Art. 2 
 
Regime forfettario per le attivita' svolte  dalle  organizzazioni  di
  volontariato e dalle associazioni di promozione sociale 
 
  1. All'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021,  n.  215,  le  parole:  «non  superiori  a  euro  65.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»; 
  2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore,  di  cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «130.000  euro  o  alla  diversa
soglia che  dovesse  essere  autorizzata  dal  Consiglio  dell'Unione
europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre
2019 o alla  soglia  che  sara'  eventualmente  armonizzata  in  sede
europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla  diversa
soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»; 
    b) il secondo periodo e' soppresso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'articolo 5, comma 15-quinquies, del
          decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, si  vedano  le  note
          alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  86  del  citato
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come  modificato
          dal presente decreto: 
                «Art.  86  (Regime  forfetario   per   le   attivita'
          commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale
          e  dalle  organizzazioni  di   volontariato).   -   1.   Le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale possono  applicare,  in  relazione  alle
          attivita' commerciali svolte, il regime forfetario  di  cui
          al presente articolo se nel  periodo  d'imposta  precedente
          hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo  d'imposta,
          non superiori a 85.000  euro  o  alla  diversa  soglia  che
          dovesse essere armonizzata in sede europea. 
                2.   Le   organizzazioni   di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale  possono  avvalersi  del
          regime forfetario comunicando nella  dichiarazione  annuale
          o, nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  di  cui
          all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, di presumere  la  sussistenza  dei
          requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. 
                3. Le organizzazioni di volontariato che applicano il
          regime  forfetario  determinano   il   reddito   imponibile
          applicando all'ammontare dei ricavi percepiti nei limiti di
          cui al comma 1 un coefficiente di redditivita'  pari  all'1
          per  cento.  Le  associazioni  di  promozione  sociale  che
          applicano  il  regime  forfetario  determinano  il  reddito
          imponibile applicando all'ammontare  dei  ricavi  percepiti
          nei  limiti  di  cui  al  comma  1   un   coefficiente   di
          redditivita' pari al 3 per cento. 
                4. Qualora sia esercitata  l'opzione  per  il  regime
          forfetario di cui ai commi precedenti si applica il comma 5
          e 6 dell'articolo 80 considerando quale reddito  dal  quale
          computare in diminuzione le perdite quello  determinato  ai
          sensi del comma 3. 
                5. Fermo restando l'obbligo di conservare,  ai  sensi
          dell'articolo  22  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti  ricevuti
          ed  emessi,  le  organizzazioni  di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e
          di tenuta delle scritture contabili. La  dichiarazione  dei
          redditi e'  presentata  nei  termini  e  con  le  modalita'
          definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                6.   Le   organizzazioni   di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte
          di cui al titolo  III  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29  settembre  1973,  n.  600;  tuttavia,  nella
          dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano
          il codice fiscale del percettore dei redditi  per  i  quali
          all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la
          ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. 
                7. Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfetario: 
                  a) non esercitano la rivalsa  dell'imposta  di  cui
          all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, per le operazioni nazionali; 
                  b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie
          l'articolo 41, comma 2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427; 
                  c) applicano agli acquisti di beni  intracomunitari
          l'articolo 38, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
                  d) applicano alle prestazioni di  servizi  ricevute
          da soggetti non residenti o rese ai medesimi  gli  articoli
          7-ter  e  seguenti  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e
          alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633, ferma restando l'impossibilita' di avvalersi  della
          facolta' di acquistare senza applicazione  dell'imposta  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), e comma 2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                Per  le  operazioni  di  cui  al  presente  comma  le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfettario  non
          hanno  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto assolta, dovuta o  addebitata  sugli  acquisti  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                8.  Salvo   quanto   disposto   dal   comma   9,   le
          organizzazioni  di  volontariato  e  le   associazioni   di
          promozione sociale che applicano il regime forfetario  sono
          esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e
          da tutti  gli  altri  obblighi  previsti  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  ad
          eccezione degli obblighi di numerazione e di  conservazione
          delle fatture di acquisto e delle bollette  doganali  e  di
          conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero
          dall'obbligo di certificazione di cui  all'articolo  2  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  21  dicembre  1996,   n.   696   e   successive
          modificazioni. 
                9.   Le   organizzazioni   di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario,  per  le  operazioni  per  le  quali  risultano
          debitori dell'imposta, emettono la fattura o  la  integrano
          con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta  e
          versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo  a
          quello di effettuazione delle operazioni. 
