Art. 11 
 
             Disposizioni urgenti per la competitivita' 
        delle imprese e la decarbonizzazione delle industrie 
 
  1.  All'articolo  16  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, lettera b): 
      1) al primo periodo: 
        1.1) le parole «a cedere il gas prodotto al punto di  scambio
virtuale (PSV) e» sono soppresse; 
        1.2) dopo le parole «medi  annui  attesi»  sono  inserite  le
seguenti: «calcolati sui primi cinque anni»; 
        1.3) le parole «a un prezzo pari al costo asseverato  di  cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti:  «al  prezzo  di  cui  al
comma 8, lettera b)»; 
      2) al secondo periodo, le parole  «decorrenti  dal  1°  ottobre
2024 o, nel caso in cui il contratto di cui al comma 10, lettera  a),
sia stipulato in data successiva al 30 aprile 2024, dal primo  giorno
del sesto mese successivo alla stipula del contratto  medesimo»  sono
sostituite dalle seguenti: «decorrenti dalla data  ((di  stipulazione
del contratto di cui)) al comma 10, lettera a)»; 
      3) il terzo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis.  I  contitolari  di   una   medesima   concessione   di
coltivazione di gas  naturale  esistente  o  da  conferire  hanno  la
facolta' di partecipare alle procedure  per  l'approvvigionamento  di
lungo termine di cui al comma 1 anche singolarmente.». 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Le nuove concessioni, le proroghe ovvero le modifiche delle
concessioni esistenti,  finalizzate  alla  ripresa  o  all'incremento
della produzione, nonche' le autorizzazioni  delle  opere  necessarie
all'attuazione dei programmi di produzione di gas di cui al  presente
articolo  sono  rilasciate  a  seguito  di  un  procedimento   unico,
comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo  III  della
parte seconda, del decreto legislativo n.  152  del  2006,  al  quale
partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le  modalita'  stabilite  dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico di cui  al
primo periodo  riguardi  programmi  di  produzione  ovvero  opere  su
terraferma,  l'intesa  della   regione   interessata   e'   acquisita
nell'ambito della conferenza di servizi. Il procedimento unico di cui
al primo periodo si conclude entro il termine di sei mesi dalla  data
di presentazione della relativa istanza da  parte  dei  soggetti  che
hanno  manifestato  interesse  ai  sensi  del  comma  5.  L'attivita'
istruttoria per le valutazioni di impatto ambientale,  ove  previste,
e'  svolta  dalla  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale VIA e VAS di cui all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Nell'ambito del  procedimento  unico  di
cui al primo  periodo,  la  valutazione  dell'impatto  ambientale  e'
svolta congiuntamente per l'insieme  dei  progetti  afferenti  a  una
medesima concessione oggetto dell'istanza unica, anche tenendo  conto
delle eventuali risultanze di precedenti  giudizi  di  compatibilita'
ambientale relativi a  progetti  di  ricerca  o  di  coltivazione  di
idrocarburi insistenti sulla stessa area. Le disposizioni di cui ((al
quarto  e  al   quinto   periodo))   si   applicano,   su   richiesta
dell'interessato, anche ai  procedimenti  di  valutazione  ambientale
gia'  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. L'efficacia degli atti  di  cui  al  primo  periodo  e'
condizionata alla stipula  dei  contratti  ai  sensi  del  comma  10,
lettera a). La mancata sottoscrizione e la risoluzione anticipata dei
contratti  stipulati  ai  sensi  del  comma  10,  lettera   b),   non
costituiscono causa di risoluzione dei contratti stipulati  ai  sensi
della lettera a) del medesimo  comma.  Nei  casi  di  cui  all'ottavo
periodo, resta ferma la possibilita' per il GSE di selezionare uno  o
piu' clienti finali che subentrino nella posizione del cliente finale
che non  abbia  sottoscritto  il  contratto  o  che  ne  richieda  la
risoluzione anticipata.»; 
    d) al comma 8: 
      1) alla lettera b), dopo le parole «di cui  al  comma  7»  sono
aggiunte le seguenti: «del presente articolo, comprensivo del  valore
delle aliquote di coltivazione di cui al l'articolo  19  del  decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625»; 
      2) alla lettera d), le parole «ai costi definiti ai  sensi  del
comma 7» sono sostituite dalle  seguenti:  «al  prezzo  di  cui  alla
lettera b)»; 
    e) al comma 9: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  «ammessi  alla   specifica
procedura» sono sostituite  dalle  seguenti:  «risultati  assegnatari
nell'ambito della procedura di cui al comma 8»; 
      2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «offerte   dagli»   sono
sostituite dalle seguenti: «assegnate agli»; 
    f) al comma 10, lettera a), le parole «pari al  costo  asseverato
ai sensi del comma 7» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  al
comma 8, lettera b)»; 
    g)  al  comma  12,  secondo  periodo,  dopo  le   parole   «siano
trasferiti» e' inserita la seguente: «totalmente» e sono aggiunte, in
fine,  le  seguenti  parole:  «,  fatti  salvi  i   costi   operativi
riconosciuti per il servizio di ((aggregazione»)); 
    h) al comma 13: 
      1) il primo periodo e' soppresso; 
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, commisurata ai volumi di gas  oggetto  del  contratto,  al
differenziale del prezzo di mercato su base  mensile  e  alla  durata
((residua  del  contratto)).  In  ogni   caso,   all'attuazione   del
meccanismo di cui  al  presente  articolo  si  provvede  senza  alcun
aggravio sugli utenti del sistema gas.» 
