Art. 10
Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione
dei mercati all'ingrosso del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato nazionale del
gas naturale all'ingrosso e la piena integrazione del mercato
medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione
degli effetti sui prezzi registrati nel mercato del gas naturale
italiano derivanti dal cumulo dei costi di trasporto per
l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) introduce un
servizio di liquidita' caratterizzato da:
a) la sottoscrizione di contratti, tra l'impresa maggiore di
trasporto di gas naturale italiana e operatori selezionati mediante
procedure competitive svolte sulla base di criteri e modalita'
stabiliti dall'Autorita' stessa, che prevedono:
1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte
dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale italiana, un
premio determinato in esito alle procedure competitive;
2) l'obbligo, ((a carico degli)) operatori selezionati, di
formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del gas naturale,
in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri
di gas naturale a prezzi pari alla somma tra quelli registrati al
Title transfer facility (TTF) in orizzonti temporali prossimi a
quelli in cui e' prevista l'offerta sul mercato italiano e un
corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di volatilita' dei
prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore selezionato nei
limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorita' stessa;
3) l'obbligo, ((a carico degli)) operatori selezionati, di
riconoscere, in favore dell'impresa maggiore di trasporto di gas
naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla cessione dei
quantitativi giornalieri di gas naturale di cui al numero 2) ed
eccedenti quelli corrispondenti al prezzo di offerta di cui al
medesimo numero;
4) l'obbligo, ((a carico degli)) operatori selezionati, di
immettere, da uno o piu' punti d'entrata nella rete nazionale dei
gasdotti, individuati dall'Autorita' stessa, la quantita'
eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di cui al numero
2);
b) la definizione, da parte dell'Autorita' stessa, di un
fabbisogno di gas naturale oggetto degli obblighi di offerta sui
mercati a pronti ((di)) cui alla lettera a), ((numero 2))), anche
differenziato a livello infra-annuale.
2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidita' di
cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 2
e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro. Al
fine di ((garantire il rispetto del limite)) massimo di spesa di cui
al primo periodo, l'ARERA limita sia per volumi che per durata gli
impegni approvvigionati cosi' da prevedere un importo dei premi di
cui al comma 1, lettera a), numero 1) non superiore alle predette
risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma 1, lettera a),
numero 3) sono destinati alla riduzione degli oneri di ((trasporto
del gas)).
3. Affinche' il Governo possa valutare l'opportunita' di promuovere
azioni finalizzate a superare le distorsioni di mercato legate al
cumularsi dei costi di trasporto che gli operatori sono tenuti a
sostenere per l'uso delle infrastrutture che collegano i sistemi
energetici dell'Italia, della Germania e della Svizzera, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'ARERA presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas
naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto
in territorio svizzero.