Art. 15 
 
Operazioni  sotto  copertura  per   la   sicurezza   degli   istituti
                            penitenziari 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo
la lettera b-ter), e' inserita la seguente: 
    « b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti  ai
nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel
corso di specifiche operazioni di polizia  svolte  nell'ambito  delle
attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire  elementi  di
prova in ordine  ai  delitti  compiuti  avvalendosi  della  forza  di
intimidazione o della condizione di assoggettamento da  piu'  persone
riunite in occasione di rivolte all'interno di uno  o  piu'  istituti
penitenziari, ai delitti di cui agli  articoli  270-bis,  270-quater,
270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391,
391-bis, 391-ter,  609-bis,  609-quater,  609-octies  e  613-bis  del
codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414,  commessi  per  le
finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di
cui agli articoli 73 e 74 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del  1990,  anche  per  interposta
persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od  occultano  denaro  o
altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o  psicotrope,  beni
ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo  per
commettere il  reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la  promessa  o
altrimenti ostacolano l'individuazione della loro  provenienza  o  ne
consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita'  in
esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri,  promettono
o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale  o
da un incaricato di un pubblico servizio o  sollecitati  come  prezzo
della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato
di un pubblico  servizio  o  per  remunerarlo  o  compiono  attivita'
prodromiche  e  strumentali.  Restano  ferme  le   competenze   degli
organismi e delle strutture specializzati  della  Polizia  di  Stato,
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza,  deputati  allo
svolgimento  delle  attivita'  info-investigative   in   materia   di
criminalita'  organizzata,  terrorismo  ed  eversione,   nonche'   le
esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i
nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli  organismi  e
le  strutture  anzidette,  qualora  i  reati  per  cui   si   procede
coinvolgano   soggetti   all'esterno   o   all'interno    dell'ambito
penitenziario,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del   codice   di
procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.
          146  (Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  e   dei
          Protocolli  delle   Nazioni   Unite   contro   il   crimine
          organizzato   transnazionale,    adottati    dall'Assemblea
          generale il  15  novembre  2000  ed  il  31  maggio  2001),
          pubblicata nella G.U. 11 aprile  2006,  n.  85,  S.O,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 9 (Operazioni  sotto  copertura).  -  1.  Fermo
          quanto disposto dall'articolo 51  del  codice  penale,  non
          sono punibili: 
                  a)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della  guardia  di  finanza,  appartenenti  alle  strutture
          specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
          limiti delle proprie competenze,  i  quali,  nel  corso  di
          specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo  fine
          di  acquisire  elementi  di  prova  in  ordine  ai  delitti
          previsti dagli articoli 317, 318,  319,  319-bis,  319-ter,
          319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis,  346-bis,
          353, 353-bis,  452-bis,  452-ter,  452-quater,  452-sexies,
          452-quaterde-cies, 453,  454,  455,  460,  461,  473,  474,
          517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,  nonche'  nel
          libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del  codice
          penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,  esplosivi,
          ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis  e
          3-ter, del testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286, ai delitti previsti dagli articoli  255-bis,  255-ter,
          256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis  e
          259 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  ai
          delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3  della
          legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  anche  per  interposta
          persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza  agli
          associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano
          denaro  o  altra  utilita',   armi,   documenti,   sostanze
          stupefacenti  o  psicotrope,  beni  ovvero  cose  che  sono
          oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per  commettere
          il  reato  o  ne  accettano  l'offerta  o  la  promessa   o
          altrimenti   ostacolano   l'individuazione    della    loro
          provenienza o ne consentono l'impiego ovvero  corrispondono
          denaro  o  altra  utilita'  in  esecuzione  di  un  accordo
          illecito gia' concluso da altri, promettono o danno  denaro
          o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un
          incaricato di  un  pubblico  servizio  o  sollecitati  come
          prezzo  della  mediazione  illecita   verso   un   pubblico
          ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per
          remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; 
                  b)   gli   ufficiali   di    polizia    giudiziaria
          appartenenti agli organismi investigativi della Polizia  di
          Stato   e   dell'Arma   dei    carabinieri    specializzati
          nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
          del  Corpo  della  guardia  di  finanza  competenti   nelle
