Art. 3
Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
1. L'articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo
settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e'
soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente
prima delle modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo
periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le
parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo
settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al
libro V, titolo V, del codice civile»;
b) all'articolo 10, primo comma:
1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle
seguenti: «agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice
civile»;
2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche
introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b),
del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» e'
sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»;
3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle
modifiche introdotte dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo,
lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola:
«ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse
le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo
V, del codice civile».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del decreto del codice
del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 89, commi da 1 a 7,
del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti
del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 1, non si
applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 143, comma 3, l'articolo 144, commi
2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma
2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
347;
c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano
ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non
relativi alle attivita' di cui all'articolo 5, eseguiti a
favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3,
iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli
articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5, purche' siano in possesso dei requisiti
qualificanti ivi previsti.
4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 'Per le
associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti
pubblici non economici per attuare la funzione di preposto
a servizi di pubblico interesse sono sostituite dalle
seguenti: 'Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, sportive
dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di
natura privatistica necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi di
pubblico interesse.
5. All'articolo 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma: «La riduzione non si applica agli enti
iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica
limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate
all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo».
6. All'articolo 52, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: «al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»
sono sostituite dalle seguenti: «al codice del Terzo
settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106».
7. (soppresso).
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 3, comma 3, e 10,
comma 1, numero da 12) a 27-ter), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel
testo vigente prima delle modifiche introdotte
dall'articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettere a) e
b), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Prestazioni di servizi). - Omissis.
3. Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo,
sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e
servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile,
costituiscono, per ogni operazione di valore superiore ad
euro cinquanta prestazioni di servizi anche se effettuate
per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a
titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle
mense aziendali e delle prestazioni di trasporto,
didattiche, educative e ricreative di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonche' delle
operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio
delle attivita' istituzionali di enti e associazioni che
senza scopo di lucro perseguono finalita' educative,
culturali, sportive, religiose e di assistenza e
solidarieta' sociale, nonche' degli enti del Terzo settore
escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al
libro V, titolo V, del codice civile, e delle diffusioni di
messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di
pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da
enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell'art. 2
sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per
oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1),
2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi
rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono
considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante e il mandatario.
Omissis.».
«Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Omissis.
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni
aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e agli
enti del Terzo settore escluse le imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del
codice civile;
Omissis.
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti
con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese
autorizzate e da enti del Terzo settore;
Omissis.
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti
ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate,
nonche' da societa' di mutuo soccorso con personalita'
giuridica e da enti del Terzo settore escluse le imprese
sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V,
del codice civile, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto, nonche' le
prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del
Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle
forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile,
comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche'
fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi,
dipendenti o funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale;
Omissis.
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriale, in comunita' e simili, in
favore degli anziani ed inabili adulti, di
tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza
fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di
donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da
enti aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del
Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle
forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile;
Omissis.».