Art. 2
Regime forfettario per le attivita' svolte dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
1. All'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa
soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione
europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre
2019 o alla soglia che sara' eventualmente armonizzata in sede
europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa
soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 5, comma 15-quinquies, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si vedano le note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 86 (Regime forfetario per le attivita'
commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
e dalle organizzazioni di volontariato). - 1. Le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale possono applicare, in relazione alle
attivita' commerciali svolte, il regime forfetario di cui
al presente articolo se nel periodo d'imposta precedente
hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta,
non superiori a 85.000 euro o alla diversa soglia che
dovesse essere armonizzata in sede europea.
2. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale possono avvalersi del
regime forfetario comunicando nella dichiarazione annuale
o, nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui
all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il
regime forfetario determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
cui al comma 1 un coefficiente di redditivita' pari all'1
per cento. Le associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario determinano il reddito
imponibile applicando all'ammontare dei ricavi percepiti
nei limiti di cui al comma 1 un coefficiente di
redditivita' pari al 3 per cento.
4. Qualora sia esercitata l'opzione per il regime
forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito dal quale
computare in diminuzione le perdite quello determinato ai
sensi del comma 3.
5. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti
ed emessi, le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei
redditi e' presentata nei termini e con le modalita'
definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte
di cui al titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella
dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano
il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la
ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari
l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute
da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli
7-ter e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e
alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi della
facolta' di acquistare senza applicazione dell'imposta ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Per le operazioni di cui al presente comma le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfettario non
hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore
aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. Salvo quanto disposto dal comma 9, le
organizzazioni di volontariato e le associazioni di
promozione sociale che applicano il regime forfetario sono
esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad
eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di
conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero
dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e successive
modificazioni.
9. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano
con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e
versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di effettuazione delle operazioni.
10. Il passaggio dalle regole ordinarie di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime
forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui
all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da operarsi nella
dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione
delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per
opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie e'
operata un'analoga rettifica della detrazione nella
dichiarazione del primo periodo d'imposta di applicazione
delle regole ordinarie.
11. Nell'ultima liquidazione relativa al periodo
d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 32-bis
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato, ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di
acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui
all'articolo 32-bis del citato decreto-legge n. 83 del
2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.
12. L'eccedenza detraibile emergente dalla
dichiarazione presentata dalle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale che
applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
nei modi ordinari, puo' essere chiesta a rimborso ovvero
puo' essere utilizzata in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
13. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle
imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di
cui all'articolo 80. L'opzione, valida per almeno un
triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo
d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata.
14. Il regime forfetario cessa di avere applicazione
a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui
viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1.
15. Nel caso di passaggio da un periodo d'imposta
soggetto al regime forfetario a un periodo d'imposta
soggetto al regime ordinario ovvero a quello di cui
all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
imposizione, i ricavi che, in base alle regole del regime
forfetario, hanno gia' concorso a formare il reddito non
assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli
anni successivi ancorche' di competenza di tali periodi;
viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
in cui il reddito e' stato determinato in base alle regole
del regime forfetario, non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei
periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime forfetario.
Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da quello
di cui all'articolo 80 a quello forfetario. Nel caso di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime
forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso
regime, i costi sostenuti nel periodo di applicazione del
regime forfetario non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso
di cessione, successivamente all'uscita dal regime
forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi
precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai
fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza
determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e
101 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal
quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni
strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si
assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.
16. Le organizzazioni di volontariato e le
associazioni di promozione sociale che applicano il regime
forfetario sono escluse dall'applicazione degli studi di
settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dei parametri di cui
all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, nonche' degli indici sintetici di affidabilita' di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1
della legge 21 giugno 2017, n. 96.».