Art. 2 
 
Modifiche al  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,  recante
«Attuazione della direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
                             77/799/CEE» 
 
  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5 dopo il comma 1.1., e'  aggiunto  il  seguente:
«1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026,  i  servizi  di  collegamento
comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di  reddito
e di capitale elencate all'articolo 8, paragrafo 1,  della  direttiva
2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15  febbraio  2011,  per  le  quali
effettuano lo scambio automatico di  informazioni  con  le  autorita'
competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni  riguardano  i
periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1-quater, le parole  «persone  fisiche.»
sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, tranne nel caso  in
cui  tale  ruling  preventivo  transfrontaliero  sia  stato  emanato,
modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026  e  laddove  l'importo
dell'operazione o della serie di  operazioni  del  ruling  preventivo
transfrontaliero superi 1.500.000 euro  o  l'importo  equivalente  in
altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai  fini  del
presente comma, indipendentemente dall'importo indicato  nel  ruling,
se detto importo riguarda una serie di operazioni  concernente  beni,
servizi  o  attivita'  diversi,  l'importo  del   ruling   preventivo
transfrontaliero comprende il  valore  totale  sottostante.  Qualora,
invece, i medesimi beni, servizi o attivita'  sono  oggetto  di  piu'
operazioni l'importo  totale  delle  stesse  non  viene  sommato.  Lo
scambio  di  informazioni  sui  ruling  preventivi   transfrontalieri
relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla
fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i  compensi
per dirigenti e le pensioni dei non residenti.». 
    c) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Articolo 5-bis "Rilevazione  e  comunicazione  del  numero  di
identificazione  fiscale   rilasciato   da   uno   Stato   membro   o
giurisdizione estera" 
      1. A decorrere  dal  periodo  d'imposta  avente  inizio  il  1°
gennaio 2030, i soggetti indicati nel  titolo  III  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  obbligati  ad
operare ritenute alla fonte, che corrispondono a  soggetti  residenti
in uno Stato membro dell'Unione europea redditi da lavoro  dipendente
e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla  fonte  secondo  le
disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e  indicano
nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di
identificazione  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  membro  o   dalla
giurisdizione di residenza del percettore. 
      2. A decorrere  dal  periodo  d'imposta  avente  inizio  il  1°
gennaio  2028,  nelle  istanze  presentate  in  relazione  a   ruling
preventivo transfrontaliero come definito all'articolo  2,  comma  1,
lettera h-bis), e'  indicato,  ove  possibile,  anche  il  numero  di
identificazione  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  membro  o   dalla
giurisdizione di residenza alla persona che presenta l'istanza e alle
altre persone che possono essere interessate  dal  ruling  preventivo
transfrontaliero. 
      3. A decorrere  dal  periodo  d'imposta  avente  inizio  il  1°
gennaio 2028, ai fini dell'identificazione delle entita' appartenenti
al gruppo multinazionale, l'entita' appartenente al gruppo, residente
nel  territorio  dello  Stato,  tenuta   alla   presentazione   della
rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze  23  febbraio  2017,  in
qualita' di controllante  capogruppo,  supplente  della  controllante
capogruppo o entita' designata, rileva e comunica, ove possibile,  il
numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita' da
parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale. 
      4.  Nell'ambito  dello  scambio  automatico   obbligatorio   di
informazioni di cui all'articolo 5 e dello scambio  automatico  delle
rendicontazioni paese per  paese  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  23  febbraio  2017,  l'Agenzia  delle
entrate  comunica  anche  le  informazioni  relative  al  numero   di
identificazione fiscale ricevute sulla base  delle  disposizioni  dei
commi 1, 2 e 3.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5  del  citato  decreto
          legislativo 4  marzo  2014,  n.  29,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.   5   (Scambio   automatico   obbligatorio   di
          informazioni). - 1. I servizi di collegamento,  individuati
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, comunicano agli altri  Stati
          membri, mediante scambio automatico, tutte le  informazioni
          disponibili riguardanti i soggetti residenti in tali  Stati
          membri,  con  riferimento  alle  specifiche  categorie   di
          reddito e di capitale di cui all'art. 8, paragrafo 1, della
          direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011.  A
          partire  dal  1°  gennaio  2024,  ove  disponibile,   nella
          comunicazione delle informazioni di cui al primo periodo e'
          indicato  il  numero  di  identificazione   fiscale   (NIF)
          rilasciato dallo Stato membro di residenza. 
                1.1. I servizi di collegamento comunicano  ogni  anno
          alla Commissione almeno due delle categorie di reddito e di
          capitale elencate all'art. 8, paragrafo 1, della  direttiva
          2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 per le  quali
          effettuano lo scambio automatico  di  informazioni  con  le
          Autorita'  competenti   di   ogni   altro   Stato   membro.
