Art. 5
Modifiche al regime speciale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le
parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse;
2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del
2017, all'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «,
nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni
pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992,
n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono
della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al testo dell'articolo 86 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si vedano i
riferimenti all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 2, del
citato decreto 3 luglio 2017, n. 117:
«Art. 104 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni
di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85
comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g)
si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e
fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al
comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri,
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al primo periodo
si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro
unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo
settore iscritti nel medesimo Registro. Le disposizioni
richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere
dall'operativita' del Registro unico nazionale del Terzo
settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo
Registro.
2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel
Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2025.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21
novembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante norme
per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
corrispettivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30
del 06 febbraio 1997, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Operazioni non soggette all'obbligo di
certificazione). - 1. Non sono soggette all'obbligo di
certificazione di cui all'articolo 1 le seguenti
operazioni:
Omissis
hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere
dalle associazioni sportive dilettantistiche che si
avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e dalle organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale che si avvalgono della
disciplina di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117;
Omissis.».