Art. 16
Interventi in materia di permessi
1. All'articolo 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle
cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Il provvedimento
e' comunicato immediatamente senza formalita', anche a mezzo del
telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato e,
nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali
possono proporre reclamo, se il provvedimento e' stato emesso dal
magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il
provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte
di appello. Il termine e' di quarantotto ore dalla comunicazione del
provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per
l'interessato»;
b-bis) al settimo comma, le parole: «terzo comma» sono sostituite
dalle seguenti: «quarto comma» e le parole: «quarto comma» sono
sostituite dalle seguenti: «quinto comma».
2. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle
seguenti: «permessi e permessi premio»;
b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle
seguenti: «permessi e permessi premio».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 30-bis della citata legge 26
luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:
«Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di
permessi). - Prima di pronunciarsi sull'istanza di
permesso, l'autorita' competente deve assumere informazioni
sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle
autorita' di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui
l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno
dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, l'autorita'
competente, prima di pronunciarsi, chiede altresi' il
parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale
del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la
sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede
e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine
all'attualita' dei collegamenti con la criminalita'
organizzata ed alla pericolosita' del soggetto. Salvo
ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il
permesso non puo' essere concesso prima di ventiquattro ore
dalla richiesta dei predetti pareri.
Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto
dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto
delle cautele eventualmente indicate dal procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
La decisione sull'istanza e' adottata con
provvedimento motivato.
Il provvedimento e' comunicato immediatamente senza
formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al
pubblico ministero e all'interessato e, nel caso di
detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo
41-bis, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo, se il
provvedimento e' stato emesso dal magistrato di
sorveglianza, alla sezione di sorveglianza o, se il
provvedimento e' stato emesso da altro organo giudiziario,
alla corte di appello. Il termine e' di quarantotto ore
dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico
ministero e di quindici giorni per l'interessato.
La sezione di sorveglianza o la corte di appello,
assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro
dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata
comunicazione ai sensi del comma precedente.
Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della
corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul
reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.
Quando per effetto della disposizione contenuta nel
precedente comma non e' possibile comporre la sezione di
sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del
distretto, si procede all'integrazione della sezione ai
sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma.
L'esecuzione del permesso e' sospesa sino alla
scadenza del termine stabilito dal quarto comma e durante
il procedimento previsto dal quinto comma, sino alla
scadenza del termine ivi previsto.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano
ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30.
In tale caso e' obbligatoria la scorta.
Il procuratore generale presso la corte d'appello e'
informato dei permessi concessi e del relativo esito con
relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati
e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti
previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al
regime previsto dall'articolo 41-bis, ne da' comunicazione,
rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata
pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il
giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo.».
- Si riporta l'articolo 16-nonies del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, pubblicato nella G.U. 15 gennaio 1991,
n. 12, come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-nonies (Benefici penitenziari). - 1. Nei
confronti delle persone condannate per un delitto commesso
per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, o all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del
codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche
dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione
che consentono la concessione delle circostanze attenuanti
previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la
liberazione condizionale, la concessione dei permessi e
permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione
domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono
disposte su proposta ovvero sentito il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. Nella proposta o nel parere il procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo fornisce ogni utile
informazione sulle caratteristiche della collaborazione
prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di
sorveglianza, allega alla proposta o al parere copia del
verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e,
se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di
protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2
contengono inoltre la valutazione della condotta e della
pericolosita' sociale del condannato e precisano in specie
se questi si e' mai rifiutato di sottoporsi a
interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel
corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua
collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi
rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche
con riferimento alla attualita' dei collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva.
4. Acquisiti la proposta o il parere indicati nei
commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza,
se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1,
avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre
che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali
da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la
criminalita' organizzata o eversiva, adotta il
provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle
vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai
limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e
agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni. Il provvedimento e'
specificamente motivato nei casi in cui le autorita'
indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso
parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti
di pena possono essere adottati soltanto se, entro il
termine prescritto dall'articolo 16-quater e' stato redatto
il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione
previsto dal medesimo articolo 16-quater e, salvo che non
si tratti di permesso premio, soltanto dopo la espiazione
di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si
tratta di condannato all'ergastolo, dopo l'espiazione di
almeno dieci anni di pena.
5. Se la collaborazione prestata dopo la condanna
riguarda fatti diversi da quelli per i quali e' intervenuta
la condanna stessa, i benefici di cui al comma 1 possono
essere concessi in deroga alle disposizioni vigenti solo
dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente
i fatti oggetto della collaborazione che ne confermi i
requisiti di cui all'articolo 9, comma 3.
6. Le modalita' di attuazione dei provvedimenti
indicati nel comma 4 sono stabilite sentiti gli organi che
provvedono alla tutela o alla protezione dei soggetti
interessati e possono essere tali organi a provvedere alle
notifiche, alle comunicazioni e alla esecuzione delle
disposizioni del tribunale o del magistrato di
sorveglianza.
7. La modifica o la revoca dei provvedimenti e'
disposta d'ufficio ovvero su proposta o parere delle
autorita' indicate nel comma 2. Nei casi di urgenza, il
magistrato di sorveglianza puo' disporre con decreto
motivato la sospensione cautelativa dei provvedimenti. La
sospensione cessa di avere efficacia se, trattandosi di
provvedimento di competenza del tribunale di sorveglianza,
questo non interviene entro sessanta giorni dalla ricezione
degli atti. Ai fini della modifica, della revoca o della
sospensione cautelativa dei provvedimenti assumono
specifico rilievo quelle condotte tenute dal soggetto
interessato che, a norma degli articoli 13-quater e
16-septies, possono comportare la modifica o la revoca
delle speciali misure di protezione ovvero la revisione
delle sentenze che hanno concesso taluna delle attenuanti
in materia di collaborazione.
8. Quando i provvedimenti di liberazione
condizionale, di assegnazione al lavoro all'esterno, di
concessione dei permessi e permessi premio e di ammissione
a taluna delle misure alternative alla detenzione previste
dal Titolo I, Capo VI, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e successive modificazioni, sono adottati nei confronti di
persona sottoposta a speciali misure di protezione, la
competenza appartiene al tribunale o al magistrato di
sorveglianza del luogo in cui la persona medesima ha eletto
il domicilio a norma dell'articolo 12, comma 3-bis, del
presente decreto".
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle
persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro
II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che
abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9,
comma 3.».