Art. 18 
 
 Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) alla lettera a-bis), alinea, la parola «2022» e'  sostituita
dalla seguente: «2029»; 
      b) alla lettera c-quater),  le  parole  «di  cui  alle  lettere
c-bis), c-ter) e d-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui  alle
lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter)»; 
    c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere  c),
c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  alle
lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies) e d)»; 
    d) dopo la lettera c-quinquies), e' aggiunta la seguente: 
      «c-sexies) alla  copertura  dei  posti  riservati  al  concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice  ispettore,  disponibili
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede  mediante
ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
degli anni 2026 e 2027 secondo i seguenti criteri: 
        1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento  del
predetto cinquanta per cento riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
servizio alla medesima  data.  Nell'ambito  dei  posti  riservati  ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che
hanno acquisito la predetta qualifica  secondo  le  permanenze  nelle
qualifiche previste il giorno precedente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto legislativo; 
        2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 27,  comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982, secondo le modalita' ivi previste.»; 
    e) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      «r-bis)  nell'anno  2026  e  nell'anno   2027   sono   banditi,
rispettivamente,   due    concorsi    straordinari,    per    titoli,
rispettivamente per 1.800  e  2.400  posti  di  ispettore  superiore,
riservati al personale appartenente alla data del  bando  che  indice
ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato  che
espletano funzioni di polizia, le cui modalita' di  svolgimento  sono
stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza»; 
    f) dopo la lettera ll-bis) e' aggiunta la seguente: 
      «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla  qualifica
di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei  sovrintendenti  tecnici
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,  dal  2023  al  2025,  si
provvede: 
        1) per il settanta per cento, mediante  selezione  effettuata
con scrutinio per merito comparativo e superamento di  un  successivo
corso di formazione professionale ai sensi  dell'articolo  20-quater,
commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 337 del 1982; 
        2) per il restante trenta per cento,  mediante  concorso  per
titoli, riservato al personale del ruolo degli  agenti  e  assistenti
tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo  servizio
ed espletato secondo le modalita' attuative definite con decreto  del
Capo della Polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza,  e
superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto
con le modalita' previste ai sensi dell' articolo 20-quater, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982». 
  f-bis) dopo la lettera mm-quater) e' inserita la seguente: 
  «mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso straordinario,
per titoli, per 451 posti di  ispettore  superiore  tecnico,  le  cui
modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto  del  capo  della
polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza  e   che   e'
riservato al personale appartenente, alla data del bando  che  indice
il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato,
escluso il personale transitato nel medesimo  ruolo  ai  sensi  della
lettera aaaa-bis). La ripartizione  dei  posti  tra  i  settori  e  i
profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso.
Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede  mediante  la
riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente
complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario». 
  2. Al  fine  di  ridurre  le  carenze  organiche  nel  ruolo  degli
ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) del comma 1
dell'articolo 2 del  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,
rispettivamente modificata e introdotta  dal  comma  1  del  presente
articolo, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito  dei
concorsi indetti ai sensi della medesima  lettera  c-sexies)  possono
essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al  venti  per
cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica  e
nei limiti delle capacita' assunzionali  autorizzate  a  legislazione
vigente. 
  3.  Il  comma  1-bis  e  il  secondo  periodo   del   comma   1-ter
dell'articolo 27 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, sono abrogati. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  lettera
e), e' autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno  2027  e  di
euro 4.843.104 per l'anno 2035. 
  5. E' autorizzata la spesa di euro  4.843.104  per  ciascuno  degli
anni  dal2028  al  2034  e  a  decorrere  dall'anno  2036,   per   la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968  per
l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno  2028,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma  «  Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire  »  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2026, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in
          materia di revisione dei ruoli delle Forze di  polizia,  ai
          sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della  legge  7
          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle
          amministrazioni  pubbliche.»,  pubblicato  nella  Gazzetta.
          Ufficiale. 22 giugno 2017, n. 143,  S.O.,  come  modificato
          dalla presente legge. 
                «Art. 2 (Disposizioni transitorie per la  Polizia  di
          Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del  presente
          decreto: 
                  a)  in  deroga  a  quanto  previsto   dall'articolo
          24-quater del decreto del Presidente  delle  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
          alla  qualifica  di  vice  sovrintendente  del  ruolo   dei
          sovrintendenti, disponibili al 31  dicembre  del  2017,  si
          provvede mediante concorsi per  titoli,  da  bandire  entro
          l'anno successivo, con modalita', procedure  e  criteri  di
          assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno  3
          dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo
          2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
          n. 227,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          febbraio 2013, n. 12,  ferme  restando  le  aliquote  delle
          riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
          comma 1, lettere a) e b); 
                  a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso  alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun  anno,
          dal 2018 al 2029, si provvede: 
                    1) per il settanta per cento, mediante  selezione
          effettuata con scrutinio per merito  comparativo  ai  sensi
          dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a),  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  n.  335  del   1982   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale, svolto con le modalita' di cui alla  lettera
          b-bis); 
                    2) per il restante  trenta  per  cento,  mediante
          concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
          agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro  anni
          di effettivo servizio ed  espletato  secondo  le  modalita'
          previste dalla lettera a), e superamento di  un  successivo
          corso di formazione professionale svolto con  le  modalita'
          di cui alla lettera b-bis); 
                  a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
          2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
          rispettivamente incrementata di 1.500,  1.000,  750  e  750
          unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si
          provvede  ai  sensi  della  lettera  a-bis),  n.  1),   con
          decorrenze dal 1° gennaio  2020  al  1°  gennaio  2023,  in
          aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni
          alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo  restando  il
          computo delle carenze organiche ai sensi  dell'articolo  3,
          comma 2, del  presente  decreto  legislativo.  Al  completo
          riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si  provvede
          entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per
          le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis),
          n. 1),  in  modo  che  il  numero  massimo  delle  medesime
          posizioni sia pari a: 
                    1) 3.060 al 31 dicembre 2023; 
                    2) 1.802 al 31 dicembre 2024; 
                    3) 750 al 31 dicembre 2025; 
                    4) 0 al 31 dicembre 2026; 
                  a-quater) in relazione alle procedure scrutinali  e
          concorsuali di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)  si
          applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  24-quater,
          comma 5, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335; 
                  b)  alla  copertura  dei   posti   complessivamente
          disponibili in organico alla data del 31 dicembre  2016,  e
          nei limiti delle risorse disponibili per  tale  organico  a
          legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di  vice
          sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti,  di  cui  alla
          tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 335, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   si
          provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
          il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
          medesima  data,  attraverso  il  ricorso  a   modalita'   e
          procedure, di  cui  alla  lettera  a),  ferme  restando  le
          aliquote delle riserve  dei  posti  previste  dal  predetto
          articolo 24-quater del medesimo decreto n.  335  del  1982,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto; 
                  b-bis) per i  vice  sovrintendenti  selezionati  in
          base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis),  a-ter)
          e b), il corso di formazione professionale ha la durata non
          superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un  mese,  e  le
          relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere  a),  a-bis),
          n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo  che
          ricoprono una posizione in ruolo  non  inferiore  a  quella
          compresa  entro  il  doppio  dei  posti  riservati  a  tale
          personale, oltre al  contingente  corrispondente  ai  posti
          riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
          avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e  b),
          qualora per le stesse tutti  i  vincitori  non  siano  gia'
          stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; 
                  b-ter) resta ferma la facolta',  per  il  personale
          che ha conseguito la qualifica di vice  sovrintendente  per
          merito   straordinario,   di    presentare    istanza    di
          partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis)  e
          a-ter) quando ne consentano  l'accesso  alla  qualifica  di
          vice sovrintendente con  una  decorrenza  piu'  favorevole.
          L'esito positivo delle procedure di cui  al  primo  periodo
          rientra nell'ambito delle risorse  ad  esse  destinate.  Ai
          soggetti   interessati   e'   assicurata   la   conseguente
          ricostruzione di carriera; 
                  c) nei limiti delle risorse  disponibili  per  tale
          organico a legislazione vigente,  alla  parziale  copertura
          dei posti disponibili alla data del 31  dicembre  2016,  di
          cui alla tabella A del decreto Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di
          cui  all'articolo  3,  comma  1,   del   presente   decreto
          legislativo, riservati al concorso  interno  per  l'accesso
          alla qualifica di vice ispettore,  ai  sensi  dell'articolo
          27,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 335 del  1982,  si  provvede
          attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro
          il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per  un  numero  di
          posti pari, rispettivamente, al  cinquanta  per  cento  dei
          predetti posti disponibili per il primo anno e, a un  sesto
          del residuo cinquanta per cento  per  il  secondo  anno  in
          aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla
          data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto
          previsto dalla lettera d) per i  posti  disponibili  al  31
          dicembre  2016  destinati   al   concorso   ivi   previsto,
          riservati: 
                    1) per il settanta per cento, attraverso concorso
          per titoli, al personale del ruolo  dei  sovrintendenti  in
          servizio  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
          presentazione della domanda  di  partecipazione  a  ciascun
          concorso, di  cui  il  cinquanta  per  cento  del  predetto
          settanta per cento riservato  ai  sovrintendenti  capo,  in
          servizio alla medesima data. I posti per  i  sovrintendenti
          capo del primo concorso sono riservati  a  quelli  con  una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso  la  percentuale
          e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento.  Per
          il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati  ai
          sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato  a
          quelli  che  hanno  acquisito  la  qualifica   secondo   le
          permanenze nelle qualifiche previste il  giorno  precedente
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo; 
                    2) per il trenta per cento,  al  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia,  di  cui
          alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo
          le  modalita'  ivi  previste.  Per  il  primo  concorso  la
          percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento; 
                  c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili
          alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera  c)  del
          presente  comma  si  provvede  attraverso   due   ulteriori
          concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
          2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di  posti  pari,
          per il primo concorso, al quaranta per cento  dei  suddetti
          posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per  il
          secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il  secondo
          concorso, al residuo sessanta per cento, in  aggiunta,  per
          entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno
          per l'accesso alla qualifica di vice ispettore  disponibili
          alla data del 31 dicembre dell'anno precedente,  secondo  i
          seguenti criteri: 
                    1) per il settanta per cento, attraverso concorso
          per  titoli  riservato   al   personale   del   ruolo   dei
          sovrintendenti  in  servizio  alla  data  di  scadenza  del
          termine   per   la   presentazione   della    domanda    di
          partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta  per
          cento  del  predetto  settanta  per  cento   riservato   ai
          sovrintendenti  capo,  in  servizio  alla  medesima   data.
          Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo,  il
          cinquanta  per  cento  e'  riservato  a  quelli  che  hanno
          acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
          qualifiche previste  il  giorno  precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo; 
                    2) per il trenta per cento,  al  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia,  di  cui
          alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 335  del  1982,  secondo  le
          modalita' ivi previste; 
                  c-ter)  alla  copertura  dei  posti  riservati   al
          concorso interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre  dell'anno
          precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da
          bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli  anni
          dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri  1)  e
          2) della lettera c-bis); 
                  c-quater)    con    decreto    del    capo    della
          polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  del   corso   di
          formazione a cui sono avviati i vincitori dei  concorsi  di
          cui  alle  lettere  c-bis),  c-ter),  c-sexies)  e  d-ter),
          nonche' l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi
          a valutazione e i  limiti  massimi  entro  i  quali  quelli
          rientranti in ciascuna categoria  sono  considerati  utili,
          nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti  a
          valorizzare le professionalita' e il merito  acquisiti  dai
          candidati  nel  corso  dello  sviluppo  del   rapporto   di
          servizio; 
                  c-quinquies)  al  fine  di  assicurare  l'integrale
          copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per
          tutti i concorsi di cui alle lettere  c),  c-bis),  c-ter),
          c-sexies) e d), in caso di mancata immissione in ruolo,  in
          ciascuna annualita', del previsto numero di vice  ispettori
          vincitori di  singole  procedure  concorsuali,  s'intendono
          corrispondentemente ampliati  i  posti  disponibili  per  i
          candidati  risultati  idonei  nell'ambito  della  procedura
          concorsuale relativa  alla  stessa  annualita'  giunta  per
          ultima   a    conclusione.    I    candidati    beneficiari
          dell'ampliamento di  cui  al  primo  periodo,  qualora  per
          esigenze organizzative  e  logistiche  non  possano  essere
          avviati al medesimo ciclo del corso  di  formazione  a  cui
          sono   avviati   i   vincitori   della   stessa   procedura
          concorsuale,  sono  avviati  ad  un   apposito   corso   di
          formazione o  al  primo  corso  di  formazione  utile,  con
          decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo  al
          termine del corso; 
                  c-sexies) alla copertura  dei  posti  riservati  al
          concorso interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre  dell'anno
          precedente, si provvede  mediante  ulteriori  concorsi,  da
          bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre  degli  anni
          2026 e 2027 secondo i seguenti criteri: 
                    1)  per  il  cinquanta  per   cento,   attraverso
          concorso per titoli riservato al personale  del  ruolo  dei
          sovrintendenti  in  servizio  alla  data  di  scadenza  del
          termine   per   la   presentazione   della    domanda    di
          partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta  per
          cento  del  predetto  cinquanta  per  cento  riservato   ai
          sovrintendenti  capo,  in  servizio  alla  medesima   data.
          Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo,  il
          cinquanta  per  cento  e'  riservato  a  quelli  che  hanno
          acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
          qualifiche previste  il  giorno  precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo; 
                    2) per il cinquanta per cento, al personale della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di  polizia,  di  cui
          all'articolo 27,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 335  del  1982,  secondo  le
          modalita' ivi previste; 
                  d) nei limiti delle risorse  disponibili  per  tale
          organico a legislazione vigente, alla  copertura  di  1.000
          posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016,
          di  cui  alla  tabella  A  del  decreto  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificata  dalla
          tabella 1, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente
          decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso  alla
          qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27,  comma
          1, lettera a),  del  medesimo  decreto  n.  335  del  1982,
          nonche' alla copertura di ulteriori 500  posti  disponibili
          alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con  il  primo
          concorso interno per vice ispettore  di  cui  alla  lettera
          c-bis)  si  provvede,  in  deroga  al  medesimo   articolo,
          attraverso un  concorso,  con  le  modalita'  di  cui  alla
          lettera c), n. 1), da bandire  entro  il  30  giugno  2018,
          riservato ai sovrintendenti capo con una  anzianita'  nella
          qualifica superiore a due anni alla  data  del  1°  gennaio
          2017. Gli eventuali  posti  non  coperti  a  seguito  della
          procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli
          previsti per il primo concorso di cui alla lettera  c-bis).
          Le modalita' attuative di quanto  previsto  dalla  presente
          lettera  e  dalla  lettera  c),  con  il  ricorso  anche  a
          modalita' telematiche  per  lo  svolgimento  del  corso  di
          formazione,  sono  definite  con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore  generale  della  pubblica  sicurezza.  A
          decorrere dal 31 dicembre  2023,  i  suddetti  1.000  posti
          tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico  per
          l'accesso  alla  qualifica  di  vice  ispettore  ai   sensi
          dell'articolo 27, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione  di
          almeno 250 unita' per ogni concorso successivo; 
                  d-bis) i vincitori del primo concorso di  cui  alla
          lettera c), e del concorso di cui  alla  lettera  d),  sono
          nominati  vice  ispettori  con   la   medesima   decorrenza
          giuridica ed economica dal giorno successivo alla  data  di
          conclusione del  corso  di  formazione,  svolto  anche  con
          modalita' telematiche, della durata  non  superiore  a  sei
          mesi e non  inferiore  a  tre  mesi,  durante  il  quale  i
          frequentatori  sono   posti   in   aspettativa   ai   sensi
          dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme
          restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori  dei
          predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine: 
                    1) i vincitori  del  concorso  per  titoli  della
          prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1),  rientranti
          nella riserva prevista per i sovrintendenti  capo  con  una
          anzianita' nella qualifica superiore a due anni  alla  data
          del 1° gennaio 2017; 
                    2) i vincitori del concorso di cui  alla  lettera
          d); 
                    3) i vincitori  del  concorso  per  titoli  della
          prima annualita'  di  cui  alla  lettera  c),  n.  1),  non
          rientranti nella riserva di cui al numero 1 della  presente
          lettera; 
                    4)  i  vincitori  del  concorso  per  titoli   di
          servizio ed  esame  della  prima  annualita'  di  cui  alla
          lettera c), n. 2); 
                  d-ter) i vincitori del secondo concorso di cui alla
          lettera c) e dei concorsi di  cui  alle  lettere  c-bis)  e
          c-ter)  sono  nominati  vice   ispettori   con   decorrenza
          giuridica ed economica dal giorno successivo alla  data  di
          conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime
          modalita' di quello di cui alla lettera d-bis); 
                  d-quater)  le  modalita'  attuative  delle  lettere
          d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui  alla
          lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di  svolgimento
          del corso di formazione; 
                  e) il mantenimento della sede di  servizio  di  cui
          alle lettere a), a-bis), n. 1),  a-ter),  b),  c),  n.  1),
          c-bis), n. 1), e c-ter) del presente  comma,  limitatamente
          ai concorsi per titoli, e' assicurato agli assistenti  capo
          e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente,  al
          ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi  degli
          articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e  27,  comma
          1, lettera b), del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 335, come  modificati  dall'articolo  1,
          comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche'  ai
          sovrintendenti capo vincitori  del  concorso  di  cui  alla
          lettera d), del presente comma; 
                  e-bis) la facolta' di rinunciare  all'accesso  alla
          qualifica iniziale del ruolo dei  sovrintendenti  all'esito
          delle procedure di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)
          puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla comunicazione della sede di successiva  assegnazione,
          che deve essere effettuata prima  dell'avvio  al  corso  di
          formazione. L'esercizio, per due volte, della  facolta'  di
          rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei
          sovrintendenti, da  parte  di  soggetti  a  cui  sia  stata
          comunicata,  in  entrambi  i   casi,   l'assegnazione   con
          mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
          dalle  procedure  scrutinali  e  concorsuali  di  cui  alle
          lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)   relative   all'annualita'
          immediatamente successiva; 
                  e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera
          e-bis)  sono  attribuiti  ai  soggetti  partecipanti   alla
          medesima  procedura  del  soggetto  che  ha  formulato   la
          rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In
          tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera
          e-bis), primo periodo, sino al giorno  precedente  l'inizio
          del corso di formazione; 
                  f) gli assistenti che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni, sono  promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio
          2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla  qualifica
          di assistente capo; 
                  g) i vice sovrintendenti che  al  1°  gennaio  2017
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a cinque anni, sono promossi, con  decorrenza  1°
          gennaio 2017, previo scrutinio per  merito  assoluto,  alla
          qualifica di sovrintendente; 
                  g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a quattro anni sono promossi, con  decorrenza  1°
          gennaio 2020, previo scrutinio per  merito  assoluto,  alla
          qualifica di sovrintendente; 
                  g-ter) il personale  in  possesso,  al  1°  gennaio
          2020,  della  qualifica  di  sovrintendente   accede   allo
          scrutinio  per  merito  assoluto  per  la  promozione  alla
          qualifica  di  sovrintendente  capo  di  cui   all'articolo
          24-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 335, con un anno di  anticipo  rispetto  ai
          cinque  anni  previsti,  nonche'  rispetto  ai   tempi   di
          riduzione di cui all'allegata Tabella A; 
                  g-quater) il personale in possesso, al  1°  gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente  capo  accede  alla
          procedura  per  l'attribuzione   della   denominazione   di
          «coordinatore» di cui all'articolo  24-ter,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
          nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui  all'allegata
          Tabella A; 
              h) i  sovrintendenti  che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente capo; 
                  h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio  2020  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          sei anni sono ammessi allo  scrutinio  per  l'accesso  alla
          qualifica di ispettore capo con decorrenza dal  1°  gennaio
          2020, secondo le disposizioni di cui  all'articolo  31  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335; 
                  i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          nove anni, sono promossi, con decorrenza 1°  gennaio  2017,
