Art. 11
Disposizioni urgenti per la competitivita'
delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie
1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b):
1) al primo periodo:
1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di scambio
virtuale (PSV) e» sono soppresse;
1.2) dopo le parole «medi annui attesi» sono inserite le
seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»;
1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato di cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui al
comma 8, lettera b)»;
2) al secondo periodo, le parole «decorrenti dal 1° ottobre
2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera a),
sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo giorno
del sesto mese successivo alla stipula del contratto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data ((di stipulazione
del contratto di cui)) al comma 10, lettera a)»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. I contitolari di una medesima concessione di
coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno la
facolta' di partecipare alle procedure per l'approvvigionamento di
lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.».
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle
concessioni esistenti, finalizzate alla ripresa o all'incremento
della produzione, nonche' le autorizzazioni delle opere necessarie
all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al presente
articolo sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della
parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui al
primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero opere su
terraferma, l'intesa della regione interessata e' acquisita
nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui
al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla data
di presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti che
hanno manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove previste,
e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del procedimento unico di
cui al primo periodo, la valutazione dell'impatto ambientale e'
svolta congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo conto
delle eventuali risultanze di precedenti giudizi di compatibilita'
ambientale relativi a progetti di ricerca o di coltivazione di
idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui ((al
quarto e al quinto periodo)) si applicano, su richiesta
dell'interessato, anche ai procedimenti di valutazione ambientale
gia' in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma 10,
lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei
contratti stipulati ai sensi del comma 10, lettera b), non
costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati ai sensi
della lettera a) del medesimo comma. Nei casi di cui all'ottavo
periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno o
piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda la
risoluzione anticipata.»;
d) al comma 8:
1) alla lettera b), dopo le parole «di cui al comma 7» sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del valore
delle aliquote di coltivazione di cui al l'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625»;
2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai sensi del
comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «al prezzo di cui alla
lettera b)»;
e) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole «ammessi alla specifica
procedura» sono sostituite dalle seguenti: «risultati assegnatari
nell'ambito della procedura di cui al comma 8»;
2) al secondo periodo, le parole «offerte dagli» sono
sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»;
f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al costo asseverato
ai sensi del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 8, lettera b)»;
g) al comma 12, secondo periodo, dopo le parole «siano
trasferiti» e' inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i costi operativi
riconosciuti per il servizio di ((aggregazione»));
h) al comma 13:
1) il primo periodo e' soppresso;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, commisurata ai volumi di gas oggetto del contratto, al
differenziale del prezzo di mercato su base mensile e alla durata
((residua del contratto)). In ogni caso, all'attuazione del
meccanismo di cui al presente articolo si provvede senza alcun
aggravio sugli utenti del sistema gas.»
((1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale dei progetti
complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali non che' il
bilanciamento tra impatti ambientali e benefici socio-economici
derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza con il
principio di sviluppo sostenibile, all'articolo 25 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi
realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai punti 7) e
7.1) dell'allegato II alla parte seconda del presente decreto,
qualora l'istanza di VIA comprenda l'intero ciclo di vita del
progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente
nell'istanza medesima, l'autorita' competente esprime un unico
giudizio di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero ciclo di
vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando, in caso di
indisponibilita' dei dati perche' acquisibili solo al termine della
fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di
compatibilita' ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio
del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni
contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza,
l'autorita' competente valuta eventuali azioni correttive».))
((1-ter. Le disposizioni del comma 7-ter dell'articolo 25 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis
del presente articolo, si applicano, su istanza del proponente da
presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche ai
procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato ancora
ottenuto il definitivo giudizio di compatibilita' ambientale. Nei
casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione
gia' presentata con gli elementi necessari per la valutazione
dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che cio' comporti la
decadenza degli atti procedimentali gia' adottati.))
