Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo
2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla
cooperazione amministrativa nel settore fiscale»
1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), e' aggiunta la
seguente: «ee-bis): "Servizio di Identificazione": un processo
elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di
Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o
dall'Unione al fine di accertare l'identita' e la residenza fiscale
di un Venditore.»;
b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente: «c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e
lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con
Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta
dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di
Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o
dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze fiscali
del Venditore; in tali casi non e' necessario comunicare le
informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e
comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione
dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»;
c) all'articolo 14, comma 4, l'alinea e' sostituita dalla
seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma
con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti
casi:».
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 11 e 14 del
citato decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) «piattaforma»: qualsiasi software accessibile
agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le
applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di
essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere,
direttamente o indirettamente, un'attivita' pertinente per
tali utenti. La definizione di cui alla presente lettera
include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento
di un corrispettivo in relazione all'attivita' pertinente.
Il termine piattaforma non include i software che, senza
ulteriori interventi per l'esecuzione di un'attivita'
pertinente, consentono esclusivamente una delle seguenti
azioni:
1) il trattamento di pagamenti relativi
all'attivita' pertinente;
2) la catalogazione o la pubblicita' di
un'attivita' pertinente da parte degli utenti;
3) il reindirizzamento o il trasferimento di
utenti verso una piattaforma;
b) «gestore di piattaforma»: un'entita' che stipula
un contratto con i venditori per mettere a loro
disposizione una piattaforma o una parte di essa;
c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore di
piattaforma che, fin dall'inizio e su base annua, ha
dimostrato all'autorita' competente, alla quale avrebbe
altrimenti dovuto comunicare le informazioni richieste
conformemente alle norme di cui all'art. 10, commi 1, 2 e
3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso
gestita e' tale da non includere venditori oggetto di
comunicazione;
d) «gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione»: qualsiasi gestore di piattaforma, diverso
da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi in una
delle seguenti situazioni:
1) e' residente a fini fiscali in Italia o, se
non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato,
soddisfa una delle seguenti condizioni:
1.1) e' costituito, disciplinato o regolamentato
secondo la legge dello Stato;
1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di
direzione effettiva, nel territorio dello Stato;
1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio
dello Stato e non e' un gestore di piattaforma qualificato
non-UE;
2) non e' residente a fini fiscali in Italia, ne'
e' ivi costituito o gestito, e non ha una stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, ma facilita
l'esecuzione di un'attivita' pertinente da parte di
venditori oggetto di comunicazione o di un'attivita'
pertinente che comporta la locazione di beni immobili
ubicati nel territorio dello Stato, e non e' un gestore di
piattaforma qualificato non-UE;
e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»: un
gestore di piattaforma che facilita tutte le Attivita'
pertinenti che sono anche attivita' pertinenti qualificate
e che risiede a fini fiscali in una giurisdizione
qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una
giurisdizione qualificata non-UE, soddisfa una delle
seguenti condizioni:
1) e' costituito a norma delle leggi di una
giurisdizione qualificata non-UE;
2) ha la sede di direzione, compresa la sede di
direzione effettiva, in una giurisdizione qualificata
non-UE;
f) «giurisdizione qualificata non-UE»: una
giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo
qualificante effettivo tra autorita' competenti, concluso
con le autorita' competenti di tutti gli Stati membri
identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in
un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE;
g) «accordo qualificante effettivo tra autorita'
competenti»: un accordo tra le autorita' competenti dello
Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo
scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle
specificate nell'art. 11, quale confermato da un atto di
esecuzione ai sensi dell'art. 8-bis quater, paragrafo 7,
della direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio
2011;
h) «attivita' pertinente»: un'attivita' svolta al
fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di quelle
svolte da un venditore che agisce in qualita' di dipendente
del gestore di piattaforma o di un'entita' collegata del
gestore di piattaforma, e che rientra in una delle
tipologie elencate di seguito:
1) la locazione di beni immobili, compresi gli
immobili residenziali e commerciali, nonche' qualsiasi
altro bene immobile e spazio di parcheggio;