          previo scrutinio, a ruolo aperto, per  merito  comparativo,
          alla qualifica di ispettore superiore; 
                  i-bis)  gli  ispettori  capo  in   possesso   della
          qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari
          delle  disposizioni  di  cui  alla  lettera  h-bis),   sono
          ammessi, al compimento di almeno sette  anni  di  effettivo
          servizio in tale qualifica, allo  scrutinio  per  l'accesso
          alla  qualifica  di   ispettore   superiore,   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo  31-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335; 
                  l) gli ispettori superiori che al 1°  gennaio  2017
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a otto anni, sono  promossi,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita'  dei  posti,
          per  merito  comparativo,  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario; 
                  l-bis) gli ispettori superiori  in  possesso  della
          qualifica al 1° gennaio 2020 sono  ammessi  allo  scrutinio
          per l'accesso alla qualifica di sostituto  commissario,  in
          deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio
          in tale qualifica.  Gli  ispettori  superiori  in  possesso
          della qualifica al 1° gennaio  2020  che,  al  31  dicembre
          2016,    rivestivano    la    qualifica    di     ispettore
          superiore-sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza,  sono
          ammessi allo scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          sostituto commissario, in deroga alle disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di  almeno
          cinque  anni  di   effettivo   servizio   maturati,   anche
          cumulativamente,    nelle    qualifiche    di     ispettore
          superiore-sostituto ufficiale di pubblica  sicurezza  e  di
          ispettore superiore. Gli ispettori  superiori  in  possesso
          della qualifica al 1° gennaio 2020 e che  hanno  conseguito
          la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale  di
          pubblica  sicurezza  nell'anno  2016  sono   ammessi   allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario,   in   deroga   alle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura  per
          l'attribuzione della denominazione  di  «coordinatore»  con
          decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025; 
                  m) con decorrenza 1° gennaio  2017,  gli  ispettori
          superiori-sostituti commissari assumono la nuova  qualifica
          apicale del ruolo degli ispettori di sostituto  commissario
          di cui all'articolo 31-quater del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,   mantenendo
          l'anzianita' di servizio e con anzianita'  nella  qualifica
          corrispondente all'anzianita' nella denominazione; 
                  n) il personale che accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica  di  assistente  capo,  di   sovrintendente,   di
          sovrintendente  capo  e  di  sostituto   commissario,   con
          riduzione di permanenze inferiori a quelle  previste  dagli
          articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le  riduzioni
          dell'anzianita'   nella   rispettiva   qualifica   indicate
          nell'allegata  tabella  A,  ai   fini   dell'accesso   alla
          qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017,
          nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con
          decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017; 
                  o) agli assistenti capo  che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a otto anni, in assenza dei  motivi  ostativi  di
          cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica; 
                  o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio  2020
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi  di
          cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di  «coordinatore»,  con  decorrenza  dal  1°
          gennaio 2020; 
                  p) ai sovrintendenti capo che al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a otto anni, in assenza dei  motivi  ostativi  di
          cui all'articolo  24-ter,  comma  3-bis,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                  p-bis) ai sovrintendenti capo  che  al  1°  gennaio
          2020 hanno maturato un'anzianita' nella  qualifica  pari  o
          superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
          all'articolo  24-ter,  comma   3-bis,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
                  q) ai sostituti commissari che al 1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
          cui  all'articolo  26,  comma  5-ter,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                  q-bis) ai sostituti commissari  in  possesso  della
          qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate
          le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis)
          del presente comma, in assenza dei motivi ostativi  di  cui
          all'articolo 26, comma 5-ter, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore» con decorrenza,  in  deroga
          alle disposizioni di cui al  precedente  comma  5-bis,  dal
          compimento  di  due  anni  di  effettivo   servizio   nella
          qualifica.  Ai  sostituti  commissari  in  servizio  al  1°
          gennaio 2020, che, entro la  stessa  data,  hanno  maturato
          nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a  due  anni
          e'  attribuita  la  denominazione  di  «coordinatore»   con
          decorrenza,  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui   al
          precedente comma 5-bis, dalla stessa data; 
                  r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015  per
          l'accesso alla qualifica di  ispettore  superiore-sostituto
          ufficiale  di   pubblica   sicurezza   mediante   scrutinio
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  31-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
          concorsi  non  banditi  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore   superiore-sostituto   ufficiale   di   pubblica
          sicurezza alla data  del  31  dicembre  2016,  si  provvede
          attraverso un unico  concorso,  per  titoli  ed  esami,  da
          bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori
          capo in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso
          di  formazione  per  vice  ispettore.  La  promozione  alla
          qualifica di ispettore superiore  decorre  dal  1°  gennaio
          2018  e  i  vincitori  del  relativo  concorso  seguono  il
          personale promosso, con la medesima decorrenza,  a  seguito
          di scrutinio per merito comparativo. Per  le  modalita'  di
          svolgimento del concorso si applicano  le  disposizioni  di
          cui  all'articolo  31-bis,  comma  3,   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,  n.  335,  nel
          testo vigente il giorno precedente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto; 
                  r-bis)  nell'anno  2026  e  nell'anno   2027   sono
          banditi, rispettivamente, due  concorsi  straordinari,  per
          titoli,  rispettivamente  per  1.800  e  2.400   posti   di
          ispettore superiore, riservati  al  personale  appartenente
          alla data del bando che indice ciascun  concorso  al  ruolo
          degli  ispettori  della  Polizia  di  Stato  che  espletano
          funzioni di polizia, le cui modalita' di  svolgimento  sono
          stabilite con  decreto  del  Capo  della  Polizia-Direttore
          generale della pubblica sicurezza; 
                  r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio  di  cui
          all'articolo 31-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per  il  personale
          del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°,
          8° e 8°-bis per  vice  ispettore,  si  considera  utile  il
          titolo di laurea triennale in  scienze  dell'investigazione
          conseguito,  nell'ambito  dei  corsi  suddetti,   in   base
          all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; 
                  r-quater) nell'anno 2020  e'  bandito  un  concorso
          straordinario, per titoli, per  1.000  posti  di  sostituto
          commissario,  riservato  al  personale  in  possesso  della
          qualifica di ispettore superiore alla data  del  bando  che
          indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
          qualifica di ispettore capo. Con  decreto  del  capo  della
          polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza  sono
          stabilite le modalita' di  svolgimento  del  concorso,  con
          adeguata valorizzazione del superamento  del  concorso  per
          ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del
          concorso sono ammessi  alla  procedura  per  l'attribuzione
          della denominazione di «coordinatore»  con  decorrenza  non
          antecedente al 1° gennaio 2027; 
                  s)  fino  all'anno  2026,  per  l'ammissione   allo
          scrutinio per la promozione a ispettore superiore,  di  cui
          all'articolo   31-bis,   del   decreto   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n.  335,  non  e'  richiesto  il
          possesso della laurea ivi previsto; 
                  t) nell'ambito dei ruoli del personale che  espleta
          funzioni di polizia, in sostituzione  del  ruolo  direttivo
          speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
          comma 261,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e'
          istituito  il  ruolo  direttivo  della  Polizia  di  Stato,
          articolato nelle  qualifiche  di  vice  commissario,  anche
          durante  la  frequenza  del   corso   di   formazione,   di
          commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe  a
          quelle delle corrispondenti qualifiche della  carriera  dei
          funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
          unita'.  All'istituzione  del  predetto   ruolo,   che   si
          esaurisce al momento della cessazione  dal  servizio  delle
          suddette  unita',  si   provvede   mediante   le   seguenti
          disposizioni di carattere speciale: 
                    1) attraverso un unico concorso, per titoli,  per
          la copertura di  1.500  unita',  da  bandire  entro  il  30
          settembre  2017,  riservato  ai  sostituti  commissari,  in
          servizio al 1°  gennaio  2017,  che  potevano  partecipare,
          rispettivamente, a ciascuno dei concorsi  previsti  per  le
          annualita' dal 2001 al 2005, di  cui  all'articolo  25  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo
          vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto,  per  i  seguenti  posti:  300  per
          l'annualita' 2001;  300  per  l'annualita'  2002;  300  per
          l'annualita' 2003;  300  per  l'annualita'  2004;  300  per
          l'annualita' 2005. I vincitori del concorso  sono  nominati
          vice  commissari  del  ruolo   direttivo   con   decorrenza
          giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso
          di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione,
          di durata non  inferiore  a  tre  mesi,  organizzati  dalla
          scuola  superiore  di  polizia,  distinti  in  un   periodo
          applicativo presso strutture della Polizia di  Stato  della
          durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a
          due mesi presso la scuola superiore di  polizia,  differito
          l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo
          decorre per tutti dalla data di inizio del primo  corso  di
          formazione. Al termine  del  periodo  applicativo,  per  il
          personale vincitore delle annualita' dal 2002 al  2005,  il
          corso  di  formazione  e'  sospeso  fino   all'inizio   del
          rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del
          corso di formazione  non  produce  effetti  ai  fini  della
          promozione alle qualifiche di commissario e di  commissario
          capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di  inizio
          del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal
          servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo,
          ovvero prima del termine del periodo formativo  del  corso,
          il personale interessato e' collocato in quiescenza con  la
          qualifica di vice  commissario,  attribuita  ai  sensi  del
          secondo periodo del presente  punto.  Coloro  che  superano
          l'esame finale di fine  corso  sono  confermati  nel  ruolo
          direttivo con la qualifica  di  commissario.  I  posti  non
          coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati
          ad incremento del contingente  dell'annualita'  successiva.
          Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e
          quelli  conseguenti  alla  cessazione  dal   servizio   del
          personale del ruolo direttivo sono devoluti ai  fini  della
          graduale  alimentazione  della  dotazione  organica   della
          carriera dei funzionari riservata al concorso  interno.  La
          promozione alla qualifica di commissario capo si  consegue,
          a ruolo aperto, mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,
          dopo due anni  e  tre  mesi  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica  di  commissario.  Per  il  personale   con   una
          anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto
          ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a  dodici  anni,
          per la  promozione  a  commissario  capo  si  applicano  le
          permanenze di cui al n. 2); 
                    2) attraverso un concorso,  per  titoli,  per  la
          copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di  cui
          al precedente n. 1), non coperte a seguito della  procedura
          concorsuale ivi prevista, da  bandire  entro  il  30  marzo
          2019, riservato ai sostituti  commissari  del  ruolo  degli
          ispettori che  potevano  partecipare  al  concorso  di  cui
          all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, nel testo vigente il giorno precedente  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  in  possesso  dei
          requisiti ivi  previsti.  I  vincitori  del  concorso  sono
          nominati  vice  commissari   del   ruolo   direttivo,   con
          decorrenza giuridica ed economica corrispondente  a  quella
          di  inizio  del  corso  di  formazione  della  durata   non
          superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi  presso  la
          scuola superiore di  polizia,  comprensivi  di  un  periodo
          applicativo di due mesi presso strutture della  Polizia  di
          Stato. Coloro che superano l'esame  finale  di  fine  corso
          sono confermati nel ruolo direttivo  con  la  qualifica  di
          commissario. La promozione alla  qualifica  di  commissario
          capo si consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio  per
          merito assoluto, dopo quattro anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica di commissario; 
                    3) attraverso modalita' attuative  stabilite  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
          base di quanto previsto in attuazione degli articoli da  14
          a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, nel testo vigente il giorno  precedente  alla
          data di entrata in vigore del  presente  decreto,  compresa
          l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere  a
          valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di  esse,
          la  composizione  delle  commissioni  d'esami,  nonche'  le
          modalita', anche telematiche, di  svolgimento  del  periodo
          applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
          del  corso  di  formazione,  nonche'  i  criteri   per   la
          formazione   delle   graduatorie   di   fine   corso.   Gli
          appartenenti al ruolo direttivo conseguono la  nomina  alla
          qualifica di commissario capo e di vice  questore  aggiunto
          il giorno successivo alla cessazione dal servizio,  secondo
          le  modalita'  previste  dall'articolo  21,  comma  2,  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo
          vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto; 
                  u) fino all'anno 2026,  per  la  partecipazione  al
          concorso interno per vice commissario, di cui  all'articolo
          5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  non
          e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto, il  dieci
          per cento dei posti e' riservato  al  personale  del  ruolo
          degli ispettori, gia' frequentatori del  7°,  8°  e  8°-bis
          corso  per  vice  ispettore,  in  possesso   della   laurea
          triennale prevista per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          commissario, ovvero di quella  magistrale  o  specialistica
          prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto  legislativo
          5  ottobre  2000,  n.  334,  e  per   il   personale   gia'
          frequentatore dei predetti corsi si considera  utile  anche
          la  laurea   triennale   in   scienze   dell'investigazione
          conseguita,  nell'ambito  dei  corsi  suddetti,   in   base
          all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione; 
                  v)  al  1°   gennaio   del   2018,   il   personale
          appartenente alla medesima data al ruolo dei  commissari  e
          dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
          5 ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, transita nella  carriera  dei  funzionari  di  cui
          all'articolo  1  del  medesimo  decreto  legislativo,  come
          modificato dal presente  decreto,  mantenendo  l'anzianita'
          posseduta  e  l'ordine  di  ruolo  alla  medesima  data   e
          assumendo la  corrispondente  qualifica  del  nuovo  ruolo,
          fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa); 
                  z) i vice questori  aggiunti,  in  servizio  al  1°
          gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
          nel ruolo dei commissari, sono promossi alla  qualifica  di
          vice questore,  mediante  scrutinio  per  merito  assoluto,
          nell'ambito della dotazione organica  complessiva  di  vice
          questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella
          A del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 335, come  modificata  dalla  tabella  1,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, del presente decreto; 
                  aa) i vice questori aggiunti,  in  servizio  al  1°
          gennaio  2018,  con  meno  di  tredici  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei  commissari,  mantengono,  anche  in
          sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto  nella
          nuova carriera  dei  funzionari,  conservando  l'anzianita'
          posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della  dotazione
          organica complessiva di vice questore aggiunto  e  di  vice
          questore  prevista  dalla  tabella  A   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto. Per la promozione alla  qualifica  di
          vice questore si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
          lettera z). I funzionari  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 2017 accedono  alla  qualifica  di  vice  questore
          aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi  dell'articolo  6
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                  bb) entro sette anni dalla  data  di  accesso  alle
          nuove qualifiche  di  vice  questore  aggiunto  e  di  vice
          questore, il personale di cui alle lettere z) e aa),  primo
          periodo, frequenta un corso di aggiornamento  professionale
          di cui all'articolo 57 del decreto  legislativo  5  ottobre
          2000, n. 334, con esclusione dei vice questori  aggiunti  e
          vice questori che lo abbiano gia' frequentato e  di  quelli
          che hanno frequentato uno dei corsi  presso  la  Scuola  di
          perfezionamento  delle  Forze  di  polizia,   nonche'   dei
          funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente; 
                  cc) in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
          106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il
          ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017.  Il  107°  corso
          commissari  della  Polizia  di  Stato  conclude  il   ciclo
          formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e  il  109°
          corso concludono il ciclo  formativo  entro  diciotto  mesi
          dalla data dell'inizio del corso. I  commissari  del  107°,
          108° e 109° corso che abbiano  superato  l'esame  finale  e
          siano stati dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono
          confermati nel ruolo con  la  qualifica  di  commissario  e
          svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto
          di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo
          4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
          secondo le modalita' previste in attuazione del decreto  di
          cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il  107°  corso
          il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per  il
          108° corso e per  il  109°  corso  il  tirocinio  operativo
          termina dopo sei mesi  dalla  data  di  inizio  e,  con  le
          medesime  decorrenze,  i  commissari,  previa   valutazione
          positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma  4,
          del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la
          qualifica di commissario capo; 
                  dd) sino a quando  i  commissari  capo  provenienti
          dall'aliquota riservata al  personale  della  carriera  dei
          funzionari  che  accede  con  la   laurea   triennale   non
          matureranno i requisiti per l'ammissione  al  concorso  per
          l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
          per  l'accesso  alla  medesima   qualifica,   non   coperti
          nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati
          ad incremento di quelli riservati,  per  ciascun  anno,  al
          personale della carriera dei funzionari che accede  con  la
          laurea magistrale o specialistica; 
                  ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo  scrutinio
          per merito comparativo per la promozione a primo dirigente,
          con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono
          ammessi i vice  questori  con  un'anzianita'  di  effettivo
          servizio nella carriera  e  nel  ruolo  dei  commissari  di
          almeno diciassette  anni.  Per  l'ammissione  al  corso  di
          formazione dirigenziale per  l'accesso  alla  qualifica  di
          primo dirigente, per la promozione alla medesima  qualifica
          mediante concorso, e per la promozione  alla  qualifica  di
          dirigente superiore, con decorrenza  1°  gennaio  2018,  in
          relazione ai posti disponibili  al  31  dicembre  2017,  si
          applicano le disposizioni,  rispettivamente,  di  cui  agli
          articoli 7, 8 e 9 del  medesimo  decreto  legislativo,  nel
          testo vigente il giorno precedente alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, nonche' le altre  disposizioni
          gia' vigenti per le modalita' di svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                  ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio
          per merito comparativo per le  promozioni  alle  qualifiche
          delle carriere di cui  al  decreto  legislativo  5  ottobre
          2000,  n.  334  per  le  promozioni  a  primo  dirigente  e
          qualifiche  equiparate,  nella  fase  transitoria  di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo,  lll),
          primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi
          a  scrutinio  il  coefficiente   di   anzianita'   di   cui
          all'articolo 59-bis, comma 5,  del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella  misura  di  punti
          sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio; 
                  gg) con decorrenza 1° gennaio  2018,  il  personale
          con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore  e
          dirigente  generale  di  pubblica  sicurezza,  accede  alle
          funzioni di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          come  modificata  dalla  tabella  1  allegata  al  presente
          decreto; 
                  hh) la disposizione  di  cui  all'articolo  10  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  si  applica  a
          decorrere dal 1° gennaio 2025; 
                  ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018,  si  osservano
          le seguenti disposizioni: 
                    1) nella dotazione organica  della  carriera  dei
          funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  335,  come
          modificata dalla tabella 1 allegata  al  presente  decreto,
          sono resi indisponibili un numero di  posti,  riservati  al
          concorso interno, corrispondenti ad un  numero  massimo  di
          1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel  ruolo
          direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t); 
                    2)  nella  dotazione  organica  del  ruolo  degli
          ispettori, di  cui  alla  medesima  tabella  A,  sono  resi
          indisponibili un numero di  posti,  riservati  al  concorso
          interno, corrispondenti ad un numero massimo di  500  posti
          di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo  ad
          esaurimento, di cui alla lettera t); 
                    3) a decorrere dal momento in cui  le  cessazioni
          dal servizio di funzionari del ruolo direttivo  determinano
          la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un  numero  di
          funzionari pari a 1.004  unita'  -  risultanti,  in  parte,
          dalla   progressiva   cessazione   degli   effetti    delle
          disposizioni  di  cui  al  numero  2),  e,  per  il  resto,
          dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7)  alle
          unita'  individuate  dal  numero  1),  in  relazione   alla
          dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui
          alla Tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335- un corrispondente numero
          massimo  complessivo  di   posti   e'   reso   gradualmente
          disponibile, in ragione  delle  ulteriori  cessazioni,  per
          l'accesso alla carriera dei  funzionari  mediante  concorso
          interno; 
                    4) i posti annualmente da mettere a concorso  per
          l'accesso  alla  qualifica  iniziale  della  carriera   dei
          funzionari, fermo  restando  che  l'aliquota  riservata  al
          concorso interno non puo' superare il cinquanta per  cento,
          rispettivamente, attraverso concorso  pubblico  e  concorso
          interno,  devono  assicurare  l'organico   sviluppo   della
          progressione  in  carriera  in  relazione  alla   dotazione
          organica complessiva della carriera dei funzionari; 
                    5) fino all'anno 2026, al concorso  pubblico  per
          l'accesso alla carriera dei funzionari,  nell'ambito  della
          riserva  prevista  per  il  ruolo  degli  ispettori,   puo'
          partecipare anche  il  personale  del  ruolo  direttivo  ad
          esaurimento, fermo  restando  il  possesso  del  prescritto
          titolo di studio universitario, ed inoltre, per  tutti  gli
          appartenenti ai ruoli della Polizia  di  Stato,  e  non  si
          applica il limite di eta' previsto dall'articolo  3,  comma
          4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                    6)  fino  all'anno  2018,  per   l'accesso   alla
          carriera dei  funzionari  mediante  concorso  pubblico,  in
          sostituzione  della  riserva  di  posti  per  il  personale
          interno,  e'  bandito  un  concorso  interno  riservato  al
          personale di cui  all'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore  il
          giorno  precedente  all'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui  il
          cinquanta per cento riservato a  quello  gia'  destinatario
          del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14  del
          medesimo decreto legislativo, secondo  modalita'  stabilite
          con decreto del capo della polizia-direttore generale della
          pubblica sicurezza; 
                    6-bis) allo scrutinio per merito comparativo  per
          la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto,  di
          cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono  ammessi  anche  i
          funzionari vincitori dei concorsi interni  per  commissario
          banditi entro l'anno 2018, ferma restando  l'anzianita'  di
          effettivo servizio nella qualifica di commissario capo  ivi
          prevista; 
                    7)  la  dotazione  organica   complessiva   della
          carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia  e'
          ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a  3.700
          unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione  di
          quelle di dirigente  generale  e  di  dirigente  superiore,
          rispetto a quelle indicate  nella  tabella  A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335, come modificata dalla tabella 1 allegata  al  presente
          decreto,  sono  determinate  con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera
          t), con cui e' altresi'  fissato,  entro  l'anno  2020,  un
          apposito piano programmatico pluriennale. Con  il  medesimo
          decreto e' gradualmente e contestualmente  incrementata  la
          dotazione dei ruoli della carriera dei  funzionari  tecnici
          di  polizia,  secondo  quanto  previsto  dalla  tabella  A,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982,  n.  337,  come  modificata  dalla  tabella  2
          allegata al presente decreto nonche' la dotazione  organica
          del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 come modificata dalla tabella 1  allegata  al  presente
          decreto; 
                  ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso  alla
          qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici, si provvede nei  limiti  dei  posti
          complessivamente disponibili in organico alla data  del  31
          dicembre 2016, e nei limiti delle risorse  disponibili  per
          tale organico  a  legislazione  vigente  nell'ambito  della
          dotazione organica di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al
          decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
          nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, mediante tre  concorsi  per
          titoli, di 300  posti  ciascuno,  espletati  con  modalita'
          telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017,  2018  e
          2019, riservato al personale con  qualifica  di  assistente
          capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno  in  cui
          vengono  banditi  i  concorsi,  non  abbia  riportato   una
          sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione  e  non
          abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono,
          garantendo  agli  stessi  il  mantenimento  della  sede  di
          servizio.  La  facolta'  di  rinunciare  all'accesso   alla
          qualifica iniziale del  ruolo  dei  sovrintendenti  tecnici
          puo' essere esercitata entro il  termine  di  sette  giorni
          dalla comunicazione della sede di successiva  assegnazione,
          che deve essere effettuata prima  dell'avvio  al  corso  di
          formazione. I posti non  assegnati  ai  sensi  del  secondo
          periodo  sono  attribuiti  ai  soggetti   partecipanti   al
          concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in
          tale caso, si applicano le disposizioni di cui  al  secondo
          periodo, sino al giorno precedente l'inizio  del  corso  di
          formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017,
          il  2018  e  il  2019,  conseguono   la   nomina   a   vice
          sovrintendente  tecnico   nell'ordine   determinato   dalla
          graduatoria    finale    del    corso     di     formazione
          tecnico-professionale, della durata  non  superiore  a  tre
          mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed
          economica dal giorno successivo alla  data  di  conclusione
          del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale; 
                  ll-bis) resta ferma la facolta', per  il  personale
          che ha  conseguito  la  qualifica  di  vice  sovrintendente
          tecnico per merito straordinario, di presentare istanza  di
          partecipazione alle  procedure  di  cui  alla  lettera  ll)
          quando ne  consentano  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          sovrintendente tecnico con una decorrenza piu'  favorevole.