  ((1-bis. Al fine di garantire l'unitarieta' funzionale dei progetti
complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali non che' il
bilanciamento  tra  impatti  ambientali  e  benefici  socio-economici
derivanti dall'intero ciclo di vita delle opere, in coerenza  con  il
principio  di  sviluppo  sostenibile,  all'articolo  25  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il  seguente
comma: 
    «7-ter.  Per  i  progetti  complessi   caratterizzati   da   fasi
realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui ai punti 7) e
7.1) dell'allegato  II  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,
qualora l'istanza  di  VIA  comprenda  l'intero  ciclo  di  vita  del
progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata  dal  proponente
nell'istanza  medesima,  l'autorita'  competente  esprime  un   unico
giudizio di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A  tale
fine, lo studio di impatto ambientale riferito  all'intero  ciclo  di
vita  dell'opera  puo'  essere  redatto  utilizzando,  in   caso   di
indisponibilita' dei dati perche' acquisibili solo al  termine  della
fase di ricerca,  stime  ovvero  modellazioni.  Il  provvedimento  di
compatibilita' ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione
obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di esercizio
del progetto, della coerenza delle stime  ovvero  delle  modellazioni
contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di  incoerenza,
l'autorita' competente valuta eventuali azioni correttive».)) 
  ((1-ter. Le disposizioni  del  comma  7-ter  dell'articolo  25  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-bis
del presente articolo, si applicano, su  istanza  del  proponente  da
presentare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del   presente   decreto,   anche   ai
procedimenti di valutazione di impatto ambientale per i  quali,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato  ancora
ottenuto il definitivo giudizio  di  compatibilita'  ambientale.  Nei
casi di cui al primo periodo, il proponente integra la documentazione
gia'  presentata  con  gli  elementi  necessari  per  la  valutazione
dell'intero ciclo di vita del progetto, senza che  cio'  comporti  la
decadenza degli atti procedimentali gia' adottati.)) 
  2. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 15  maggio  2024,  n.  63,
((convertito, con modificazioni, dalla legge))  12  luglio  2024,  n.
101, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) dopo le parole: «per i clienti finali negli usi difficili da
decarbonizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche ((aggregati))»; 
      2) e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «Fatto  salvo  il
riconoscimento  dei  corrispettivi  per  la  gestione  operativa  del
contratto, non e' ((consentita)), in ogni caso, la traslazione, anche
indiretta, del valore delle garanzie d'origine sulle  altre  voci  di
costo del contratto.»; 
    b) sono aggiunti in fine i seguenti commi: 
      «2-bis. Al fine di garantire la trasparenza  e  la  correttezza
dei contratti stipulati ai  sensi  del  comma  2,  negli  accordi  di
compravendita e' data evidenza delle singole voci  di  costo.  A  tal
fine,  gli  operatori  possono  avvalersi  di  clausole  contrattuali
standard rese disponibili dall'Autorita' di regolazione per  energia,
reti e ambiente (ARERA), su proposta del  GSE.  Il  GSE  monitora  la
conformita' dei contratti a quanto previsto al comma  2  e  al  primo
periodo del presente comma,  per  eventuali  successive  segnalazioni
all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). 
      2-ter. Il comma 2 si applica, nel caso di  consumo  diretto  di
biometano in altro sito, agli accordi di  compravendita  sottoscritti
con i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, aventi ad
oggetto il biometano incentivato ai sensi del ((decreto del  Ministro
della transizione ecologica)) 15  settembre  2022,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, nel limite del 35% dei
consumi dei predetti clienti. Il GSE, anche  attraverso  le  societa'
del Gruppo, promuove ed  offre  servizi  di  aggregazione  volontaria
della domanda e dell'offerta di biometano.» 
  3. Le disposizioni di cui al comma  2  si  applicano  ai  contratti
sottoscritti a decorrere ((dal trentesimo giorno successivo alla data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto)). 