2) i servizi personali;
3) la vendita di beni;
4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;
i) «attivita' pertinenti qualificate»: qualsiasi
attivita' pertinente oggetto di scambio automatico a norma
di un accordo qualificante effettivo tra autorita'
competenti;
l) «corrispettivo»: la compensazione, in qualsiasi
forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute
o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore
in relazione all'attivita' pertinente e il cui importo sia
noto al gestore di piattaforma o sia dallo stesso
ragionevolmente conoscibile;
m) «servizio personale»: un servizio basato sulla
durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o piu'
persone, che operano in modo indipendente o per conto di
un'entita', e che viene svolto su richiesta di un utente,
online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato
da una piattaforma;
n) «venditore»: un utente della piattaforma, sia
esso una persona fisica o un'entita', che si e' registrato
sulla piattaforma durante il periodo oggetto di
comunicazione e svolge un'attivita' pertinente;
o) «venditore attivo»: un venditore che presta
un'attivita' pertinente durante il periodo oggetto di
comunicazione o a cui e' versato o accreditato un
corrispettivo in relazione a un'attivita' pertinente
durante il medesimo periodo;
p) «venditore oggetto di comunicazione»: un
venditore attivo, diverso da un venditore escluso, che e'
residente nel territorio dello Stato o che ha dato in
locazione beni immobili ivi ubicati;
q) «venditore escluso»: un venditore che,
alternativamente:
1) e' un'entita' statale;
2) e' un'entita' il cui capitale e' regolarmente
negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari
ovvero un'entita' collegata di un'entita' di tal tipo;
3) e' un'entita' per la quale il gestore di
piattaforma ha facilitato oltre duemila attivita'
pertinenti mediante la locazione di beni immobili in
relazione a una proprieta' inserzionata durante il periodo
oggetto di comunicazione;
4) e' un venditore per il quale il gestore di
piattaforma ha facilitato meno di trenta attivita'
pertinenti mediante la vendita di beni e l'importo totale
del relativo corrispettivo versato o accreditato non era
superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di
comunicazione;
r) «entita'»: una persona giuridica o un istituto
giuridico quale una societa' di capitali, una societa' di
persone, un trust o una fondazione;
s) «entita' collegata»: un'entita' e' collegata di
un'altra entita' se una delle due controlla l'altra o se le
due entita' sono soggette a controllo comune. A tal fine,
il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di
piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in
un'entita'. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del
requisito relativo alla detenzione di piu' del 50 per cento
del diritto di proprieta' nel capitale dell'altra entita'
e' determinato moltiplicando le percentuali delle
partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona
che detiene piu' del 50 per cento dei diritti di voto e'
considerata detentrice del 100 per cento;
t) «entita' statale»: il governo di uno Stato
membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di
uno Stato membro o altra giurisdizione, ivi compresi uno
Stato, una provincia, una contea o un comune, nonche' ogni
agenzia o ente strumentale interamente detenuti da uno
Stato membro o altra giurisdizione o da uno o piu' dei
soggetti precedenti;
u) «NIF»: il numero di identificazione fiscale
rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo
equivalente;
v) «numero di partita IVA»: il numero unico che
identifica un soggetto passivo d'imposta o una persona
giuridica che non e' soggetto passivo, registrati ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
z) «indirizzo principale»: l'indirizzo della
residenza ovvero, se non disponibile, il domicilio di un
venditore che e' una persona fisica, ovvero l'indirizzo
della sede legale di un venditore che e' un'entita';
aa) «periodo oggetto di comunicazione»: l'anno
civile per il quale viene redatta una comunicazione ai
sensi dell'art. 10;
bb) «proprieta' inserzionata»: l'insieme delle
unita' di beni immobili ubicate presso lo stesso indirizzo
postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in
locazione su una piattaforma dallo stesso venditore;
cc) «identificativo del conto finanziario»: il
numero o riferimento unico di identificazione, di cui
dispone il gestore di piattaforma, relativo al conto
bancario o ad altro analogo conto di servizi di pagamento
del venditore su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo;
dd) «beni»: qualsiasi bene materiale;
ee) «verifica congiunta»: un'indagine
amministrativa condotta congiuntamente dalle autorita'
competenti di due o piu' Stati membri e collegata a uno o
piu' soggetti passivi di imposta che siano di interesse
comune o complementare per le autorita' competenti di tali
Stati membri.
ee-bis) "Servizio di Identificazione": un processo
elettronico messo gratuitamente a disposizione di un
Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno
Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identita'
e la residenza fiscale di un Venditore.».
«Art. 11 (Informazioni da comunicare). - 1. Sono
oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate:
a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il NIF
del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione e,
ove applicabile, il relativo numero di identificazione
individuale assegnato ai sensi dell'art. 14, nonche' il
nome commerciale della piattaforma o delle piattaforme
rispetto alle quali il gestore di piattaforma con obbligo
di comunicazione effettua la comunicazione.
