Art. 9
Estensione degli istituti economici
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale dirigente sono
applicate, cosi' come vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento
di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, le disposizioni
di cui ai seguenti articoli del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
a) articolo 40, nel rispetto degli incrementi percentuali
previsti per i singoli gradi;
b) articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del citato decreto
Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:
«Art. 40 (Trattamento di missione). - 1. A decorrere
dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
a) l'indennita' di missione prevista dall'articolo
1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per
il personale di cui all'articolo 31 del presente decreto e'
rideterminata in euro 24,00;
b) al personale inviato in missione di durata
superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese
documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di
complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di
durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un
solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al
personale in trasferta che dichiari di non aver potuto
consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il
diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito il
rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto
completo".»
«Art. 41 (Orario di lavoro). - 1. Fermo restando il
diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno
destinato al riposo settimanale o nel festivo
infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola
ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e'
rideterminata in euro 12,00.»
«Art. 42 (Indennita' di rischio). - 1. A decorrere
dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le indennita'
giornaliere di rischio di cui:
a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per
attivita' di servizio comportanti continua e diretta
esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o
all'incolumita' personale, sono rideterminate nei seguenti
importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del
Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli
operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti
importi:
Parte di provvedimento in formato grafico
»
«Art. 43 (Indennita' di impiego operativo per
attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di
imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari). -
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative
all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale
delle Forze di polizia e quello delle Forze armate,
l'indennita' di impiego operativo per attivita' di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di
marcia nonche' le relative indennita' supplementari
attribuite al personale delle Forze di polizia a
ordinamento militare sono rapportate, con le medesime
modalita' applicative e ferme restando le vigenti
percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli
importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle
Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
al personale abilitato operatore sensori di aeromobili
senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi
e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia
di aeromobili.
3. Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di
servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23
marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la
durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.»
«Art. 44 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
- 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
al personale:
a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le
ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'articolo 51,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di euro
4,30 per ciascuna ora;
b) che presta servizio in un giorno festivo,
l'indennita' di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e'
rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.»
«Art. 45 (Indennita' per servizio aviolancistico). -
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale in possesso del brevetto militare di
paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio
aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato
in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza
lancio, drop zone safety officer o departure airfield
control, e' corrisposta l'indennita' per servizio
aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.»
«Art. 46 (Indennita' per attivita' di controllo del
territorio delle Forze di polizia a competenza generale e
in servizio permanente di pubblica sicurezza). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,
nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a
competenza generale e in servizio permanente di pubblica
sicurezza, al personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio presso i reparti di cui agli articoli 173, comma
1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti della
linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e
174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
impiegato in servizi preventivi di controllo del
territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2
svolto nella fascia serale o notturna, e di durata non
inferiore alle tre ore continuative, un'indennita' nella
misura di:
a) euro 5, per ciascun servizio che abbia inizio
tra le ore 18:00 e le 21:59;
b) euro 10, per ciascun servizio che abbia inizio
tra le ore 22:00 e le ore 03:00.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui
al comma 1, per servizi preventivi di controllo del
territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e
perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme
prescritta dal relativo regolamento.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta,
per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al
personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le
centrali operative dell'organizzazione territoriale,
nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando
impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche'
formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione
territoriale.
4. L'indennita' di cui al presente articolo:
a) non e' cumulabile con quella di missione nonche'
con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, ferme restando le disposizioni adottate, in via
eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le
attivita' di controllo del territorio finalizzate
all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la
diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e'
attribuito il compenso per le attivita' di controllo del
territorio e l'indennita' di ordine pubblico;
b) e' corrisposta una sola volta al personale
impiegato in servizi plurimi consecutivi.
5. Con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui
al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi
2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la
medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine
di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o
straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle
attivita' istituzionali e in funzione delle correlate
disponibilita' finanziarie.»
«Art. 47 (Indennita' per il personale dell'Arma dei
carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel
settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in
possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in
forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni
della Direzione di telematica e del Polo di telematica del
Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e
protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma
dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro
5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta,
altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma
dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate,
effettivamente impiegato presso il Comando per le
operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.
3. Con determinazione del Comandante Generale
dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui
al presente articolo, il numero delle giornate lavorative
in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.»
«Art. 48 (Indennita' per il personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia). -
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il
Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una
indennita' mensile pari all'assegno di confine di cui
all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.»
«Art. 49 (Indennita' per attivita' ispettiva
tributaria). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza
spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione
all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di
servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale
sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA,
dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla
produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori
in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia
giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria
relativamente a reati tributari nei predetti settori.
2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale
della Guardia di finanza in servizio presso le
articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e
5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente
deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al
medesimo comma 1.
3. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al
presente articolo, il numero delle giornate lavorative in
relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.»
«Art. 50 (Indennita' per il personale della Guardia
di finanza in possesso di qualifiche professionali nel
settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a
valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza in
possesso di qualifiche professionali nel settore cyber
spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione
all'effettivo impiego in servizio presso uno dei seguenti
Reparti:
a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle
Sezioni deputate allo svolgimento di attivita' di
protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
informatici e delle comunicazioni elettroniche dalle
minacce informatiche;
b) Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi
Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti di supporto
agli eventi cibernetici riferiti alle infrastrutture
informatiche del Corpo;
c) Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi, per
attivita' di incident response.
2. Con determinazione del Comandante Generale della
Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto
degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al
presente articolo, il numero delle giornate lavorative in
relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di
corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie,
di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.»
«Art. 51 (Indennita' mensile artificieri). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
personale specializzato artificiere, in possesso della
qualifica di operatore improvised explosive device disposal
(IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive
ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in
relazione alla qualifica posseduta e' attribuita
un'indennita' mensile pari a euro 100,00.»
«Art. 52 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta
l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni
di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito
dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza
operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato
al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in
servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi
distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli
squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso
alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in
soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e
soccorso in zone montane. La predetta indennita' compete
anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso
della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore
impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di
durata non inferiore a tre ore.
2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal
2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i
servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti
nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento
dell'efficienza operativa, al personale specializzato
"Tecnico di Soccorso Alpino", impiegato presso il Soccorso
Alpino della Guardia di finanza.»