Art. 15
Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti
penitenziari
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo
la lettera b-ter), e' inserita la seguente:
« b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai
nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel
corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle
attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di
prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di
intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu' persone
riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o piu' istituti
penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391,
391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 613-bis del
codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le
finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di
cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta
persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o
altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni
ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per
commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne
consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono
o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'
prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli
organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo
svolgimento delle attivita' info-investigative in materia di
criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione, nonche' le
esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i
nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e
le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede
coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito
penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di
procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.
146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001),
pubblicata nella G.U. 11 aprile 2006, n. 85, S.O, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,
452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,
517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel
libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi,
ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter,
256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e
259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai
delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta
persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli
associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano
denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze
stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono
oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere
il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono
denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo
illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro
o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come
prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
eversione, anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a);
b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici
commessi ai danni delle infrastrutture critiche
informatizzate individuate dalla normativa nazionale e
internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire
elementi di prova, anche per interposta persona, compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia
penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro
competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di
intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu'
persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno
o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli
articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391,
391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis,
del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414,
commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies
del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona,
acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o
altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o
psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto,
profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne
accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano
l'individuazione della loro provenienza o ne consentono
l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,
promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio o sollecitati come prezzo della mediazione
illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un
pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita'
prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze
degli organismi e delle strutture specializzati della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita'
info-investigative in materia di criminalita' organizzata,
terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco
raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei
investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi
e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si
procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno
dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni
del codice di procedura penale e delle prerogative
dell'autorita' giudiziaria.
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1
si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e
2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini
nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga
e' data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se
richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita'
antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi
antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche'
quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere
informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel
corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che
vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi
1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e
di interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il
pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di
procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale
o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i
nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n.
228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».