2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 12 luglio 2024, n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da
decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche ((aggregati))»;
2) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Fatto salvo il
riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa del
contratto, non e' ((consentita)), in ogni caso, la traslazione, anche
indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle altre voci di
costo del contratto.»;
b) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza
dei contratti stipulati ai sensi del comma 2, negli accordi di
compravendita e' data evidenza delle singole voci di costo. A tal
fine, gli operatori possono avvalersi di clausole contrattuali
standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al primo
periodo del presente comma, per eventuali successive segnalazioni
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo diretto di
biometano in altro sito, agli accordi di compravendita sottoscritti
con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad
oggetto il biometano incentivato ai sensi del ((decreto del Ministro
della transizione ecologica)) 15 settembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei
consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche attraverso le societa'
del Gruppo, promuove ed offre servizi di aggregazione volontaria
della domanda e dell'offerta di biometano.»
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti
sottoscritti a decorrere ((dal trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto)).
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica
della filiera delle attivita' di cattura, trasporto, utilizzo e
stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e dell'attribuzione ((di
apposite competenze regolatorie all'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA))), l'Autorita' stessa definisce un
quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla rete di
trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio, nonche'
per la contabilizzazione delle emissioni di biossido di carbonio
oggetto di cattura e conferimento alla rete e ai siti medesimi.
L'ARERA provvede all'attuazione del primo periodo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
((4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2027».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza
di approvvigionamento di gas naturale a prezzi
ragionevoli). - 1. Al fine di contribuire al rafforzamento
della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e,
contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas
climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Gestore dei servizi
energetici - GSE S.p.A. o le societa' da esso controllate
(di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas
naturale di produzione nazionale a prezzi ragionevoli
mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3.
2. Sono legittimati a partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 i
titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale
esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti
dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione
europea e degli accordi internazionali.
3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo
passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il
parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e
che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa,
e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e
secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del
presente articolo, il rilascio di concessioni di
coltivazione di gas naturale sulla base di istanze gia'
presentate alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e
a condizione che i relativi giacimenti abbiano un
potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva
certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.
4.
5. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano al
Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad aderire alle
procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi
incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata
di vita utile del giacimento, un elenco di possibili
sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas
naturale, i tempi massimi di entrata in erogazione, il
profilo atteso di produzione e i relativi investimenti
necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre:
a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la
relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui al
comma 7;
b) l'impegno, riferito a ciascun campo di
coltivazione ed eventualmente per diversi livelli di
produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e
crescenti, a mettere a disposizione del Gruppo GSE un
quantitativo di diritti sul gas corrispondente ai volumi
produttivi medi annui attesi calcolati sui primi cinque
anni, al prezzo di cui al comma 8, lettera b). Il
quantitativo di diritti sul gas di cui al periodo
precedente e' messo a disposizione per cinque anni
decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di cui
al comma 10, lettera a).
5-bis. I contitolari di una medesima concessione di
coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno
la facolta' di partecipare alle procedure per
l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1
anche singolarmente.
6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le
modifiche delle concessioni esistenti, finalizzate alla
ripresa o all'incremento della produzione, nonche' le
autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei
programmi di produzione di gas di cui al presente articolo
sono rilasciate a seguito di un procedimento unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo
III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del
2006, al quale partecipano tutte le amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7
agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui
al primo periodo riguardi programmi di produzione ovvero
opere su terraferma, l'intesa della regione interessata e'
acquisita nell'ambito della conferenza di servizi. Il
procedimento unico di cui al primo periodo si conclude
entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione
della relativa istanza da parte dei soggetti che hanno
manifestato interesse ai sensi del comma 5. L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale, ove
previste, e' svolta dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo,
la valutazione dell'impatto ambientale e' svolta
congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti a una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche
tenendo conto delle eventuali risultanze di precedenti
giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di
ricerca o di coltivazione di idrocarburi insistenti sulla
stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e al quinto
periodo si applicano, su richiesta dell'interessato, anche
ai procedimenti di valutazione ambientale gia' in corso
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
L'efficacia degli atti di cui al primo periodo e'
condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del comma
10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione
anticipata dei contratti stipulati ai sensi del comma 10,
lettera b), non costituiscono causa di risoluzione dei
contratti stipulati ai sensi della lettera a) del medesimo
comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta ferma la
possibilita' per il GSE di selezionare uno o piu' clienti
finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non abbia sottoscritto il contratto o che ne richieda
la risoluzione anticipata.
