Art. 5 
 
Modifiche alla legge 18 giugno 2015,  n.  95,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati  Uniti  d'America  finalizzato  a  migliorare  la
compliance fiscale internazionale e ad applicare la  normativa  FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a  Roma  il
10 gennaio 2014, nonche'  disposizioni  concernenti  gli  adempimenti
delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione  dello
scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto  Accordo  e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri», in materia di  scambio
           automatico di informazioni su conti finanziari 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'Accordo di cui  all'articolo
1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, all'articolo  5  della  medesima
legge n. 95 del 2015, dopo il comma  2,  sono  inseriti  i  seguenti:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le  istituzioni  finanziarie
di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari  di
entita' non finanziarie passive ovunque residenti,  acquisiscono,  in
aggiunta alle informazioni di cui al comma  2,  le  informazioni  sul
ruolo o i ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche esercitano  il
controllo sulle medesime entita'. 
  2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni  finanziarie
di cui all'articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale
di  rischio  detenute  in  un'entita'  di  investimento  che  e'   un
dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni  sul  ruolo  o  i
ruoli in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto  di
comunicazione detengono le medesime quote. 
  2-quater. Per  i  conti  finanziari  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se  non
sono  gia'  presenti  nei  database   consultabili   elettronicamente
detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all'articolo  4,  comma
1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data  del  31
dicembre 2027.». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 18
          giugno 2015, n. 95, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  5  (Obblighi  di  adeguata  verifica  ai  fini
          fiscali e acquisizione di dati sui conti  finanziari  e  su
          taluni pagamenti). - 1. Le istituzioni finanziarie  di  cui
          all'art. 4, comma 1, all'atto  dell'apertura  di  un  conto
          finanziario da parte di un soggetto non residente ovvero di
          un cittadino statunitense ovunque residente, acquisiscono: 
                  a) il codice  fiscale  rilasciato  dallo  Stato  di
          residenza, a condizione che il codice sia previsto in  tale
          Stato, nonche'  un'attestazione  di  residenza  fiscale  e,
          inoltre, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il
          codice fiscale statunitense e un'attestazione di  residenza
          fiscale statunitense; 
                  b) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il
          luogo e  la  data  di  nascita  e  l'indirizzo  nonche'  la
          documentazione attestante la cittadinanza per  i  cittadini
          statunitensi; 
                  c) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          denominazione sociale o la ragione sociale nonche' la  sede
          legale. 
                2. Le istituzioni  finanziarie  di  cui  all'art.  4,
          comma 1, all'atto dell'apertura di un conto finanziario  da
          parte di entita' non finanziarie passive ovunque residenti,
          acquisiscono, in aggiunta alle informazioni previste  dalle
          lettere a) e c) del  comma  1  del  presente  articolo,  le
          informazioni indicate nelle lettere a) e  b)  del  medesimo
          comma 1, relative alle persone fisiche  che  esercitano  il
          controllo sulle suddette entita'. 
                2-bis.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2026,   le
          istituzioni  finanziarie  di  cui  all'art.  4,  comma   1,
          relativamente  ai   conti   finanziari   di   entita'   non
          finanziarie passive  ovunque  residenti,  acquisiscono,  in
          aggiunta  alle  informazioni  di  cui  al   comma   2,   le
          informazioni sul ruolo o i ruoli in  virtu'  dei  quali  le
          persone fisiche  esercitano  il  controllo  sulle  medesime
          entita'. 
                2-ter.  A  decorrere  dal   1°   gennaio   2026,   le
          istituzioni  finanziarie  di  cui  all'art.  4,  comma   1,
          relativamente alle quote nel capitale di  rischio  detenute
          in  un'entita'  di  investimento  che  e'  un   dispositivo
          giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli
          in virtu' dei quali le persone fisiche e le entita' oggetto
          di comunicazione detengono le medesime quote. 
                2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla  data
          del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis
          e  2-ter,  se  non  sono   gia'   presenti   nei   database
          consultabili elettronicamente  detenuti  dalle  istituzioni
          finanziarie di cui all'art. 4,  comma  1,  sono  acquisite,
          dalle medesime istituzioni, entro la data del  31  dicembre
          2027. 
                3.  A  partire  dal  1º  luglio  2014  decorrono  gli
          obblighi di  acquisizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  per
          l'apertura  di  conti  finanziari  da  parte  di   soggetti
          residenti negli Stati Uniti d'America ovvero  di  cittadini
          statunitensi ovunque  residenti,  nonche'  di  entita'  non
          finanziarie passive non  statunitensi,  ovunque  residenti,
          controllate da una o piu' persone fisiche  residenti  negli
          Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi. 
                4. A  partire  dal  1º  gennaio  2016  decorrono  gli
          obblighi di  acquisizione  di  cui  ai  commi  1  e  2  per
          l'apertura  di  conti  finanziari  da  parte  di   soggetti
          residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati  Uniti
          d'America, nonche'  di  entita'  non  finanziarie  passive,
          ovunque residenti. 
                5. Per i conti finanziari di pertinenza dei  soggetti
          indicati al comma 3 del presente articolo,  esistenti  alla
          data del 30 giugno 2014, le istituzioni finanziarie di  cui
          all'art.  4,  comma  1,  acquisiscono  il  codice   fiscale
          statunitense entro il 31 dicembre 2017. 
                6. Per i conti finanziari di pertinenza dei  soggetti
          indicati al comma 4 del presente articolo,  esistenti  alla
          data del 31 dicembre 2015, le  istituzioni  finanziarie  di
          cui all'art. 4,  comma  1,  acquisiscono  entro  i  termini
          previsti dai decreti ministeriali di cui al  medesimo  art.
          4, comma 2, il codice fiscale  rilasciato  dallo  Stato  di
          residenza, a condizione che il codice sia previsto in  tale
          Stato, nonche' il luogo e la data di nascita per le persone
          fisiche, incluse quelle che esercitano il  controllo  sulle
          entita' non finanziarie passive, ovunque residenti. 
                7. Le istituzioni  finanziarie  di  cui  all'art.  4,
          comma 1, mantengono evidenza dell'ammontare aggregato annuo
          dei pagamenti corrisposti a partire dal 1º gennaio  2015  a
          ciascuna istituzione finanziaria non  partecipante  di  cui
          all'art. 1, paragrafo 1, lettera r),  dell'Accordo  di  cui
          all'art. 1 della presente legge. 
                8. Le istituzioni  finanziarie  di  cui  all'art.  4,
          comma 1, adempiono gli obblighi  di  adeguata  verifica  ai
          fini fiscali applicando le procedure indicate negli accordi
          di cui al medesimo art. 4, comma 2, secondo quanto previsto
          dai pertinenti decreti ministeriali previsti  dal  medesimo
          art. 4, comma 2. 
                9. Le istituzioni  finanziarie  di  cui  all'art.  4,
          comma  1,  conservano  la  documentazione  e  le   evidenze
          utilizzate al fine di espletare gli  obblighi  di  adeguata
          verifica ai fini fiscali e di  acquisizione  dei  dati  sui
          conti finanziari e sui pagamenti di  cui  al  comma  7  del
          presente articolo fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno
          successivo a quello in cui e' dovuta  la  comunicazione  di
          cui al citato art. 4, comma 1, ovvero, nei casi  di  omessa
          comunicazione,  fino  al  31  dicembre  del   decimo   anno
          successivo a quello in cui tale comunicazione e' dovuta.».