Art. 8 
 
                   Ambito di applicazione e durata 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto  legislativo
29 maggio 2017,  n.  95,  e  successive  modificazioni,  il  presente
decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre
2023, al personale dirigente dell'Arma dei carabinieri  e  del  Corpo
della guardia di finanza, a tal fine anche impiegando le risorse  non
utilizzate derivanti dall'accordo per il triennio 2018-2020. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il  testo  dell'articolo  46,  comma  1-bis,  del
          decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  si  veda  nelle
          note alle premesse.