Art. 14 
 
Tutela legale e rimborso  spese  per  il  personale  delle  Forze  di
  polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
  fuoco 
 
  1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9
giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui
all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»; 
    b) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui
all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.». 
  2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dopo  le  parole:  «di  cui  al
presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di  quelli
spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate,  delle
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 
  2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile 2025, n.  42,
le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 ottobre 2026». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  22  e  23  del
          decreto-legge 11 aprile 2025, recante «Disposizioni urgenti
          in materia di sicurezza pubblica, di tutela  del  personale
          in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
          penitenziario», convertito in legge,  senza  modificazioni,
          dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 9 giugno 2025,  n.  131,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 22. (Disposizioni in materia di  tutela  legale
          per il  personale  delle  Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco). - 1. A decorrere dall'anno
          2025, fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 della
          legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  dall'articolo  18  del
          decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,  n.  135,  agli
          ufficiali o agenti  di  pubblica  sicurezza  o  di  polizia
          giudiziaria  appartenenti   alle   Forze   di   polizia   a
          ordinamento civile o militare di cui all'articolo 16  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121,  e  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al
          servizio, nonche' al coniuge, al convivente di fatto di cui
          all'articolo 1, comma 36, della legge 20  maggio  2016,  n.
          76,  e  ai  figli  superstiti  degli  ufficiali  o   agenti
          deceduti,   che   intendono   avvalersi   di   un    libero
          professionista di fiducia, puo' essere  corrisposta,  anche
          in  modo  frazionato,  su  richiesta   dell'interessato   e
          compatibilmente   con   le   disponibilita'   di   bilancio
          dell'amministrazione   di    appartenenza,    una    somma,
          complessivamente non superiore a euro 10.000  per  ciascuna
          fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese
          legali, salva rivalsa se al  termine  del  procedimento  e'
          accertata la  responsabilita'  dell'ufficiale  o  agente  a
          titolo di dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche
          nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice
          di procedura penale. 
                2.  Non  si  procede   alla   rivalsa   delle   somme
          corrisposte ai sensi del  comma  1  del  presente  articolo
          qualora le indagini preliminari si siano  concluse  con  un
          provvedimento di  archiviazione  ovvero  sia  stata  emessa
          sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura
          penale in sede di udienza preliminare o  dell'articolo  469
          del codice di procedura penale  prima  del  dibattimento  o
          degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice
          di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a
          sentenza  o  altro  provvedimento  che  abbia  escluso   la
          responsabilita' penale dell'ufficiale o agente,  salvo  che
          per i fatti contestati in sede penale sia  stata  accertata
          in  sede  disciplinare   la   responsabilita'   per   grave
          negligenza. 
                3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  al
          personale convenuto nei giudizi per responsabilita'  civile
          e amministrativa previsti  dalle  disposizioni  di  cui  al
          medesimo comma. 
                4. Ai fini dell'attuazione del presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa nel limite di  euro  860.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede: 
                  a) quanto a euro 600.000 per l'anno 2025 e  a  euro
          20.000  annui  a   decorrere   dall'anno   2026,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttura
          politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
                  b)  quanto  a  euro  260.000  annui   a   decorrere
          dall'anno 2025,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
          del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della difesa; 
                  c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno
          2026, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2025-2027,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2025,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; 
                  d)  quanto  a  euro  540.000  annui   a   decorrere
          dall'anno 2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
          proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2025,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.». 
                «Art. 23. (Disposizioni in materia di  tutela  legale
          per il personale delle Forze  armate).  -  1.  A  decorrere
          dall'anno   2025,   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio  1997,
          n.  135,  al  personale  delle  Forze  armate,  indagato  o
          imputato  per  fatti  inerenti  al  servizio,  nonche'   al
          coniuge, al convivente di  fatto  di  cui  all'articolo  1,
          comma 36, della legge 20 maggio 2016, n.  76,  e  ai  figli
          superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi
          di  un  libero  professionista  di  fiducia,  puo'   essere
          corrisposta,  anche  in  modo  frazionato,   su   richiesta
          dell'interessato e compatibilmente con le disponibilita' di
          bilancio dell'amministrazione di appartenenza,  una  somma,
          complessivamente non superiore a euro 10.000  per  ciascuna
          fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese
          legali, salva rivalsa se al  termine  del  procedimento  e'
          accertata la responsabilita' del  dipendente  a  titolo  di
          dolo. Le medesime disposizioni si applicano anche nel  caso
          di cui all'articolo  335,  comma  1-bis.1,  del  codice  di
          procedura penale. 
