Art. 4 
 
               Modalita' di rifornimento degli uffici 
                      di motorizzazione civile 
 
  1. Gli  uffici  della  motorizzazione  civile  sono  dotati  di  un
quantitativo minimo di contrassegni  identificativi  stabilito  dalla
Direzione generale per la motorizzazione. 
  2. Gli uffici di motorizzazione civile richiedono  il  quantitativo
di contrassegni identificativi di cui poter disporre  alla  Direzione
generale per la motorizzazione. 
  3. Con successivo provvedimento della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione sono previste le modalita' di gestione delle richieste
per la trasmissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.