          attivita' di contrasto al finanziamento del  terrorismo,  i
          quali, nel corso di specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine di acquisire elementi  di  prova  in
          ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
          eversione,  anche  per  interposta  persona,  compiono   le
          attivita' di cui alla  lettera  a)  ovvero  si  introducono
          all'interno  di  un  sistema  informatico   o   telematico,
          danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano  o  comunque
          intervengono su un sistema informatico o telematico  ovvero
          su  informazioni,  dati  e  programmi  in  esso  contenuti,
          attivano  identita',  anche  digitali,   domini   e   spazi
          informatici  comunque  denominati,  anche   attraverso   il
          trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono  il
          controllo o comunque si  avvalgono  dell'altrui  dominio  e
          spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
          prodromiche o strumentali; 
                  b-bis) gli ufficiali di polizia  giudiziaria  degli
          organismi specializzati nel  settore  dei  beni  culturali,
          nell'attivita'  di  contrasto  dei  delitti  di  cui   agli
          articoli 518-sexies e  518-septies  del  codice  penale,  i
          quali nel corso di  specifiche  operazioni  di  polizia  e,
          comunque, al solo fine  di  acquisire  elementi  di  prova,
          anche per interposta persona, compiono le attivita' di  cui
          alla lettera a); 
                  b-ter)  gli  ufficiali   di   polizia   giudiziaria
          dell'organo del Ministero dell'interno per la  sicurezza  e
          la regolarita' dei  servizi  di  telecomunicazione  di  cui
          all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.
          144, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio
          2005, n. 155, i quali, nel corso di  specifiche  operazioni
          di polizia finalizzate al contrasto dei  reati  informatici
          commessi   ai   danni   delle    infrastrutture    critiche
          informatizzate  individuate  dalla  normativa  nazionale  e
          internazionale e,  comunque,  al  solo  fine  di  acquisire
          elementi di prova, anche per interposta  persona,  compiono
          le attivita' di cui alla lettera a) ovvero  si  introducono
          all'interno  di  un  sistema  informatico   o   telematico,
          danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano  o  comunque
          intervengono su un sistema informatico o telematico  ovvero
          su  informazioni,  dati  e  programmi  in  esso  contenuti,
          attivano  identita',  anche  digitali,   domini   e   spazi
          informatici  comunque  denominati,  anche   attraverso   il
          trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono  il
          controllo o comunque si  avvalgono  dell'altrui  dominio  e
          spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
          prodromiche o strumentali; 
                  b-quater)  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
          appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo  di  polizia
          penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche  operazioni
          di polizia  svolte  nell'ambito  delle  attivita'  di  loro
          competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova  in
          ordine ai  delitti  compiuti  avvalendosi  della  forza  di
          intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu'
          persone riunite in occasione di rivolte all'interno di  uno
          o piu'  istituti  penitenziari,  ai  delitti  di  cui  agli
          articoli      270-bis,      270-quater,      270-quinquies,
          270-quinquies.1, 317, 318,  319-ter,  320,  322  bis,  391,
          391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis,
          del codice penale, ai  delitti  di  cui  all'articolo  414,
          commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies
          del medesimo codice, e di cui agli articoli  73  e  74  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 309 del 1990, anche per  interposta  persona,
          acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano  denaro  o
          altra  utilita',   documenti,   sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope, beni ovvero cose che  sono  oggetto,  prodotto,
          profitto, prezzo o mezzo  per  commettere  il  reato  o  ne
          accettano l'offerta o la promessa o  altrimenti  ostacolano
          l'individuazione della loro  provenienza  o  ne  consentono
          l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra  utilita'  in
          esecuzione di un accordo illecito gia' concluso  da  altri,
          promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da  un
          pubblico ufficiale  o  da  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio  o  sollecitati  come  prezzo   della   mediazione
          illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di  un
          pubblico servizio o per remunerarlo  o  compiono  attivita'
          prodromiche e  strumentali.  Restano  ferme  le  competenze
          degli  organismi  e  delle  strutture  specializzati  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
          di  finanza,  deputati  allo  svolgimento  delle  attivita'
          info-investigative in materia di criminalita'  organizzata,
          terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze  di  reciproco
          raccordo, a fini informativi  e  operativi,  tra  i  nuclei
          investigativi di cui al periodo precedente e gli  organismi
          e le strutture  anzidette,  qualora  i  reati  per  cui  si
          procede  coinvolgano  soggetti  all'esterno  o  all'interno
          dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle  disposizioni
          del  codice  di  procedura  penale  e   delle   prerogative
          dell'autorita' giudiziaria. 
