Art. 6
Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi
1. All'articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2036».
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 683, dell'articolo 1,
della legge 30 decembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021, come
modificato dal presente decreto:
«683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi
15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1°
gennaio 2024. In attesa della razionalizzazione della
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti
del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della
legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al
comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2036.».