Art. 6 
 
        Proroga dell'esclusione Iva per gli enti associativi 
 
  1. All'articolo 1, comma  683,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2036». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo del comma 683,  dell'articolo  1,
          della legge 30 decembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre  2021,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «683. Le disposizioni di cui  all'articolo  5,  commi
          15-quinquies e  15-sexies,  del  decreto-legge  21  ottobre
          2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2021, n. 215, si  applicano  a  decorrere  dal  1°
          gennaio  2024.  In  attesa  della  razionalizzazione  della
          disciplina dell'imposta sul valore aggiunto  per  gli  enti
          del terzo settore,  in  attuazione  dell'articolo  7  della
          legge 9 agosto 2023, n. 111,  le  disposizioni  di  cui  al
          comma  15-quater  dell'articolo  5  del  decreto-legge   21
          ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2021, n. 215, si  applicano  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2036.».