b) in relazione a ciascun venditore oggetto di
comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa
dalla locazione di beni immobili:
1) le informazioni sul venditore da acquisire ai
sensi dell'art. 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto
finanziario, sempreche' l'autorita' competente dello Stato
membro in cui il venditore oggetto di comunicazione e'
residente ai sensi dell'art. 5 non abbia comunicato
all'autorita' competente di tutti gli Stati membri
l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto
finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo
del conto finanziario del venditore, il nome del titolare
del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto
di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di
identificazione finanziaria di cui il gestore di
piattaforma dispone in relazione al titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto
di comunicazione e' residente in base a quanto disposto
all'art. 5;
5) il corrispettivo totale versato o accreditato
nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di
comunicazione e il numero di attivita' pertinenti in
relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato o
accreditato;
6) eventuali diritti, commissioni o imposte
trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo
oggetto di comunicazione;
c) in relazione a ciascun venditore oggetto di
comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente che
comporta la locazione di beni immobili:
1) le informazioni da acquisire ai sensi
dell'art. 4, commi 1 e 2;
2) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, l'identificativo del conto
finanziario su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo, sempreche' l'autorita' competente dello
Stato membro in cui il venditore oggetto di comunicazione
e' residente ai sensi dell'art. 5 non abbia comunicato
all'autorita' competente di tutti gli Stati membri
l'intenzione di non utilizzare l'identificativo del conto
finanziario a tale scopo;
3) se conosciuto dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione, in aggiunta all'identificativo
del conto finanziario del venditore, il nome del titolare
del conto finanziario su cui e' versato o accreditato il
corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto
di comunicazione, nonche' ogni altra informazione di
identificazione finanziaria di cui dispone il gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione al
titolare del conto;
4) ogni Stato membro in cui il venditore oggetto
di comunicazione e' residente in base a quanto disposto
all'art. 5;
5) l'indirizzo di ciascuna proprieta'
inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui
all'art. 6, e il relativo numero di iscrizione al registro
catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal
diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato, se
disponibile;
6) il corrispettivo totale versato o accreditato
nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di
comunicazione e il numero di attivita' pertinenti prestate
in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata;
7) eventuali diritti, commissioni o imposte
trattenuti o addebitati dal gestore di piattaforma con
obbligo di comunicazione per ogni trimestre del periodo
oggetto di comunicazione;
8) se disponibile, il numero di giorni di
locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata
durante il periodo oggetto di comunicazione.
c-bis) l'identificativo del Servizio di
Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il
Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si
avvale della conferma diretta dell'identita' e della
residenza del Venditore tramite un Servizio di
Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o
dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le residenze
fiscali del Venditore; in tali casi non e' necessario
comunicare le informazioni di cui all'art. 4, comma 1,
lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo
Stato membro di emissione dell'identificativo del Servizio
di Identificazione.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalita' per la comunicazione
delle informazioni di cui al presente articolo.».
«Art. 14 (Registrazione unica di un gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione). - 1. Il gestore
di piattaforma con obbligo di comunicazione, di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente
all'avvio della propria attivita' di gestore di
piattaforma, effettua la registrazione unica di cui
all'art. 8-bis quater, paragrafo 4, della direttiva
2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 presso
l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in cui abbia gia'
effettuato tale registrazione presso l'autorita' competente
di un altro Stato membro, comunicando le seguenti
informazioni:
a) ragione sociale;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione;
e) una dichiarazione contenente le informazioni
concernenti l'identificazione del gestore di piattaforma
con obbligo di comunicazione ai fini dell'IVA nell'Unione
europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni 2 e 3,
della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006;
f) gli Stati membri in cui i venditori oggetto di
comunicazione sono residenti ai sensi dell'art. 5.
2. Il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione di cui al comma 1 informa l'Agenzia delle
entrate sulle modifiche delle informazioni di cui al
medesimo comma entro trenta giorni dalla data in cui tali
modifiche sono intervenute.
3. L'Agenzia delle entrate assegna al gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione un numero di
identificazione individuale che comunica per via
elettronica alle autorita' competenti degli altri Stati
membri.
4. L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro
centrale nei seguenti casi:
a) il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione comunica che non esercita piu' attivita' che
lo qualificano come tale;
b) in assenza della comunicazione di cui alla
lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi
per ritenere che il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione abbia cessato l'attivita';
c) il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione non soddisfa piu' le condizioni di cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2);
d) l'Agenzia delle entrate ha revocato la
registrazione del gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione ai sensi del comma 6.
5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente alla
Commissione europea l'avvio dell'attivita' da parte dei
gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se
questi omettono di registrarsi.
6. In caso di violazione dell'obbligo di
comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, l'Agenzia delle
entrate invia al gestore di piattaforma, entro trenta
giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito
per l'adempimento, nonche' un secondo sollecito entro
trenta giorni dall'invio del primo. In caso di mancato
adempimento di tale obbligo, trascorsi trenta giorni
dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia delle entrate
revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma.
7. Nei casi di revoca della registrazione di cui al
comma 6, il gestore di piattaforma con obbligo di
comunicazione puo' essere autorizzato a registrarsi
nuovamente a condizione che fornisca all'Agenzia delle
entrate adeguate garanzie in merito all'ottemperanza agli
obblighi di comunicazione, compresi eventuali obblighi di
comunicazione residui non adempiuti.
8. Ai fini della registrazione unica di cui al comma
1, prima della assegnazione del numero di identificazione
individuale di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate
acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione di
cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza che il
gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu'
Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti di
revoca della registrazione ai sensi dell'Allegato V,
sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del
Consiglio del 15 febbraio 2011.».