Art. 17 
 
Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali  e  di  requisiti
  per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato 
 
  1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 24 - 1. Gli  appartenenti  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi  dei
corsi di formazione per l'accesso a  tali  ruoli  che  partecipino  a
concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e
alla carriera superiori della Polizia di Stato  non  sono  sottoposti
agli  accertamenti  dell'efficienza  fisica  e,  per  la  parte  gia'
effettuata  all'atto  dell'accesso  ai   ruoli,   agli   accertamenti
psico-fisici. 
    2. Devono, in  ogni  caso,  essere  effettuati  gli  accertamenti
attitudinali propedeutici per l'accesso  ai  ruoli  e  alla  carriera
superiori e  gli  accertamenti  di  cui  al  comma  1  specificamente
previsti   per   il   conseguimento   di   particolari   abilitazioni
professionali o di servizio e per impieghi speciali.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24  della  legge
1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal  comma  1  del  presente
articolo, si applicano anche ai concorsi gia'  indetti,  purche'  gli
accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali  non
siano stati ancora avviati. 
  3. Per esigenze di  funzionalita'  connesse  allo  svolgimento  dei
compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per  l'accesso  ai
ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti,
fino al 31 dicembre 2027, dai  rispettivi  bandi  di  concorso  prove
d'esame  e  accertamenti  facoltativi,  esperibili  a  richiesta  del
candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli
accertamenti obbligatori, secondo le modalita' determinate dai  bandi
stessi.  Per  ogni  prova  d'esame  o  accertamento  facoltativi   e'
assegnato  un  punteggio  incrementale  determinato  dal   bando   di
concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per  le  prove  d'esame
obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica  prova  obbligatoria
prevista.  A  tal  fine,  la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata da  esperti  nelle  materie  oggetto  delle  prove  d'esame
facoltative. L'attuazione della disposizione  di  cui  al  precedente
periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis,  comma
3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, nonche' i requisiti  generali  di  partecipazione  e  le
cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai  sensi
della normativa vigente, fino al 31  dicembre  2027,  ai  fini  della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  e  alle  carriere
della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci  per  cento
dei posti, i candidati  in  possesso  dei  titoli  di  studio  o  dei
requisiti professionali di volta  in  volta  previsti  nel  bando  di
concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con  i
compiti istituzionali da svolgere. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche
          alle norme sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
          ruoli ispettori e appuntati e finanzieri  del  Corpo  della
          Guardia  di  finanza  nonche'  disposizioni  relative  alla
          Polizia di Stato, alla Polizia  penitenziaria  e  al  Corpo
          forestale  dello  Stato»,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.