Art. 9
Misure urgenti per l'abbattimento del prezzo
della bolletta del gas delle imprese
1. Il Gestore dei servizi energetici- GSE S.p.A nei termini e con
le modalita' stabiliti con atto di indirizzo del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vende il
gas stoccato ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2022, n. 91. Entro il 30 settembre 2026, le risorse incassate dalla
vendita sono versate dal GSE alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, ultimo periodo, del
medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 per le finalita' di cui al
comma 3.
2. Entro il 30 settembre 2026 sono versate alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, al netto delle risorse necessarie
all'operativita' del servizio di liquidita', nei limiti e con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto,
altresi' le risorse ((rivenienti)) dalla vendita da parte
dell'impresa maggiore di trasporto di gas naturale, secondo i termini
e le modalita' definiti dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), del gas stoccato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 22
giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e
delle georisorse n. 6 del 30 giugno 2022.
3. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA),
con uno o piu' provvedimenti da adottare entro il 31 marzo 2026,
definisce le modalita' secondo cui ((sono oggetto)) di riduzione per
il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2026, nel
limite delle risorse versate alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali di cui ai commi 1 e 2, gli oneri e le ulteriori componenti
tariffarie di trasporto e distribuzione del gas naturale applicati ai
clienti finali direttamente connessi alla rete di trasporto, ai
clienti finali gasivori connessi alla rete di distribuzione nonche'
agli altri clienti finali limitatamente ai consumi superiori a 80.000
smc/anno. Il beneficio di cui al periodo precedente non si applica ai
volumi di gas utilizzati dai produttori termoelettrici per la
produzione di energia elettrica immessa in rete, ne' ai volumi dei
consumi dei clienti civili e dei condomini. La riduzione deve
privilegiare le classi tariffarie ovvero gli scaglioni con i livelli
di oneri piu' elevati, anche al fine di perseguire un allineamento
dei livelli di agevolazione applicati alle varie classi ovvero
scaglioni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 5-bis (Disposizioni per accelerare lo
stoccaggio di gas naturale). - 1. Al fine di contribuire
alla sicurezza degli approvvigionamenti, il Gestore dei
servizi energetici (GSE), anche tramite accordi con
societa' partecipate direttamente o indirettamente dallo
Stato e attraverso lo stretto coordinamento con la maggiore
impresa di trasporto di gas naturale, provvede a erogare un
servizio di riempimento di ultima istanza tramite
l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e
della sua successiva vendita nei termini e con le modalita'
stabiliti con atto di indirizzo del Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, nel limite di un controvalore
pari a 4.000 milioni di euro.
2. Il servizio di riempimento di ultima istanza di
cui al comma 1 e' disciplinato con decreto del Ministero
della transizione ecologica, sentita l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro
il 15 luglio 2022.
3. Il GSE comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della transizione ecologica il
programma degli acquisti da effettuare per il servizio di
riempimento di ultima istanza di cui al comma 1 e
l'ammontare delle risorse necessarie a finanziarli, nei
limiti dell'importo di cui al medesimo comma 1.
4. Per la finalita' di cui al comma 1, e' disposto il
trasferimento al GSE delle risorse individuate nella
comunicazione di cui al comma 3. Entro il 10 marzo 2025 gli
importi incassati dal GSE dalla vendita del gas naturale al
31 dicembre 2024 sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato, comprensivi degli eventuali interessi
maturati. Le ulteriori risorse incassate dalla vendita sono
versate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali
entro 60 giorni dalla vendita stessa, per essere destinate
a misure per il contrasto all'incremento dei costi
energetici a beneficio di famiglie e operatori economici.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77.».