Art. 4 
 
            Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento 
                        alle imprese sociali 
 
  1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
parole: «cooperative  sociali  e  loro  consorzi»  sono  inserite  le
seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di  cui  al
libro V, titolo V, del codice civile». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo della Tabella  A,  parte  II-bis,
          numero  1)  del  citato  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Tabella A, parte II-bis 
                Omissis. 
                Parte II-bis 
                Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento 
                1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
          e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
          soggetti  indicati   nello   stesso   numero   27-ter)   da
          cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali
          costituite nelle forme di cui al libro  V,  titolo  V,  del
          codice civile; 
                1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano
          a rametti o sgranato, destinati  all'alimentazione;  piante
          allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e  salvia  (v.
          d. ex 12.07); 
                1-ter) prestazioni di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  mezzi  di  trasporto   abilitati   ad
          eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale,  fluviale
          e lagunare; 
                1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia  intensiva
          e   subintensiva;   monitor   multiparametrico   anche   da
          trasporto;  pompe   infusionali   per   farmaci   e   pompe
          peristaltiche per nutrizione enterale; tubi  endotracheali;
          caschi per  ventilazione  a  pressione  positiva  continua;
          maschere per  la  ventilazione  non  invasiva;  sistemi  di
          aspirazione;  umidificatori;  laringoscopi;  strumentazione
          per accesso vascolare; aspiratore  elettrico;  centrale  di
          monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
          elettrocardiografo;  tomografo  computerizzato;  mascherine
          chirurgiche;  mascherine   Ffp2   e   Ffp3;   articoli   di
          abbigliamento  protettivo  per  finalita'  sanitarie  quali
          guanti in lattice,  in  vinile  e  in  nitrile,  visiere  e
          occhiali  protettivi,  tute  di   protezione,   calzari   e
          soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili,  camici
          chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per  mani;
          dispenser a muro per disinfettanti; soluzione  idroalcolica
          in litri; perossido al 3 per cento in litri;  carrelli  per
          emergenza; estrattori RNA; strumentazione  per  diagnostica
          per  COVID-19;  tamponi  per  analisi  cliniche;   provette
          sterili; attrezzature per la realizzazione di  ospedali  da
          campo; 
                1-quater) tartufi freschi o refrigerati; 
                1-quinquies) prodotti assorbenti  e  tamponi  per  la
          protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali; 
                1-sexies)   latte   in   polvere   o   liquido    per
          l'alimentazione dei lattanti  o  dei  bambini  nella  prima
          infanzia,  condizionato   per   la   vendita   al   minuto;
          preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
          fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
          o dei  bambini,  condizionate  per  la  vendita  al  minuto
          (codice NC1901 10 00); pannolini  per  bambini;  seggiolini
          per bambini da installare negli autoveicoli; 
                1-septies) erogazione di corsi di attivita'  sportiva
          invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente,
          dalle  Federazioni  di  sport  invernali  riconosciute  dal
          Comitato Olimpico Nazionale  Italiano  e  dall'articolo  2,
          comma 1, lettera c), della legge  2  gennaio  1989,  n.  6,
          relativa all'ordinamento della professione di guida alpina,
          impartiti, anche  in  forma  organizzata,  da  iscritti  in
          appositi albi regionali o nazionali, nella  misura  in  cui
          tali  corsi  non  siano  esenti  dall'imposta  sul   valore
          aggiunto; 
                1-octies) cavalli vivi destinati a finalita'  diverse
          da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31
          dicembre dell'anno successivo a quello della nascita. 
                1-novies)  oggetti  d'arte,   di   antiquariato,   da
          collezione di cui alle lettere a), b) e  c)  della  tabella
          allegata  al  decreto-legge  23  febbraio  1995,   n.   41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85, a condizione che non si applichi il regime  speciale
          per i rivenditori di beni  usati,  di  oggetti  d'arte,  di
          antiquariato o da  collezione  di  cui  all'articolo  36del
          citato decreto-legge n. 41 del 1995. 
                Omissis.».