Art. 14
Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di
polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9
giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui
all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»;
b) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui
all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.».
2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al
presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli
spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n. 42,
le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 ottobre 2026».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 23 del
decreto-legge 11 aprile 2025, recante «Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale
in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario», convertito in legge, senza modificazioni,
dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 giugno 2025, n. 131, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22. (Disposizioni in materia di tutela legale
per il personale delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. A decorrere dall'anno
2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'articolo 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, agli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia a
ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al
servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui
all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n.
76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti
deceduti, che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, puo' essere corrisposta, anche
in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e
compatibilmente con le disponibilita' di bilancio
dell'amministrazione di appartenenza, una somma,
complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna
fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese
legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e'
accertata la responsabilita' dell'ufficiale o agente a
titolo di dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche
nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice
di procedura penale.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme
corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo
qualora le indagini preliminari si siano concluse con un
provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa
sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura
penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469
del codice di procedura penale prima del dibattimento o
degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice
di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a
sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la
responsabilita' penale dell'ufficiale o agente, salvo che
per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata
in sede disciplinare la responsabilita' per grave
negligenza.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale convenuto nei giudizi per responsabilita' civile
e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al
medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 860.000 annui a
decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e a euro
20.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a euro 260.000 annui a decorrere
dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa;
c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno
2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere
dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».
«Art. 23. (Disposizioni in materia di tutela legale
per il personale delle Forze armate). - 1. A decorrere
dall'anno 2025, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o
imputato per fatti inerenti al servizio, nonche' al
coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1,
comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli
superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi
di un libero professionista di fiducia, puo' essere
corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta
dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma,
complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna
fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese
legali, salva rivalsa se al termine del procedimento e'
accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di
dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso
di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di
procedura penale.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme
corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo
qualora le indagini preliminari si siano concluse con un
provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa
sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura
penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469
del codice di procedura penale prima del dibattimento o
degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice
di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a
sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la
responsabilita' penale del dipendente, salvo che per i
fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede
disciplinare la responsabilita' per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale convenuto nei giudizi per
responsabilita' civile e amministrativa previsti dalle
disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e'
autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a
decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.».
- Si riporta il comma 5 dell'articolo 51 del decreto
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge:
«5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese,
sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui
al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1°
gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle
predette spese sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 4
aprile 2025, n. 42, recante «Misure in materia di
ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di
polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
aprile 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14. (Ulteriori disposizioni in materia di
assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per le medesime
finalita' di cui all'articolo 12, comma 1, della presente
legge nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali
gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma 10, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di
quelle previste dall'articolo 15 del decreto-legge 22
aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere
all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi,
mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso
interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile del Ministero dell'interno n. 646 del 25 agosto
2023.
2. Allo scopo di rafforzare i servizi di soccorso
pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle
emergenze connesse agli eventi giubilari del 2025, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, ultimo
periodo, e dall'articolo 144, comma 7, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
ottobre 2026, i trasferimenti del personale del ruolo dei
vigili del fuoco e del ruolo dei direttivi che espletano
funzioni operative possono essere disposti, a domanda, con
provvedimento del Capo del Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, anche
se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di
permanenza in sede.».