((Art. 4 bis 
 
Servizio per il miglioramento della  presa  in  carico  dei  pazienti
                             oncologici 
 
  1. Al fine di garantire una presa in carico tempestiva dei pazienti
oncologici, le regioni attuano un servizio di telemonitoraggio  e  di
teleconsulto nei riguardi dei pazienti oncologici, qualora questo non
sia ancora stato attivato con le modalita' previste dal comma 2. 
  2. Il servizio di telemonitoraggio e  di  teleconsulto  di  cui  al
comma  1  e'  attuato  dalle  regioni  nelle  province  del   proprio
territorio in cui sia stato finanziato un  servizio  di  telemedicina
nell'ambito  della  Missione  6  «Salute»,  Componente  1  «Reti   di
prossimita', strutture  e  telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria
territoriale», Intervento 1.2  «Casa  come  primo  luogo  di  cura  e
telemedicina», Sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per  un  migliore
supporto ai pazienti cronici», del PNRR. 
  3. Ai servizi di telemonitoraggio  e  di  teleconsulto  attuati  ai
sensi del presente articolo si applicano, in  quanto  compatibili, le
diposizioni dei decreti del Ministro della salute 21 settembre  2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, e  30
settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  298  del  22
dicembre 2022. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.))