Art. 9 
 
                 Estensione degli istituti economici 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  al  personale  dirigente  sono
applicate, cosi' come vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento
di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, le disposizioni
di  cui  ai  seguenti  articoli  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: 
    a)  articolo  40,  nel  rispetto  degli  incrementi   percentuali
previsti per i singoli gradi; 
    b) articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Si riporta il testo degli articoli 40,  41,  42,  43,
          44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51  e  52  del  citato  decreto
          Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57: 
                «Art. 40 (Trattamento di missione). - 1. A  decorrere
          dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022: 
                  a) l'indennita' di missione prevista  dall'articolo
          1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.  836,  per
          il personale di cui all'articolo 31 del presente decreto e'
          rideterminata in euro 24,00; 
                  b) al  personale  inviato  in  missione  di  durata
          superiore a dodici ore  compete  il  rimborso  delle  spese
          documentate nel limite di euro 30,55  per  un  pasto  e  di
          complessivi euro 61,10 per  due  pasti.  Per  incarichi  di
          durata non inferiore a otto ore compete il rimborso  di  un
          solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si  applicano  al
          personale in trasferta che  dichiari  di  non  aver  potuto
          consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di
          strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il
          diritto ai sensi della vigente normativa. E' consentito  il
          rimborso  del  documento  fiscale   con   dicitura   «pasto
          completo".» 
                «Art. 41 (Orario di lavoro). - 1. Fermo  restando  il
          diritto al recupero,  al  personale  che  per  sopravvenute
          inderogabili   esigenze   di    servizio    sia    chiamato
          dall'Amministrazione  a  prestare   servizio   nel   giorno
          destinato   al   riposo   settimanale   o    nel    festivo
          infrasettimanale, a decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a
          valere  dal   2022,   l'indennita'   spettante   ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola
          ordinaria   prestazione   di   lavoro    giornaliero,    e'
          rideterminata in euro 12,00.» 
                «Art. 42 (Indennita' di rischio). -  1.  A  decorrere
          dal 31 dicembre 2021 e a valere  dal  2022,  le  indennita'
          giornaliere di rischio di cui: 
                  a) all'articolo 1 e alla tabella A del decreto  del
          Presidente della Repubblica 5  maggio  1975,  n.  146,  per
          attivita'  di  servizio  comportanti  continua  e   diretta
          esposizione  a  rischi  pregiudizievoli   alla   salute   o
          all'incolumita' personale, sono rideterminate nei  seguenti
          importi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                  b) all'articolo 3 e alla tabella C del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  n.  146  del  1975,  per  gli
          operatori  subacquei,  sono  rideterminate   nei   seguenti
          importi: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                » 
                «Art.  43  (Indennita'  di  impiego   operativo   per
          attivita' di aeronavigazione, di volo,  di  pilotaggio,  di
          imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari).  -
          1.  Ferme  restando  le   vigenti   disposizioni   relative
          all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale
          delle  Forze  di  polizia  e  quello  delle  Forze  armate,
          l'indennita'  di  impiego  operativo   per   attivita'   di
          aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di  imbarco  e  di
          marcia  nonche'  le   relative   indennita'   supplementari
          attribuite  al  personale  delle   Forze   di   polizia   a
          ordinamento  militare  sono  rapportate,  con  le  medesime
          modalita'  applicative  e   ferme   restando   le   vigenti
          percentuali di  cumulo  tra  le  diverse  indennita',  agli
          importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle
          Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 
                2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
          al personale  abilitato  operatore  sensori  di  aeromobili
          senza equipaggio di peso pari o superiore a 25  chilogrammi
          e in servizio presso reparti che impiegano  tale  tipologia
          di aeromobili. 
                3. Il personale impiegato fuori sede  nell'ambito  di
          servizi collettivi, di cui all'articolo 8  della  legge  23
          marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la
          durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.» 
                «Art. 44 (Indennita' di presenza notturna e festiva).
          - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal  2022,
          al personale: 
                  a) impiegato in turni di servizio effettuati tra le
          ore 22 e le ore 6, l'indennita'  di  cui  all'articolo  51,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          giugno 2002, n. 164, e' rideterminata nella misura di  euro
          4,30 per ciascuna ora; 
                  b)  che  presta  servizio  in  un  giorno  festivo,
          l'indennita'  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 5 novembre  2004,  n.  301,  e'
          rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.» 
                «Art. 45 (Indennita' per servizio aviolancistico).  -
          1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
          personale   in   possesso   del   brevetto   militare    di
          paracadutismo che,  durante  lo  svolgimento  del  servizio
          aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato
          in qualita' di direttore di lancio, addetto alla  sicurezza
          lancio, drop  zone  safety  officer  o  departure  airfield
          control,   e'   corrisposta   l'indennita'   per   servizio
          aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.» 
