Art. 12
Disposizioni in materia di attivita' d'indagine dell'autorita'
giudiziaria in presenza di cause di giustificazione
1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma
1-bis, e' inserito il seguente:
«1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto e' stato
compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico
ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello,
del nome della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal
caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».
2. Nel titolo II del libro V del codice di procedura penale, dopo
l'articolo 335-quater, e' aggiunto il seguente:
«Art. 335-quinquies (Attivita' di indagine in presenza di cause
di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma
1-bis.1, alla persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una
causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e
sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e
ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non e' necessario
procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico
ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta
di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni
dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma
1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento
di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme
di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo
e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai
sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia
provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, il
pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla
richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta
giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero
provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui
all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi
dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405
decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi
dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 335 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 335 (Registro delle notizie di reato). - 1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato
che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa,
contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e
non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una
fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate,
ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del
fatto.
1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione
del nome della persona alla quale il reato e' attribuito
non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della
notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.
1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il
fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di
giustificazione, il pubblico ministero procede
all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome
della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal
caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.
1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai
sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre
l'iscrizione il pubblico ministero puo' altresi' indicare
la data anteriore a partire dalla quale essa deve
intendersi effettuata.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la
qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta
diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura
l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza
procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno
dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a),
le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla
persona alla quale il reato e' attribuito, alla persona
offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano
richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti
all'attivita' di indagine, il pubblico ministero, nel
decidere sulla richiesta, puo' disporre, con decreto
motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non
superiore a tre mesi e non rinnovabile.
3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,
decorsi sei mesi dalla data di presentazione della
denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato
puo' chiedere di essere informata dall'autorita' che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo.».
- Il Titolo II del Libro V del codice di procedura
penale reca: «Notizia di reato».