Art. 4
Estensione dell'aliquota IVA del 5 per cento
alle imprese sociali
1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «cooperative sociali e loro consorzi» sono inserite le
seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al
libro V, titolo V, del codice civile».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo della Tabella A, parte II-bis,
numero 1) del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal
presente decreto:
«Tabella A, parte II-bis
Omissis.
Parte II-bis
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21)
e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei
soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da
cooperative sociali e loro consorzi e dalle imprese sociali
costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del
codice civile;
1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano
a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante
allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v.
d. ex 12.07);
1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone
effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale
e lagunare;
1-ter.1) Ventilatori polmonari per terapia intensiva
e subintensiva; monitor multiparametrico anche da
trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe
peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di
aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione
per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di
monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;
elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine
chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' sanitarie quali
guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e
soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici
chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica
in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per
emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica
per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette
sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da
campo;
1-quater) tartufi freschi o refrigerati;
1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi per la
protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;
1-sexies) latte in polvere o liquido per
l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima
infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi,
fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti
o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto
(codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini
per bambini da installare negli autoveicoli;
1-septies) erogazione di corsi di attivita' sportiva
invernale e alpinistica, come individuate, rispettivamente,
dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1989, n. 6,
relativa all'ordinamento della professione di guida alpina,
impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in
appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui
tali corsi non siano esenti dall'imposta sul valore
aggiunto;
1-octies) cavalli vivi destinati a finalita' diverse
da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello della nascita.
1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella
allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale
per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui all'articolo 36del
citato decreto-legge n. 41 del 1995.
Omissis.».