7. Entro quarantacinque giorni dalla data di
conclusione, con esito positivo, del procedimento unico di
cui al comma 6, i titolari degli atti di cui al medesimo
comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il
costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui
al comma 5, per livello di produzione e campo di
coltivazione, corredato di una relazione dettagliata in
ordine alla sua determinazione, inclusa l'indicazione del
tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione
di cui al primo periodo e' asseverata da una primaria
societa' di revisione contabile di livello internazionale,
iscritta al registro dei revisori legali.
8. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure di
allocazione gestite dal Gestore dei mercati energetici -
GME S.p.A., offre i diritti sul gas oggetto della
comunicazione di cui al comma 7 in via prioritaria ai
clienti finali industriali a forte consumo di gas, che
agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle
agevolazioni previste dal decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo
GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di cui al
primo periodo:
a) i diritti sono offerti per quantita' distinte
per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi
del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello di
produzione, per livelli di produzione;
b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di diritti
e' pari al costo di cui al comma 7 del presente articolo,
comprensivo del valore delle aliquote di coltivazione di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625;
c) i diritti sono aggiudicati in ordine crescente
di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono:
1) l'allocazione prioritaria ai clienti finali
industriali a forte consumo di gas che possono presentare
offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio
degli ultimi tre anni e il maggiore fra:
1.1) il minore tra uno e il valore assunto
dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel
periodo di riferimento;
1.2) l'indice di prevalenza dell'uso del gas
rispetto all'energia elettrica, determinato dal rapporto
tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso
in MWh e la somma del suddetto prelievo e del prelievo di
energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo espressi
in MWh;
2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai
sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore procedura di
allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli
industriali a forte consumo di gas per quantita', comunque,
non superiori al relativo consumo medio degli ultimi tre
anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas
per la differenza tra i loro consumi medi e le quantita'
ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1);
3) la verifica da parte del Gruppo GSE delle
quantita' di diritti richiedibili dai clienti;
4) la regolazione al prezzo marginale
differenziato per procedura;
d) i diritti offerti e aggiudicati sono remunerati
da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari al prezzo
di cui alla lettera b) per lo specifico campo di
coltivazione e, se del caso, per livello di produzione.
9. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e
ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento, le
modalita' con le quali la differenza, definita in esito a
ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra i
proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto
dal Gruppo GSE e' destinata alla riduzione delle tariffe
per il servizio di trasporto e distribuzione a favore dei
clienti finali risultati assegnatari nell'ambito della
procedura di cui al comma 8. Nel determinare l'entita'
della riduzione delle tariffe per il servizio di trasporto
e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota tra
i clienti finali in ragione delle quantita' assegnate agli
stessi nell'ambito della specifica procedura.
10. In esito alle procedure di allocazione di cui al
comma 8, il Gruppo GSE:
a) stipula, con i soggetti di cui ai commi 2 e 3
che abbiano ottenuto gli atti ai sensi del comma 6,
contratti di acquisto di lungo termine per i diritti sul
gas, nella forma di contratti finanziari per differenza a
due vie rispetto all'IG Index del Gestore dei mercati
energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e al
prezzo di cui al comma 8, lettera b);
b) stipula con ciascun cliente finale assegnatario
un contratto finanziario per differenza a due vie rispetto
all'IG Index del Gestore dei mercati energetici - GME
S.p.A., per i diritti aggiudicati al prezzo definito in
esito alle procedure di cui al comma 8, di durata pari a
quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a)
del presente comma.