  4. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nelle more dell'adozione di una disciplina organica
della filiera delle  attivita'  di  cattura,  trasporto,  utilizzo  e
stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) e  dell'attribuzione  ((di
apposite competenze  regolatorie  all'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA))), l'Autorita' stessa  definisce  un
quadro preliminare di principi e criteri per l'accesso alla  rete  di
trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di  carbonio,  nonche'
per la contabilizzazione delle  emissioni  di  biossido  di  carbonio
oggetto di cattura e conferimento  alla  rete  e  ai  siti  medesimi.
L'ARERA provvede all'attuazione del  primo  periodo  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  ((4-bis. All'articolo 45-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, le parole: «30 giugno  2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2027».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.50 del 01 marzo 2022, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  27  aprile  2022  n.  34,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Misure per il rafforzamento della sicurezza
          di   approvvigionamento   di   gas   naturale   a    prezzi
          ragionevoli). - 1. Al fine di contribuire al  rafforzamento
          della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e,
          contestualmente, alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas
          climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, il Gestore dei  servizi
          energetici - GSE S.p.A. o le societa' da  esso  controllate
          (di seguito denominati: "Gruppo GSE") avviano, su direttiva
          del Ministro dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,
          procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di  gas
          naturale  di  produzione  nazionale  a  prezzi  ragionevoli
          mediante invito rivolto ai soggetti di cui ai commi 2 e 3. 
                2. Sono legittimati a partecipare alle procedure  per
          l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma  1  i
          titolari di concessioni di  coltivazione  di  gas  naturale
          esistenti o da conferire nel rispetto  dei  limiti  imposti
          dalla legislazione  vigente,  della  normativa  dell'Unione
          europea e degli accordi internazionali. 
                3. Nel tratto  di  mare  compreso  tra  il  parallelo
          passante per la foce del ramo di Goro del  fiume  Po  e  il
          parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri  a  sud  e
          che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee  di  costa,
          e' consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo  e
          secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
          152, e ai soli fini della partecipazione alle procedure per
          l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1 del
          presente  articolo,   il   rilascio   di   concessioni   di
          coltivazione di gas naturale sulla  base  di  istanze  gia'
          presentate alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione, per la durata di vita utile del giacimento  e
          a  condizione  che  i  relativi   giacimenti   abbiano   un
          potenziale minerario di gas per un quantitativo di  riserva
          certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. 
                4. 
                5. I soggetti di cui ai commi 2  e  3  presentano  al
          Gruppo GSE la manifestazione di interesse ad  aderire  alle
          procedure di  cui  al  comma  1,  comunicando  i  programmi
          incrementali delle produzioni di gas naturale per la durata
          di vita  utile  del  giacimento,  un  elenco  di  possibili
          sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni  di  gas
          naturale, i tempi massimi  di  entrata  in  erogazione,  il
          profilo atteso di  produzione  e  i  relativi  investimenti
          necessari. La manifestazione di interesse reca inoltre: 
                  a) l'impegno a presentare, a pena di esclusione, la
          relazione dettagliata in ordine al costo per MWh di cui  al
          comma 7; 
                  b)  l'impegno,  riferito   a   ciascun   campo   di
          coltivazione  ed  eventualmente  per  diversi  livelli   di
          produzione, se caratterizzati da costi medi differenziati e
          crescenti, a mettere  a  disposizione  del  Gruppo  GSE  un
          quantitativo di diritti sul gas  corrispondente  ai  volumi
          produttivi medi annui attesi  calcolati  sui  primi  cinque
          anni,  al  prezzo  di  cui  al  comma  8,  lettera  b).  Il
          quantitativo  di  diritti  sul  gas  di  cui   al   periodo
          precedente  e'  messo  a  disposizione  per   cinque   anni
          decorrenti dalla data di stipulazione del contratto di  cui
          al comma 10, lettera a). 
                5-bis. I contitolari di una medesima  concessione  di
          coltivazione di gas naturale esistente o da conferire hanno
          la   facolta'   di   partecipare   alle    procedure    per
          l'approvvigionamento di lungo termine di  cui  al  comma  1
          anche singolarmente. 
                6.  Le  nuove  concessioni,  le  proroghe  ovvero  le
          modifiche delle  concessioni  esistenti,  finalizzate  alla
          ripresa  o  all'incremento  della  produzione,  nonche'  le
          autorizzazioni delle opere  necessarie  all'attuazione  dei
          programmi di produzione di gas di cui al presente  articolo
          sono  rilasciate  a  seguito  di  un  procedimento   unico,
          comprensivo delle valutazioni ambientali di cui  al  titolo
          III della parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del
          2006,  al  quale  partecipano  tutte   le   amministrazioni
          interessate,  svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
          semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241. Qualora il procedimento unico  di  cui
          al primo periodo riguardi programmi  di  produzione  ovvero
          opere su terraferma, l'intesa della regione interessata  e'
          acquisita  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi.  Il
          procedimento unico di cui  al  primo  periodo  si  conclude
          entro il termine di sei mesi dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza da  parte  dei  soggetti  che  hanno
          manifestato interesse ai sensi  del  comma  5.  L'attivita'
          istruttoria per le valutazioni di impatto  ambientale,  ove
          previste, e' svolta dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS di  cui  all'articolo  8,
          comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  152   del   2006.
