Art. 4 
 
Modifiche al decreto  legislativo  1°  marzo  2023,  n.  32,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22  marzo
2021, recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla
          cooperazione amministrativa nel settore fiscale» 
 
  1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), e'  aggiunta  la
seguente:  «ee-bis):  "Servizio  di  Identificazione":  un   processo
elettronico messo gratuitamente  a  disposizione  di  un  Gestore  di
Piattaforma con obbligo  di  comunicazione  da  uno  Stato  membro  o
dall'Unione al fine di accertare l'identita' e la  residenza  fiscale
di un Venditore.»; 
    b) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), e'  aggiunta  la
seguente: «c-bis): l'identificativo del Servizio di Identificazione e
lo Stato membro di  emissione,  se  il  Gestore  di  Piattaforma  con
Obbligo  di  Comunicazione   si   avvale   della   conferma   diretta
dell'identita' e della residenza del Venditore tramite un Servizio di
Identificazione  messo  a  disposizione  da  uno   Stato   membro   o
dall'Unione per accertare l'identita' e tutte  le  residenze  fiscali
del  Venditore;  in  tali  casi  non  e'  necessario  comunicare   le
informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere da  b)  a  e)  e
comma 2,  lettere  da  b)  a  f),  allo  Stato  membro  di  emissione
dell'identificativo del Servizio di Identificazione.»; 
    c)  all'articolo  14,  comma  4,  l'alinea  e'  sostituita  dalla
seguente: «L'Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma
con obbligo di  comunicazione  dal  registro  centrale  nei  seguenti
casi:». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2,  11  e  14  del
          citato decreto legislativo  1°  marzo  2023,  n.  32,  come
          modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) «piattaforma»:  qualsiasi  software  accessibile
          agli utenti, compresi i siti web  o  parti  di  essi  e  le
          applicazioni, anche mobili, che consente  ai  venditori  di
          essere collegati con altri utenti allo scopo  di  svolgere,
          direttamente o indirettamente, un'attivita' pertinente  per
          tali utenti. La definizione di cui  alla  presente  lettera
          include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento
          di un corrispettivo in relazione all'attivita'  pertinente.
          Il termine piattaforma non include i  software  che,  senza
          ulteriori  interventi  per  l'esecuzione  di   un'attivita'
          pertinente, consentono esclusivamente  una  delle  seguenti
          azioni: 
                    1)   il   trattamento   di   pagamenti   relativi
          all'attivita' pertinente; 
                    2)  la  catalogazione   o   la   pubblicita'   di
          un'attivita' pertinente da parte degli utenti; 
                    3) il  reindirizzamento  o  il  trasferimento  di
          utenti verso una piattaforma; 
                  b) «gestore di piattaforma»: un'entita' che stipula
          un  contratto  con  i  venditori   per   mettere   a   loro
          disposizione una piattaforma o una parte di essa; 
                  c) «gestore di piattaforma escluso»: un gestore  di
          piattaforma che,  fin  dall'inizio  e  su  base  annua,  ha
          dimostrato all'autorita'  competente,  alla  quale  avrebbe
          altrimenti  dovuto  comunicare  le  informazioni  richieste
          conformemente alle norme di cui all'art. 10, commi 1,  2  e
          3, che l'intero modello di affari della piattaforma da esso
          gestita e' tale  da  non  includere  venditori  oggetto  di
          comunicazione; 
                  d)  «gestore  di   piattaforma   con   obbligo   di
          comunicazione»: qualsiasi gestore di  piattaforma,  diverso
          da un gestore di piattaforma escluso, che si trovi  in  una
          delle seguenti situazioni: 
                    1) e' residente a fini fiscali in  Italia  o,  se
          non ha la residenza fiscale  nel  territorio  dello  Stato,
          soddisfa una delle seguenti condizioni: 
                    1.1) e' costituito, disciplinato o  regolamentato
          secondo la legge dello Stato; 
                    1.2) ha la sede di direzione, compresa la sede di
          direzione effettiva, nel territorio dello Stato; 
                    1.3) ha una stabile organizzazione nel territorio
          dello Stato e non e' un gestore di piattaforma  qualificato
          non-UE; 
                    2) non e' residente a fini fiscali in Italia, ne'
