Art. 4
Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti
dal PNRR e per la realizzazione di quelli non piu' finanziati con
risorse del medesimo
1. Al fine di consentire il tempestivo conseguimento degli
obiettivi e la realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, come
modificato a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio del
27 novembre 2025, ovvero al fine di assicurare la loro
rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai
sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo ((i tempi
indicati)) nella comunicazione della Commissione europea COM(2025)
310 final del 4 giugno 2025, le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
adottano i provvedimenti necessari entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella citata
decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, si renda
necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti gia'
adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e
alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo
periodo provvedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti,
adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le
modalita' di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando
l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la loro
sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I
provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati,
entro tre giorni, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo
2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il
PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77
del 2021.
((1-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse primario alla
realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del
PNRR, l'amministrazione, in caso di accesso dell'impresa appaltatrice
a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza con
finalita' liquidatoria, dispone la risoluzione del contratto al fine
di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla
fonte di finanziamento. Alla risoluzione del contratto consegue
esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali per
ritardo gia' maturate alla data della risoluzione, anche mediante
escussione della garanzia definitiva o mediante compensazione dei
crediti gia' maturati dall'impresa nei confronti
dell'amministrazione. Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i
crediti maturati dall'impresa anteriormente al deposito della domanda
di accesso allo strumento di regolazione della crisi o
dell'insolvenza per l'integrale soddisfacimento dei crediti
retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori
impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono versati
alla massa attiva della procedura secondo le norme vigenti.
1-ter. A seguito della risoluzione del contratto di cui al comma
1-bis, l'amministrazione procede all'individuazione del nuovo
contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'articolo 124 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o, in caso di
impossibilita', tramite la procedura di cui all'articolo 76 del
medesimo codice. Il subentro avviene, in ogni caso, alle medesime
condizioni del contratto originario. Non e' opponibile
all'amministrazione un eventuale contratto di cessione o affitto di
azienda o ramo di azienda stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei
mesi antecedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di
composizione negoziata della crisi d'impresa.))
2. Tenuto conto della indifferibilita' degli interventi di
protezione civile e ((al fine di accelerare)) la loro realizzazione
in coerenza con gli obiettivi del PNRR, all'articolo 29, comma 1, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «In relazione ai medesimi interventi di cui al
primo periodo, i termini di trenta giorni di cui all'articolo 17-bis,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di novanta giorni di
cui al comma 3 del medesimo articolo 17-bis, ivi compresi quelli
applicabili agli atti di proposta, di assenso, di concerto o di nulla
osta comunque denominati anche relativi ai profili finanziari, sono
ridotti rispettivamente a dieci giorni e a trenta giorni. Decorsi i
termini di cui al secondo periodo, fermi restando gli effetti del
silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241
del 1990, il procedimento e' concluso senza ritardo. L'omessa o
tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di
valutazione della performance ((individuale nonche')) di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.».
3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo le parole: «per le conseguenti determinazioni» sono
aggiunte le seguenti: «, che tengono luogo di tutti i pareri, nulla
osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari».
((4. All'articolo 1, comma 13, terzo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, le parole: «che, per gli incrementi di costo dei
materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio
delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2022, n. 91» sono soppresse.
4-bis. Anche al fine di far fronte alla carenza di personale medico
nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 4, comma
9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore».
4-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 4-bis,
all'articolo 12-quater, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n.
25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2027 e comunque non oltre la data di entrata in vigore della
riforma del settore».
4-quater. All'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 15
marzo 2024, n. 29, le parole: «non oltre la data del 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31
dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase
sperimentale della riforma di cui al decreto legislativo 3 maggio
2024, n. 62».))
5. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle suddette decisioni»
sono aggiunte le seguenti: «, con conseguente adeguamento del
relativo contributo»;
b) il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «In
relazione al target previsto dal predetto Piano "Italia a 1 Giga",
come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27
novembre 2025, gli atti aggiuntivi di cui al primo periodo recano la
rideterminazione del totale dei civici assegnati a ciascun
beneficiario in coerenza con quanto da esso comunicato al soggetto
attuatore ai fini della formulazione della proposta di modifica di
detto target ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.».
6. Al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi della
Riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilita' pubblica» del PNRR,
il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e la Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA) definiscono, tramite apposita convenzione,
i profili organizzativi e attuativi del programma di formazione di
cui all'((obiettivo)) M1C1-118 della predetta riforma, a supporto
degli operatori contabili delle pubbliche amministrazioni centrali e
locali, nella fase di transizione al nuovo sistema unico di
contabilita' accrual. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 222.343 euro per l'anno 2026 e 370.000 euro
per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
7. Il programma di formazione, di cui al comma 6, include le
attivita' formative direttamente erogate dalla SNA, anche in
collaborazione con istituti universitari individuati nel rispetto
della normativa vigente, nonche' i progetti formativi proposti da
altri soggetti pubblici o privati, previa certificazione di
conformita', rilasciata dalla SNA, ai requisiti didattici richiesti
in relazione al nuovo sistema contabile accrual.
8. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 222.343 ((per
l'anno)) 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028,
si provvede a valere sulle somme disponibili nell'ambito del bilancio
della SNA. Ai fini della compensazione degli ((effetti finanziari))
in termini di fabbisogno e indebitamento ((netto)), pari a euro
222.343 per il 2026 e a euro 370.000 per ciascuno degli anni 2027 e
2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
9. Al fine ((di assicurarne la realizzazione)), agli interventi non
piu' finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR a
seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e
5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Per gli interventi
di cui al primo periodo restano confermate le assegnazioni per
l'incremento dei prezzi dei materiali a valere sul Fondo per l'avvio
di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, primo
periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fermo restando
quanto previsto dal citato articolo 12, comma 5-ter, del
decreto-legge n. 19 del 2024.