11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti di
cui al comma 10, lettere a) e b), e' rideterminata al 31
gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni
nel corso dell'anno precedente.
12. Il Gruppo GSE comunica periodicamente al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel
caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera b),
sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il
contratto medesimo assicura che gli effetti siano
trasferiti totalmente a ciascun cliente finale aggregato,
fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il servizio
di aggregazione. E' fatto divieto di cessione tra i clienti
finali dei diritti derivanti dal contratto.
13. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali
industriali a forte consumo di gas una corrispondente
garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del
comma 10, lettera b), commisurata ai volumi di gas oggetto
del contratto, al differenziale del prezzo di mercato su
base mensile e alla durata residua del contratto. In ogni
caso, all'attuazione del meccanismo di cui al presente
articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti del
sistema gas.".
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e
provvedimento di VIA). - 1. L'autorita' competente valuta
la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni
supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e
delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli
articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei
termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative
o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
procede comunque alla valutazione a norma del presente
articolo.
2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad
esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,
il competente direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il
termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di
consultazione di cui all'articolo 24, adotta il
provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al
precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad
accertamenti e indagini di particolare complessita',
l'autorita' competente, con atto motivato, dispone il
prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo
di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente
comunicazione per via telematica al proponente delle
ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
sara' emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni
transfrontaliere l'adozione del provvedimento di VIA e'
proposta al Ministro entro il termine di cui all'articolo
32, comma 5-bis.
2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e
comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data
di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo
23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei
successivi trenta giorni, il direttore generale del
Ministero della transizione ecologica adotta il
provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del
competente direttore generale del Ministero della cultura
entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto
previsto (( dall'articolo 11-quater del decreto legislativo
25 novembre 2024, n. 190 )). Nel caso di consultazioni
transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro
il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.
2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione
del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo
periodo, non siano rispettati e' rimborsato al proponente
il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui
all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse
iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello
stato di previsione del Ministero della transizione
ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno
2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000
per l'anno 2023. In sede di prima applicazione, i termini
indicati al primo periodo del presente comma ai fini
dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei
diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all'articolo 8, comma
2-bis.
2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo,
nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione
di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere
dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede
all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta
giorni. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento da parte del direttore generale del Ministero
della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel
rilascio del concerto da parte del direttore generale
competente del Ministero della cultura, il titolare del
potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di
relativa competenza entro i successivi trenta giorni.
2-quinquies. Il concerto del competente direttore
generale del Ministero della cultura comprende
l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione
paesaggistica consenta di esprimere una valutazione
positiva di compatibilita' paesaggistica del progetto. Il
Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale
diniego del concerto.
In caso di dissenso del Ministero della cultura
rispetto al parere favorevole della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n.
400 del 1988, venga superato il dissenso del Ministero
della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto
il provvedimento di VIA favorevole, che comprende
l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali
proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del
quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del
presente articolo.
2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del
provvedimento di VIA non e' subordinata alla conclusione
delle attivita' di verifica preventiva dell'interesse
archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei
saggi archeologici preventivi prevista dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e
le considerazioni su cui si fonda la decisione
dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei
risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove
applicabile, ai sensi dell'articolo 32, nonche'
l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati
o altrimenti presi in considerazione.
4. Il provvedimento di VIA contiene altresi' le
eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:
a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio
e la dismissione del progetto, nonche' quelle relative ad
eventuali malfunzionamenti;
a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle
successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per
garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a
contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
negativi o incrementare le prestazioni ambientali del
progetto;
b) le misure previste per evitare, prevenire,
ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali
significativi e negativi;
c) le misure per il monitoraggio degli impatti
ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto
dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale
predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e
la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura,
all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla
significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
evitare una duplicazione del monitoraggio, e' possibile
ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative
europee, nazionali o regionali.
