Art. 3
Comandante generale
1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
a) avvalendosi del Comandante in seconda, del Capo di stato
maggiore e del Sottocapo di stato maggiore, coordina la
pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate,
anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti autonomia di
spesa, entro il limite delle risorse assegnate e degli impegni
assunti, nonche' i limiti di valore e per l'acquisizione delle
entrate. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle
esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo
rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;
c) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e
transigere;
d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo;
e) individua, con proprie determinazioni, da emanarsi entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i
principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative
gestioni dei fondi e dei valori in relazione alle esigenze di
carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate
allo specifico contesto, centrale o periferico;
f) esercita il controllo interno amministrativo-contabile
avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale.
2. Il Comandante generale fornisce il proprio contributo al
processo di programmazione e controllo posto in essere dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente
regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali). - 1. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di
quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri,
i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al
Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine
dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti
amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di
acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei
propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti
dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita'
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il
potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e
gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti
e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti;
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l'individuazione delle attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio
corruzione e formulano specifiche proposte volte alla
prevenzione del rischio medesimo;
l-quater) provvedono al monitoraggio delle
attivita' nell'ambito delle quali e' piu' elevato il
rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali
riferiscono al Ministro sull'attivita' da essi svolta
correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo
richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al
comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.».
- Si riporta l'articolo 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34:
«Art. 2 (Ordinamento generale). - 1. Il Corpo della
Guardia di finanza e' ordinato su:
a) comando generale;
b) comandi e organi di esecuzione del servizio;
c) comandi, istituti e centri di reclutamento e di
addestramento;
d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico
e amministrativo.
2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio
sono a loro volta distinti in:
a) comandi territoriali: con competenza
interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle
esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di
polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti
operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e
sezioni aeree.
3. La linea gerarchica territoriale e' formata dal
comando interregionale, dal comando regionale, dal comando
provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e
controllo.
4. Al fine di assicurare l'economicita', la
speditezza e la rispondenza al pubblico interesse
dell'azione amministrativa, attraverso la flessibilita'
dell'organizzazione degli uffici, il comandante generale
stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede,
il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3, le
dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2.
5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo
casi di particolare urgenza, il Consiglio superiore della
Guardia di finanza e tenendo conto delle esigenze
funzionali e operative determinate dalla legge e dal
particolare contesto sociale ed economico, valutato in
riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale
ed alla criminalita' economico-finanziaria, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici
complessivi.
6. La corrispondenza tra le denominazioni previgenti
e quelle nuove dei comandi e reparti e' stabilita
nell'allegata tabella A.».
«Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando generale
e' l'organo mediante il quale il comandante generale:
a) esercita le funzioni di alta direzione,
pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo, per
il perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla
legge 23 aprile 1959, n. 189;
b) tiene i rapporti con gli organi centrali della
pubblica amministrazione, con gli organi di Governo, nei
casi previsti dalla legge, e con gli uffici dell'Unione
europea e degli organismi internazionali, nel quadro delle
direttive impartite dal Ministro delle finanze.».