Art. 16 
 
                  Interventi in materia di permessi 
 
  1. All'articolo 30-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      «Nel  caso  di   detenuti   sottoposti   al   regime   previsto
dall'articolo 41-bis, il permesso e'  eseguito  tenendo  conto  delle
cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia  e
antiterrorismo.»; 
    b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il  provvedimento
e' comunicato immediatamente senza  formalita',  anche  a  mezzo  del
telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato  e,
nel caso di detenuti  sottoposti  al  regime  previsto  dall'articolo
41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i  quali
possono proporre reclamo, se il provvedimento  e'  stato  emesso  dal
magistrato di sorveglianza, alla sezione di  sorveglianza  o,  se  il
provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte
di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione  del
provvedimento per il pubblico ministero  e  di  quindici  giorni  per
l'interessato»; 
  b-bis) al settimo comma, le parole: «terzo comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «quarto comma»  e  le  parole:  «quarto  comma»  sono
sostituite dalle seguenti: «quinto comma». 
  2. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle
seguenti: «permessi e permessi premio»; 
    b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle
seguenti: «permessi e permessi premio». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 30-bis della  citata  legge  26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in  materia  di
          permessi).  -  Prima  di   pronunciarsi   sull'istanza   di
          permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni
          sulla  sussistenza  dei  motivi  addotti,  a  mezzo   delle
          autorita' di pubblica sicurezza, anche  del  luogo  in  cui
          l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti  per  uno
          dei  delitti  previsti  dall'articolo  51,  commi  3-bis  e
          3-quater,  del  codice  di  procedura  penale,  l'autorita'
          competente,  prima  di  pronunciarsi,  chiede  altresi'  il
          parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
          del capoluogo del distretto ove  e'  stata  pronunciata  la
          sentenza di condanna o ove ha sede il giudice  che  procede
          e, nel caso  di  detenuti  sottoposti  al  regime  previsto
          dall'articolo  41-bis,   anche   quello   del   procuratore
          nazionale   antimafia   e    antiterrorismo    in    ordine
          all'attualita'  dei  collegamenti   con   la   criminalita'
          organizzata  ed  alla  pericolosita'  del  soggetto.  Salvo
          ricorrano esigenze  di  motivata  eccezionale  urgenza,  il
          permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore
          dalla richiesta dei predetti pareri. 
                Nel caso di detenuti sottoposti  al  regime  previsto
          dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto
          delle  cautele  eventualmente  indicate   dal   procuratore
          nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                La   decisione   sull'istanza   e'    adottata    con
          provvedimento motivato. 
                Il provvedimento e' comunicato  immediatamente  senza
          formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono,  al
          pubblico  ministero  e  all'interessato  e,  nel  caso   di
          detenuti  sottoposti  al  regime   previsto   dall'articolo
          41-bis,    al    procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo, i quali possono  proporre  reclamo,  se  il
          provvedimento   e'   stato   emesso   dal   magistrato   di
          sorveglianza,  alla  sezione  di  sorveglianza  o,  se   il
          provvedimento e' stato emesso da altro organo  giudiziario,
          alla corte di appello. Il termine  e'  di  quarantotto  ore
          dalla  comunicazione  del  provvedimento  per  il  pubblico
          ministero e di quindici giorni per l'interessato. 
                La sezione di sorveglianza o  la  corte  di  appello,
          assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro
          dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone  immediata
          comunicazione ai sensi del comma precedente. 
                Il magistrato di sorveglianza, o il presidente  della
          corte d'appello, non fa parte del collegio che  decide  sul
          reclamo avverso il provvedimento da lui emesso. 
                Quando per effetto della disposizione  contenuta  nel
          precedente comma non e' possibile comporre  la  sezione  di
          sorveglianza  con  i   magistrati   di   sorveglianza   del
          distretto, si procede  all'integrazione  della  sezione  ai
          sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma. 
                L'esecuzione  del  permesso  e'  sospesa  sino   alla
          scadenza del termine stabilito dal quarto comma  e  durante
          il  procedimento  previsto  dal  quinto  comma,  sino  alla
          scadenza del termine ivi previsto. 
                Le disposizioni del comma precedente non si applicano
          ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30.
          In tale caso e' obbligatoria la scorta. 
                Il procuratore generale presso la corte d'appello  e'
          informato dei permessi concessi e del  relativo  esito  con
          relazione trimestrale degli organi che li hanno  rilasciati
          e, nel caso, di permessi concessi a  detenuti  per  delitti
          previsti dall'articolo 51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
          codice di procedura  penale  o  a  detenuti  sottoposti  al
          regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione,
          rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso  il
          tribunale  del  capoluogo  del  distretto  ove   e'   stata
          pronunciata la sentenza  di  condanna  o  ove  ha  sede  il
          giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia  e
          antiterrorismo.». 
