Art. 12 
 
   Risorse non utilizzate con riferimento al triennio 2018 - 2020 
 
  1. Per le Forze di polizia ad ordinamento militare le  risorse  non
utilizzate derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto  sono
oggetto di successivo accordo e sono pari a: 
    a) per l'Arma dei carabinieri: euro 149.670  per  il  2018,  euro
802.563 per il 2019, euro 1.155.835 per il 2020, euro  1.279.348  per
il 2021, euro 906.802 per il 2022, euro 923.446 per il  2023  e  euro
2.341.309 a decorrere dal 2024; 
    b) per la Guardia di finanza:  euro  71.718  per  il  2018,  euro
423.385 per il 2019, euro 618.718 per il 2020, euro  701.661  per  il
2021, euro 71.526 per il  2022,  euro  34.374  per  il  2023  e  euro
1.367.041 a decorrere dal 2024. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono al netto di quelle  utilizzate
in applicazione dell'articolo 12-bis, comma 2, del  decreto-legge  14
giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2019, n. 77. 
  3. Le risorse di cui al presente articolo non comprendono gli oneri
contributivi  a  carico  dello  Stato  e  l'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Per il  testo  dell'articolo  12-bis,  comma  2,  del
          decreto-legge  14  giugno  2019,  n.  53,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 8 agosto 2019,  n.  77,  si  veda
          nelle note all'articolo 5.