((Art. 4 bis
Servizio per il miglioramento della presa in carico dei pazienti
oncologici
1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti
oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio e di
teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non
sia ancora stato attivato con le modalita' previste dal comma 2.
2. Il servizio di telemonitoraggio e di teleconsulto di cui al
comma 1 e' attuato dalle regioni nelle province del proprio
territorio in cui sia stato finanziato un servizio di telemedicina
nell'ambito della Missione 6 «Salute», Componente 1 «Reti di
prossimita', strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale», Intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e
telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore
supporto ai pazienti cronici», del PNRR.
3. Ai servizi di telemonitoraggio e di teleconsulto attuati ai
sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
diposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e 30
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22
dicembre 2022.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))