Art. 10 
 
      Misure volte a promuovere la concorrenza e l'integrazione 
                  dei mercati all'ingrosso del gas 
 
  1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato  nazionale  del
gas  naturale  all'ingrosso  e  la  piena  integrazione  del  mercato
medesimo nel mercato interno europeo, anche mediante la compensazione
degli effetti sui prezzi registrati  nel  mercato  del  gas  naturale
italiano  derivanti  dal  cumulo   dei   costi   di   trasporto   per
l'importazione del gas naturale dall'Europa del Nord, l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)  introduce  un
servizio di liquidita' caratterizzato da: 
    a) la sottoscrizione di  contratti,  tra  l'impresa  maggiore  di
trasporto di gas naturale italiana e operatori  selezionati  mediante
procedure competitive  svolte  sulla  base  di  criteri  e  modalita'
stabiliti dall'Autorita' stessa, che prevedono: 
      1) il diritto degli operatori selezionati di ricevere, da parte
dell'impresa maggiore di  trasporto  di  gas  naturale  italiana,  un
premio determinato in esito alle procedure competitive; 
      2) l'obbligo, ((a  carico  degli))  operatori  selezionati,  di
formulare offerte di vendita sui mercati a pronti del  gas  naturale,
in apposite sessioni ad asta, di predefiniti quantitativi giornalieri
di gas naturale a prezzi pari alla somma  tra  quelli  registrati  al
Title transfer facility  (TTF)  in  orizzonti  temporali  prossimi  a
quelli in cui  e'  prevista  l'offerta  sul  mercato  italiano  e  un
corrispettivo, funzionale a contenere il rischio di  volatilita'  dei
prezzi di mercato, determinato da ciascun operatore  selezionato  nei
limiti di un valore massimo stabilito dall'Autorita' stessa; 
      3) l'obbligo, ((a  carico  degli))  operatori  selezionati,  di
riconoscere, in favore dell'impresa  maggiore  di  trasporto  di  gas
naturale italiana, gli eventuali ricavi ottenuti dalla  cessione  dei
quantitativi giornalieri di gas naturale  di  cui  al  numero  2)  ed
eccedenti quelli corrispondenti  al  prezzo  di  offerta  di  cui  al
medesimo numero; 
      4) l'obbligo, ((a  carico  degli))  operatori  selezionati,  di
immettere, da uno o piu' punti d'entrata  nella  rete  nazionale  dei
gasdotti,   individuati   dall'Autorita'   stessa,    la    quantita'
eventualmente ceduta in adempimento agli obblighi di  cui  al  numero
2); 
    b)  la  definizione,  da  parte  dell'Autorita'  stessa,  di   un
fabbisogno di gas naturale oggetto  degli  obblighi  di  offerta  sui
mercati a pronti ((di)) cui alla lettera  a),  ((numero  2))),  anche
differenziato a livello infra-annuale. 
  2. L'ARERA provvede alla definizione del servizio di liquidita'  di
cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma  2
e, comunque, nel limite massimo di spesa di 200 milioni di  euro.  Al
fine di ((garantire il rispetto del limite)) massimo di spesa di  cui
al primo periodo, l'ARERA limita sia per volumi che  per  durata  gli
impegni approvvigionati cosi' da prevedere un importo  dei  premi  di
cui al comma 1, lettera a), numero 1)  non  superiore  alle  predette
risorse. Gli eventuali proventi derivanti dal comma  1,  lettera  a),
numero 3) sono destinati alla riduzione degli  oneri  di  ((trasporto
del gas)). 
  3. Affinche' il Governo possa valutare l'opportunita' di promuovere
azioni finalizzate a superare le distorsioni  di  mercato  legate  al
cumularsi dei costi di trasporto che  gli  operatori  sono  tenuti  a
sostenere per l'uso delle  infrastrutture  che  collegano  i  sistemi
energetici  dell'Italia,  della  Germania  e  della  Svizzera,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
l'ARERA  presenta  al  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica una proposta per la piena integrazione dei mercati del gas
naturale italiano e tedesco attraverso le infrastrutture di trasporto
in territorio svizzero.