Art. 4
Modalita' di rifornimento degli uffici
di motorizzazione civile
1. Gli uffici della motorizzazione civile sono dotati di un
quantitativo minimo di contrassegni identificativi stabilito dalla
Direzione generale per la motorizzazione.
2. Gli uffici di motorizzazione civile richiedono il quantitativo
di contrassegni identificativi di cui poter disporre alla Direzione
generale per la motorizzazione.
3. Con successivo provvedimento della Direzione generale per la
motorizzazione sono previste le modalita' di gestione delle richieste
per la trasmissione all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.