Art. 8
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, il presente
decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2023, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, a tal fine anche impiegando le risorse non
utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'articolo 46, comma 1-bis, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si veda nelle
note alle premesse.