                1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma  1
          si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
          agli  ausiliari  che  operano  sotto  copertura  quando  le
          attivita'  sono  condotte  in  attuazione   di   operazioni
          autorizzate e documentate ai sensi del  presente  articolo.
          La disposizione di cui al  precedente  periodo  si  applica
          anche alle interposte persone che compiono gli atti di  cui
          al comma 1. 
                2. Negli  stessi  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
          utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
          rilasciati dagli organismi competenti secondo le  modalita'
          stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
          o entrare in contatto con soggetti e  siti  nelle  reti  di
          comunicazione, informandone il pubblico ministero  al  piu'
          presto e comunque  entro  le  quarantotto  ore  dall'inizio
          delle attivita'. 
                3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1  e
          2 e' disposta dagli organi  di  vertice  ovvero,  per  loro
          delega,  dai  rispettivi  responsabili  di  livello  almeno
          provinciale,  secondo  l'appartenenza  del   personale   di
          polizia giudiziaria impiegato, d'intesa  con  la  Direzione
          centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere
          per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3,  3-bis
          e 3-ter, del testo unico di cui al decreto  legislativo  25
          luglio  1998,   n.   286,   e   successive   modificazioni.
          L'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi  1  e  2  in
          relazione ai delitti previsti dal testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
          309,  di  seguito  denominate  "attivita'  antidroga",   e'
          specificatamente disposta dalla Direzione  centrale  per  i
          servizi antidroga o,  sempre  d'intesa  con  questa,  dagli
          organi di vertice ovvero, per loro delega,  dai  rispettivi
          responsabili  di  livello   almeno   provinciale,   secondo
          l'appartenenza  del  personale   di   polizia   giudiziaria
          impiegato. 
                4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
          di cui ai commi 1 e 2 deve  dare  preventiva  comunicazione
          all'autorita'  giudiziaria  competente  per   le   indagini
          nonche', nei casi di cui agli articoli 51,  commi  3-bis  e
          3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice  di  procedura
          penale,    al    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo. Dell'esecuzione delle  attivita'  antidroga
          e'  data  immediata  e   dettagliata   comunicazione   alla
          Direzione centrale per i servizi antidroga  e  al  pubblico
          ministero competente per le indagini. Se  necessario  o  se
          richiesto  dal  pubblico  ministero  e,  per  le  attivita'
          antidroga, anche dalla Direzione  centrale  per  i  servizi
          antidroga, e'  indicato  il  nominativo  dell'ufficiale  di
          polizia giudiziaria responsabile  dell'operazione,  nonche'
          quelli  degli  eventuali  ausiliari  e  interposte  persone
          impiegati.  Il  pubblico  ministero  deve  comunque  essere
          informato senza ritardo, a cura del  medesimo  organo,  nel
          corso dell'operazione, delle modalita' e dei  soggetti  che
          vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 
                5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai  commi
          1  e  2,  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono
          avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari  e
          di interposte persone, ai quali si estende la causa di  non
          punibilita' prevista per i medesimi casi. Per  l'esecuzione
          delle operazioni puo'  essere  autorizzata  l'utilizzazione
          temporanea di beni mobili  ed  immobili,  di  documenti  di
          copertura,   l'attivazione   di   siti   nelle   reti,   la
          realizzazione e la gestione  di  aree  di  comunicazione  o
          scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
          stabilite  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   di
          concerto con il Ministro della giustizia e  con  gli  altri
          Ministri  interessati.  Con  il   medesimo   decreto   sono
          stabilite  altresi'  le  forme  e  le  modalita'   per   il
          coordinamento,  anche  in  ambito  internazionale,  a  fini
          informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 
                6.  Quando  e'  necessario  per  acquisire  rilevanti
          elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
          dei responsabili dei delitti previsti dal comma  1,  per  i
          delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi  previsti  agli
          articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e  74,  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria,   nell'ambito    delle    rispettive
          attribuzioni, e le  autorita'  doganali,  limitatamente  ai
          citati articoli 70, commi 4, 6 e 10,  73  e  74  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.