                2.  Non  si  procede   alla   rivalsa   delle   somme
          corrisposte ai sensi del  comma  1  del  presente  articolo
          qualora le indagini preliminari si siano  concluse  con  un
          provvedimento di  archiviazione  ovvero  sia  stata  emessa
          sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura
          penale in sede di udienza preliminare o  dell'articolo  469
          del codice di procedura penale  prima  del  dibattimento  o
          degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice
          di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a
          sentenza  o  altro  provvedimento  che  abbia  escluso   la
          responsabilita' penale del  dipendente,  salvo  che  per  i
          fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede
          disciplinare la responsabilita' per grave negligenza. 
                3. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche   al   personale   convenuto    nei    giudizi    per
          responsabilita'  civile  e  amministrativa  previsti  dalle
          disposizioni di cui al medesimo comma. 
                4. Ai fini dell'attuazione del presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa nel limite di  euro  120.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2025. Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2025-2027,  nell'ambito  del  programma
          «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
          ripartire»  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero della difesa.». 
              - Si riporta il comma 5 dell'articolo  51  del  decreto
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          recante «Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          1986, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «5. Le indennita' percepite per  le  trasferte  o  le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il reddito per la parte eccedente lire  90.000  al  giorno,
          elevate a lire 150.000  per  le  trasferte  all'estero,  al
          netto delle spese di viaggio e di  trasporto;  in  caso  di
          rimborso delle spese  di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
          vitto, o di  alloggio  o  vitto  fornito  gratuitamente  il
          limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di  due
          terzi in caso di rimborso sia delle spese di  alloggio  che
          di quelle di vitto. In caso  di  rimborso  analitico  delle
          spese  per  trasferte  o  missioni  fuori  del   territorio
          comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi  di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre  spese,
          anche  non  documentabili,  eventualmente   sostenute   dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni, fino  all'importo  massimo  giornaliero  di  lire
          30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte  all'estero.
          Le indennita' o  i  rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
          nell'ambito del territorio comunale, tranne i  rimborsi  di
          spese di viaggio  e  trasporto  comprovate  e  documentate,
          concorrono a formare il reddito. I  rimborsi  delle  spese,
          sostenute nel territorio dello Stato, per vitto,  alloggio,
          viaggio  e  trasporto   effettuati   mediante   autoservizi
          pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge  15
          gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di  cui
          al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1°
          gennaio 2025 al personale delle Forze armate,  delle  Forze
          di polizia di cui all'articolo 16  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          non concorrono a formare il reddito se  i  pagamenti  delle
          predette spese sono  eseguiti  con  versamento  bancario  o
          postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
          dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14  della  legge  4
          aprile  2025,  n.  42,  recante  «Misure  in   materia   di
          ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze  di
          polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  4
          aprile 2025, n. 79, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  14.  (Ulteriori  disposizioni  in  materia  di
          assunzioni  e  trasferimenti  del   personale   del   Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco).  -  1.  Per  le  medesime
          finalita' di cui all'articolo 12, comma 1,  della  presente
          legge nell'ambito  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali
          gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 66, comma  10,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e  di
          quelle  previste  dall'articolo  15  del  decreto-legge  22
          aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2023, n. 74, il Corpo nazionale dei  vigili
          del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, puo' procedere
          all'assunzione di un contingente massimo di 54 unita' nella
          qualifica iniziale del ruolo  degli  ispettori  antincendi,
          mediante lo  scorrimento  della  graduatoria  del  concorso
          interno approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei
          vigili del fuoco, del  soccorso  pubblico  e  della  difesa
          civile del Ministero dell'interno  n.  646  del  25  agosto
          2023. 
                2. Allo scopo di rafforzare  i  servizi  di  soccorso
          pubblico e di prevenzione degli incendi per far fronte alle
          emergenze connesse  agli  eventi  giubilari  del  2025,  in
          deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma  3,  ultimo
          periodo,  e  dall'articolo  144,  comma  7,   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge  e  fino  al  31
          ottobre 2026, i trasferimenti del personale del  ruolo  dei
          vigili del fuoco e del ruolo dei  direttivi  che  espletano
          funzioni operative possono essere disposti, a domanda,  con
          provvedimento del Capo  del  Dipartimento  dei  vigili  del
          fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile,  anche
          se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo  di
          permanenza in sede.».