Art. 3 
 
                         Comandante generale 
 
  1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui  all'articolo
16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare: 
    a) avvalendosi del Comandante  in  seconda,  del  Capo  di  stato
maggiore  e  del   Sottocapo   di   stato   maggiore,   coordina   la
pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo; 
    b) esercita i poteri di spesa e di  acquisizione  delle  entrate,
anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti  autonomia  di
spesa, entro il  limite  delle  risorse  assegnate  e  degli  impegni
assunti, nonche' i  limiti  di  valore  e  per  l'acquisizione  delle
entrate.  I  citati  limiti  sono  individuati  tenendo  conto  delle
esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo
rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico; 
    c) promuove e resiste alle liti e ha il potere  di  conciliare  e
transigere; 
    d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2,  comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,  n.
34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo; 
    e) individua, con proprie determinazioni, da  emanarsi  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,  i
principi generali e i criteri  cui  devono  conformarsi  le  relative
gestioni dei fondi  e  dei  valori  in  relazione  alle  esigenze  di
carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo  rapportate
allo specifico contesto, centrale o periferico; 
    f)  esercita  il   controllo   interno   amministrativo-contabile
avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale. 
  2.  Il  Comandante  generale  fornisce  il  proprio  contributo  al
processo di programmazione e controllo posto in essere  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui  al  presente
regolamento nel quadro delle  attribuzioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della  Repubblica  29
gennaio 1999, n. 34. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  16  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
                «Art.  16   (Funzioni   dei   dirigenti   di   uffici
          dirigenziali  generali).  -  1.  I  dirigenti   di   uffici
          dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito  di
          quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri,
          i seguenti compiti e poteri: 
                  a)  formulano  proposte  ed  esprimono  pareri   al
          Ministro, nelle materie di sua competenza; 
                  a-bis)  propongono   le   risorse   e   i   profili
          professionali  necessari  allo  svolgimento   dei   compiti
          dell'ufficio   cui   sono   preposti    anche    al    fine
          dell'elaborazione del documento di programmazione triennale
          del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
                  b)  curano  l'attuazione  dei  piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e  gestioni;  definiscono  gli  obiettivi  che  i
          dirigenti devono perseguire e attribuiscono le  conseguenti
          risorse umane, finanziarie e materiali; 
                  c) adottano gli  atti  relativi  all'organizzazione
          degli uffici di livello dirigenziale non generale; 
                  d)   adottano   gli   atti   e   i    provvedimenti
          amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli  di
          acquisizione delle entrate rientranti nella competenza  dei
          propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
                  d-bis)   adottano    i    provvedimenti    previsti
          dall'articolo 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; 
                  e) dirigono, coordinano e  controllano  l'attivita'
          dei  dirigenti  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
                  f) promuovono e resistono alle  liti  ed  hanno  il
          potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
          disposto dall'articolo 12, comma 1, della  legge  3  aprile
          1979, n. 103; 
                  g)  richiedono  direttamente  pareri  agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
                  h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione   e
          gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali
          e di lavoro; 
                  i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli  atti
          e  i  provvedimenti  amministrativi  non   definitivi   dei
          dirigenti; 
                  l) curano i rapporti  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali nelle  materie  di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
                  l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee
          a prevenire e contrastare i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti; 
                  l-ter) forniscono  le  informazioni  richieste  dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo; 
                  l-quater)   provvedono   al   monitoraggio    delle
          attivita'  nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato  il
          rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
                2.  I  dirigenti  di  uffici  dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
                3. L'esercizio dei compiti e dei  poteri  di  cui  al
          comma 1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
                4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
                5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  2  e  3  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34: 
                «Art. 2 (Ordinamento generale). - 1. Il  Corpo  della
          Guardia di finanza e' ordinato su: 
                  a) comando generale; 
                  b) comandi e organi di esecuzione del servizio; 
                  c) comandi, istituti e centri di reclutamento e  di
          addestramento; 
                  d) comandi e reparti di supporto tecnico, logistico
          e amministrativo. 
                2. I comandi e gli organi di esecuzione del  servizio
          sono a loro volta distinti in: 
                  a)    comandi    territoriali:    con    competenza
          interregionale, regionale e provinciale, in relazione  alle
          esigenze operative e funzionali, e comandi speciali; 
                  b) organi di esecuzione  del  servizio:  nuclei  di
          polizia  tributaria,  nuclei  speciali,   gruppi,   reparti
          operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori  e
          sezioni aeree. 
                3. La linea gerarchica territoriale  e'  formata  dal
          comando interregionale, dal comando regionale, dal  comando
          provinciale,  con  funzioni  prevalenti  di   indirizzo   e
          controllo. 
                4.  Al  fine   di   assicurare   l'economicita',   la
          speditezza  e  la   rispondenza   al   pubblico   interesse
          dell'azione  amministrativa,  attraverso  la  flessibilita'
          dell'organizzazione degli uffici,  il  comandante  generale
          stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede,
          il livello e, fatto salvo quanto disposto al  comma  3,  le
          dipendenze dei comandi di cui ai commi 1 e 2. 
                5. Tali determinazioni sono adottate, sentito,  salvo
          casi di particolare urgenza, il Consiglio  superiore  della
          Guardia  di  finanza  e  tenendo   conto   delle   esigenze
          funzionali  e  operative  determinate  dalla  legge  e  dal
          particolare contesto  sociale  ed  economico,  valutato  in
          riferimento alle esigenze di contrasto all'evasione fiscale
          ed  alla  criminalita'  economico-finanziaria,  nei  limiti
          degli ordinari stanziamenti di bilancio  e  degli  organici
          complessivi. 
                6. La corrispondenza tra le denominazioni  previgenti
          e  quelle  nuove  dei  comandi  e  reparti   e'   stabilita
          nell'allegata tabella A.». 
                «Art. 3 (Comando generale). - 1. Il comando  generale
          e' l'organo mediante il quale il comandante generale: 
                  a)  esercita  le  funzioni   di   alta   direzione,
          pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo,  per
          il perseguimento  dei  fini  istituzionali  previsti  dalla
          legge 23 aprile 1959, n. 189; 
                  b) tiene i rapporti con gli organi  centrali  della
          pubblica amministrazione, con gli organi  di  Governo,  nei
          casi previsti dalla legge, e  con  gli  uffici  dell'Unione
          europea e degli organismi internazionali, nel quadro  delle
          direttive impartite dal Ministro delle finanze.».