Art. 5 
 
          Modifiche al regime speciale delle organizzazioni 
     di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 
 
  1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del  codice  del  Terzo
settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  le
parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse; 
  2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104,  comma  2,  del
codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo  n.  117  del
2017,  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  hh),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le  parole:  «,
nonche' dalle associazioni senza fini di lucro e  dalle  associazioni
pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992,
n. 66» sono sostituite dalle seguenti:  «e  dalle  organizzazioni  di
volontariato e associazioni di promozione sociale  che  si  avvalgono
della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i  riferimenti  al  testo  dell'articolo  86  del
          decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117  si  vedano  i
          riferimenti all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 104, comma  2,  del
          citato decreto 3 luglio 2017, n. 117: 
                «Art. 104 (Entrata in vigore). - 1.  Le  disposizioni
          di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma  2,  85
          comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f)  e  g)
          si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo  di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
          fino al  periodo  d'imposta  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato  al
          comma 2, alle  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale di cui all'articolo 10, del decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460  iscritte  negli  appositi  registri,
          alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383. Le disposizioni richiamate al  primo  periodo
          si applicano, a decorrere  dall'operativita'  del  Registro
          unico nazionale del Terzo  settore,  agli  enti  del  Terzo
          settore iscritti nel  medesimo  Registro.  Le  disposizioni
          richiamate al  primo  periodo  si  applicano,  a  decorrere
          dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo
          settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel  medesimo
          Registro. 
                2.  Le  disposizioni  del  titolo  X,  salvo   quanto
          previsto dal comma 1, si applicano agli enti  iscritti  nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere  dal
          periodo di imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2025. 
                3. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
          hh),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   21
          novembre 1996, n. 696, recante: «Regolamento recante  norme
          per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
          corrispettivi», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.30
          del 06 febbraio 1997, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  2  (Operazioni  non  soggette  all'obbligo  di
          certificazione). - 1.  Non  sono  soggette  all'obbligo  di
          certificazione  di   cui   all'articolo   1   le   seguenti
          operazioni: 
                  Omissis 
                  hh) le cessioni e le prestazioni  poste  in  essere
          dalle  associazioni  sportive   dilettantistiche   che   si
          avvalgono della disciplina di cui alla  legge  16  dicembre
          1991, n. 398, e  dalle  organizzazioni  di  volontariato  e
          associazioni di promozione sociale che si  avvalgono  della
          disciplina di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 3
          luglio 2017, n. 117; 
                  Omissis.».