          e'  ivi  costituito  o  gestito,  e  non  ha  una   stabile
          organizzazione nel  territorio  dello  Stato,  ma  facilita
          l'esecuzione  di  un'attivita'  pertinente  da   parte   di
          venditori  oggetto  di  comunicazione  o  di   un'attivita'
          pertinente che  comporta  la  locazione  di  beni  immobili
          ubicati nel territorio dello Stato, e non e' un gestore  di
          piattaforma qualificato non-UE; 
                  e) «gestore di piattaforma qualificato non-UE»:  un
          gestore di piattaforma  che  facilita  tutte  le  Attivita'
          pertinenti che sono anche attivita' pertinenti  qualificate
          e  che  risiede  a  fini  fiscali  in   una   giurisdizione
          qualificata non-UE o, se non ha la residenza fiscale in una
          giurisdizione  qualificata  non-UE,  soddisfa   una   delle
          seguenti condizioni: 
                    1) e' costituito  a  norma  delle  leggi  di  una
          giurisdizione qualificata non-UE; 
                    2) ha la sede di direzione, compresa la  sede  di
          direzione  effettiva,  in  una  giurisdizione   qualificata
          non-UE; 
                  f)   «giurisdizione   qualificata   non-UE»:    una
          giurisdizione  non-UE   nella   quale   vige   un   accordo
          qualificante effettivo tra autorita'  competenti,  concluso
          con le autorita'  competenti  di  tutti  gli  Stati  membri
          identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in
          un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE; 
                  g) «accordo qualificante  effettivo  tra  autorita'
          competenti»: un accordo tra le autorita'  competenti  dello
          Stato e quelle di una giurisdizione non-UE, che richiede lo
          scambio automatico di  informazioni  equivalenti  a  quelle
          specificate nell'art. 11, quale confermato da  un  atto  di
          esecuzione ai sensi dell'art. 8-bis  quater,  paragrafo  7,
          della direttiva 2011/16/UE del Consiglio  del  15  febbraio
          2011; 
                  h) «attivita' pertinente»: un'attivita'  svolta  al
          fine di percepire un Corrispettivo, ad eccezione di  quelle
          svolte da un venditore che agisce in qualita' di dipendente
          del gestore di piattaforma o di  un'entita'  collegata  del
          gestore  di  piattaforma,  e  che  rientra  in  una   delle
          tipologie elencate di seguito: 
                    1) la locazione di beni  immobili,  compresi  gli
          immobili  residenziali  e  commerciali,  nonche'  qualsiasi
          altro bene immobile e spazio di parcheggio; 
                    2) i servizi personali; 
                    3) la vendita di beni; 
                    4) il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto; 
                  i) «attivita'  pertinenti  qualificate»:  qualsiasi
          attivita' pertinente oggetto di scambio automatico a  norma
          di  un  accordo  qualificante   effettivo   tra   autorita'
          competenti; 
                  l) «corrispettivo»: la compensazione, in  qualsiasi
          forma, al netto di spese, commissioni o imposte  trattenute
          o addebitate dal gestore  di  piattaforma  con  obbligo  di
          comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore
          in relazione all'attivita' pertinente e il cui importo  sia
          noto  al  gestore  di  piattaforma  o  sia   dallo   stesso
          ragionevolmente conoscibile; 
                  m) «servizio personale»: un servizio  basato  sulla
          durata o sull'esecuzione di compiti da parte di una o  piu'
          persone, che operano in modo indipendente o  per  conto  di
          un'entita', e che viene svolto su richiesta di  un  utente,
          online o fisicamente offline dopo essere  stato  facilitato
          da una piattaforma; 
                  n) «venditore»: un utente  della  piattaforma,  sia
          esso una persona fisica o un'entita', che si e'  registrato
          sulla   piattaforma   durante   il   periodo   oggetto   di
          comunicazione e svolge un'attivita' pertinente; 
                  o) «venditore  attivo»:  un  venditore  che  presta
          un'attivita'  pertinente  durante  il  periodo  oggetto  di
          comunicazione  o  a  cui  e'  versato  o   accreditato   un
          corrispettivo  in  relazione  a   un'attivita'   pertinente
          durante il medesimo periodo; 
                  p)  «venditore  oggetto   di   comunicazione»:   un
