Art. 10 
 
                 Estensione degli istituti normativi 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare sono applicate, cosi' come vigenti  alla  medesima  data  di
decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo  25  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2018,  n.  39,  e  negli
articoli 53, 55 commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          39: 
                «Art.   25   (Licenza   straordinaria   per   congedo
          parentale). - 1. Al personale con figli  minori  di  dodici
          anni che intende avvalersi del  congedo  parentale  di  cui
          articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          sono concessi, alternativamente a richiesta del militare  e
          comunque per un periodo complessivamente  non  superiore  a
          quello previsto dall'articolo 34, comma 1,  primo  periodo,
          del medesimo decreto: 
                  a) la licenza straordinaria di cui all'articolo  48
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
          n. 395, sino  alla  misura  complessiva  di  quarantacinque
          giorni,  anche  frazionati,  nell'arco  di  dodici  anni  e
          comunque entro il limite massimo annuale  previsto  per  il
          medesimo istituto; 
                  b) il congedo parentale determinato  ai  sensi  del
          citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 
                2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,  il  personale  e'  tenuto,  salvo  casi  di   oggettiva
          impossibilita', a  preavvisare  l'ufficio  di  appartenenza
          almeno cinque giorni  prima  della  data  di  inizio  della
          licenza. 
                3. In  caso  di  malattia  del  figlio  di  eta'  non
          superiore  a  tre  anni  i  periodi  di  congedo   di   cui
          all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151 14, non comportano riduzione del trattamento economico,
          fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di
          ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni  di
          cui al comma 1. 
                4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi  3
          e  4  non  riducono  la  licenza  ordinaria  spettante  ne'
          l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per
          intero nell'anzianita' di servizio. 
                4. In caso di malattia del figlio  di  eta'  compresa
          tra i tre e gli otto anni ciascun genitore  ha  diritto  ad
          astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di  cinque
          giorni lavorativi annui per i quali non  viene  corrisposta
          alcuna retribuzione. 
                5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici  madri
          spettano i periodi di  congedo  di  maternita'  non  goduti
          prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
          periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
          prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza  presso
          strutture ospedaliere pubbliche  o  private,  la  madre  ha
          facolta'  di  riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
          previa presentazione di un certificato medico attestante la
          sua  idoneita'  al  servizio,  la  fruizione  del  restante
          periodo di congedo obbligatorio post-partum e  del  periodo
          ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data  di
          effettivo rientro a casa del bambino. 
                6. Nei casi di adozione o di affidamento  preadottivo
          nazionale ed internazionale  di  cui  all'articolo  36  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14,  e'  concesso
          un corrispondente periodo di  licenza  straordinaria  senza
          assegni  non  computabile  nel  limite  dei  quarantacinque
          giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
          la tredicesima mensilita' ed e'  computato  nell'anzianita'
          di servizio. 
                7. Al personale collocato in congedo di maternita'  o
          di  paternita'  e'  attribuito  il  trattamento   economico
          ordinario nella misura intera. 
                8. I riposi giornalieri di cui  agli  articoli  39  e
          seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151  14,
          non incidono sul  periodo  di  licenza  ordinaria  e  sulla
          tredicesima mensilita'. 
                9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 53, 55, 56,  e  58
          del citato decreto Presidente della  Repubblica  20  aprile
          2022, n. 57: 
                «Art.  53  (Licenza  e  riposo  solidale).  -  1.  Il
          personale puo' cedere, in tutto o  in  parte,  al  fine  di
          consentire    ad    altri    appartenenti    alla    stessa
          Amministrazione  di  assistere  i  figli  e/o  il   coniuge
          convivente, ovvero il convivente di fatto  ai  sensi  della
          legge 20 maggio  2016,  n.  76,  che,  per  le  particolari
          condizioni di salute in cui versano,  necessitano  di  cure
          costanti: 
                  a) la licenza  ordinaria  spettante  e  non  ancora
          fruita, eccedente le quattro settimane annue,  quantificata
          in venti o ventiquattro giorni nel  caso  di  articolazione
          dell'orario  di  lavoro  settimanale,  rispettivamente,  su
          cinque o sei giorni; 
                  b) le quattro giornate di riposo di cui alla  legge
          23 dicembre 1977, n. 937. 