          L'esito positivo delle procedure di cui  al  primo  periodo
          rientra nell'ambito delle risorse  ad  esse  destinate.  Ai
          soggetti   interessati   e'   assicurata   la   conseguente
          ricostruzione di carriera; 
                  ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla
          qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  del  ruolo  dei
          sovrintendenti  tecnici  disponibili  al  31  dicembre   di
          ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede: 
              1)  per  il  settanta  per  cento,  mediante  selezione
          effettuata  con  scrutinio   per   merito   comparativo   e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale ai sensi dell'articolo  20-quater,  commi  1,
          lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 337 del 1982; 
                    2) per il restante  trenta  per  cento,  mediante
          concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
          agenti e  assistenti  tecnici  che  abbia  compiuto  almeno
          quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo  le
          modalita' attuative definite con  decreto  del  Capo  della
          Polizia-Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  e
          superamento  di   un   successivo   corso   di   formazione
          professionale svolto con le  modalita'  previste  ai  sensi
          dell'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 337 del 1982; 
                  mm)  alla  copertura  dei  posti   disponibili   in
          organico alla data  del  31  dicembre  2017,  di  cui  alla
          tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
          1982, n. 337, come  modificata  dalla  tabella  2,  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al
          concorso interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  vice
          ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
          b), del medesimo decreto  n.  337  del  1982,  si  provvede
          mediante un concorso, per titoli, da espletarsi  anche  con
          modalita' telematiche, da bandire entro il  30  aprile  del
          2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli
          tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di
          scuola secondaria di secondo grado o di  titolo  abilitante
          l'esercizio  di  professioni  tecnico  scientifiche  e  che
          nell'ultimo biennio non abbia riportato la  deplorazione  o
          sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito  un
          giudizio complessivo inferiore a «buono»; 
                  mm-bis) fermi restando i posti  disponibili  al  31
          dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per  l'accesso
          alla  qualifica  di  vice   ispettore   tecnico,   di   cui
          all'articolo 25, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  337,  alla
          copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico
          alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella  A  del
          medesimo decreto n. 337 del  1982,  come  sostituita  dalla
          tabella 2, di cui all'articolo 3,  comma  1,  del  presente
          decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si
          provvede mediante concorso da bandire entro  il  30  aprile
          2019, riservato al personale  in  servizio  nel  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici  alla  data  del  1°  gennaio  2018,
          nonche', per  i  soli  profili  professionali  del  settore
          sanitario, anche al personale della  Polizia  di  Stato  in
          possesso del  prescritto  titolo  abilitante  all'esercizio
          delle professioni relative al settore  sanitario  che  gia'
          presta servizio, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   nell'ambito   delle    strutture
          sanitarie  presso  gli   uffici   centrali   e   periferici
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
                  mm-ter)  i  vincitori  dei  concorsi  di  cui  alle
          lettere  mm)  ed  mm-bis),  sono  nominati  vice  ispettori
          tecnici  con  decorrenza  giuridica  ed  economica  di  cui
          all'articolo 25-ter, comma 6, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi
          di formazione,  svolti  anche  con  modalita'  telematiche,
          hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a
          tre mesi, durante i quali i  frequentatori  sono  posti  in
          aspettativa  ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  10
          ottobre 1986, n. 668; 
                  mm-quater)  le  modalita'  attuative  di  cui  alle
          lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con  il  medesimo
          decreto di cui alla lettera oo); 
                  mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso
          straordinario, per  titoli,  per  451  posti  di  ispettore
          superiore tecnico, le cui  modalita'  di  svolgimento  sono
          stabilite con decreto  del  capo  della  polizia  direttore
          generale della pubblica sicurezza e  che  e'  riservato  al
          personale appartenente, alla data del bando che  indice  il
          concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
          Stato, escluso il personale transitato nel  medesimo  ruolo
          ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti
          tra i settori  e  i  profili  professionali  del  ruolo  e'
          determinata dal bando di  concorso.  Agli  oneri  derivanti
          dalla presente lettera si provvede  mediante  la  riduzione
          delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente
          complessivamente  almeno  equivalenti  sotto   il   profilo
          finanziario. 
                  nn)  in  sostituzione  del   ruolo   speciale   dei
          direttori tecnici,  di  cui  all'articolo  40  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, e' istituito il ruolo  direttivo  tecnico
          della  Polizia  di  Stato,  con  una   dotazione   organica
          complessiva di 80 unita', articolato  nelle  qualifiche  di
          vice direttore tecnico, durante la frequenza del  corso  di
          formazione, di direttore tecnico  e  di  direttore  tecnico
          principale. All'istituzione  del  predetto  ruolo,  che  si
          esaurisce al momento della cessazione  dal  servizio  delle
          suddette  unita',  si  provvede  attraverso   un   concorso
          interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e
          riservato al personale del ruolo degli  ispettori  tecnici,
          prioritariamente  a  quelli  in  possesso   dei   requisiti
          previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto  legislativo
          n. 334 del 2000, di cui: 
                    1)  40  posti,  riservati  prioritariamente  agli
          ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di
          perito  superiore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione
          del settore sanitario; 
                    2) 40 posti riservati  agli  ispettori  superiori
          tecnici del settore sanitario in  possesso  del  titolo  di
          studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria. 
                    I  vincitori  del  concorso  sono  destinati   al
          settore corrispondente  a  quello  di  provenienza  e  sono
          nominati  vice  direttori  tecnici  del   ruolo   direttivo
          tecnico,   con   decorrenza    giuridica    ed    economica
          corrispondente a quella di inizio del corso  di  formazione
          della durata di tre mesi  presso  la  scuola  superiore  di
          polizia. Coloro che superano l'esame finale di  fine  corso
          sono  confermati  nel  ruolo  direttivo  tecnico   con   la
          qualifica di direttore tecnico. I  posti  non  coperti  per
          l'aliquota di cui al n.  2)  sono  portati  in  aumento  di
          quella di cui al n. 1). La  promozione  alla  qualifica  di
          commissario capo tecnico si  consegue,  mediante  scrutinio
          per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica di commissario  tecnico.
          Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico  conseguono  la
          nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e  di
          direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione
          dal servizio secondo le  modalita'  previste  dall'articolo
          21, comma 2, del decreto legislativo  5  ottobre  2000,  n.
