Art. 4 
 
                          Comando generale 
 
  1. Il Comando generale, sulla  base  delle  determinazioni  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettera  d)  ed   e),   sovrintende   al
funzionamento dei reparti amministrativi  di  cui  all'articolo  5  e
provvede a: 
    a) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti  amministrativi,
ai sensi dell'articolo 34-quater della legge  31  dicembre  2009,  n.
196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio  delle  funzioni  a
essi demandate; 
    b) disporre,  sulla  base  degli  stanziamenti  di  bilancio,  le
aperture di credito da destinare ai funzionari delegati,  nei  limiti
degli impegni di spesa delegata  assunti  a  favore  della  rete  dei
funzionari delegati. I citati limiti sono individuati  tenendo  conto
delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del
Corpo; 
    c)  vigilare  sul  tempestivo  invio  telematico  dei  rendiconti
amministrativi di contabilita'  ordinaria  ai  competenti  uffici  di
controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  da
parte dei funzionari delegati; 
    d) eseguire, per conto  dell'ufficio  centrale  di  bilancio  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   la   revisione   della
contabilita' dei materiali in distribuzione ai reparti del  Corpo,  e
trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle  articolazioni
tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno,  ai  sensi
dell'articolo 5, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, e'
stabilito dal Comandante generale. 
  3. La firma e la conseguente responsabilita'  degli  atti  relativi
alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  34  della  citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
                «Art.  34-quater  (Spesa   decentrata   agli   Uffici
          periferici  delle  amministrazioni  statali).   -   1.   Le
          Amministrazioni centrali provvedono a ripartire, in tutto o
          in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di  spesa
          tra  i  propri  Uffici  periferici  per  l'esercizio  delle
          funzioni attribuite agli stessi da specifiche  disposizioni
          di legge o regolamento, nonche'  per  l'espletamento  delle
          attivita' ad essi  decentrate  dagli  Uffici  centrali.  Le
          somme  assegnate  con   le   predette   ripartizioni   sono
          equiparate  agli  stanziamenti  di  bilancio  a  tutti  gli
          effetti. 
                2.   Nel   corso   dell'esercizio   potranno   essere
          effettuate le variazioni che si rendessero necessarie  alle
          ripartizioni di cui al comma 1. 
                3. Gli Uffici periferici  assegnatari  delle  risorse
          provvedono   all'assunzione   degli   impegni   ai    sensi
          dell'articolo 34 e all'ordinazione delle spese; gli stessi,
          qualora ne ravvisino  la  necessita',  emettono  ordini  di
          accreditamento in favore di  funzionari  delegati  preposti
          alle   eventuali   ulteriori   articolazioni    periferiche
          dell'Amministrazione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  della  legge  23
          aprile 1959, n. 189: 
                «Art. 5. -  Il  Comando  generale  e'  costituito  da
          reparti, uffici e organi direttivi dei  servizi,  ai  quali
          sono assegnati ufficiali della Guardia di finanza;  possono
          esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi
          del successivo art. 7. 
                Per le esigenze addestrative di carattere militare  e
          per il  collegamento  con  il  Ministero  della  difesa  e'
          assegnato al Comando generale, dal Capo di  stato  maggiore
          della  difesa,  un  generale  di  divisione   in   servizio
          permanente dell'Esercito. Per finalita' di collegamento con
          il Comando generale e' assegnato al Ministero della  difesa
          un generale di divisione in servizio permanente  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              Per  le  esigenze  dei  servizi   amministrativi   sono
          assegnati al Comando generale funzionari ed  impiegati  del
          Ministero delle finanze. 
              L'ordinamento interno del Comando generale e' stabilito
          dal Comandante generale.».