Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25
maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel
settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti
all'obbligo di notifica»
1. Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In
caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l'intermediario e' obbligato a
informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente e' un
intermediario o, in assenza di quest'ultimo, il contribuente
interessato, circa la sussistenza dell'obbligo a loro carico di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle
entrate.»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«l'identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «,
diversi dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3,»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «una
sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di
comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso il riferimento
al nome con il quale e' comunemente noto, e una descrizione dei
pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa
aiutare l'autorita' competente a valutare un potenziale rischio
fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o
professionale o un processo commerciale o informazioni la cui
divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico;».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 del citato
decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11 agosto 2020, n. 200,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 3 (Obblighi di comunicazione e esoneri). - 1.
Sono tenuti all'obbligo di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero all'Agenzia delle entrate gli intermediari
e il contribuente.
2. Nel caso di meccanismo transfrontaliero oggetto
dell'attivita' di piu' intermediari, l'obbligo di
comunicazione delle relative informazioni spetta a ognuno
dei soggetti coinvolti.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'intermediario e'
esonerato dall'obbligo di comunicazione se puo' provare che
le medesime informazioni concernenti il meccanismo
transfrontaliero sono state comunicate da altro
intermediario, ovunque residente, all'Agenzia delle entrate
o all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in
vigore uno specifico accordo per lo scambio delle
informazioni di cui all'art. 6, comma 1.
4. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio
cliente, o ottiene riguardo allo stesso nel corso
dell'esame della posizione giuridica del medesimo o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del cliente stesso in un procedimento innanzi ad una
autorita' giudiziaria o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o
evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute
prima, durante o dopo il procedimento stesso. In ogni caso,
le comunicazioni effettuate ai sensi del presente decreto
legislativo, se poste in essere per le finalita' ivi
previste e in buona fede, non costituiscono violazione di
eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni
imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e non comportano
responsabilita' di alcun tipo.
5. L'intermediario e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle
informazioni trasmesse possa emergere una sua
responsabilita' penale.
6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5,
l'intermediario e' obbligato a informare, senza indugio, il
proprio cliente, se tale cliente e' un intermediario o, in
assenza di quest'ultimo, il contribuente interessato, circa
la sussistenza dell'obbligo a loro carico di comunicazione
del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle entrate.
7. L'obbligo di comunicazione del meccanismo
transfrontaliero spetta, in ogni caso, al contribuente in
caso di assenza di un intermediario, ovvero qualora
quest'ultimo non abbia fornito al contribuente la
documentazione attestante che le medesime informazioni sono
state gia' oggetto di comunicazione all'Agenzia delle
entrate o all'autorita' competente di uno Stato membro
dell'Unione europea o di altre giurisdizioni estere con le
quali e' in vigore uno specifico accordo per lo scambio
delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1.
8. In presenza di piu' contribuenti l'obbligo grava
su quello che ha concordato con l'intermediario il
meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione e, in
sua assenza, sul contribuente che ne ha gestito
l'attuazione.
9. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione del meccanismo transfrontaliero qualora dalle
informazioni trasmesse possa emergere una sua
responsabilita' penale.
10. Il contribuente e' esonerato dall'obbligo di
comunicazione se prova l'avvenuta comunicazione delle
stesse informazioni da parte di un altro contribuente,
ovunque residente, all'Agenzia delle entrate o
all'autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione
europea o di altre giurisdizioni estere con le quali e' in
vigore uno specifico accordo per lo scambio delle
informazioni di cui all'art. 6, comma 1.».
«Art. 6 (Oggetto della comunicazione). - 1. Le
informazioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle
entrate riguardano:
a) l'identificazione degli intermediari, diversi
dagli intermediari esonerati dall'obbligo di comunicazione
di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3, e dei contribuenti
interessati, compresi il nome, la data e il luogo di
nascita ovvero la denominazione sociale o ragione sociale,
l'indirizzo, la residenza ai fini fiscali, il NIF (numero
di identificazione fiscale), nonche' i soggetti che
costituiscono imprese associate di tali contribuenti;
b) gli elementi distintivi presenti nel meccanismo
transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione;
c) una sintesi del contenuto del meccanismo
transfrontaliero oggetto di comunicazione, incluso il
riferimento al nome con il quale e' comunemente noto, e una
descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra
informazione che possa aiutare l'autorita' competente a
valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un
segreto commerciale, industriale o professionale o un
processo commerciale o informazioni la cui divulgazione
sarebbe contraria all'ordine pubblico;
d) la data di avvio dell'attuazione del meccanismo
transfrontaliero;
e) le disposizioni nazionali che stabiliscono
l'obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero;
f) il valore del meccanismo transfrontaliero
oggetto dell'obbligo di comunicazione;
g) l'identificazione delle giurisdizioni di
residenza fiscale dei contribuenti interessati, nonche'
delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente
interessate dal meccanismo transfrontaliero oggetto
dell'obbligo di comunicazione;
h) l'identificazione di qualunque altro soggetto
potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero
nonche' delle giurisdizioni a cui tale soggetto e'
riconducibile.
2. Per gli intermediari, le informazioni di cui al
comma 1 sono oggetto di comunicazione solo nella misura in
cui gli stessi ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o
ne hanno il controllo.».