                «Art. 46 (Indennita' per attivita' di  controllo  del
          territorio delle Forze di polizia a competenza  generale  e
          in servizio permanente  di  pubblica  sicurezza).  -  1.  A
          decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a  valere  dal  2022,
          nell'ambito  delle  attivita'  delle  Forze  di  polizia  a
          competenza generale e in servizio  permanente  di  pubblica
          sicurezza,  al  personale  dell'Arma  dei  carabinieri   in
          servizio presso i reparti di cui agli articoli  173,  comma
          1, lettere c), d), e), 174, limitatamente ai reparti  della
          linea mobile a supporto dell'organizzazione territoriale, e
          174-bis del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,
          impiegato  in   servizi   preventivi   di   controllo   del
          territorio, compete, per ciascun servizio di cui al comma 2
          svolto nella fascia serale o  notturna,  e  di  durata  non
          inferiore alle tre ore  continuative,  un'indennita'  nella
          misura di: 
                  a) euro 5, per ciascun servizio  che  abbia  inizio
          tra le ore 18:00 e le 21:59; 
                  b) euro 10, per ciascun servizio che  abbia  inizio
          tra le ore 22:00 e le ore 03:00. 
                2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita'  di  cui
          al  comma  1,  per  servizi  preventivi  di  controllo  del
          territorio   si   intendono   pattuglie,   pattuglioni    e
          perlustrazioni svolti indossando esclusivamente  l'uniforme
          prescritta dal relativo regolamento. 
                3. L'indennita' di cui al comma  1  e'  riconosciuta,
          per i  servizi  svolti  nelle  medesime  fasce  orarie,  al
          personale dell'Arma dei  carabinieri  impiegato  presso  le
          centrali   operative   dell'organizzazione    territoriale,
          nonche' a quello  appartenente  ad  altri  reparti,  quando
          impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche'
          formalmente   disposti   nell'ambito    dell'organizzazione
          territoriale. 
                4. L'indennita' di cui al presente articolo: 
                  a) non e' cumulabile con quella di missione nonche'
          con quella di ordine pubblico di cui  all'articolo  49  del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.
          164,  ferme  restando  le  disposizioni  adottate,  in  via
          eccezionale e limitatamente al periodo  pandemico,  per  le
          attivita'   di   controllo   del   territorio   finalizzate
          all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere  la
          diffusione del  contagio  da  COVID-19,  per  le  quali  e'
          attribuito il compenso per le attivita'  di  controllo  del
          territorio e l'indennita' di ordine pubblico; 
                  b) e'  corrisposta  una  sola  volta  al  personale
          impiegato in servizi plurimi consecutivi. 
                5.  Con  determinazione   del   Comandante   Generale
          dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
          conto degli stanziamenti previsti per l'indennita'  di  cui
          al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi
          2 e 3 in relazione ai  quali  puo'  essere  corrisposta  la
          medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al  fine
          di   corrispondere   alle    esigenze,    sopravvenute    o
          straordinarie,  di   funzionalita'   ed   efficacia   delle
          attivita'  istituzionali  e  in  funzione  delle  correlate
          disponibilita' finanziarie.» 
                «Art. 47 (Indennita' per il personale  dell'Arma  dei
          carabinieri in possesso  di  qualifiche  professionali  nel
          settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a
          valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in
          possesso di qualifiche professionali nel settore cyber,  in
          forza presso il Centro di sicurezza telematica, le  sezioni
          della Direzione di telematica e del Polo di telematica  del
          Comando Generale, impiegato  nei  servizi  di  sicurezza  e
          protezione delle reti informatiche e telematiche  dell'Arma
          dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera  di  euro
          5,00 per ogni giorno di effettivo impiego. 
                2. L'indennita' di cui al  comma  1  e'  corrisposta,
          altresi', con la stessa decorrenza, al personale  dell'Arma
          dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi  indicate,
          effettivamente  impiegato  presso   il   Comando   per   le
          operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa. 
                3.  Con  determinazione   del   Comandante   Generale
          dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo
          conto degli stanziamenti previsti per l'indennita'  di  cui
          al presente articolo, il numero delle  giornate  lavorative
          in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima
          indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione  al  fine  di
          corrispondere alle esigenze, sopravvenute o  straordinarie,
          di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
          e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.» 
                «Art. 48 (Indennita' per il personale  dell'Arma  dei
          carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia). -
          1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al
          personale dell'Arma dei carabinieri in servizio  presso  il
          Nucleo  carabinieri  di  Campione  d'Italia   compete   una
          indennita' mensile  pari  all'assegno  di  confine  di  cui
          all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.» 
