Art. 17
Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti
per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato
1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e gli allievi dei
corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a
concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e
alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti
agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia'
effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti
psico-fisici.
2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti
attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera
superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente
previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni
professionali o di servizio e per impieghi speciali.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge
1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli
accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non
siano stati ancora avviati.
3. Per esigenze di funzionalita' connesse allo svolgimento dei
compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai
ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti,
fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove
d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del
candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli
accertamenti obbligatori, secondo le modalita' determinate dai bandi
stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi e'
assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di
concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame
obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria
prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice puo' essere
integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame
facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente
periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fermi restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma
3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, nonche' i requisiti generali di partecipazione e le
cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi
della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere
della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento
dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei
requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di
concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i
compiti istituzionali da svolgere.
Riferimenti normativi
- La legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche
alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della
Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla
Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, S.O.