          334, nel testo vigente il  giorno  precedente  la  data  di
          entrata in vigore  del  presente  decreto.  Fermo  restando
          quanto  previsto  dalla  presente  lettera,  le   modalita'
          attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per
          lo svolgimento del corso di formazione, sono  definite  con
          decreto del capo  della  polizia-direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
          base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo
          vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. Nella dotazione organica  complessiva
          delle qualifiche da direttore tecnico a  direttore  tecnico
          superiore del ruolo dei funzionari  tecnici,  di  cui  alla
          tabella A, allegata al predetto decreto n.  337  del  1982,
          come modificata dalla tabella 2,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, del presente decreto, sono resi  indisponibili  40
          posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio
          nel  ruolo  direttivo.   Con   decreto   del   capo   della
          polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,  entro
          il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli  e
          le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita'; 
                  oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle
          lettere ll), e  mm),  con  il  ricorso  anche  a  modalita'
          telematiche per lo svolgimento  del  corso  di  formazione,
          sono definite con decreto del capo della  polizia-direttore
          generale della pubblica sicurezza; 
                  pp) gli assistenti tecnici che al 1°  gennaio  2017
          hanno   maturato   una    anzianita'    nella    precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a  quattro  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente
          tecnico capo; 
                  qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio
          2017  hanno  maturato  una  anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore  a  cinque  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio  per   merito   assoluto,   alla   qualifica   di
          sovrintendente tecnico; 
                  qq-bis) i vice sovrintendenti  tecnici  che  al  1°
          gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella  qualifica
          pari  o  superiore  a  quattro  anni  sono  promossi,   con
          decorrenza 1° gennaio 2020,  previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico; 
                  qq-ter) il personale in  possesso,  al  1°  gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo
          scrutinio  per  merito  assoluto  per  la  promozione  alla
          qualifica   di   sovrintendente   capo   tecnico   di   cui
          all'articolo 20-septies del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di  anticipo
          rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi
          di riduzione di cui all'allegata Tabella B; 
                  qq-quater) il personale in possesso, al 1°  gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede
          alla procedura per l'attribuzione  della  denominazione  di
          «coordinatore» di cui all'articolo  20-ter,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
          nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui  all'allegata
          Tabella B; 
                  rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017
          hanno   maturato   una    anzianita'    nella    precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore  a  cinque  anni,
          sono promossi,  con  decorrenza  1°  gennaio  2017,  previo
          scrutinio  per   merito   assoluto,   alla   qualifica   di
          sovrintendente tecnico capo; 
                  rr-bis) gli ispettori tecnici  che  al  1°  gennaio
          2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica  pari  o
          superiore a  sei  anni  sono  ammessi  allo  scrutinio  per
          l'accesso alla qualifica  di  ispettore  capo  tecnico  con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni  di
          cui  all'articolo  31  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337; 
                  ss) gli ispettori capo tecnici che  al  1°  gennaio
          2017 hanno una anzianita' nella  precedente  corrispondente
          qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi,  con
          decorrenza 1°  gennaio  2017,  previo  scrutinio,  a  ruolo
          aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore
          superiore tecnico; 
                  ss-bis) gli  ispettori  capo  tecnici  in  possesso
          della qualifica al 1°  gennaio  2020,  non  inclusi  tra  i
          destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis),
          sono  ammessi,  al  compimento  di  almeno  sette  anni  di
          effettivo servizio in tale qualifica,  allo  scrutinio  per
          l'accesso alla qualifica di  ispettore  superiore  tecnico,
          secondo le disposizioni  di  cui  all'articolo  31-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337; 
                  tt) gli  ispettori  superiori  tecnici  che  al  1°
          gennaio  2017  hanno  una   anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono
          promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della
          disponibilita' dei  posti,  per  merito  comparativo,  alla
          qualifica di sostituto direttore tecnico; 
                  tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso
          della qualifica  al  1°  gennaio  2020  sono  ammessi  allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di  almeno
          sei anni di  effettivo  servizio  in  tale  qualifica.  Gli
          ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica  al
          1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre  2016,  rivestivano  la
          qualifica di perito superiore tecnico,  sono  ammessi  allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di  almeno
          cinque  anni  di   effettivo   servizio   maturati,   anche
          cumulativamente,  nelle  qualifiche  di  perito   superiore
          tecnico e di ispettore  superiore  tecnico.  Gli  ispettori
          superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
          2020  e  che  hanno  conseguito  la  qualifica  di   perito
          superiore  tecnico  nell'anno  2016   sono   ammessi   allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario tecnico, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
          all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente  della
          Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  con  decorrenza  1°
          gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura  per
          l'attribuzione della denominazione  di  «coordinatore»  con
          decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025; 
                  uu) con decorrenza 1° gennaio 2017,  gli  ispettori
          superiori tecnici-sostituti direttori tecnici  assumono  la
          nuova qualifica apicale del ruolo degli  ispettori  tecnici
          di  sostituto  direttore  tecnico,  di   cui   all'articolo
          31-quinquies, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio
          e   con   anzianita'   nella    qualifica    corrispondente
          all'anzianita' nella denominazione; 
                  vv) il personale che accede, rispettivamente,  alla
          qualifica di assistente  capo  tecnico,  di  sovrintendente
          tecnico, di sovrintendente  capo  tecnico  e  di  sostituto
          direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori  a
          quelle previste dagli articoli 11,  20-sexies,  20-septies,
          31-quinquies, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono
          applicate le  riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva
          qualifica  indicate  nell'allegata  tabella  B,   ai   fini
          dell'accesso alla qualifica, con decorrenza  non  anteriore
          al  1°  gennaio  2017,  nonche'   al   parametro   e   alla
          denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al
          1° ottobre 2017; 
                  zz) agli assistenti capo tecnici che al 1°  ottobre
          2017  hanno   maturato   un'anzianita'   nella   precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto  anni,  in
          assenza dei motivi ostativi di cui  all'articolo  4,  comma
          4-ter, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la
          denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica; 
                  zz-bis) agli assistenti  capo  tecnici  che  al  1°
          gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica
          pari o superiore a  cinque  anni,  in  assenza  dei  motivi
          ostativi di cui all'articolo 4, comma  4-ter,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
                  aaa) ai  sovrintendenti  capo  tecnici  che  al  1°
          ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella  precedente
          corrispondente qualifica pari o superiore a otto  anni,  in
          assenza dei motivi ostativi  di  cui  all'articolo  20-ter,
          comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
          aprile 1982, n. 337,  e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore», con decorrenza dal giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica; 
                  aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che  al  1°
          gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica
          pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi
          di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020; 
                  bbb) ai  sostituti  direttori  tecnici  che  al  1°
          ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica
          pari o superiore a quattro  anni,  in  assenza  dei  motivi
          ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                  bbb-bis)  ai  sostituti   commissari   tecnici   in
          possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non  sono
          state  applicate  le  disposizioni  di  cui  alle   lettere
          rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma,  in  assenza
          dei motivi ostativi di cui all'articolo  24,  comma  5-ter,
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, e' attribuita la  denominazione  di  «coordinatore»
          con decorrenza, in  deroga  alle  disposizioni  di  cui  al
          precedente comma 5-bis,  dal  compimento  di  due  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari
          in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa  data,
          hanno  maturato  nella  qualifica  un'anzianita'   pari   o
          superiore a due anni  e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle  disposizioni
          di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data; 
                  ccc) per i posti disponibili dal 31  dicembre  2013
          al  31  dicembre  2015  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          ispettore superiore tecnico mediante scrutinio,  continuano
          ad applicarsi le disposizioni di  cui  all'articolo  31-bis
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno  2026
          per  l'ammissione  allo  scrutinio  per  la  promozione   a
          ispettore superiore tecnico, di  cui  all'articolo  31-bis,
          del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337,  non  e'  richiesto  il  possesso  della  laurea   ivi
          previsto, salvo  che  la  stessa  non  sia  richiesta  come
          presupposto per l'accesso al ruolo; 
                  ddd) agli  orchestrali  primo  livello  che  al  1°
          ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita'  nella  qualifica
          pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi
          di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.  240,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal giorno  successivo  alla  maturazione  della
          predetta anzianita' di qualifica; 
                  ddd-bis) gli orchestrali ispettori  tecnici  e  gli
          orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020,
          hanno  maturato  senza  demerito   una   anzianita'   nella
          qualifica pari o superiore a quella prevista dalla  tabella
          G, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  30
          aprile  1987,  n.  240,   come   modificata   dal   decreto
          legislativo adottato  in  esercizio  della  delega  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
          2018, n. 132, sono promossi alla  qualifica  superiore  con
          decorrenza 1° gennaio 2020. Al  personale  appartenente  al
          ruolo degli orchestrali della banda musicale della  Polizia
          di  Stato  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui alle lettere  h-bis),  i-bis),  l-bis),
          q-bis), rr-bis), ss-bis),  tt-bis),  bbb-bis),  secondo  le
          anzianita' previste dalla predetta tabella G; 
                  eee) con decorrenza 1° gennaio 2017: 
                    1)  il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e collaboratori, dei revisori e  dei  periti  del
          settore sanitario, nelle more delle procedure di  cui  alle
          lettere  ll),  mm),  mm-bis),  mm-ter)   e   nn),   accede,
          rispettivamente,  al  ruolo  degli  agenti,  assistenti   e
          sovrintendenti tecnici e al ruolo degli  ispettori  tecnici
          del settore supporto logistico, continuando a  svolgere  le
          funzioni del settore sanitario e  successivamente,  qualora
          non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del  settore
          sanitario  o  psicologico   a   seguito   della   procedura
          concorsuale  previste,   permane   nel   settore   supporto
          logistico, senza piu' le funzioni  del  settore  sanitario,
          mantenendo la stessa anzianita'  posseduta  nel  precedente
          ruolo; 
                    2)  il  personale  appartenente  al  ruolo  degli
          operatori e collaboratori, dei revisori e  dei  periti  dei
          settori non piu' previsti dal decreto ministeriale  di  cui
          all'articolo 1 del decreto del Presidente della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure  di  cui
          alle lettere ll), mm),  mm-bis),  mm-ter)  e  nn),  accede,
          rispettivamente,  al  ruolo  degli  agenti,  assistenti   e
          sovrintendenti tecnici e al ruolo degli  ispettori  tecnici
          del settore supporto logistico, continuando a  svolgere  le
          funzioni precedenti e successivamente, qualora  non  acceda
          alle  qualifiche  dei  ruoli  superiori  a  seguito   delle
          procedure  concorsuali  previste,   permane   nel   settore
          supporto  logistico,  mantenendo   la   stessa   anzianita'
          posseduta nel precedente ruolo; 
                  fff) la dotazione organica  complessiva  del  ruolo
          degli  agenti  e  assistenti  tecnici  e  del   ruolo   dei
          sovrintendenti  tecnici,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31  dicembre  2018
          al 31 dicembre 2026,  rispettivamente,  da  1.905  a  1.000
          unita' e da 1.838  a  852  unita'.  Le  unita'  da  ridurre
          gradualmente rispetto a quelle  indicate  nella  tabella  A
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          aprile 1982,  n.  337,  come  modificata  dalla  tabella  2
          allegata al presente decreto, sono determinate con  decreto
          del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  il  30
          giugno di ciascun anno; 
                  ggg)  al  1°  gennaio  del   2018,   il   personale
          appartenente alla medesima data al ruolo  dei  direttori  e
          dei dirigenti tecnici di cui all'articolo  29  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, transita nella  carriera  dei  funzionari
          tecnici  di  cui  all'articolo  29  del  medesimo   decreto
          legislativo,  come   modificato   dal   presente   decreto,
          mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo  alla
          medesima data e assumendo la corrispondente  qualifica  del
          nuovo ruolo, fermo  restando  quanto  previsto  al  periodo
          successivo e alla lettera hhh). I direttori  tecnici  capo,
          in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni  di
          effettivo servizio nel ruolo dei  direttori  tecnici,  sono
          promossi alla qualifica  di  direttore  tecnico  superiore,
          mediante scrutinio per merito assoluto,  nell'ambito  della
          dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo  e
          direttore tecnico superiore prevista dalla  tabella  A  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337, come modificata dalla tabella 2, di  cui  all'articolo
          3, comma 1, del presente decreto; 
                  hhh) i direttori tecnici capo, in  servizio  al  1°
          gennaio  2018,  con  meno  di  tredici  anni  di  effettivo
          servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche
          in soprannumero, la qualifica  di  direttore  tecnico  capo
          nella nuova carriera dei  funzionari  tecnici,  conservando
          l'anzianita' posseduta e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito
          della dotazione organica complessiva di  direttore  tecnico
          capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
          n.  337,  come  modificata  dalla   tabella   2,   di   cui
          all'articolo 3, comma  1,  del  presente  decreto.  Per  la
          promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si
          applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo
          periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31
          dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico
          capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                  iii) entro cinque anni dalla data di  accesso  alle
          nuove qualifiche di direttore tecnico capo e  di  direttore
          tecnico superiore, il personale di cui alle  lettere  ggg),
          secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta  un  corso
          di aggiornamento professionale di cui all'articolo  57  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con  esclusione
          dei  direttori  tecnici  capo  e  dei   direttori   tecnici
          superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei  funzionari
          che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico; 
                  lll) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  34
          del decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  allo
          scrutinio per merito comparativo per la promozione a  primo
          dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1°
          gennaio 2022, sono ammessi i  direttori  tecnici  superiori
          con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera  dei
          funzionari tecnici di Polizia di almeno  diciassette  anni.