          Nell'ambito del procedimento unico di cui al primo periodo,
          la   valutazione   dell'impatto   ambientale   e'    svolta
          congiuntamente per l'insieme dei progetti afferenti  a  una
          medesima  concessione  oggetto  dell'istanza  unica,  anche
          tenendo conto  delle  eventuali  risultanze  di  precedenti
          giudizi di compatibilita' ambientale relativi a progetti di
          ricerca o di coltivazione di idrocarburi  insistenti  sulla
          stessa area. Le disposizioni di cui al quarto e  al  quinto
          periodo si applicano, su richiesta dell'interessato,  anche
          ai procedimenti di valutazione  ambientale  gia'  in  corso
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
          L'efficacia  degli  atti  di  cui  al  primo   periodo   e'
          condizionata alla stipula dei contratti ai sensi del  comma
          10, lettera a). La mancata sottoscrizione e la  risoluzione
          anticipata dei contratti stipulati ai sensi del  comma  10,
          lettera b), non  costituiscono  causa  di  risoluzione  dei
          contratti stipulati ai sensi della lettera a) del  medesimo
          comma. Nei casi di cui all'ottavo periodo, resta  ferma  la
          possibilita' per il GSE di selezionare uno o  piu'  clienti
          finali che subentrino nella posizione  del  cliente  finale
          che non abbia sottoscritto il contratto o che  ne  richieda
          la risoluzione anticipata. 
                7.  Entro  quarantacinque  giorni   dalla   data   di
          conclusione, con esito positivo, del procedimento unico  di
          cui al comma 6, i titolari degli atti di  cui  al  medesimo
          comma 6 comunicano, a pena di decadenza, al Gruppo GSE e al
          Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,  il
          costo per MWh della produzione oggetto dei programmi di cui
          al  comma  5,  per  livello  di  produzione  e   campo   di
          coltivazione, corredato di  una  relazione  dettagliata  in
          ordine alla sua determinazione, inclusa  l'indicazione  del
          tasso di remunerazione del capitale impiegato. La relazione
          di cui al primo  periodo  e'  asseverata  da  una  primaria
          societa' di revisione contabile di livello  internazionale,
          iscritta al registro dei revisori legali. 
                8. Il  Gruppo  GSE,  con  una  o  piu'  procedure  di
          allocazione gestite dal Gestore dei  mercati  energetici  -
          GME  S.p.A.,  offre  i  diritti  sul  gas   oggetto   della
          comunicazione di cui al  comma  7  in  via  prioritaria  ai
          clienti finali industriali a  forte  consumo  di  gas,  che
          agiscano anche in  forma  aggregata,  aventi  diritto  alle
          agevolazioni  previste  dal  decreto  del  Ministro   della
          transizione  ecologica  21  dicembre  2021,   di   cui   al
          comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8
          gennaio 2022, senza nuovi o maggiori oneri  per  il  Gruppo
          GSE. Nell'ambito delle procedure di allocazione di  cui  al
          primo periodo: 
                  a) i diritti sono offerti  per  quantita'  distinte
          per campo di coltivazione e, se i costi asseverati ai sensi
          del comma 7 risultano crescenti al crescere del livello  di
          produzione, per livelli di produzione; 
              b) il prezzo di offerta per ciascun insieme di  diritti
          e' pari al costo di cui al comma 7 del  presente  articolo,
          comprensivo del valore delle aliquote  di  coltivazione  di
          cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  25  novembre
          1996, n. 625; 
                  c) i diritti sono aggiudicati in  ordine  crescente
          di prezzo all'esito di una o piu' aste che prevedono: 
                    1) l'allocazione prioritaria  ai  clienti  finali
          industriali a forte consumo di gas che  possono  presentare
          offerte per quantita' pari al prodotto tra il consumo medio
          degli ultimi tre anni e il maggiore fra: 
                    1.1) il  minore  tra  uno  e  il  valore  assunto
          dall'intensita' di utilizzo del gas sul valore aggiunto nel
          periodo di riferimento; 
                    1.2) l'indice  di  prevalenza  dell'uso  del  gas
          rispetto all'energia elettrica,  determinato  dal  rapporto
          tra il prelievo del gas nel periodo di riferimento espresso
          in MWh e la somma del suddetto prelievo e del  prelievo  di
          energia elettrica dalla rete nel medesimo periodo  espressi
          in MWh; 
                    2) l'assoggettamento dei diritti non assegnati ai
          sensi del numero 1) a un'eventuale ulteriore  procedura  di
          allocazione aperta a tipologie di clienti diversi da quelli
          industriali a forte consumo di gas per quantita', comunque,
          non superiori al relativo consumo medio  degli  ultimi  tre
          anni, nonche' ai clienti industriali a forte consumo di gas
          per la differenza tra i loro consumi medi  e  le  quantita'
          ammesse in offerta ai sensi del medesimo numero 1); 
                    3) la verifica da  parte  del  Gruppo  GSE  delle
          quantita' di diritti richiedibili dai clienti; 
                    4)   la   regolazione   al    prezzo    marginale
          differenziato per procedura; 
                  d) i diritti offerti e aggiudicati sono  remunerati
          da parte del Gruppo GSE a un corrispettivo pari  al  prezzo
          di  cui  alla  lettera  b)  per  lo  specifico   campo   di
          coltivazione e, se del caso, per livello di produzione. 