                «Art.  49   (Indennita'   per   attivita'   ispettiva
          tributaria). - 1. A decorrere dal  31  dicembre  2021  e  a
          valere dal 2022, al  personale  della  Guardia  di  finanza
          spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in  relazione
          all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere  di
          servizio, di attivita' di verifica o di  controllo  fiscale
          sostanziale ai fini delle imposte  sui  redditi,  dell'IVA,
          dell'IRAP,  delle  accise  e  delle  altre  imposte   sulla
          produzione e sui consumi nonche' di controllo a  posteriori
          in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di  polizia
          giudiziaria svolte  su  delega  dell'autorita'  giudiziaria
          relativamente a reati tributari nei predetti settori. 
                2. L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale
          della  Guardia   di   finanza   in   servizio   presso   le
          articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e
          5,  e  6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  gennaio  1999,  n.  34,   istituzionalmente
          deputate  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui   al
          medesimo comma 1. 
                3. Con determinazione del Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto
          degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al
          presente articolo, il numero delle giornate  lavorative  in
          relazione alle quali puo' essere  corrisposta  la  medesima
          indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione  al  fine  di
          corrispondere alle esigenze, sopravvenute o  straordinarie,
          di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
          e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.» 
                «Art. 50 (Indennita' per il personale  della  Guardia
          di finanza in  possesso  di  qualifiche  professionali  nel
          settore cyber). - 1. A decorrere dal 31 dicembre 2021  e  a
          valere dal 2022, al personale della Guardia di  finanza  in
          possesso di  qualifiche  professionali  nel  settore  cyber
          spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in  relazione
          all'effettivo impiego in servizio presso uno  dei  seguenti
          Reparti: 
                  a) Direzione Telematica del Comando Generale, nelle
          Sezioni  deputate  allo   svolgimento   di   attivita'   di
          protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi
          informatici  e  delle  comunicazioni   elettroniche   dalle
          minacce informatiche; 
                  b)  Nucleo  Speciale   Tutela   Privacy   e   Frodi
          Tecnologiche, nelle articolazioni con compiti  di  supporto
          agli  eventi  cibernetici  riferiti   alle   infrastrutture
          informatiche del Corpo; 
                  c)  Reparti  Tecnico-Logistico-Amministrativi,  per
          attivita' di incident response. 
                2. Con determinazione del Comandante  Generale  della
          Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo  conto
          degli stanziamenti previsti  per  l'indennita'  di  cui  al
          presente articolo, il numero delle giornate  lavorative  in
          relazione alle quali puo' essere  corrisposta  la  medesima
          indennita',  con  facolta'  di  rimodulazione  al  fine  di
          corrispondere alle esigenze, sopravvenute o  straordinarie,
          di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali
          e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.» 
                «Art. 51 (Indennita' mensile  artificieri).  -  1.  A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal  2022,  al
          personale  specializzato  artificiere,  in  possesso  della
          qualifica di operatore improvised explosive device disposal
          (IEDD), conventional munitions disposal (CMD)  o  explosive
          ordnance disposal  (EOD)  ed  effettivamente  impiegato  in
          relazione   alla   qualifica   posseduta   e'    attribuita
          un'indennita' mensile pari a euro 100,00.» 
                «Art. 52 (Indennita' per soccorritori alpini). - 1. A
          decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022,  spetta
          l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni
          di durata non  inferiore  a  tre  ore,  svolti  nell'ambito
          dell'attivita' operativa o di mantenimento  dell'efficienza
          operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato
          al  servizio  di  vigilanza  e  soccorso  in  montagna,  in
          servizio presso il Centro addestramento  alpino  e  i  suoi
          distaccamenti,  i  reparti  di  intervento   montano,   gli
          squadroni eliportati cacciatori,  le  squadre  di  soccorso
          alpino  ovvero  del  servizio  cinofili  specializzato   in
          soccorso alpino e impiegato  in  operazioni  di  ricerca  e
          soccorso in zone montane. La  predetta  indennita'  compete
          anche al personale dell'Arma dei  carabinieri  in  possesso
          della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore
          impiegato nelle medesime operazioni di soccorso  alpino  di
          durata non inferiore a tre ore. 
                2. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e  a  valere  dal
          2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro  6,00  per  i
          servizi esterni di durata non inferiore a tre  ore,  svolti
          nell'ambito  dell'attivita'  operativa  o  di  mantenimento
          dell'efficienza  operativa,  al   personale   specializzato
          "Tecnico di Soccorso Alpino", impiegato presso il  Soccorso
          Alpino della Guardia di finanza.»