Art. 10
Estensione degli istituti normativi
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento
militare sono applicate, cosi' come vigenti alla medesima data di
decorrenza, le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e negli
articoli 53, 55 commi 1, 2 e 4, 56 e 58 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.
39:
«Art. 25 (Licenza straordinaria per congedo
parentale). - 1. Al personale con figli minori di dodici
anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui
articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono concessi, alternativamente a richiesta del militare e
comunque per un periodo complessivamente non superiore a
quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,
del medesimo decreto:
a) la licenza straordinaria di cui all'articolo 48
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,
n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque
giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e
comunque entro il limite massimo annuale previsto per il
medesimo istituto;
b) il congedo parentale determinato ai sensi del
citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza
almeno cinque giorni prima della data di inizio della
licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non
superiore a tre anni i periodi di congedo di cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 14, non comportano riduzione del trattamento economico,
fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di
ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di
cui al comma 1.
4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3
e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne'
l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per
intero nell'anzianita' di servizio.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa
tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad
astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque
giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta
alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri
spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti
prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al
periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso
strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha
facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo,
previa presentazione di un certificato medico attestante la
sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo
ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di
effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14, e' concesso
un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza
assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e
la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'
di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o
di paternita' e' attribuito il trattamento economico
ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e
seguenti del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 14,
non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla
tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
- Si riporta il testo degli articoli 53, 55, 56, e 58
del citato decreto Presidente della Repubblica 20 aprile
2022, n. 57:
«Art. 53 (Licenza e riposo solidale). - 1. Il
personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di
consentire ad altri appartenenti alla stessa
Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge
convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della
legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari
condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure
costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora
fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata
in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione
dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su
cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge
23 dicembre 1977, n. 937.
2. La cessione di cui al comma 1:
a) e' a titolo volontario e gratuito, non puo'
essere sottoposta a condizione o a termine e non e'
revocabile;
b) avviene in forma scritta, adottando misure
idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e
puo' essere effettuata sia mediante cessione diretta che
con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da
ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, previa acquisizione del
parere delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
3. Il militare ricevente:
a) all'atto della formalizzazione della richiesta
di cessione deve presentare all'Amministrazione di
appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato
di necessita' di cui al comma 1, rilasciata da struttura
sanitaria pubblica o convenzionata;
b) puo' chiedere massimo trenta giorni, fruibili
anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione,
fino al limite di centoventi giorni annui;
c) puo' avvalersi dei giorni ricevuti solo a
seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di
licenza ordinaria e di riposo di cui alla legge 23 dicembre
1977, n. 937 allo stesso spettanti ovvero, in caso di
pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale
che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di
salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che
richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda
sanitaria competente per territorio o da struttura
convenzionata.
4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella
disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle
necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi
restando in capo ai beneficiari i termini previsti
dall'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della
licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre
1977, n. 937, per il riposo ceduto.
5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i
giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se
ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma
4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2,
lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di
corrispondere trattamenti economici sostitutivi.»
«Art. 55 (Tutela della genitorialita'). - 1. Oltre a
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento
militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa
dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra
genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con
figli fino a sei anni di eta' per provvedere alle materiali
esigenze del minore;
b) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino
al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, sino al compimento del terzo
anno di eta' del figlio, per la madre dal servizio notturno
o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24
ore, o per le situazioni monoparentali dal servizio su
turni continuativi articolati sulle 24 ore;
d) esonero, a domanda, dal turno notturno per le
situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico
affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il
genitore collocatario nei termini del relativo
provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno
di eta' del figlio convivente;
e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori
sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una
giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale
con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto
istanza per essere esonerato dai servizi continuativi,
notturni o dalla sovrapposizione dei servizi;
f) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i
dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale
risultano gia' godere delle agevolazioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104;
f-bis) esonero, a domanda, per la madre o,
alternativamente, per il padre, in attesa del
perfezionamento della concessione delle agevolazioni
previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio
notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie
gravi che richiedono terapie salvavita documentate
dall'azienda sanitaria competente per territorio o da
struttura convenzionata;
g) possibilita' per le lavoratrici madri e per i
lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli
fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di
formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di
residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
h) divieto di impiegare la madre o il padre che
fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli
39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in
servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo
dell'istruzione affetti da disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che
sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di
orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita'
scolastiche a casa richiesta dal piano didattico
personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida
emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo
7 della legge n. 170 del 2010.
3. Al militare padre che ne faccia richiesta sono
con-cessi, entro la prima settimana di nascita del figlio,
due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e'
escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui
all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i
benefici di cui al presente articolo si applicano dalla
data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.»
«Art. 56 (Licenza straordinaria per donne vittime di
violenza di genere). - 1. La dipendente inserita nei
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,
debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il
diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al
percorso di protezione per un periodo massimo di novanta
giorni di licenza straordinaria da fruire su base
giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti
dalla data di inizio del percorso di protezione
certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal
computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui
all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva
impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al
proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della
decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e
della fine del periodo di assenza e a produrre la
certificazione di cui al comma 1.
3. Durante il periodo di licenza, alla dipendente e'
attribuito il trattamento economico fisso e continuativo
nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della
licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.
4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela
della riservatezza della condizione di cui al comma 1.»
«Art. 58 (Licenza per aggiornamento scientifico). -
1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria
specializzazione professionale, possono essere autorizzati
a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio,
di otto giorni di licenza annui nell'ambito dei periodi di
licenza straordinaria di cui all'articolo 48, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395:
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo
del comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei
carabinieri e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo
della Guardia di finanza;
b) i militari in servizio permanente effettivo
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza tenuti
a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento
scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo
o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento
delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo
dell'Amministrazione di appartenenza, qualora la stessa non
vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con
soggetti o enti esterni.»