                9. L'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
          ambiente (ARERA) stabilisce, con proprio provvedimento,  le
          modalita' con le quali la differenza, definita in  esito  a
          ciascuna procedura di allocazione di cui al comma 8, tra  i
          proventi di aggiudicazione e il relativo costo riconosciuto
          dal Gruppo GSE e' destinata alla  riduzione  delle  tariffe
          per il servizio di trasporto e distribuzione a  favore  dei
          clienti  finali  risultati  assegnatari  nell'ambito  della
          procedura di cui al  comma  8.  Nel  determinare  l'entita'
          della riduzione delle tariffe per il servizio di  trasporto
          e distribuzione, l'ARERA applica un criterio pro quota  tra
          i clienti finali in ragione delle quantita' assegnate  agli
          stessi nell'ambito della specifica procedura. 
                10. In esito alle procedure di allocazione di cui  al
          comma 8, il Gruppo GSE: 
                  a) stipula, con i soggetti di cui ai commi  2  e  3
          che abbiano  ottenuto  gli  atti  ai  sensi  del  comma  6,
          contratti di acquisto di lungo termine per  i  diritti  sul
          gas, nella forma di contratti finanziari per  differenza  a
          due vie rispetto  all'IG  Index  del  Gestore  dei  mercati
          energetici - GME S.p.A., di durata pari a cinque anni e  al
          prezzo di cui al comma 8, lettera b); 
                  b) stipula con ciascun cliente finale  assegnatario
          un contratto finanziario per differenza a due vie  rispetto
          all'IG Index del  Gestore  dei  mercati  energetici  -  GME
          S.p.A., per i diritti aggiudicati  al  prezzo  definito  in
          esito alle procedure di cui al comma 8, di  durata  pari  a
          quella dei contratti sottoscritti ai sensi della lettera a)
          del presente comma. 
                11. La quantita' di diritti oggetto dei contratti  di
          cui al comma 10, lettere a) e b), e'  rideterminata  al  31
          gennaio di ogni anno sulla base delle effettive  produzioni
          nel corso dell'anno precedente. 
                12.  Il  Gruppo  GSE   comunica   periodicamente   al
          Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica
          l'elenco dei contratti stipulati ai sensi del comma 10. Nel
          caso in cui il contratto di cui al comma  10,  lettera  b),
          sia stipulato dai clienti finali  in  forma  aggregata,  il
          contratto  medesimo  assicura   che   gli   effetti   siano
          trasferiti totalmente a ciascun cliente  finale  aggregato,
          fatti salvi i costi operativi riconosciuti per il  servizio
          di aggregazione. E' fatto divieto di cessione tra i clienti
          finali dei diritti derivanti dal contratto. 
              13.  Il  Gruppo  GSE  acquisisce  dai  clienti   finali
          industriali a  forte  consumo  di  gas  una  corrispondente
          garanzia in relazione ai contratti stipulati ai  sensi  del
          comma 10, lettera b), commisurata ai volumi di gas  oggetto
          del contratto, al differenziale del prezzo  di  mercato  su
          base mensile e alla durata residua del contratto.  In  ogni
          caso, all'attuazione del  meccanismo  di  cui  al  presente
          articolo si provvede senza alcun aggravio sugli utenti  del
          sistema gas.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  25  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 25  (Valutazione  degli  impatti  ambientali  e
          provvedimento di VIA). - 1. L'autorita'  competente  valuta
          la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello
          studio di impatto ambientale, delle eventuali  informazioni
          supplementari fornite dal proponente, nonche' dai risultati
          delle consultazioni svolte, delle informazioni  raccolte  e
          delle osservazioni e dei  pareri  ricevuti  a  norma  degli
          articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non  siano  resi  nei
          termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni  negative
          o elementi di dissenso sul progetto, l'autorita' competente
          procede comunque alla  valutazione  a  norma  del  presente
          articolo. 
