Art. 9 
 
            Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo 
                della bolletta del gas delle imprese 
 
  1. Il Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A nei termini  e  con
le  modalita'  stabiliti  con  atto   di   indirizzo   del   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro  venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il
gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse  incassate  dalla
vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i  servizi  energetici  e
ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo, del
medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per  le  finalita'  di  cui  al
comma 3. 
  2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi
energetici  e  ambientali,  al   netto   delle   risorse   necessarie
all'operativita' del servizio di liquidita',  nei  limiti  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 10,  comma  2,  del  presente  decreto,
altresi'  le  risorse   ((rivenienti))   dalla   vendita   da   parte
dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini
e le modalita' definiti dall'Autorita' di  regolazione  per  energia,
reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto del  Ministro  della  transizione  ecologica  22
giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi  e
delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022. 
  3. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti da adottare  entro  il  31  marzo  2026,
definisce le modalita' secondo cui ((sono oggetto)) di riduzione  per
il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026,  nel
limite delle risorse versate alla Cassa per i  servizi  energetici  e
ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti
tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai
clienti finali direttamente  connessi  alla  rete  di  trasporto,  ai
clienti finali gasivori connessi alla rete di  distribuzione  nonche'
agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000
smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai
volumi  di  gas  utilizzati  dai  produttori  termoelettrici  per  la
produzione di energia elettrica immessa in rete, ne'  ai  volumi  dei
consumi dei  clienti  civili  e  dei  condomini.  La  riduzione  deve
privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i  livelli
di oneri piu' elevati, anche al fine di  perseguire  un  allineamento
dei livelli  di  agevolazione  applicati  alle  varie  classi  ovvero
scaglioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   5-bis   del
          decreto-legge 17  maggio  2022,  n.  50,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: 
                «Art.   5-bis   (Disposizioni   per   accelerare   lo
          stoccaggio di gas naturale). - 1. Al  fine  di  contribuire
          alla sicurezza degli  approvvigionamenti,  il  Gestore  dei
          servizi  energetici  (GSE),  anche  tramite   accordi   con
          societa' partecipate direttamente  o  indirettamente  dallo
          Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore
          impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un
          servizio  di  riempimento   di   ultima   istanza   tramite
          l'acquisto di gas naturale, ai fini del  suo  stoccaggio  e
          della sua successiva vendita nei termini e con le modalita'
          stabiliti con atto di indirizzo del Ministro  dell'ambiente
          e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore
          pari a 4.000 milioni di euro. 
                2. Il servizio di riempimento di  ultima  istanza  di
          cui al comma 1 e' disciplinato con  decreto  del  Ministero
          della  transizione  ecologica,   sentita   l'Autorita'   di
          regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro
          il 15 luglio 2022. 
                3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
          finanze e  al  Ministero  della  transizione  ecologica  il
          programma degli acquisti da effettuare per il  servizio  di
          riempimento  di  ultima  istanza  di  cui  al  comma  1   e
          l'ammontare delle risorse  necessarie  a  finanziarli,  nei
          limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1. 
                4. Per la finalita' di cui al comma 1, e' disposto il
          trasferimento  al  GSE  delle  risorse  individuate   nella
          comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli
          importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al
          31 dicembre 2024  sono  versati  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,   comprensivi   degli   eventuali   interessi
          maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono
          versate alla Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali
          entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere  destinate
          a  misure  per  il  contrasto  all'incremento   dei   costi
          energetici a beneficio di famiglie e operatori economici. 
                5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
          corrispondente versamento all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 27,  comma  17,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77.».