Art. 4
Comando generale
1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d) ed e), sovrintende al
funzionamento dei reparti amministrativi di cui all'articolo 5 e
provvede a:
a) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti amministrativi,
ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n.
196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio delle funzioni a
essi demandate;
b) disporre, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le
aperture di credito da destinare ai funzionari delegati, nei limiti
degli impegni di spesa delegata assunti a favore della rete dei
funzionari delegati. I citati limiti sono individuati tenendo conto
delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del
Corpo;
c) vigilare sul tempestivo invio telematico dei rendiconti
amministrativi di contabilita' ordinaria ai competenti uffici di
controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da
parte dei funzionari delegati;
d) eseguire, per conto dell'ufficio centrale di bilancio del
Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione della
contabilita' dei materiali in distribuzione ai reparti del Corpo, e
trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni
tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi
dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e'
stabilito dal Comandante generale.
3. La firma e la conseguente responsabilita' degli atti relativi
alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 34-quater (Spesa decentrata agli Uffici
periferici delle amministrazioni statali). - 1. Le
Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o
in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa
tra i propri Uffici periferici per l'esercizio delle
funzioni attribuite agli stessi da specifiche disposizioni
di legge o regolamento, nonche' per l'espletamento delle
attivita' ad essi decentrate dagli Uffici centrali. Le
somme assegnate con le predette ripartizioni sono
equiparate agli stanziamenti di bilancio a tutti gli
effetti.
2. Nel corso dell'esercizio potranno essere
effettuate le variazioni che si rendessero necessarie alle
ripartizioni di cui al comma 1.
3. Gli Uffici periferici assegnatari delle risorse
provvedono all'assunzione degli impegni ai sensi
dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi,
qualora ne ravvisino la necessita', emettono ordini di
accreditamento in favore di funzionari delegati preposti
alle eventuali ulteriori articolazioni periferiche
dell'Amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo della legge 23
aprile 1959, n. 189:
«Art. 5. - Il Comando generale e' costituito da
reparti, uffici e organi direttivi dei servizi, ai quali
sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza; possono
esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
del successivo art. 7.
Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento con il Ministero della difesa e'
assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore
della difesa, un generale di divisione in servizio
permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
il Comando generale e' assegnato al Ministero della difesa
un generale di divisione in servizio permanente del Corpo
della guardia di finanza.
Per le esigenze dei servizi amministrativi sono
assegnati al Comando generale funzionari ed impiegati del
Ministero delle finanze.
L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
dal Comandante generale.».