                2. La cessione di cui al comma 1: 
                  a) e' a titolo  volontario  e  gratuito,  non  puo'
          essere sottoposta  a  condizione  o  a  termine  e  non  e'
          revocabile; 
                  b)  avviene  in  forma  scritta,  adottando  misure
          idonee a garantire la riservatezza dei  dati  personali,  e
          puo' essere effettuata sia mediante  cessione  diretta  che
          con sistemi centralizzati, secondo  procedure  definite  da
          ciascuna Amministrazione entro novanta giorni  dall'entrata
          in vigore del presente  decreto,  previa  acquisizione  del
          parere delle APCSM riconosciute  rappresentative  ai  sensi
          dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
          n. 66. 
                3. Il militare ricevente: 
                  a) all'atto della formalizzazione  della  richiesta
          di  cessione   deve   presentare   all'Amministrazione   di
          appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo  stato
          di necessita' di cui al comma 1,  rilasciata  da  struttura
          sanitaria pubblica o convenzionata; 
                  b) puo' chiedere massimo  trenta  giorni,  fruibili
          anche consecutivamente, per ciascuna domanda  di  cessione,
          fino al limite di centoventi giorni annui; 
                  c)  puo'  avvalersi  dei  giorni  ricevuti  solo  a
          seguito dell'avvenuta  completa  fruizione  dei  giorni  di
          licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
          1977, n. 937 allo  stesso  spettanti  ovvero,  in  caso  di
          pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima. 
                3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
          1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
          che ha necessita' di assistere il genitore: 
                  a) convivente che, per le particolari condizioni di
          salute in cui versa, necessita di cure costanti; 
                  b) non convivente, affetto da patologie  gravi  che
          richiedono  terapie  salvavita  documentate  dalla  azienda
          sanitaria  competente  per  territorio   o   da   struttura
          convenzionata. 
                4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
          disponibilita'  del  ricevente  fino  al  perdurare   delle
          necessita'  che  hanno  giustificato  la  cessione,   fermi
          restando  in  capo  ai  beneficiari  i   termini   previsti
          dall'articolo  26  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 39,  per  la  fruizione  della
          licenza ceduta e dall'articolo 1 della  legge  23  dicembre
          1977, n. 937, per il riposo ceduto. 
                5. Ove cessino le condizioni di cui  al  comma  1,  i
          giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente,  se
          ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma
          4, secondo le modalita' definite  ai  sensi  del  comma  2,
          lettera   b).   Resta   esclusa   ogni   possibilita'    di
          corrispondere trattamenti economici sostitutivi.» 
                «Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre  a
          quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
          151, al personale delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare si applicano le seguenti disposizioni: 
                  a)   esonero   dalla    sovrapposizione    completa
          dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
          genitori,  dipendenti  dalla  stessa  Amministrazione,  con
          figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
          esigenze del minore; 
                  b)  esonero,   a   domanda,   per   la   madre   o,
          alternativamente, per il padre, dal servizio notturno  sino
          al compimento del terzo anno di eta' del figlio; 
                  c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
          anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
          o dal servizio su turni continuativi  articolati  sulle  24
          ore, o per le  situazioni  monoparentali  dal  servizio  su
          turni continuativi articolati sulle 24 ore; 
                  d) esonero, a domanda, dal turno  notturno  per  le
          situazioni monoparentali, ivi compreso  il  genitore  unico
          affidatario ovvero, in caso di  affidamento  condiviso,  il
          genitore   collocatario   nei    termini    del    relativo
          provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo  anno
          di eta' del figlio convivente; 
                  e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
          sede o in servizio di  ordine  pubblico  per  piu'  di  una
          giornata, senza il consenso dell'interessato, il  personale
          con figli di eta' inferiore a  tre  anni  che  ha  proposto
          istanza per  essere  esonerato  dai  servizi  continuativi,
          notturni o dalla sovrapposizione dei servizi; 
                  f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per  i
          dipendenti che assistono un soggetto disabile per il  quale
          risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla  legge
          5 febbraio 1992, n. 104; 
                  f-bis)  esonero,  a  domanda,  per  la   madre   o,
          alternativamente,   per   il   padre,   in    attesa    del
          perfezionamento  della   concessione   delle   agevolazioni
          previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal  servizio
          notturno per l'assistenza dei figli  affetti  da  patologie
          gravi  che   richiedono   terapie   salvavita   documentate
          dall'azienda  sanitaria  competente  per  territorio  o  da
          struttura convenzionata; 
                  g) possibilita' per le lavoratrici madri  e  per  i
          lavoratori padri vincitori di concorso interno,  con  figli
          fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
          formazione  presso  la  scuola  piu'  vicina  al  luogo  di
          residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; 
                  h) divieto di impiegare la madre  o  il  padre  che
          fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi  degli  articoli
          39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  in
          servizi continuativi articolati sulle 24 ore. 