          309 del 1990, e successive modificazioni, possono  omettere
          o  ritardare  gli  atti  di  propria  competenza,   dandone
          immediato avviso, anche oralmente, al  pubblico  ministero,
          che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo  stesso
          pubblico ministero motivato rapporto  entro  le  successive
          quarantotto ore. Per le attivita'  antidroga,  il  medesimo
          immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
          i servizi antidroga per il necessario  coordinamento  anche
          in ambito internazionale. 
                6-bis. Quando e' necessario per  acquisire  rilevanti
          elementi  probatori,  ovvero  per  l'individuazione  o   la
          cattura dei responsabili dei delitti  di  cui  all'articolo
          630  del  codice  penale,  il   pubblico   ministero   puo'
          richiedere che sia autorizzata  la  disposizione  di  beni,
          denaro o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni
          controllate per il pagamento del riscatto,  indicandone  le
          modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 
                7. Per gli stessi  motivi  di  cui  al  comma  6,  il
          pubblico ministero puo', con  decreto  motivato,  ritardare
          l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
          cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
          di esecuzione di pene detentive o del sequestro.  Nei  casi
          di  urgenza,  il  ritardo  dell'esecuzione   dei   predetti
          provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il
          relativo decreto deve essere  emesso  entro  le  successive
          quarantotto ore.  Il  pubblico  ministero  impartisce  alla
          polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
          degli  sviluppi  dell'attivita'  criminosa,  comunicando  i
          provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
          per il luogo in cui l'operazione  deve  concludersi  ovvero
          attraverso il quale si prevede sia effettuato  il  transito
          in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata  nel
          territorio  dello  Stato  delle  cose  che  sono   oggetto,
          prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
          all'articolo 70 del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni. 
                8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e  i
          provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi  del
          comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura  del  medesimo
          pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
          d'appello. Per i delitti indicati agli articoli  51,  commi
          3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma  4-bis,  del  codice  di
          procedura  penale,  la  comunicazione   e'   trasmessa   al
          procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale
          o i beni sequestrati in custodia giudiziale,  con  facolta'
          d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che  ne  facciano
          richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
          al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei  compiti
          d'istituto. 
                9-bis. I beni informatici o telematici confiscati  in
          quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui  al
          libro II, titolo XII,  capo  III,  sezione  I,  del  codice
          penale sono assegnati agli organi  di  polizia  giudiziaria
          che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 
                10. Chiunque indebitamente rivela  ovvero  divulga  i
          nomi degli ufficiali o agenti di  polizia  giudiziaria  che
          effettuano le operazioni di cui  al  presente  articolo  e'
          punito, salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
          con la reclusione da due a sei anni. 
                11. Sono abrogati: 
                  a) l'articolo  10  del  decreto-legge  31  dicembre
          1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; 
                  b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8  giugno
          1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          agosto 1992, n. 356; 
                  c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                  d) l'articolo 14, comma 4,  della  legge  3  agosto
          1998, n. 269; 
                  e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre  2001,
          n. 374,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          dicembre 2001, n. 438; 
                  f) l'articolo 10 della legge  11  agosto  2003,  n.
          228; 
                  f-bis) l'articolo 7 del  decreto-legge  15  gennaio
          1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».