          Anteriormente al 1° gennaio 2024 i servizi di  collegamento
          comunicano alla Commissione almeno quattro delle  categorie
          di cui al primo periodo per le quali effettuano lo  scambio
          automatico di informazioni con le autorita'  competenti  di
          ogni altro Stato membro per i periodi d'imposta  a  partire
          dal 1° gennaio 2025. 
                1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i  servizi  di
          collegamento  comunicano  alla  Commissione  almeno  cinque
          delle categorie di reddito e di capitale elencate  all'art.
          8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE  del  Consiglio,
          del 15 febbraio 2011, per le quali  effettuano  lo  scambio
          automatico di informazioni con le autorita'  competenti  di
          ogni altro  Stato  membro.  Le  informazioni  riguardano  i
          periodi  d'imposta  a  partire  dal  1°  gennaio   2026   o
          successivi. 
                1-bis. I servizi di collegamento di cui  al  comma  1
          scambiano  direttamente  con  gli  altri  Stati  membri  le
          informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri
          e agli accordi preventivi sui prezzi  di  trasferimento  di
          cui all'art. 2,  comma  1,  lettere  h-bis)  e  h-ter)  nel
          rispetto dei termini e delle  modalita'  indicati  all'art.
          8-bis della direttiva 2011/16/UE. 
                1-ter. In conformita'  all'art.  4,  il  servizio  di
          collegamento  puo'  inviare   e   richiedere   informazioni
          supplementari,  compreso  il  testo  integrale  del  ruling
          preventivo transfrontaliero o dell'accordo  preventivo  sui
          prezzi di trasferimento. 
                1-quater. Il comma 1-bis non si  applica  qualora  un
          ruling preventivo transfrontaliero riguardi  esclusivamente
          la situazione fiscale di una o piu' persone fisiche, tranne
          nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia
          stato emanato, modificato o rinnovato dopo  il  1°  gennaio
          2026 e laddove l'importo dell'operazione o della  serie  di
          operazioni del ruling  preventivo  transfrontaliero  superi
          1.500.000 euro o l'importo equivalente in altra valuta, ove
          tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del  presente
          comma, indipendentemente dall'importo indicato nel  ruling,
          se  detto  importo  riguarda  una   serie   di   operazioni
          concernente beni, servizi o  attivita'  diversi,  l'importo
          del ruling preventivo transfrontaliero comprende il  valore
          totale  sottostante.  Qualora,  invece,  i  medesimi  beni,
          servizi  o  attivita'  sono  oggetto  di  piu'   operazioni
          l'importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio
          di  informazioni  sui  ruling  preventivi  transfrontalieri
          relativi a persone  fisiche  non  include  i  ruling  sulla
          tassazione alla fonte per  quanto  riguarda  i  redditi  da
          lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e  le  pensioni
          dei non residenti. 
                1-quinquies.  Gli  accordi  preventivi  bilaterali  o
          multilaterali sui  prezzi  di  trasferimento  conclusi  con
          paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione  dello
          scambio  automatico  di  informazioni  nel  caso   in   cui
          l'accordo fiscale internazionale, in virtu'  del  quale  e'
          stato  negoziato  l'accordo  preventivo   sui   prezzi   di
          trasferimento, non ne consente  la  divulgazione  a  terzi.
          Tali accordi  preventivi  bilaterali  o  multilaterali  sui
          prezzi  di  trasferimento  sono  oggetto  di   scambio   di
          informazioni  ai  sensi   dell'art.   9   della   direttiva
          2011/16/UE, qualora l'accordo  fiscale  internazionale,  in
          virtu' del quale e' stato  negoziato  l'accordo  preventivo
          sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione  e
          l'autorita'  competente  del  Paese  terzo   autorizza   la
          divulgazione  delle  informazioni.  Nel  caso  in  cui  gli
          accordi  bilaterali   o   multilaterali   sui   prezzi   di
          trasferimento sono  esclusi  dallo  scambio  automatico  di
          informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate,  ai
          sensi dell'art. 8-bis, paragrafi 1  e  2,  della  direttiva
          2011/16/UE, le informazioni  di  cui  al  paragrafo  6  del
          medesimo  articolo  alle  quali  si  fa  riferimento  nella
          richiesta che ha portato all'emanazione  di  detto  accordo
          bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento. 
                1-sexies.   Le   informazioni   che   devono   essere
          comunicate ai sensi  del  comma  1-bis  sono  trasmesse  al
          registro centrale di  cui  alla  lettera  h-quinquies)  del
          comma 1 dell'art. 2.».