          Per l'ammissione al corso di  formazione  dirigenziale  per
          l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la
          promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per
          la  promozione  alla  qualifica  di   dirigente   superiore
          tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018,  in  relazione  ai
          posti disponibili al 31  dicembre  2017,  si  applicano  le
          disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34,  35
          e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nonche'  le  altre  disposizioni   gia'
          vigenti  per  le  modalita'  di  svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                  lll-bis) agli scrutini per merito  comparativo  per
          la promozione alla qualifica  di  primo  dirigente  tecnico
          accedono anche i  direttori  tecnici  superiori  che  siano
          stati ammessi in precedenza ad  almeno  uno  scrutinio  per
          l'accesso alla  medesima  qualifica,  purche'  in  possesso
          degli altri requisiti  previsti,  con  attribuzione  di  un
          coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con
          permanenza in effettivo  servizio  nella  carriera  fino  a
          quindici anni e a punti 4 per i funzionari  con  permanenza
          in effettivo servizio nella carriera di sedici anni; 
                  mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018,  il  personale
          con la qualifica  di  primo  dirigente  tecnico,  dirigente
          superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle
          funzioni di cui all'articolo 30 del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  337,
          come  modificata  dalla  tabella  2  allegata  al  presente
          decreto; 
                  mmm-bis) fino all'anno 2026, al  concorso  pubblico
          per  l'accesso  alla  carriera  dei   funzionari   tecnici,
          nell'ambito della  riserva  prevista  per  il  ruolo  degli
          ispettori tecnici, puo' partecipare anche il personale  del
          ruolo direttivo tecnico, fermo  restando  il  possesso  del
          prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre,  per
          tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non
          si applica il limite di  eta'  previsto  dall'articolo  31,
          comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                  nnn)  ai  fini  della  frequenza   del   corso   di
          formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico
          principale  e  di  medico  capo,  ai  medici  e  ai  medici
          principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio
          alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5
          ottobre 2000, n.  334,  nel  testo  in  vigente  il  giorno
          precedente la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; 
                  ooo) al 1° gennaio 2018, il personale  appartenente
          alla medesima data al ruolo professionale dei  direttivi  e
          dei dirigenti medici di cui  all'articolo  43  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel  testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui
          all'articolo   43   del   medesimo   decreto   legislativo,
          mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo  alla
          medesima data e assumendo la corrispondente  qualifica  del
          nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto  dalle  lettere
          ppp) e qqq); 
                  ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
          con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
          medici, sono promossi alla qualifica di  medico  superiore,
          mediante scrutinio per merito assoluto,  nell'ambito  della
          dotazione organica complessiva  di  medico  capo  e  medico
          superiore  prevista  dalla  tabella  A  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto; 
                  qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
          con meno di tredici anni di effettivo  servizio  nel  ruolo
          dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica
          di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando
          l'anzianita' posseduta e  l'ordine  di  ruolo,  nell'ambito
          della dotazione  organica  complessiva  di  medico  capo  e
          medico superiore prevista dalla tabella A del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.  338,  come
          modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
          del presente decreto. Per la promozione alla  qualifica  di
          medico superiore si applicano le disposizioni di  cui  alla
          lettera ppp). I funzionari medici, in  servizio  alla  data
          del 31 dicembre 2017, accedono  alla  qualifica  di  medico
          capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma  restando
          la disciplina relativa al corso di formazione  dirigenziale
          e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle
          vacanze; 
                  qqq-bis)  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui
          all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo  vigente
          il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto  legislativo,  i  medici  principali  gia'
          frequentatori del 13°  corso  di  formazione  iniziale  per
          medici della Polizia di Stato,  ai  fini  della  promozione
          alla  qualifica  di  medico  capo,  accedono  al   medesimo
          scrutinio a cui  sono  ammessi  i  medici  principali  gia'
          frequentatori del 14°  corso  di  formazione  iniziale  per
          medici della Polizia di Stato e, in caso di  promozione,  i
          primi conseguono la qualifica  con  decorrenza  dal  giorno
          precedente rispetto a quello previsto per i secondi; 
                  rrr) entro cinque anni dalla data di  accesso  alle
          nuove qualifiche di medico capo e di medico  superiore,  il
          personale di cui alle lettere ppp) e qqq),  primo  periodo,
          frequenta un corso di aggiornamento  professionale  di  cui
          all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,  n.
          334, con esclusione dei medici capo e dei medici  superiori
          che lo  abbiano  gia'  frequentato  e  dei  funzionari  che
          rivestono la qualifica di primo dirigente medico; 
                  sss) in deroga a quanto previsto  dall'articolo  49
          del decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  allo
          scrutinio per merito comparativo per la promozione a  primo
          dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al  1°
          gennaio  2022,  sono  ammessi  i   medici   superiori   con
          un'anzianita' di  effettivo  servizio  nella  carriera  dei
          medici di almeno  diciassette  anni.  Per  l'ammissione  al
          corso  di  formazione  dirigenziale  per   l'accesso   alla
          qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla
          medesima qualifica mediante concorso, e per  la  promozione
          alla  qualifica  di   dirigente   superiore   medico,   con
          decorrenza  1°  gennaio  2018,  in   relazione   ai   posti
          disponibili  al  31  dicembre   2017,   si   applicano   le
          disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e
          51 del medesimo decreto legislativo, nel testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  nonche'  le  altre  disposizioni   gia'
          vigenti  per  le  modalita'  di  svolgimento  dei  relativi
          scrutini e prova concorsuale; 
                  sss-bis) agli scrutini per merito  comparativo  per
          la promozione alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico
          accedono anche i medici superiori che siano  stati  ammessi
          in precedenza ad almeno uno scrutinio  per  l'accesso  alla
          medesima  qualifica,  purche'  in  possesso   degli   altri
          requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente  di
          anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con  permanenza  in
          effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e  a
          punti 4  per  i  funzionari  con  permanenza  in  effettivo
          servizio nella carriera di sedici anni; 
                  ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018,  il  personale
          con la  qualifica  di  primo  dirigente  medico,  dirigente
          superiore medico e di dirigente generale medico accede alle
          funzioni di cui all'articolo 44 del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al  decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  338,
          come modificata dalla tabella 3,  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, allegata al presente decreto; 
                  ttt-bis) per il primo concorso per  l'accesso  alla
          qualifica di medico veterinario previsto  dall'articolo  46
          del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi
          per sette posti, il  limite  di  eta'  previsto  dal  comma
          2-bis,  primo  periodo,  non  si   applica   al   personale
          destinatario delle riserve di posti ivi  indicate,  ne'  al
          personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti
          per il personale della Polizia di  Stato  in  possesso  del
          previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non
          inferiore a dieci anni; 
                  ttt-ter) fino all'anno 2026, al  concorso  pubblico
          per  l'accesso  alla  carriera   dei   funzionari   medici,
          nell'ambito della  riserva  prevista  per  il  ruolo  degli
          ispettori tecnici -  settore  sanitario,  puo'  partecipare
          anche il personale del ruolo direttivo  tecnico  -  settore
          sanitario, fermo  restando  il  possesso  della  laurea  in
          medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle
          discipline   individuate   nei   bandi   di   concorso    e
          dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
          al relativo albo. Inoltre, per tutti  gli  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, non si applica il  limite  di
          eta' previsto dall'articolo 46, comma  2-bis,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; 
                  ttt-quater)  fino  all'anno   2026,   al   concorso
          pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari  medici
          veterinari non  si  applica  il  limite  di  eta'  previsto
          dall'articolo 46, comma 2-bis, del  decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334; 
                  uuu) con decorrenza 1°  gennaio  2018,  il  maestro
          direttore della  banda  musicale  della  Polizia  di  Stato
          assume la qualifica di maestro direttore - primo  dirigente
          tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico
          del ruolo unico dei funzionari  tecnici  della  Polizia  di
          Stato, con le  modalita'  previste  per  lo  scrutinio  per
          merito comparativo; 
                  vvv) con decorrenza 1°  gennaio  2018,  il  maestro
          vice direttore della banda musicale della Polizia di  Stato
          assume la qualifica  di  maestro  vice  direttore-direttore
          tecnico capo corrispondente a quella di  direttore  tecnico
          capo del ruolo unico dei funzionari tecnici  della  Polizia
          di Stato, con le modalita' previste per  lo  scrutinio  per
          merito comparativo; 
                  vvv-bis)  gli   orchestrali   ispettori   superiori
          tecnici che al 1° gennaio 2017  hanno  un'anzianita'  nella
          precedente corrispondente  qualifica  pari  o  superiore  a
          quella individuata nella tabella  8  allegata  al  presente
          decreto, sono promossi, con  decorrenza  1°  gennaio  2017,
          alla qualifica di orchestrale primo livello; 
                  zzz)  il  personale  della  Polizia  di  Stato  che
          risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso  a
          partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
          vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad  un  unico
          concorso interno per la nomina ad orchestrale  della  banda
          musicale della Polizia di Stato, da inquadrare  come  terze
          parti b, in deroga alla ripartizione  e  alla  suddivisione
          degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30  aprile  1987,  n.  240,
          fermo    restando    l'organico    complessivo     previsto
          dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti  occupati  dai
          vincitori   del   concorso   straordinario,    sono    resi
          indisponibili altrettanti posti dell'organico  della  banda
          musicale, anche se relativi a strumenti  e  parti  diverse,
          fino  alla  cessazione  dal  servizio  dei  vincitori   del
          concorso straordinario. Le  modalita'  di  svolgimento  del
          concorso straordinario, le prove di esame,  la  valutazione
          dei  titoli,  la  composizione  della  commissione   e   la
          formazione della graduatoria, sono stabilite dal  bando  di
          concorso in analogia a quanto previsto dagli  articoli  17,
          20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del  1987.  I  titoli
          ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21