          venditore attivo, diverso da un venditore escluso,  che  e'
          residente nel territorio dello  Stato  o  che  ha  dato  in
          locazione beni immobili ivi ubicati; 
                  q)   «venditore   escluso»:   un   venditore   che,
          alternativamente: 
                    1) e' un'entita' statale; 
                    2) e' un'entita' il cui capitale e'  regolarmente
          negoziato in un mercato regolamentato di  valori  mobiliari
          ovvero un'entita' collegata di un'entita' di tal tipo; 
                    3) e' un'entita'  per  la  quale  il  gestore  di
          piattaforma   ha   facilitato   oltre   duemila   attivita'
          pertinenti  mediante  la  locazione  di  beni  immobili  in
          relazione a una proprieta' inserzionata durante il  periodo
          oggetto di comunicazione; 
                    4) e' un venditore per il  quale  il  gestore  di
          piattaforma  ha  facilitato  meno   di   trenta   attivita'
          pertinenti mediante la vendita di beni e  l'importo  totale
          del relativo corrispettivo versato o  accreditato  non  era
          superiore a  2.000  euro  durante  il  periodo  oggetto  di
          comunicazione; 
                  r) «entita'»: una persona giuridica o  un  istituto
          giuridico quale una societa' di capitali, una  societa'  di
          persone, un trust o una fondazione; 
                  s) «entita' collegata»: un'entita' e' collegata  di
          un'altra entita' se una delle due controlla l'altra o se le
          due entita' sono soggette a controllo comune. A  tal  fine,
          il controllo comprende il possesso diretto o  indiretto  di
          piu' del 50 per cento dei diritti di voto e del  valore  in
          un'entita'. Nella partecipazione indiretta, il rispetto del
          requisito relativo alla detenzione di piu' del 50 per cento
          del diritto di proprieta' nel capitale  dell'altra  entita'
          e'   determinato   moltiplicando   le   percentuali   delle
          partecipazioni attraverso i livelli successivi. Una persona
          che detiene piu' del 50 per cento dei diritti  di  voto  e'
          considerata detentrice del 100 per cento; 
                  t) «entita'  statale»:  il  governo  di  uno  Stato
          membro o altra giurisdizione, ogni suddivisione politica di
          uno Stato membro o altra giurisdizione,  ivi  compresi  uno
          Stato, una provincia, una contea o un comune, nonche'  ogni
          agenzia o ente  strumentale  interamente  detenuti  da  uno
          Stato membro o altra giurisdizione o  da  uno  o  piu'  dei
          soggetti precedenti; 
                  u) «NIF»:  il  numero  di  identificazione  fiscale
          rilasciato da uno Stato membro o un elemento identificativo
          equivalente; 
                  v) «numero di partita IVA»:  il  numero  unico  che
          identifica un soggetto  passivo  d'imposta  o  una  persona
          giuridica che non e' soggetto passivo, registrati  ai  fini
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  z)  «indirizzo   principale»:   l'indirizzo   della
          residenza ovvero, se non disponibile, il  domicilio  di  un
          venditore che e' una  persona  fisica,  ovvero  l'indirizzo
          della sede legale di un venditore che e' un'entita'; 
                  aa)  «periodo  oggetto  di  comunicazione»:  l'anno
          civile per il quale  viene  redatta  una  comunicazione  ai
          sensi dell'art. 10; 
                  bb)  «proprieta'  inserzionata»:  l'insieme   delle
          unita' di beni immobili ubicate presso lo stesso  indirizzo
          postale, appartenenti allo stesso proprietario e offerte in
          locazione su una piattaforma dallo stesso venditore; 
                  cc)  «identificativo  del  conto  finanziario»:  il
          numero o  riferimento  unico  di  identificazione,  di  cui
          dispone  il  gestore  di  piattaforma,  relativo  al  conto
          bancario o ad altro analogo conto di servizi  di  pagamento
          del  venditore  su  cui  e'  versato   o   accreditato   il
          corrispettivo; 
                  dd) «beni»: qualsiasi bene materiale; 
                  ee)     «verifica      congiunta»:      un'indagine
          amministrativa  condotta  congiuntamente  dalle   autorita'
          competenti di due o piu' Stati membri e collegata a  uno  o
          piu' soggetti passivi di imposta  che  siano  di  interesse
          comune o complementare per le autorita' competenti di  tali
          Stati membri. 
