Art. 12 
 
Disposizioni  in  materia  di  attivita'  d'indagine   dell'autorita'
  giudiziaria in presenza di cause di giustificazione 
 
  1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo  il  comma
1-bis, e' inserito il seguente: 
    «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto e'  stato
compiuto in presenza di una causa  di  giustificazione,  il  pubblico
ministero procede all'annotazione preliminare, in  separato  modello,
del nome della persona cui e' attribuito il fatto  medesimo.  In  tal
caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.». 
  2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura  penale,  dopo
l'articolo 335-quater, e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 335-quinquies (Attivita' di indagine in presenza  di  cause
di giustificazione). - 1. Nei casi di  cui  all'articolo  335,  comma
1-bis.1, alla persona cui e' attribuito il fatto in presenza  di  una
causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui  diritti  e
sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini  preliminari  e
ogni altra disposizione ad essa relativa. 
  2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando  non  e'  necessario
procedere  al  compimento  di  ulteriori  accertamenti,  il  pubblico
ministero assume le proprie determinazioni in ordine  alla  richiesta
di  archiviazione  senza  ritardo  e  comunque  entro  trenta  giorni
dall'annotazione  preliminare  ai  sensi  dell'articolo  335,   comma
1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere  al  compimento
di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con  le  forme
di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo
e comunque entro centoventi giorni  dall'annotazione  preliminare  ai
sensi dell'articolo 335, comma  1-bis.1.  All'esito,  ove  non  abbia
provveduto ai sensi dei  commi  3  e  4  del  presente  articolo,  il
pubblico ministero assume le proprie determinazioni  in  ordine  alla
richiesta di archiviazione  entro  il  termine  di  ulteriori  trenta
giorni. 
  3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico  ministero
provvede all'iscrizione del nome della persona nel  registro  di  cui
all'articolo 335, comma 1-bis. 
  4.  Se  il  pubblico  ministero  procede  all'iscrizione  ai  sensi
dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini  di  cui  all'articolo  405
decorrono  dalla   data   dell'annotazione   preliminare   ai   sensi
dell'articolo 335, comma 1-bis.1.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 335  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1.  Il
          pubblico ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
          registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato
          che gli perviene o che ha acquisito di propria  iniziativa,
          contenente la rappresentazione di un fatto,  determinato  e
          non  inverosimile,   riconducibile   in   ipotesi   a   una
          fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono  indicate,
          ove risultino, le circostanze  di  tempo  e  di  luogo  del
          fatto. 
                1-bis. Il pubblico ministero provvede  all'iscrizione
          del nome della persona alla quale il  reato  e'  attribuito
          non appena risultino, contestualmente all'iscrizione  della
          notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 
                1-bis.1. Tuttavia,  quando  appare  evidente  che  il
          fatto e'  stato  compiuto  in  presenza  di  una  causa  di
          giustificazione,    il    pubblico    ministero     procede
          all'annotazione preliminare, in separato modello, del  nome
          della persona cui e' attribuito il fatto medesimo.  In  tal
          caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis. 
                1-ter. Quando non ha  provveduto  tempestivamente  ai
          sensi  dei  commi  1  e   1-bis,   all'atto   di   disporre
          l'iscrizione il pubblico ministero puo'  altresi'  indicare
          la  data  anteriore  a  partire  dalla  quale   essa   deve
          intendersi effettuata. 
              2. Se nel corso  delle  indagini  preliminari  muta  la
          qualificazione giuridica del fatto  ovvero  questo  risulta
          diversamente circostanziato,  il  pubblico  ministero  cura
          l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
          procedere a nuove iscrizioni. 
                3. Ad esclusione dei casi in cui si procede  per  uno
          dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,  lettera  a),
          le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate  alla
          persona alla quale il reato  e'  attribuito,  alla  persona
          offesa  e  ai  rispettivi  difensori,   ove   ne   facciano
          richiesta. 
                3-bis. Se sussistono  specifiche  esigenze  attinenti
          all'attivita'  di  indagine,  il  pubblico  ministero,  nel
          decidere  sulla  richiesta,  puo'  disporre,  con   decreto
          motivato, il segreto sulle iscrizioni per  un  periodo  non
          superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
                3-ter. Senza pregiudizio del  segreto  investigativo,
          decorsi  sei  mesi  dalla  data  di   presentazione   della
          denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
          puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha  in
          carico il procedimento circa lo stato del medesimo.». 
              - Il Titolo II del Libro  V  del  codice  di  procedura
          penale reca: «Notizia di reato».