          in aggiunta ai quali, ai soli fini  del  presente  concorso
          interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
          anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso  la
          banda musicale per le relative esigenze musicali,  fino  ad
          un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel  ruolo
          degli orchestrali della banda musicale  dei  vincitori  del
          concorso straordinario decorre dalla data della nomina  nel
          ruolo stesso; 
                  aaaa)  i  frequentatori  del  10°  corso  per  vice
          revisore tecnico della Polizia di Stato possono  presentare
          domanda per rientrare nella sede di provenienza, in  deroga
          a quanto previsto dall'articolo 55, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i
          conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se
          il  dipendente  non  ha   maturato   il   requisito   della
          permanenza,  ininterrottamente  per  quattro  anni,   nella
          stessa sede di servizio; 
                  aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il  personale
          che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli  agenti  e
          assistenti,  dei  sovrintendenti  e  degli  ispettori,  con
          un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di  presentazione
          della domanda, puo' rivolgere  istanza  di  transito  nella
          corrispondente    qualifica    dei    ruoli    tecnici    e
          tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei
          settori   del   supporto   logistico   e    del    supporto
          logistico-amministrativo.  Il  transito  e'   disposto   in
          soprannumero rispetto alla dotazione organica dei  medesimi
          ruoli tecnici, con la  corrispondente  indisponibilita'  di
          posti nei ruoli  di  provenienza,  riassorbita  al  momento
          della cessazione dal servizio;63 
                  aaaa-ter) entro  l'anno  2020  il  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del
          titolo di abilitazione per  l'esercizio  della  professione
          sanitaria, in possesso di una esperienza di  almeno  cinque
          anni nel  settore  sanitario,  puo'  rivolgere  istanza  di
          transito alla corrispondente qualifica  dei  ruoli  tecnici
          dei   settori   di   supporto   logistico    e    logistico
          amministrativo. Il  personale  e'  posto  in  posizione  di
          soprannumero  nei  ruoli   tecnici   con   la   contestuale
          indisponibilita'  di  posti  nel  ruolo   di   provenienza,
          riassorbita al momento della cessazione dal servizio; 
                  aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, e' bandito un
          concorso interno, per titoli, per l'accesso alla  qualifica
          di vice ispettore tecnico,  di  cui  all'articolo  22,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          337,  per  l'impiego  nel  settore  di  supporto  logistico
          amministrativo,  riservato  al  personale  dei  ruoli   dei
          sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici  della  Polizia
          di Stato, anche se privo del  titolo  di  abilitazione  per
          l'esercizio  della  professione   sanitaria,   purche'   in
          possesso di  una  esperienza  di  almeno  cinque  anni  nel
          settore sanitario. Il personale e' posto  in  posizione  di
          soprannumero nel  ruolo  degli  ispettori  tecnici  con  la
          contestuale indisponibilita' di posti riservati al concorso
          interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore  nel
          ruolo degli ispettori di cui alla  tabella  A  allegata  al
          decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335; 
                  aaaa-quinquies) con decreto del capo della  polizia
          -  direttore  generale  della   pubblica   sicurezza   sono
          stabilite le modalita' attuative  delle  procedure  di  cui
          alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater),  compresa
          l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura
          non superiore al dieci per cento della  dotazione  organica
          complessiva dei ruoli degli agenti  e  assistenti  tecnici,
          dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori  tecnici,  dei
          titoli ammessi a valutazione, rimessa, con  riferimento  ai
          procedimenti di cui alle  lettere  aaaa-bis)  e  aaaa-ter),
          alle competenti Commissioni per il personale non  direttivo
          di cui all'articolo 69 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 335 del 1982 
                  D.P.R. 24/04/1982, n. 335, 69. - Commissioni per il
          personale non direttivo della Polizia di Stato. 
                  , e i relativi punteggi  anche  in  relazione  alla
          specifica esperienza pregressa,  nonche'  le  modalita'  di
          svolgimento  dei  corsi  di  formazione  e   qualificazione
          professionale, anche con modalita' telematiche, nonche'  la
          disciplina  applicabile  sulla  progressione  in  carriera,
          esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis); 
                  aaaa-sexies)  al   fine   di   corrispondere   alle
          contingenti   esigenze   di    funzionalita'    determinate
          dall'elevato numero di partecipanti  ai  concorsi  interni,
          anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della
          presente  disposizione,  per  l'accesso  al   ruolo   degli
          ispettori e ai ruoli corrispondenti, per  i  candidati  dei
          concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter),  d),  mm),
          mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si
          applicano  le  disposizioni,  previste  dalla  legislazione
          vigente per  il  personale  della  Polizia  di  Stato,  che
          prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali. 
                1-bis. Le disposizioni di cui  al  comma  1,  lettera
          qqq),  terzo  periodo,  del  presente  decreto  legislativo
          s'interpretano nel senso che l'accesso  alla  qualifica  di
          medico capo avviene,  anche  in  sovrannumero,  secondo  le
          disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
          5 ottobre  2000,  n.  334,  nel  testo  vigente  il  giorno
          antecedente alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto legislativo. 
                1-ter.  Fino   al   completo   riassorbimento   delle
          posizioni  sovrannumerarie  nella  dotazione  organica   di
          ciascun ufficio, reparto  e  istituto  dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza dei vice questori e vice  questori
          aggiunti,  e  qualifiche  equiparate,  ai   funzionari   in
          possesso   delle   predette   qualifiche   possono   essere
          corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali  anche
          in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione
          delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera
          a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto  legislativo  5
          ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8  del  decreto
          del Presidente della Repubblica  22  marzo  2001,  n.  208,
          ferme restando le  tipologie  di  funzione  previste  dalla
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
          n.  337,  e  dalla  tabella  A  allegata  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338. 
                1-quater.  Le  riduzioni  delle  permanenze  previste
          nella  fase   transitoria   dalle   disposizioni   di   cui
          all'articolo 2, comma 1, lettere  h-bis),  i-bis),  l-bis),
          q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis),  si
          applicano in modo che  agli  appartenenti  al  ruolo  degli
          ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia'  ottenuta
          promozione   o    attribuzione    di    denominazioni    di
          «coordinatore», non possono fruire, in tutto  o  in  parte,
          delle riduzioni a regime delle permanenze in  qualifica  ai
          fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli
          orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai
          fini dell'avanzamento per anzianita' senza  demerito,  alle
          qualifiche di ispettore capo e di  ispettore  superiore,  e
          qualifiche equiparate, introdotte, a  regime,  dal  decreto
          legislativo adottato  in  esercizio  della  delega  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
          2018,  n.  132,  siano  comunque  riconosciute,  in  misura
          corrispondente, riduzioni transitorie delle  permanenze  in
          qualifica previste  dalle  suddette  disposizioni  ai  fini
          dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine,  ai
          fini    dell'attribuzione    della     denominazione     di
          «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in  misura
          complessivamente non superiore a tre anni al  personale  di
          cui al primo periodo che, alla data del  1°  gennaio  2020,
          risulta in possesso di una permanenza  nella  qualifica  di
          ispettore superiore ed equiparate non inferiore  a  quattro
          anni  e  non  superiore  a  otto   anni,   ed   in   misura
          complessivamente non superiore  a  due  anni  al  rimanente
          personale." 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del  DPR  24  aprile
          1982, n. 335 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta funzioni di  polizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982,  n.  158,  S.  O.,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 27 (Nomina a vice ispettore). -  1.  La  nomina
          alla qualifica di vice ispettore si consegue: 
                  a) in misura non superiore al sessanta per cento  e
          non inferiore al cinquanta per cento dei posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno,  mediante  pubblico  concorso,
          per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
          colloquio secondo le  modalita'  stabilite  dagli  articoli
          27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle  disposizioni  di
          cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n.  53  e
          dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,
          convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,
          n. 359. Un sesto dei posti e' riservato  agli  appartenenti
          al ruolo dei  sovrintendenti  in  possesso  del  prescritto
          titolo di studio; 
                  b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
          non inferiore al quaranta per cento dei  posti  disponibili
          al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno  per
          titoli ed esami, consistente in una prova scritta e  in  un
          colloquio, riservato al personale della  Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia  in  possesso,  oltre  che,
          alla  data  del  bando   che   indice   il   concorso,   di
          un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni,  del
          titolo di studio  di  cui  all'articolo  27-bis,  comma  1,
          lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia  riportato
          la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
          riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono». 
                1-bis. (abrogato). -  1-ter.  Al  fine  di  garantire
          l'organico sviluppo della progressione  del  personale  del
          ruolo degli ispettori,  il  numero  dei  posti  annualmente
          messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
          e' determinato considerando la  complessiva  carenza  nella
          dotazione organica del medesimo ruolo. 
                2. I vincitori  del  concorso  di  cui  al  comma  1,
          lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
          durata non inferiore a sei mesi. 
                3. Il corso di cui al comma 2  puo'  essere  ripetuto
          una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
          ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
          del corso. Gli allievi che non abbiano superato i  predetti
          esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
          alla frequenza del corso successivo. 
                4.  Sono  dimessi  dal  corso  gli  allievi  che  per
          qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza. 
                5.  Si   applicano,   in   quanto   compatibili,   le
          disposizioni di cui all'art. 24-quinquies. 
                6. Il personale  gia'  appartenente  ai  ruoli  della
          Polizia di Stato ammesso  ai  corsi  di  cui  al  comma  1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
                7. Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
          svolgimento dei concorsi di cui al  comma  1  del  presente
          articolo, la composizione delle  commissioni  esaminatrici,
          le materie oggetto dell'esame, le categorie  di  titoli  da
          ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
          a  ciascuna  categoria  di  titoli  e  i  criteri  per   la
          formazione  della  graduatoria  finale.  Con  il   medesimo
          decreto  sono,  altresi',   stabilite   le   modalita'   di
          svolgimento dei relativi corsi di formazione.».