Art. 6
Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti
di gestione
1. I soggetti e le strutture preposti alla programmazione
finanziaria, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti
afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono:
a) il dirigente delegato, con determinazione del Comandante
generale, alla programmazione finanziaria, alla gestione delle
risorse e all'assegnazione di fondi, mediante ordini di
accreditamento, ai funzionari delegati;
b) il comandante del reparto amministrativo, per la gestione
logistico-amministrativa connessa al funzionamento delle strutture
del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza;
c) il punto ordinante di spesa, per la determinazione delle
competenze spettanti al personale del Corpo, da corrispondere
mediante il sistema di erogazione unificata;
d) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione di
impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti
della quota allo stesso assegnata, nonche' all'emissione di ordini di
pagare;
e) il funzionario delegato, per la programmazione delle spese,
l'emissione degli ordinativi secondari di spesa, a valere sugli
ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del rendiconto
telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato;
f) il militare addetto al riscontro contabile, per la verifica
sul sistema informativo per la gestione della contabilita'
finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo
della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa;
g) il militare quietanzante, per la riscossione dei buoni
prelevamento in contanti;
h) il funzionario delegato di contabilita' speciale, per la
gestione delle somme provenienti dall'Unione europea.