Art. 4 
 
Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi  previsti
  dal PNRR e per la realizzazione di quelli non piu'  finanziati  con
  risorse del medesimo 
   1.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  conseguimento  degli
obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come
modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio  del
27  novembre  2025,  ovvero   al   fine   di   assicurare   la   loro
rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento  ai
sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  secondo  ((i  tempi
indicati)) nella comunicazione della  Commissione  europea  COM(2025)
310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 4, lettera l), del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Qualora, al fine di recepire  le  modifiche  contenute  nella  citata
decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si  renda
necessario  procedere   all'aggiornamento   di   provvedimenti   gia'
adottati, relativamente agli importi stanziati, ai  cronoprogrammi  e
alla tipologia di interventi, le  amministrazioni  di  cui  al  primo
periodo provvedono all'aggiornamento mediante  propri  provvedimenti,
adottati in deroga alle disposizioni di  legge  che  disciplinano  le
modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3  e
9 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  la  loro
sottoposizione  agli   organi   di   controllo,   ove   previsti.   I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono  comunicati,
entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo
2  del  decreto-legge  24  febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e  al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale  per  il
PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge  n.  77
del 2021. 
  ((1-bis.  Al  fine  di  salvaguardare  l'interesse  primario   alla
realizzazione delle opere pubbliche finanziate  con  le  risorse  del
PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice
a uno strumento di regolazione  della  crisi  o  dell'insolvenza  con
finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al  fine
di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla
fonte di  finanziamento.  Alla  risoluzione  del  contratto  consegue
esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per
ritardo gia' maturate alla data  della  risoluzione,  anche  mediante
escussione della garanzia definitiva  o  mediante  compensazione  dei
crediti     gia'     maturati     dall'impresa     nei      confronti
dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i
crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda
di  accesso   allo   strumento   di   regolazione   della   crisi   o
dell'insolvenza   per   l'integrale   soddisfacimento   dei   crediti
retributivi, contributivi e  previdenziali  maturati  dai  lavoratori
impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono  versati
alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti. 
  1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di  cui  al  comma
1-bis,  l'amministrazione  procede   all'individuazione   del   nuovo
contraente  che  subentra  nell'esecuzione  dei   lavori   ai   sensi
dell'articolo 124 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,   o,   in   caso   di
impossibilita', tramite la  procedura  di  cui  all'articolo  76  del
medesimo codice. Il subentro avviene, in  ogni  caso,  alle  medesime
condizioni   del   contratto   originario.    Non    e'    opponibile
all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o  affitto  di
azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei
mesi antecedenti  l'attivazione  della  procedura  concorsuale  o  di
composizione negoziata della crisi d'impresa.)) 
  2.  Tenuto  conto  della  indifferibilita'  degli   interventi   di
protezione civile e ((al fine di accelerare)) la  loro  realizzazione
in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile  2023,  n.  41,  dopo  il  primo  periodo  sono
inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di  cui  al
primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di  novanta  giorni  di
cui al comma 3 del medesimo  articolo  17-bis,  ivi  compresi  quelli
applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla
osta comunque denominati anche relativi ai profili  finanziari,  sono
ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni.  Decorsi  i
termini di cui al secondo periodo, fermi  restando  gli  effetti  del
silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241
del 1990, il procedimento  e'  concluso  senza  ritardo.  L'omessa  o
tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di
valutazione   della   performance    ((individuale    nonche'))    di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.». 
  3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108,  dopo  le  parole:  «per  le  conseguenti  determinazioni»  sono
aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i  pareri,  nulla
osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari». 
  ((4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del  decreto-legge  2
marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo  dei
materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal  Fondo  per  l'avvio
delle opere  indifferibili  di  cui  all'articolo  26,  comma  7  del
decreto-legge 17 maggio 2022, n.  50  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse. 
  4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico
nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma
9-octiesdecies,  del  decreto-legge  29  dicembre   2022,   n.   198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
le parole: «31 dicembre 2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore». 
  4-ter.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui   al   comma   4-bis,
all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025,  n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.  69,
le parole: «31 dicembre 2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore». 
  4-quater. All'articolo 28, comma  7,  del  decreto  legislativo  15
marzo 2024, n. 29, le parole: «non oltre  la  data  del  31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti:  «non  oltre  la  data  del  31
dicembre  2027,  anche   nei   territori   interessati   dalla   fase
sperimentale della riforma di cui al  decreto  legislativo  3  maggio
2024, n. 62».)) 
  5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «alle  suddette  decisioni»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  con  conseguente  adeguamento  del
relativo contributo»; 
    b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In
relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia  a  1  Giga",
come modificato a  seguito  della  decisione  del  Consiglio  del  27
novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano  la
rideterminazione  del  totale  dei   civici   assegnati   a   ciascun
beneficiario in coerenza con quanto da esso  comunicato  al  soggetto
attuatore ai fini della formulazione della proposta  di  modifica  di
detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.». 
  6. Al fine di conseguire il raggiungimento  degli  obiettivi  della
Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del PNRR,
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria   generale   dello   Stato   e   la    Scuola    nazionale
dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione,
i profili organizzativi e attuativi del programma  di  formazione  di
cui all'((obiettivo)) M1C1-118 della  predetta  riforma,  a  supporto
degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali  e
locali,  nella  fase  di  transizione  al  nuovo  sistema  unico   di
contabilita' accrual. Per le finalita' di cui al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e  370.000  euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 
  7. Il programma di formazione,  di  cui  al  comma  6,  include  le
attivita'  formative  direttamente  erogate  dalla  SNA,   anche   in
collaborazione con istituti  universitari  individuati  nel  rispetto
della normativa vigente, nonche' i  progetti  formativi  proposti  da
altri  soggetti  pubblici  o  privati,   previa   certificazione   di
conformita', rilasciata dalla SNA, ai requisiti  didattici  richiesti
in relazione al nuovo sistema contabile accrual. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 6,  pari  a  euro  222.343  ((per
l'anno)) 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027  e  2028,
si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio
della SNA. Ai fini della compensazione degli  ((effetti  finanziari))
in termini di fabbisogno  e  indebitamento  ((netto)),  pari  a  euro
222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni  2027  e
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente,  anche   conseguenti   all'attualizzazione   di   contributi
pluriennali, di  cui  all'articolo  1,  comma  511,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
  9. Al fine ((di assicurarne la realizzazione)), agli interventi non
piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a
seguito della  decisione  del  Consiglio  del  27  novembre  2025  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4  e
5-ter, del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli  interventi
di cui al  primo  periodo  restano  confermate  le  assegnazioni  per
l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per  l'avvio
di opere  indifferibili  di  cui  all'articolo  26,  comma  7,  primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,  fermo  restando
quanto  previsto  dal  citato   articolo   12,   comma   5-ter,   del
decreto-legge n. 19 del 2024.