolarita'.
All'espletamento delle verifiche e delle prove
funzionali di cui al precedente comma provvedono i
competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione
degli organi regionali agli effetti della regolarita'
dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di
competenza delle regioni stesse.
Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte
dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su
richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovra'
unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione
e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la
ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista
preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata
del certificato relativo al collaudo statico delle
eventuali opere civili ai sensi della legge 5 novembre
1971, n. 1086, nonche', per le attrezzature, per le
apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della
documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero
dal capocommessa qualora si tratti di complessi non
prodotti da unico fornitore.
Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti,
con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le
modalita' di esecuzione per le verifiche e prove funzionali
di cui al primo comma, nonche' la forma ed i contenuti
della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti
probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto
riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonche' i
controlli sulla qualita' e sull'assenza di difetti dei
materiali e dei componenti impiegati.
Nei confronti delle ferrovie in concessione o,
comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi
nonche' del materiale mobile realizzati con contributi
finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito
dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447 , e dal capo VI del regolamento
approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e
successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e
definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potra'
intervenire se non trascorso un anno dall'apertura
all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere
realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli
enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli
organi statali quelli regionali o degli enti locali
medesimi.
Le procedure di cui ai precedenti commi trovano
applicazione, oltreche' in sede di prima realizzazione di
una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti
rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti
definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo
comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente
primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione
dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla
immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato
o modificato.
Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto
svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli
accertamenti di cui al primo comma sono limitati al
riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarita'
del servizio, della idoneita' del percorso, delle sue
eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate
in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da
impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente
codice della strada e delle relative disposizioni di
esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla
circolazione dei veicoli.»