                2. Nel caso di progetti  di  competenza  statale,  ad
          esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma  2-  bis,
          il   competente   direttore    generale    del    Ministero
          dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica,  entro   il
          termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase  di
          consultazione   di   cui   all'articolo   24,   adotta   il
          provvedimento di VIA previa acquisizione del  concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il termine di trenta  giorni.  Nei  casi  di  cui  al
          precedente periodo, qualora  sia  necessario  procedere  ad
          accertamenti  e  indagini  di   particolare   complessita',
          l'autorita'  competente,  con  atto  motivato,  dispone  il
          prolungamento della fase di valutazione sino a  un  massimo
          di   ulteriori   trenta   giorni,   dando   tempestivamente
          comunicazione  per  via  telematica  al  proponente   delle
          ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui
          sara' emanato il provvedimento. Nel caso  di  consultazioni
          transfrontaliere l'adozione del  provvedimento  di  VIA  e'
          proposta al Ministro entro il termine di  cui  all'articolo
          32, comma 5-bis. 
                2-bis. Per i progetti di cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis, la Commissione di cui al  medesimo  comma  2-bis  si
          esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione
          della fase  di  consultazione  di  cui  all'articolo  24  e
          comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla  data
          di pubblicazione della documentazione di  cui  all'articolo
          23 predisponendo lo schema di  provvedimento  di  VIA.  Nei
          successivi  trenta  giorni,  il  direttore   generale   del
          Ministero   della   transizione   ecologica    adotta    il
          provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto  del
          competente direttore generale del Ministero  della  cultura
          entro il  termine  di  venti  giorni,  fatto  salvo  quanto
          previsto (( dall'articolo 11-quater del decreto legislativo
          25 novembre 2024, n. 190  )).  Nel  caso  di  consultazioni
          transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato  entro
          il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis. 
                2-ter. Nei casi in cui i termini per  la  conclusione
          del procedimento di cui al comma  2-bis,  primo  e  secondo
          periodo, non siano rispettati e' rimborsato  al  proponente
          il cinquanta per cento dei diritti di  istruttoria  di  cui
          all'articolo  33,  mediante  utilizzazione  delle   risorse
          iscritte in apposito capitolo a tal  fine  istituito  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero   della   transizione
          ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per  l'anno
          2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed  euro  1.260.000
          per l'anno 2023. In sede di prima applicazione,  i  termini
          indicati al  primo  periodo  del  presente  comma  ai  fini
          dell'eventuale rimborso al proponente del 50 per cento  dei
          diritti di istruttoria decorrono  dalla  data  della  prima
          riunione della Commissione di  cui  all'articolo  8,  comma
          2-bis. 
                2-quater. In caso di inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo
          8, commi 1 e 2-bis, il  titolare  del  potere  sostitutivo,
          nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241, acquisito, qualora la competente  commissione
          di cui all'articolo 8 non si  sia  pronunciata,  il  parere
          dell'ISPRA entro il  termine  di  trenta  giorni,  provvede
          all'adozione dell'atto omesso  entro  i  successivi  trenta
          giorni.  In  caso  di   inerzia   nella   conclusione   del
          procedimento da parte del direttore generale del  Ministero
          della transizione ecologica ovvero in caso di  ritardo  nel
          rilascio del  concerto  da  parte  del  direttore  generale
          competente del Ministero della  cultura,  il  titolare  del
          potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della
          legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli  atti  di
          relativa competenza entro i successivi trenta giorni. 
                2-quinquies. Il  concerto  del  competente  direttore
          generale   del   Ministero    della    cultura    comprende
          l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  146  del   decreto
          legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  ove  la  relazione
          paesaggistica  consenta  di   esprimere   una   valutazione
          positiva di compatibilita' paesaggistica del  progetto.  Il
          Ministero della cultura  motiva  adeguatamente  l'eventuale
          diniego del concerto. 
                In caso  di  dissenso  del  Ministero  della  cultura
          rispetto al parere  favorevole  della  Commissione  di  cui
          all'articolo  8,  comma  1,  o  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 8, comma 2-bis, puo' applicarsi l'articolo  5,
          comma 2, lettera c-bis), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400.  Nei  casi  in  cui,  con  l'atto  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis),  della  legge  n.
          400 del 1988, venga  superato  il  dissenso  del  Ministero
          della cultura, l'atto medesimo sostituisce a  ogni  effetto
          il  provvedimento  di   VIA   favorevole,   che   comprende
          l'autorizzazione di cui  al  primo  periodo.  Le  eventuali
          proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai  sensi  del
          quarto periodo sono concesse  ai  sensi  del  comma  5  del
          presente articolo. 
                2-sexies. In ogni caso l'adozione del  parere  e  del
          provvedimento di VIA non e'  subordinata  alla  conclusione
          delle  attivita'  di  verifica  preventiva   dell'interesse
          archeologico  ai  sensi  dell'articolo   25   del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  o  all'esecuzione  dei
          saggi  archeologici   preventivi   prevista   dal   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
                3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni  e
          le  considerazioni   su   cui   si   fonda   la   decisione
          dell'autorita' competente, incluse le informazioni relative
          al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi  dei
          risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte
          ai  sensi  degli  articoli  23,  24  e   24-bis,   e,   ove
          applicabile,   ai   sensi   dell'articolo    32,    nonche'
          l'indicazione di come tali risultati siano stati  integrati
          o altrimenti presi in considerazione. 
