Art. 3 
 
             Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto 
       del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 
 
  1. L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del  codice  del  Terzo
settore di cui al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  e'
soppresso. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo  vigente
prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma  7,  secondo
periodo, lettera a), del decreto legislativo  n.  117  del  2017,  le
parole: «delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS)» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  enti  del  Terzo
settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di  cui  al
libro V, titolo V, del codice civile»; 
    b) all'articolo 10, primo comma: 
      1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite  dalle
seguenti: «agli enti del Terzo settore  escluse  le  imprese  sociali
costituite nelle forme di cui  al  libro  V,  titolo  V,  del  codice
civile»; 
      2) al numero 15),  nel  testo  vigente  prima  delle  modifiche
introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo  periodo,  lettera  b),
del decreto legislativo n.  117  del  2017,  la  parola:  «ONLUS»  e'
sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»; 
      3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente  prima  delle
modifiche introdotte dall'articolo  89,  comma  7,  secondo  periodo,
lettera b), del decreto legislativo  n.  117  del  2017,  la  parola:
«ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse
le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro  V,  titolo
V, del codice civile». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a  decorrere  dal
termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto  del  codice
del Terzo settore di cui al decreto legislativo  3  luglio  2017,  n.
117. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 89, commi da 1 a 7,
          del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 89 (Coordinamento normativo). -  1.  Agli  enti
          del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1,  non  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo  144,  commi
          2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b)  l'articolo  3,  commi  1  e  2,   del   decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma
          2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
          347; 
                  c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
                2. Le norme di cui al comma 1, lettera b)  continuano
          ad applicarsi  ai  trasferimenti  a  titolo  gratuito,  non
          relativi alle attivita' di cui all'articolo 5,  eseguiti  a
          favore  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,
          iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 
                3. Ai  soggetti  di  cui  all'articolo  4,  comma  3,
          iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli
          articoli da 143 a 148 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   si   applicano
          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate
          all'articolo 5, purche' siano  in  possesso  dei  requisiti
          qualificanti ivi previsti. 
                4. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  'Per  le
          associazioni   politiche,   sindacali   e   di   categoria,
          religiose,     assistenziali,      culturali,      sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extra-scolastica della persona, nonche'  per  le  strutture
          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti
          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto
          a servizi  di  pubblico  interesse  sono  sostituite  dalle
          seguenti: 'Per le associazioni politiche,  sindacali  e  di
          categoria,     religiose,      assistenziali,      sportive
          dilettantistiche, nonche' per le strutture  periferiche  di
          natura  privatistica  necessarie  agli  enti  pubblici  non
          economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di
          pubblico interesse. 
                5. All'articolo 6, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
          il seguente comma: «La riduzione non si applica  agli  enti
          iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
          soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice  del  Terzo
          settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti  nel  Registro  unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  la  riduzione  si  applica
          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate
          all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo». 
                6.  All'articolo  52,  comma  1,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  le
          parole: «al decreto legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  codice  del  Terzo
          settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  della
          legge 6 giugno 2016, n. 106». 
                7. (soppresso). 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e  10,
          comma 1, numero da 12) a 27-ter), del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  nel
          testo   vigente   prima    delle    modifiche    introdotte
          dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo,  lettere  a)  e
          b), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Omissis. 
                3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
          sempreche' l'imposta afferente  agli  acquisti  di  beni  e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono, per ogni operazione di valore  superiore  ad
          euro cinquanta prestazioni di servizi anche  se  effettuate
          per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
          titolo gratuito per altre finalita' estranee  all'esercizio
          dell'impresa, ad esclusione  delle  somministrazioni  nelle
          mense  aziendali  e   delle   prestazioni   di   trasporto,
          didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale  e
          sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
          operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
          delle attivita' istituzionali di enti  e  associazioni  che
          senza  scopo  di  lucro  perseguono  finalita'   educative,
          culturali,  sportive,   religiose   e   di   assistenza   e
          solidarieta' sociale, nonche' degli enti del Terzo  settore
          escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al
          libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di
          messaggi, rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di
          pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
          enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
          sono considerate prestazioni di servizi  quando  hanno  per
          oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai  nn.  1),
          2) e 5) del comma precedente.  Le  prestazioni  di  servizi
          rese o ricevute dai  mandatari  senza  rappresentanza  sono
          considerate prestazioni di servizi anche nei  rapporti  tra
          il mandante e il mandatario. 
                Omissis.». 
                «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Omissis. 
                12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte  ad
          enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o   fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli
          enti  del  Terzo  settore  escluse   le   imprese   sociali
          costituite nelle forme di cui al libro  V,  titolo  V,  del
          codice civile; 
                Omissis. 
                15) le prestazioni di trasporto di  malati  o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti del Terzo settore; 
                Omissis. 
                19) le prestazioni di ricovero e cura  rese  da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e da enti del Terzo settore  escluse  le  imprese
          sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V,
          del  codice  civile,  compresa   la   somministrazione   di
          medicinali,  presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'   le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 
                20) le prestazioni educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo settore escluse le imprese sociali  costituite  nelle
          forme di cui al libro  V,  titolo  V,  del  codice  civile,
          comprese le prestazioni relative all'alloggio, al  vitto  e
          alla fornitura di libri e  materiali  didattici,  ancorche'
          fornite  da  istituzioni,  collegi  o   pensioni   annessi,
          dipendenti o funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale; 
                Omissis. 
                27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare o ambulatoriale,  in  comunita'  e  simili,  in
          favore   degli    anziani    ed    inabili    adulti,    di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o  da
          enti aventi finalita' di assistenza sociale e da  enti  del
          Terzo settore escluse le imprese sociali  costituite  nelle
          forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile; 
                Omissis.».