Art. 6 
 
Competenze dei soggetti e delle strutture preposti  ai  provvedimenti
                             di gestione 
 
  1.  I  soggetti  e  le  strutture  preposti   alla   programmazione
finanziaria,  all'adozione   e   all'attuazione   dei   provvedimenti
afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono: 
    a) il  dirigente  delegato,  con  determinazione  del  Comandante
generale,  alla  programmazione  finanziaria,  alla  gestione   delle
risorse   e   all'assegnazione   di   fondi,   mediante   ordini   di
accreditamento, ai funzionari delegati; 
    b) il comandante del  reparto  amministrativo,  per  la  gestione
logistico-amministrativa connessa al  funzionamento  delle  strutture
del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza; 
    c) il punto ordinante  di  spesa,  per  la  determinazione  delle
competenze  spettanti  al  personale  del  Corpo,  da   corrispondere
mediante il sistema di erogazione unificata; 
    d) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione  di
impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei  limiti
della quota allo stesso assegnata, nonche' all'emissione di ordini di
pagare; 
    e) il funzionario delegato, per la  programmazione  delle  spese,
l'emissione degli ordinativi  secondari  di  spesa,  a  valere  sugli
ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del  rendiconto
telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato; 
    f) il militare addetto al riscontro contabile,  per  la  verifica
sul  sistema  informativo  per   la   gestione   della   contabilita'
finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri  di  costo
della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa; 
    g)  il  militare  quietanzante,  per  la  riscossione  dei  buoni
prelevamento in contanti; 
    h) il funzionario  delegato  di  contabilita'  speciale,  per  la
gestione delle somme provenienti dall'Unione europea.