              - Si riporta l'articolo 16-nonies del decreto-legge  15
          gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri  di
          persona a scopo di  estorsione  e  per  la  protezione  dei
          testimoni di giustizia, nonche'  per  la  protezione  e  il
          trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con  la
          giustizia), convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
          marzo 1991, n. 82, pubblicato nella G.U. 15  gennaio  1991,
          n. 12, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16-nonies (Benefici  penitenziari).  -  1.  Nei
          confronti delle persone condannate per un delitto  commesso
          per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
          costituzionale o per uno dei delitti  di  cui  all'articolo
          51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis, comma  4-bis,  del
          codice di procedura penale,  che  abbiano  prestato,  anche
          dopo la condanna, taluna delle condotte  di  collaborazione
          che consentono la concessione delle circostanze  attenuanti
          previste dal codice penale o da disposizioni  speciali,  la
          liberazione condizionale, la  concessione  dei  permessi  e
          permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione
          domiciliare prevista dall'articolo 47-ter  della  legge  26
          luglio 1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  sono
          disposte  su  proposta  ovvero   sentito   il   procuratore
          nazionale antimafia e antiterrorismo. 
                2.  Nella  proposta  o  nel  parere  il   procuratore
          nazionale antimafia e antiterrorismo  fornisce  ogni  utile
          informazione  sulle  caratteristiche  della  collaborazione
          prestata. Su richiesta del tribunale o  del  magistrato  di
          sorveglianza, allega alla proposta o al  parere  copia  del
          verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione  e,
          se si tratta di persona sottoposta  a  speciali  misure  di
          protezione, il relativo provvedimento di applicazione. 
                3. La proposta o  il  parere  indicati  nel  comma  2
          contengono inoltre la valutazione della  condotta  e  della
          pericolosita' sociale del condannato e precisano in  specie
          se  questi  si   e'   mai   rifiutato   di   sottoporsi   a
          interrogatorio o a esame o ad altro atto  di  indagine  nel
          corso dei procedimenti penali in cui  ha  prestato  la  sua
          collaborazione.  Precisano  inoltre  gli   altri   elementi
          rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento  anche
          con riferimento alla attualita'  dei  collegamenti  con  la
          criminalita' organizzata o eversiva. 
                4. Acquisiti la proposta o  il  parere  indicati  nei
          commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di  sorveglianza,
          se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma  1,
          avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
          che sussista il ravvedimento e non vi siano  elementi  tali
          da far ritenere  la  sussistenza  di  collegamenti  con  la
          criminalita'   organizzata   o    eversiva,    adotta    il
          provvedimento indicato nel comma 1  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni,  ivi  comprese  quelle  relative  ai
          limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale  e
          agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26  luglio  1975,
          n. 354, e successive  modificazioni.  Il  provvedimento  e'
          specificamente  motivato  nei  casi  in  cui  le  autorita'
          indicate nel comma 2 del presente articolo  hanno  espresso
          parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai  limiti
          di pena possono  essere  adottati  soltanto  se,  entro  il
          termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto
          il verbale illustrativo dei contenuti della  collaborazione
          previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo  che  non
          si tratti di permesso premio, soltanto dopo  la  espiazione
          di almeno un quarto  della  pena  inflitta  ovvero,  se  si
          tratta di condannato all'ergastolo,  dopo  l'espiazione  di
          almeno dieci anni di pena. 
                5. Se la collaborazione  prestata  dopo  la  condanna
          riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
          la condanna stessa, i benefici di cui al  comma  1  possono
          essere concessi in deroga alle  disposizioni  vigenti  solo
          dopo l'emissione della sentenza di primo grado  concernente
          i fatti oggetto della  collaborazione  che  ne  confermi  i
          requisiti di cui all'articolo 9, comma 3. 
                6.  Le  modalita'  di  attuazione  dei  provvedimenti
          indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi  che
          provvedono alla  tutela  o  alla  protezione  dei  soggetti
          interessati e possono essere tali organi a provvedere  alle
          notifiche,  alle  comunicazioni  e  alla  esecuzione  delle
          disposizioni   del   tribunale   o   del   magistrato    di
          sorveglianza. 
                7. La modifica  o  la  revoca  dei  provvedimenti  e'
          disposta  d'ufficio  ovvero  su  proposta  o  parere  delle
          autorita' indicate nel comma 2. Nei  casi  di  urgenza,  il
          magistrato  di  sorveglianza  puo'  disporre  con   decreto
          motivato la sospensione cautelativa dei  provvedimenti.  La
          sospensione cessa di avere  efficacia  se,  trattandosi  di
          provvedimento di competenza del tribunale di  sorveglianza,
          questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
          degli atti. Ai fini della modifica, della  revoca  o  della
          sospensione   cautelativa   dei   provvedimenti    assumono
          specifico  rilievo  quelle  condotte  tenute  dal  soggetto
          interessato  che,  a  norma  degli  articoli  13-quater   e
          16-septies, possono comportare  la  modifica  o  la  revoca
          delle speciali misure di  protezione  ovvero  la  revisione
          delle sentenze che hanno concesso taluna  delle  attenuanti
          in materia di collaborazione. 
                8.   Quando   i    provvedimenti    di    liberazione
          condizionale, di assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  di
          concessione dei permessi e permessi premio e di  ammissione
          a taluna delle misure alternative alla detenzione  previste
          dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n.  354,
          e successive modificazioni, sono adottati nei confronti  di
          persona sottoposta a  speciali  misure  di  protezione,  la
          competenza appartiene  al  tribunale  o  al  magistrato  di
          sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto
          il domicilio a norma dell'articolo  12,  comma  3-bis,  del
          presente decreto". 
                8-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano in quanto compatibili anche nei  confronti  delle
          persone condannate per uno dei delitti previsti  dal  libro
          II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale  che
          abbiano prestato,  anche  dopo  la  condanna,  condotte  di
          collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9,
          comma 3.».