                  ee-bis) "Servizio di Identificazione": un  processo
          elettronico  messo  gratuitamente  a  disposizione  di   un
          Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da  uno
          Stato membro o dall'Unione al fine di accertare l'identita'
          e la residenza fiscale di un Venditore.». 
                «Art. 11 (Informazioni  da  comunicare).  -  1.  Sono
          oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate: 
                  a) il nome, l'indirizzo della sede legale e il  NIF
          del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione  e,
          ove applicabile,  il  relativo  numero  di  identificazione
          individuale assegnato ai sensi  dell'art.  14,  nonche'  il
          nome commerciale  della  piattaforma  o  delle  piattaforme
          rispetto alle quali il gestore di piattaforma  con  obbligo
          di comunicazione effettua la comunicazione. 
                  b) in relazione  a  ciascun  venditore  oggetto  di
          comunicazione che ha svolto un'attivita' pertinente diversa
          dalla locazione di beni immobili: 
                    1) le informazioni sul venditore da acquisire  ai
          sensi dell'art. 4, commi 1 e 2; 
                    2) se conosciuto dal gestore di  piattaforma  con
          obbligo  di  comunicazione,  l'identificativo   del   conto
          finanziario, sempreche' l'autorita' competente dello  Stato
          membro in cui il  venditore  oggetto  di  comunicazione  e'
          residente  ai  sensi  dell'art.  5  non  abbia   comunicato
          all'autorita'  competente  di  tutti   gli   Stati   membri
          l'intenzione di non utilizzare l'identificativo  del  conto
          finanziario a tale scopo; 
                    3) se conosciuto dal gestore di  piattaforma  con
          obbligo di comunicazione,  in  aggiunta  all'identificativo
          del conto finanziario del venditore, il nome  del  titolare
          del conto finanziario su cui e' versato  o  accreditato  il
          corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto
          di  comunicazione,  nonche'  ogni  altra  informazione   di
          identificazione  finanziaria   di   cui   il   gestore   di
          piattaforma dispone in relazione al titolare del conto; 
                    4) ogni Stato membro in cui il venditore  oggetto
          di comunicazione e' residente in  base  a  quanto  disposto
          all'art. 5; 
                    5) il corrispettivo totale versato o  accreditato
          nel  corso  di  ogni  trimestre  del  periodo  oggetto   di
          comunicazione  e  il  numero  di  attivita'  pertinenti  in
          relazione alle quali tale corrispettivo e' stato versato  o
          accreditato; 
                    6)  eventuali  diritti,  commissioni  o   imposte
          trattenuti o addebitati  dal  gestore  di  piattaforma  con
          obbligo di comunicazione per  ogni  trimestre  del  periodo
          oggetto di comunicazione; 
                  c) in relazione  a  ciascun  venditore  oggetto  di
          comunicazione che ha  svolto  un'attivita'  pertinente  che
          comporta la locazione di beni immobili: 
                    1)  le  informazioni  da   acquisire   ai   sensi
          dell'art. 4, commi 1 e 2; 
                    2) se conosciuto dal gestore di  piattaforma  con
          obbligo  di  comunicazione,  l'identificativo   del   conto
          finanziario  su   cui   e'   versato   o   accreditato   il
          corrispettivo,  sempreche'  l'autorita'  competente   dello
          Stato membro in cui il venditore oggetto  di  comunicazione
          e' residente ai sensi  dell'art.  5  non  abbia  comunicato
          all'autorita'  competente  di  tutti   gli   Stati   membri
          l'intenzione di non utilizzare l'identificativo  del  conto
          finanziario a tale scopo; 
                    3) se conosciuto dal gestore di  piattaforma  con
          obbligo di comunicazione,  in  aggiunta  all'identificativo
          del conto finanziario del venditore, il nome  del  titolare
          del conto finanziario su cui e' versato  o  accreditato  il