                4. Il  provvedimento  di  VIA  contiene  altresi'  le
          eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: 
                  a) le condizioni per la realizzazione,  l'esercizio
          e la dismissione del progetto, nonche' quelle  relative  ad
          eventuali malfunzionamenti; 
                  a-bis) le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle
          successive fasi di sviluppo  progettuale  delle  opere  per
          garantire  l'applicazione  di  criteri  ambientali  atti  a
          contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e
          negativi  o  incrementare  le  prestazioni  ambientali  del
          progetto; 
                  b)  le  misure  previste  per  evitare,  prevenire,
          ridurre e, se possibile, compensare gli impatti  ambientali
          significativi e negativi; 
                  c) le misure  per  il  monitoraggio  degli  impatti
          ambientali significativi e negativi,  anche  tenendo  conto
          dei  contenuti  del  progetto  di  monitoraggio  ambientale
          predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma
          3, lettera e). La tipologia dei parametri da  monitorare  e
          la durata del monitoraggio sono proporzionati alla  natura,
          all'ubicazione,  alle  dimensioni  del  progetto  ed   alla
          significativita' dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di
          evitare una duplicazione  del  monitoraggio,  e'  possibile
          ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti
          derivanti dall'attuazione  di  altre  pertinenti  normative
          europee, nazionali o regionali. 
                5.  Il  provvedimento  di   VIA   e'   immediatamente
          pubblicato sul sito  web  dell'autorita'  competente  e  ha
          l'efficacia temporale,  comunque  non  inferiore  a  cinque
          anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto  conto  dei
          tempi previsti  per  la  realizzazione  del  progetto,  dei
          procedimenti     autorizzatori      necessari,      nonche'
          dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita
          nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorsa
          l'efficacia temporale indicata  nel  provvedimento  di  VIA
          senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento
          di VIA deve essere reiterato, fatta salva  la  concessione,
          su  istanza  del  proponente  corredata  di  una  relazione
          esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti  riscontri
          in merito al contesto  ambientale  di  riferimento  e  alle
          eventuali modifiche,  anche  progettuali,  intervenute,  di
          specifica proroga da parte dell'autorita' competente. Fatto
          salvo il caso  di  mutamento  del  contesto  ambientale  di
          riferimento ovvero  di  modifiche,  anche  progettuali,  il
          provvedimento con cui e' disposta la proroga ai  sensi  del
          secondo  periodo  non  contiene  prescrizioni   diverse   e
          ulteriori rispetto a quelle gia' previste nel provvedimento
          di VIA originario. 
                Se l'istanza di cui al secondo periodo e'  presentata
          almeno centoventi giorni prima della scadenza  del  termine
          di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo
          provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione,
          da parte dell'autorita'  competente,  delle  determinazioni
          relative alla concessione  della  proroga.  Entro  quindici
          giorni dalla presentazione dell'istanza di cui  al  secondo
          periodo, l'autorita'  competente  verifica  la  completezza
          della documentazione.  Qualora  la  documentazione  risulti
          incompleta, l'autorita'  competente  richiede  al  soggetto
          istante la documentazione integrativa,  assegnando  per  la
          presentazione un termine perentorio non superiore a  trenta
          giorni. Qualora entro il termine  assegnato  l'istante  non
          depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di
          una nuova verifica, da effettuarsi da parte  dell'autorita'
          competente   nel   termine   di   quindici   giorni   dalla
          presentazione    delle    integrazioni    richieste,     la
          documentazione  risulti  ancora  incompleta,  l'istanza  si
          intende   ritirata   e   l'autorita'   competente   procede
          all'archiviazione. 
                6.  Nel  caso  di   consultazioni   transfrontaliere,
          l'autorita' competente informa l'altro Stato e il Ministero
          degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
          dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento  di  VIA  sul
          sito web. 
