Art. 3 
 
Modifiche al decreto legislativo 30  luglio  2020,  n.  100,  recante
«Attuazione della direttiva  (UE)  2018/822  del  Consiglio,  del  25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE  per  quanto
riguarda lo  scambio  automatico  obbligatorio  di  informazioni  nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
                      all'obbligo di notifica» 
 
  1. Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  In
caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a
informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente  e'  un
intermediario  o,  in  assenza  di  quest'ultimo,   il   contribuente
interessato, circa la  sussistenza  dell'obbligo  a  loro  carico  di
comunicazione  del  meccanismo  transfrontaliero  all'Agenzia   delle
entrate.»; 
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  dopo  le   parole:
«l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti:  «,
diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3,»; 
    c) all'articolo 6, comma 1, lettera  c),  dopo  le  parole:  «una
sintesi del contenuto  del  meccanismo  transfrontaliero  oggetto  di
comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso  il  riferimento
al nome con il quale e'  comunemente  noto,  e  una  descrizione  dei
pertinenti meccanismi,  e  qualsiasi  altra  informazione  che  possa
aiutare l'autorita'  competente  a  valutare  un  potenziale  rischio
fiscale,  senza  divulgare  un  segreto  commerciale,  industriale  o
professionale  o  un  processo  commerciale  o  informazioni  la  cui
divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6  del  citato
          decreto legislativo 30  luglio  2020,  n.  100,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020, n. 200,
          come modificati dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Obblighi di comunicazione e esoneri).  -  1.
          Sono tenuti all'obbligo  di  comunicazione  del  meccanismo
          transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari
          e il contribuente. 
                2. Nel caso di  meccanismo  transfrontaliero  oggetto
          dell'attivita'   di   piu'   intermediari,   l'obbligo   di
          comunicazione delle relative informazioni spetta  a  ognuno
          dei soggetti coinvolti. 
                3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario  e'
          esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che
          le  medesime   informazioni   concernenti   il   meccanismo
          transfrontaliero   sono   state   comunicate    da    altro
          intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate
          o all'autorita' competente di uno Stato membro  dell'Unione
          europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e'  in
          vigore  uno  specifico  accordo  per   lo   scambio   delle
          informazioni di cui all'art. 6, comma 1. 
                4.  L'intermediario  e'  esonerato  dall'obbligo   di
          comunicazione per le informazioni che  riceve  dal  proprio
          cliente,  o  ottiene  riguardo  allo   stesso   nel   corso
          dell'esame  della  posizione  giuridica  del   medesimo   o
          dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
          del cliente  stesso  in  un  procedimento  innanzi  ad  una
          autorita' giudiziaria o in relazione a  tale  procedimento,
          compresa la consulenza sull'eventualita'  di  intentarlo  o
          evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute  o  ottenute
          prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso,
          le comunicazioni effettuate ai sensi del  presente  decreto
          legislativo, se  poste  in  essere  per  le  finalita'  ivi
          previste e in buona fede, non costituiscono  violazione  di
          eventuali restrizioni alla  comunicazione  di  informazioni
          imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,
          regolamentari   o   amministrative   e    non    comportano
          responsabilita' di alcun tipo. 
                5.  L'intermediario  e'  esonerato  dall'obbligo   di
          comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle
          informazioni   trasmesse    possa    emergere    una    sua
          responsabilita' penale. 
                6. In caso  di  esonero  di  cui  ai  commi  4  e  5,
          l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il
          proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o,  in
          assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa
          la sussistenza dell'obbligo a loro carico di  comunicazione
          del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate. 
                7.  L'obbligo   di   comunicazione   del   meccanismo
          transfrontaliero spetta, in ogni caso, al  contribuente  in
          caso  di  assenza  di  un  intermediario,  ovvero   qualora
          quest'ultimo  non  abbia   fornito   al   contribuente   la
          documentazione attestante che le medesime informazioni sono
          state  gia'  oggetto  di  comunicazione  all'Agenzia  delle
          entrate o all'autorita'  competente  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con  le
          quali e' in vigore uno specifico  accordo  per  lo  scambio
          delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1. 
                8. In presenza di piu' contribuenti  l'obbligo  grava
          su  quello  che  ha  concordato  con   l'intermediario   il
          meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e,  in
          sua  assenza,  sul   contribuente   che   ne   ha   gestito
          l'attuazione. 
                9.  Il  contribuente  e'  esonerato  dall'obbligo  di
          comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle
          informazioni   trasmesse    possa    emergere    una    sua
          responsabilita' penale. 
                10. Il  contribuente  e'  esonerato  dall'obbligo  di
          comunicazione  se  prova  l'avvenuta  comunicazione   delle
          stesse informazioni da  parte  di  un  altro  contribuente,
          ovunque   residente,   all'Agenzia    delle    entrate    o
          all'autorita' competente di uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e'  in
          vigore  uno  specifico  accordo  per   lo   scambio   delle
          informazioni di cui all'art. 6, comma 1.». 
                «Art.  6  (Oggetto  della  comunicazione).  -  1.  Le
          informazioni oggetto  di  comunicazione  all'Agenzia  delle
          entrate riguardano: 
                  a) l'identificazione  degli  intermediari,  diversi
          dagli intermediari esonerati dall'obbligo di  comunicazione
          di cui ai commi 4 e  5  dell'art.  3,  e  dei  contribuenti
          interessati, compresi il  nome,  la  data  e  il  luogo  di
          nascita ovvero la denominazione sociale o ragione  sociale,
          l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il  NIF  (numero
          di  identificazione  fiscale),  nonche'  i   soggetti   che
          costituiscono imprese associate di tali contribuenti; 
                  b) gli elementi distintivi presenti nel  meccanismo
          transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione; 
                  c)  una  sintesi  del  contenuto   del   meccanismo
          transfrontaliero  oggetto  di  comunicazione,  incluso   il
          riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una
          descrizione dei pertinenti meccanismi,  e  qualsiasi  altra
          informazione che possa  aiutare  l'autorita'  competente  a
          valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare  un
          segreto  commerciale,  industriale  o  professionale  o  un
          processo commerciale o  informazioni  la  cui  divulgazione
          sarebbe contraria all'ordine pubblico; 
                  d) la data di avvio dell'attuazione del  meccanismo
          transfrontaliero; 
                  e)  le  disposizioni  nazionali  che   stabiliscono
          l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero; 
                  f)  il  valore  del   meccanismo   transfrontaliero
          oggetto dell'obbligo di comunicazione; 
                  g)   l'identificazione   delle   giurisdizioni   di
          residenza fiscale  dei  contribuenti  interessati,  nonche'
          delle   eventuali   altre   giurisdizioni    potenzialmente
          interessate   dal   meccanismo   transfrontaliero   oggetto
          dell'obbligo di comunicazione; 
                  h) l'identificazione di  qualunque  altro  soggetto
          potenzialmente interessato dal meccanismo  transfrontaliero
          nonche'  delle  giurisdizioni  a  cui  tale   soggetto   e'
          riconducibile. 
                2. Per gli intermediari, le informazioni  di  cui  al
          comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura  in
          cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso  o
          ne hanno il controllo.».