          corrispettivo, se differente dal nome del venditore oggetto
          di  comunicazione,  nonche'  ogni  altra  informazione   di
          identificazione finanziaria di cui dispone  il  gestore  di
          piattaforma con obbligo di comunicazione  in  relazione  al
          titolare del conto; 
                    4) ogni Stato membro in cui il venditore  oggetto
          di comunicazione e' residente in  base  a  quanto  disposto
          all'art. 5; 
                    5)    l'indirizzo    di    ciascuna    proprieta'
          inserzionata, determinato sulla base delle procedure di cui
          all'art. 6, e il relativo numero di iscrizione al  registro
          catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal
          diritto nazionale dello Stato membro in cui e' situato,  se
          disponibile; 
                    6) il corrispettivo totale versato o  accreditato
          nel  corso  di  ogni  trimestre  del  periodo  oggetto   di
          comunicazione e il numero di attivita' pertinenti  prestate
          in riferimento a ciascuna proprieta' inserzionata; 
                    7)  eventuali  diritti,  commissioni  o   imposte
          trattenuti o addebitati  dal  gestore  di  piattaforma  con
          obbligo di comunicazione per  ogni  trimestre  del  periodo
          oggetto di comunicazione; 
                    8)  se  disponibile,  il  numero  di  giorni   di
          locazione e il tipo di ogni singola proprieta' inserzionata
          durante il periodo oggetto di comunicazione. 
                  c-bis)    l'identificativo    del    Servizio    di
          Identificazione e lo  Stato  membro  di  emissione,  se  il
          Gestore di Piattaforma  con  Obbligo  di  Comunicazione  si
          avvale  della  conferma  diretta  dell'identita'  e   della
          residenza   del   Venditore   tramite   un   Servizio    di
          Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro  o
          dall'Unione per accertare l'identita' e tutte le  residenze
          fiscali del Venditore;  in  tali  casi  non  e'  necessario
          comunicare le informazioni di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          lettere da b) a e) e comma 2, lettere  da  b)  a  f),  allo
          Stato membro di emissione dell'identificativo del  Servizio
          di Identificazione. 
                2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate sono individuate le modalita' per la  comunicazione
          delle informazioni di cui al presente articolo.». 
                «Art.  14  (Registrazione  unica  di  un  gestore  di
          piattaforma con obbligo di comunicazione). - 1. Il  gestore
          di  piattaforma  con  obbligo  di  comunicazione,  di   cui
          all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2), contestualmente
          all'avvio   della   propria   attivita'   di   gestore   di
          piattaforma,  effettua  la  registrazione  unica   di   cui
          all'art.  8-bis  quater,  paragrafo  4,   della   direttiva
          2011/16/UE  del  Consiglio  del  15  febbraio  2011  presso
          l'Agenzia delle entrate, salvo il caso in  cui  abbia  gia'
          effettuato tale registrazione presso l'autorita' competente
          di  un  altro  Stato  membro,   comunicando   le   seguenti
          informazioni: 
                  a) ragione sociale; 
                  b) indirizzo postale; 
                  c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web; 
                  d)  eventuale  NIF   rilasciato   al   gestore   di
          piattaforma con obbligo di comunicazione; 
                  e) una  dichiarazione  contenente  le  informazioni
          concernenti l'identificazione del  gestore  di  piattaforma
          con obbligo di comunicazione ai fini  dell'IVA  nell'Unione
          europea, ai sensi del titolo XII, capo 6, sezioni  2  e  3,
          della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del  28  novembre
          2006; 
                  f) gli Stati membri in cui i venditori  oggetto  di
          comunicazione sono residenti ai sensi dell'art. 5. 