                10.  Il   passaggio   dalle   regole   ordinarie   di
          applicazione dell'imposta sul  valore  aggiunto  al  regime
          forfetario comporta la rettifica della  detrazione  di  cui
          all'articolo 19-bis.2  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  da  operarsi  nella
          dichiarazione dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione
          delle regole ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per
          opzione, dal regime forfetario  alle  regole  ordinarie  e'
          operata  un'analoga  rettifica   della   detrazione   nella
          dichiarazione del primo periodo d'imposta  di  applicazione
          delle regole ordinarie. 
                11.  Nell'ultima  liquidazione  relativa  al  periodo
          d'imposta in cui e' applicata l'imposta sul valore aggiunto
          e' computata anche l'imposta relativa alle operazioni,  per
          le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita', di cui
          all'articolo 6, comma 5, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  e  all'articolo  32-bis
          del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
                Nella stessa liquidazione puo' essere esercitato,  ai
          sensi degli articoli 19 e seguenti del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 633  del  1972,  il  diritto
          alla detrazione dell'imposta relativa  alle  operazioni  di
          acquisto  effettuate  in  vigenza   dell'opzione   di   cui
          all'articolo 32-bis del  citato  decreto-legge  n.  83  del
          2012, i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati. 
                12.   L'eccedenza    detraibile    emergente    dalla
          dichiarazione   presentata    dalle    organizzazioni    di
          volontariato  e  associazioni  di  promozione  sociale  che
          applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo periodo
          d'imposta in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata
          nei modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero
          puo'  essere   utilizzata   in   compensazione   ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. 
                13.  Le   organizzazioni   di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario possono optare per  l'applicazione  dell'imposta
          sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle
          imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in  quelli  di
          cui  all'articolo  80.  L'opzione,  valida  per  almeno  un
          triennio, e' comunicata con la prima dichiarazione  annuale
          da  presentare   successivamente   alla   scelta   operata.
          Trascorso  il  periodo  minimo  di  permanenza  nel  regime
          ordinario,  l'opzione  resta  valida  per  ciascun  periodo
          d'imposta successivo, fino a  quando  permane  la  concreta
          applicazione della scelta operata. 
                14. Il regime forfetario cessa di avere  applicazione
          a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in  cui
          viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1. 
                15. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  forfetario  a  un  periodo  d'imposta
          soggetto  al  regime  ordinario  ovvero  a  quello  di  cui
          all'articolo 80, al fine di evitare salti o duplicazioni di
          imposizione, i ricavi che, in base alle regole  del  regime
          forfetario, hanno gia' concorso a formare  il  reddito  non
          assumono rilevanza nella determinazione del  reddito  degli
          anni successivi ancorche' di competenza  di  tali  periodi;
          viceversa i ricavi che, ancorche' di competenza del periodo
          in cui il reddito e' stato determinato in base alle  regole
          del regime forfetario, non  hanno  concorso  a  formare  il
          reddito  imponibile  del  periodo  assumono  rilevanza  nei
          periodi di  imposta  successivi  nel  corso  dei  quali  si
          verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. 
                Corrispondenti criteri  si  applicano  per  l'ipotesi
          inversa di passaggio dal regime ordinario ovvero da  quello
          di cui all'articolo 80 a quello  forfetario.  Nel  caso  di
          passaggio da un  periodo  di  imposta  soggetto  al  regime
          forfetario a un periodo di imposta soggetto  a  un  diverso
          regime, i costi sostenuti nel periodo di  applicazione  del
          regime   forfetario   non    assumono    rilevanza    nella
          determinazione del reddito degli anni successivi. Nel  caso
          di  cessione,   successivamente   all'uscita   dal   regime
          forfetario,  di  beni  strumentali  acquisiti  in  esercizi
          precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai
          fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o  minusvalenza
          determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86  e
          101 del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato  quello
          risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal
          quale decorre il  regime.  Se  la  cessione  concerne  beni
          strumentali acquisiti nel corso del regime  forfetario,  si
          assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
                16.  Le   organizzazioni   di   volontariato   e   le
          associazioni di promozione sociale che applicano il  regime
          forfetario sono escluse dall'applicazione  degli  studi  di
          settore di cui all'articolo  62-bis  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993,  n.  427  e  dei  parametri  di  cui
          all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549, nonche' degli indici sintetici di affidabilita' di cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50
          convertito, con modificazioni,  dall'articolo  1,  comma  1
          della legge 21 giugno 2017, n. 96.».