                7.  Tutti  i  termini  del  procedimento  di  VIA  si
          considerano perentori ai sensi e per  gli  effetti  di  cui
          agli articoli 2, commi da 9  a  9-quater,  e  2-bis,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da  fasi
          realizzative sequenziali relativi alle attivita' di cui  ai
          punti 7) e 7.1) dell'allegato II  alla  parte  seconda  del
          presente  decreto,  qualora  l'istanza  di  VIA   comprenda
          l'intero ciclo di vita del  progetto  e  la  richiesta  sia
          esplicitamente  formulata   dal   proponente   nell'istanza
          medesima, l'autorita' competente esprime un unico  giudizio
          di compatibilita' ambientale esteso a tutte le fasi. A tale
          fine, lo studio di impatto ambientale  riferito  all'intero
          ciclo di vita dell'opera puo' essere  redatto  utilizzando,
          in caso di indisponibilita' dei  dati  perche'  acquisibili
          solo  al  termine  della  fase  di  ricerca,  stime  ovvero
          modellazioni.   Il    provvedimento    di    compatibilita'
          ambientale,  qualora  favorevole,  contiene  la  condizione
          obbligatoria della verifica, prima dell'avvio della fase di
          esercizio del progetto, della coerenza delle  stime  ovvero
          delle  modellazioni  contenute  nello  studio  di   impatto
          ambientale; in caso di incoerenza,  l'autorita'  competente
          valuta eventuali azioni correttive.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   5-bis,   del
          decreto-legge 15  maggio  2024,  n.  63,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n.112 del 15  maggio  2024,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  5-bis  (Misure  urgenti   per   garantire   la
          continuita' produttiva agli impianti di biogas e  biometano
          alimentati  con  biomasse  agricole).  -  1.  Al  fine   di
          garantire la continuita' di produzione di energia da biogas
          funzionale  all'esercizio  delle  attivita'  di  produzione
          primaria, nonche' di garantire  il  sostegno  alle  filiere
          produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  le  parole:  "che
          beneficino di incentivi in scadenza entro  il  31  dicembre
          2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino  agli
          incentivi" sono sostituite dalle seguenti:  "i  cui  regimi
          incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero
          che rinuncino  agli  incentivi  in  scadenza  entro  il  31
          dicembre 2027". 
                2.  Per  favorire  la  produzione  di  biometano   da
          biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle  diverse
          filiere  produttive  difficili  da  decarbonizzare,   ferme
          restando le disposizioni di cui all'articolo 11,  comma  5,
          lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          sicurezza energetica  14  luglio  2023,  n.  224,  ai  fini
          dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo  11,
          comma 5, lettera a), del  medesimo  decreto  per  biometano
          autoconsumato  e'  da  intendersi  il  consumo  diretto  di
          biometano  effettuato  nell'ambito  del  medesimo  sito  di
          produzione da parte di  un  cliente  finale  anche  per  il
          tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali
          negli usi difficili da decarbonizzare, anche aggregati,  in
          altro  sito  purche'  il  produttore  sia   soggetto   alle
          istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di
          compravendita del biometano prodotto che preveda un  prezzo
          medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta
          un   beneficio   analogo   a   quello    che    deriverebbe
          dall'applicazione delle predette disposizioni  relative  al
          regime   di   autoconsumo   in   sito.   Fatto   salvo   il
          riconoscimento dei corrispettivi per la gestione  operativa
          del  contratto,  non  e'  consentito,  in  ogni  caso,   la
          traslazione, anche indiretta,  del  valore  delle  garanzie
          d'origine sulle altre voci di costo del contratto. 
                2-bis. Al fine  di  garantire  la  trasparenza  e  la
          correttezza dei contratti stipulati ai sensi del  comma  2,
          negli accordi  di  compravendita  e'  data  evidenza  delle
          singole voci di costo. A tal fine,  gli  operatori  possono
          avvalersi   di   clausole   contrattuali   standard    rese
          disponibili dall'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente (ARERA), su proposta del GSE. Il GSE monitora la
          conformita' dei contratti a quanto previsto al comma 2 e al
          primo periodo del presente comma, per eventuali  successive
          segnalazioni all'Autorita' di regolazione per energia, reti
          e ambiente (ARERA). 
              2-ter. Il comma 2  si  applica,  nel  caso  di  consumo
          diretto  di  biometano  in  altro  sito,  agli  accordi  di
          compravendita sottoscritti con i clienti finali  negli  usi
          difficili da decarbonizzare, aventi ad oggetto il biometano
          incentivato  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   della
          transizione ecologica 15 settembre 2022,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022,  nel  limite
          del 35% dei consumi dei predetti  clienti.  Il  GSE,  anche
          attraverso  le  societa'  del  Gruppo,  promuove  ed  offre
          servizi  di  aggregazione  volontaria   della   domanda   e
          dell'offerta di biometano.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 45-bis  del  citato
          decreto  legislativo  8  novembre  2021,   n.   199,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.    45-bis    (Funzionalita'     di     ricarica
          intelligente). - 1. A partire dal 1° gennaio 2027, al  fine
          di garantire funzionalita' di ricarica  intelligente  e  di
          comunicazione  diretta  con  i   sistemi   di   misurazione
          intelligenti,  tutti  i  punti  di  ricarica   di   potenza
          standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al  pubblico,
          installati sul territorio nazionale,  sono  certificati  ai
          sensi dell'allegato X alla norma tecnica CEI 021.».