5. Il provvedimento di VIA e' immediatamente
pubblicato sul sito web dell'autorita' competente e ha
l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque
anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei
tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei
procedimenti autorizzatori necessari, nonche'
dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA
senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione,
su istanza del proponente corredata di una relazione
esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri
in merito al contesto ambientale di riferimento e alle
eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di
specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di
riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il
provvedimento con cui e' disposta la proroga ai sensi del
secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e
ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento
di VIA originario.
Se l'istanza di cui al secondo periodo e' presentata
almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine
di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo
provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
da parte dell'autorita' competente, delle determinazioni
relative alla concessione della proroga. Entro quindici
giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo
periodo, l'autorita' competente verifica la completezza
della documentazione. Qualora la documentazione risulti
incompleta, l'autorita' competente richiede al soggetto
istante la documentazione integrativa, assegnando per la
presentazione un termine perentorio non superiore a trenta
giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non
depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorita'
competente nel termine di quindici giorni dalla
presentazione delle integrazioni richieste, la
documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si
intende ritirata e l'autorita' competente procede
all'archiviazione.
6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere,
l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale
dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul
sito web.
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si
considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi
realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai
punti 7) e 7.1) dell'allegato II alla parte seconda del
presente decreto, qualora l'istanza di VIA comprenda
l'intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia
esplicitamente formulata dal proponente nell'istanza
medesima, l'autorita' competente esprime un unico giudizio
di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito all'intero
ciclo di vita dell'opera puo' essere redatto utilizzando,
in caso di indisponibilita' dei dati perche' acquisibili
solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero
modellazioni. Il provvedimento di compatibilita'
ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero
delle modellazioni contenute nello studio di impatto
ambientale; in caso di incoerenza, l'autorita' competente
valuta eventuali azioni correttive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.112 del 15 maggio 2024, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Misure urgenti per garantire la
continuita' produttiva agli impianti di biogas e biometano
alimentati con biomasse agricole). - 1. Al fine di
garantire la continuita' di produzione di energia da biogas
funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione
primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere
produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: "che
beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre
2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli
incentivi" sono sostituite dalle seguenti: "i cui regimi
incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31
dicembre 2027".
2. Per favorire la produzione di biometano da
biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse
filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano
autoconsumato e' da intendersi il consumo diretto di
biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di
produzione da parte di un cliente finale anche per il
tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali
negli usi difficili da decarbonizzare, anche aggregati, in
altro sito purche' il produttore sia soggetto alle
istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di
compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo
medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta
un beneficio analogo a quello che deriverebbe
dall'applicazione delle predette disposizioni relative al
regime di autoconsumo in sito. Fatto salvo il
riconoscimento dei corrispettivi per la gestione operativa
del contratto, non e' consentito, in ogni caso, la
traslazione, anche indiretta, del valore delle garanzie
d'origine sulle altre voci di costo del contratto.
2-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la
correttezza dei contratti stipulati ai sensi del comma 2,
negli accordi di compravendita e' data evidenza delle
singole voci di costo. A tal fine, gli operatori possono
avvalersi di clausole contrattuali standard rese
disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al
primo periodo del presente comma, per eventuali successive
segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA).
2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di consumo
diretto di biometano in altro sito, agli accordi di
compravendita sottoscritti con i clienti finali negli usi
difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano
incentivato ai sensi del decreto del Ministro della
transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite
del 35% dei consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche
attraverso le societa' del Gruppo, promuove ed offre
servizi di aggregazione volontaria della domanda e
dell'offerta di biometano.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45-bis del citato
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45-bis (Funzionalita' di ricarica
intelligente). - 1. A partire dal 1° gennaio 2027, al fine
di garantire funzionalita' di ricarica intelligente e di
comunicazione diretta con i sistemi di misurazione
intelligenti, tutti i punti di ricarica di potenza
standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico,
installati sul territorio nazionale, sono certificati ai
sensi dell'allegato X alla norma tecnica CEI 021.».