Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante
«Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE»
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 dopo il comma 1.1., e' aggiunto il seguente:
«1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento
comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito
e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali
effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita'
competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i
periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»;
b) all'articolo 5, comma 1-quater, le parole «persone fisiche.»
sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, tranne nel caso in
cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato,
modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l'importo
dell'operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo
transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l'importo equivalente in
altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del
presente comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling,
se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni,
servizi o attivita' diversi, l'importo del ruling preventivo
transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora,
invece, i medesimi beni, servizi o attivita' sono oggetto di piu'
operazioni l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo
scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri
relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla
fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi
per dirigenti e le pensioni dei non residenti.».
c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Articolo 5-bis "Rilevazione e comunicazione del numero di
identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o
giurisdizione estera"
1. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1°
gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad
operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti
in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro dipendente
e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano
nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di
identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla
giurisdizione di residenza del percettore.
2. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1°
gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling
preventivo transfrontaliero come definito all'articolo 2, comma 1,
lettera h-bis), e' indicato, ove possibile, anche il numero di
identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla
giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle
altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo
transfrontaliero.
3. A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio il 1°
gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entita' appartenenti
al gruppo multinazionale, l'entita' appartenente al gruppo, residente
nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della
rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in
qualita' di controllante capogruppo, supplente della controllante
capogruppo o entita' designata, rileva e comunica, ove possibile, il
numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita' da
parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.
4. Nell'ambito dello scambio automatico obbligatorio di
informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio automatico delle
rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l'Agenzia delle
entrate comunica anche le informazioni relative al numero di
identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei
commi 1, 2 e 3.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5 (Scambio automatico obbligatorio di
informazioni). - 1. I servizi di collegamento, individuati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, comunicano agli altri Stati
membri, mediante scambio automatico, tutte le informazioni
disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali Stati
membri, con riferimento alle specifiche categorie di
reddito e di capitale di cui all'art. 8, paragrafo 1, della
direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011. A
partire dal 1° gennaio 2024, ove disponibile, nella
comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e'
indicato il numero di identificazione fiscale (NIF)
rilasciato dallo Stato membro di residenza.
1.1. I servizi di collegamento comunicano ogni anno
alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di
capitale elencate all'art. 8, paragrafo 1, della direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le quali
effettuano lo scambio automatico di informazioni con le
Autorita' competenti di ogni altro Stato membro.
Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di collegamento
comunicano alla Commissione almeno quattro delle categorie
di cui al primo periodo per le quali effettuano lo scambio
automatico di informazioni con le autorita' competenti di
ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta a partire
dal 1° gennaio 2025.
1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di
collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque
delle categorie di reddito e di capitale elencate all'art.
8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio,
del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio
automatico di informazioni con le autorita' competenti di
ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i
periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o
successivi.
1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1
scambiano direttamente con gli altri Stati membri le
informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di
cui all'art. 2, comma 1, lettere h-bis) e h-ter) nel
rispetto dei termini e delle modalita' indicati all'art.
8-bis della direttiva 2011/16/UE.
1-ter. In conformita' all'art. 4, il servizio di
collegamento puo' inviare e richiedere informazioni
supplementari, compreso il testo integrale del ruling
preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui
prezzi di trasferimento.
1-quater. Il comma 1-bis non si applica qualora un
ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente
la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche, tranne
nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia
stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio
2026 e laddove l'importo dell'operazione o della serie di
operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi
1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove
tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente
comma, indipendentemente dall'importo indicato nel ruling,
se detto importo riguarda una serie di operazioni
concernente beni, servizi o attivita' diversi, l'importo
del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore
totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni,
servizi o attivita' sono oggetto di piu' operazioni
l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio
di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri
relativi a persone fisiche non include i ruling sulla
tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da
lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni
dei non residenti.
1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o
multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con
paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello
scambio automatico di informazioni nel caso in cui
l'accordo fiscale internazionale, in virtu' del quale e'
stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di
trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi.
Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui
prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di
informazioni ai sensi dell'art. 9 della direttiva
2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in
virtu' del quale e' stato negoziato l'accordo preventivo
sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e
l'autorita' competente del Paese terzo autorizza la
divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui gli
accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di
trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di
informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai
sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del
medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella
richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo
bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.
1-sexies. Le informazioni che devono essere
comunicate ai sensi del comma 1-bis sono trasmesse al
registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del
comma 1 dell'art. 2.».