                2. Il personale genitore di studenti del primo  ciclo
          dell'istruzione   affetti   da   disturbi   specifici    di
          apprendimento in ambito scolastico di  cui  all'articolo  1
          della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto,  salvo  che
          sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire  di
          orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle  attivita'
          scolastiche  a   casa   richiesta   dal   piano   didattico
          personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
          emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
          7 della legge n. 170 del 2010. 
                3. Al militare padre che  ne  faccia  richiesta  sono
          con-cessi, entro la prima settimana di nascita del  figlio,
          due  giorni  di  licenza  straordinaria.  Tale  periodo  e'
          escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di  cui
          all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395. 
                4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i
          benefici di cui al presente  articolo  si  applicano  dalla
          data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.» 
                «Art. 56 (Licenza straordinaria per donne vittime  di
          violenza di  genere).  -  1.  La  dipendente  inserita  nei
          percorsi di protezione relativi alla  violenza  di  genere,
          debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
          del decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  80,  ha  il
          diritto di astenersi dal  lavoro  per  motivi  connessi  al
          percorso di protezione per un periodo  massimo  di  novanta
          giorni  di  licenza  straordinaria  da   fruire   su   base
          giornaliera e nell'arco temporale di  tre  anni  decorrenti
          dalla  data  di   inizio   del   percorso   di   protezione
          certificato. Tali  periodi  di  assenza  sono  esclusi  dal
          computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui
          all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
          31 luglio 1995, n. 395. 
                2. Ai fini  dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al
          presente articolo, la dipendente, salvo casi  di  oggettiva
          impossibilita', e' tenuta  a  farne  richiesta  scritta  al
          proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della
          decorrenza della licenza, con l'indicazione  dell'inizio  e
          della  fine  del  periodo  di  assenza  e  a  produrre   la
          certificazione di cui al comma 1. 
                3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente  e'
          attribuito il trattamento economico  fisso  e  continuativo
          nella misura intera. Tale  periodo  e'  computato  ai  fini
          dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della
          licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'. 
                4. L'Amministrazione adotta idonee  misure  a  tutela
          della riservatezza della condizione di cui al comma 1.» 
                «Art. 58 (Licenza per aggiornamento  scientifico).  -
          1. Ai fini  dell'aggiornamento  scientifico  della  propria
          specializzazione professionale, possono essere  autorizzati
          a usufruire, compatibilmente con le esigenze  di  servizio,
          di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi  di
          licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395: 
                  a) gli ufficiali in servizio  permanente  effettivo
          del comparto sanitario  del  ruolo  tecnico  dell'Arma  dei
          carabinieri e  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo
          della Guardia di finanza; 
                  b) i  militari  in  servizio  permanente  effettivo
          dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti
          a  rispettare  obblighi   formativi   per   l'aggiornamento
          scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione  all'albo
          o a un elenco  professionale,  ai  fini  dello  svolgimento
          delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo
          dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non
          vi provveda in proprio ovvero  attraverso  convenzioni  con
          soggetti o enti esterni.»