Art. 5
Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la
compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il
10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli adempimenti
delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello
scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio
automatico di informazioni su conti finanziari
1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo
1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, all'articolo 5 della medesima
legge n. 95 del 2015, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie
di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di
entita' non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in
aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul
ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche esercitano il
controllo sulle medesime entita'.
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie
di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale
di rischio detenute in un'entita' di investimento che e' un
dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i
ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto di
comunicazione detengono le medesime quote.
2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31
dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non
sono gia' presenti nei database consultabili elettronicamente
detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma
1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31
dicembre 2027.».
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 18
giugno 2015, n. 95, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Obblighi di adeguata verifica ai fini
fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su
taluni pagamenti). - 1. Le istituzioni finanziarie di cui
all'art. 4, comma 1, all'atto dell'apertura di un conto
finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di
un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono:
a) il codice fiscale rilasciato dallo Stato di
residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale
Stato, nonche' un'attestazione di residenza fiscale e,
inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il
codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza
fiscale statunitense;
b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il
luogo e la data di nascita e l'indirizzo nonche' la
documentazione attestante la cittadinanza per i cittadini
statunitensi;
c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione sociale o la ragione sociale nonche' la sede
legale.
2. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario da
parte di entita' non finanziarie passive ovunque residenti,
acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste dalle
lettere a) e c) del comma 1 del presente articolo, le
informazioni indicate nelle lettere a) e b) del medesimo
comma 1, relative alle persone fisiche che esercitano il
controllo sulle suddette entita'.
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le
istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1,
relativamente ai conti finanziari di entita' non
finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in
aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le
informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le
persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime
entita'.
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le
istituzioni finanziarie di cui all'art. 4, comma 1,
relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute
in un'entita' di investimento che e' un dispositivo
giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli
in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto
di comunicazione detengono le medesime quote.
2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data
del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis
e 2-ter, se non sono gia' presenti nei database
consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni
finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, sono acquisite,
dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre
2027.
3. A partire dal 1º luglio 2014 decorrono gli
obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per
l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti
residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini
statunitensi ovunque residenti, nonche' di entita' non
finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti,
controllate da una o piu' persone fisiche residenti negli
Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
4. A partire dal 1º gennaio 2016 decorrono gli
obblighi di acquisizione di cui ai commi 1 e 2 per
l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti
residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti
d'America, nonche' di entita' non finanziarie passive,
ovunque residenti.
5. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti
indicati al comma 3 del presente articolo, esistenti alla
data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di cui
all'art. 4, comma 1, acquisiscono il codice fiscale
statunitense entro il 31 dicembre 2017.
6. Per i conti finanziari di pertinenza dei soggetti
indicati al comma 4 del presente articolo, esistenti alla
data del 31 dicembre 2015, le istituzioni finanziarie di
cui all'art. 4, comma 1, acquisiscono entro i termini
previsti dai decreti ministeriali di cui al medesimo art.
4, comma 2, il codice fiscale rilasciato dallo Stato di
residenza, a condizione che il codice sia previsto in tale
Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone
fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle
entita' non finanziarie passive, ovunque residenti.
7. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo
dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio 2015 a
ciascuna istituzione finanziaria non partecipante di cui
all'art. 1, paragrafo 1, lettera r), dell'Accordo di cui
all'art. 1 della presente legge.
8. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, adempiono gli obblighi di adeguata verifica ai
fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi
di cui al medesimo art. 4, comma 2, secondo quanto previsto
dai pertinenti decreti ministeriali previsti dal medesimo
art. 4, comma 2.
9. Le istituzioni finanziarie di cui all'art. 4,
comma 1, conservano la documentazione e le evidenze
utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata
verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati sui
conti finanziari e sui pagamenti di cui al comma 7 del
presente articolo fino al 31 dicembre dell'ottavo anno
successivo a quello in cui e' dovuta la comunicazione di
cui al citato art. 4, comma 1, ovvero, nei casi di omessa
comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno
successivo a quello in cui tale comunicazione e' dovuta.».