                2.  Il  gestore  di  piattaforma   con   obbligo   di
          comunicazione di cui al comma  1  informa  l'Agenzia  delle
          entrate  sulle  modifiche  delle  informazioni  di  cui  al
          medesimo comma entro trenta giorni dalla data in  cui  tali
          modifiche sono intervenute. 
                3. L'Agenzia delle  entrate  assegna  al  gestore  di
          piattaforma con  obbligo  di  comunicazione  un  numero  di
          identificazione   individuale   che   comunica   per    via
          elettronica alle autorita'  competenti  degli  altri  Stati
          membri. 
                4. L'Agenzia delle entrate  cancella  il  gestore  di
          piattaforma  con  obbligo  di  comunicazione  dal  registro
          centrale nei seguenti casi: 
                  a)  il  gestore  di  piattaforma  con  obbligo   di
          comunicazione comunica che non esercita piu' attivita'  che
          lo qualificano come tale; 
                  b) in  assenza  della  comunicazione  di  cui  alla
          lettera a), l'Agenzia delle entrate ha sufficienti elementi
          per ritenere che il gestore di piattaforma con  obbligo  di
          comunicazione abbia cessato l'attivita'; 
                  c)  il  gestore  di  piattaforma  con  obbligo   di
          comunicazione  non  soddisfa  piu'  le  condizioni  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera d), numero 2); 
                  d)  l'Agenzia  delle   entrate   ha   revocato   la
          registrazione del gestore di  piattaforma  con  obbligo  di
          comunicazione ai sensi del comma 6. 
                5. L'Agenzia delle entrate notifica prontamente  alla
          Commissione europea l'avvio  dell'attivita'  da  parte  dei
          gestori di piattaforma individuati ai sensi del comma 1, se
          questi omettono di registrarsi. 
                6.   In   caso   di   violazione   dell'obbligo    di
          comunicazione di cui all'art. 10, comma 3, l'Agenzia  delle
          entrate invia  al  gestore  di  piattaforma,  entro  trenta
          giorni dalla data di scadenza di tale obbligo, un sollecito
          per  l'adempimento,  nonche'  un  secondo  sollecito  entro
          trenta giorni dall'invio del  primo.  In  caso  di  mancato
          adempimento  di  tale  obbligo,  trascorsi  trenta   giorni
          dall'invio del secondo sollecito, l'Agenzia  delle  entrate
          revoca la registrazione unica del gestore di piattaforma. 
                7. Nei casi di revoca della registrazione di  cui  al
          comma  6,  il  gestore  di  piattaforma  con   obbligo   di
          comunicazione  puo'  essere   autorizzato   a   registrarsi
          nuovamente a  condizione  che  fornisca  all'Agenzia  delle
          entrate adeguate garanzie in merito  all'ottemperanza  agli
          obblighi di comunicazione, compresi eventuali  obblighi  di
          comunicazione residui non adempiuti. 
                8. Ai fini della registrazione unica di cui al  comma
          1, prima della assegnazione del numero  di  identificazione
          individuale di cui al  comma  3,  l'Agenzia  delle  entrate
          acquisisce dal gestore di piattaforma una dichiarazione  di
          cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445 attestante la circostanza  che  il
          gestore di piattaforma non ha subito da parte di una o piu'
          Autorita' competenti degli Stati membri i provvedimenti  di
          revoca  della  registrazione  ai  sensi  dell'Allegato   V,
          sezione IV, parte F, punto 7, alla direttiva 2011/16/UE del
          Consiglio del 15 febbraio 2011.».