Art. 18
Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a-bis), alinea, la parola «2022» e' sostituita
dalla seguente: «2029»;
b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere
c-bis), c-ter) e d-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter)»;
c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c),
c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle
lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies) e d)»;
d) dopo la lettera c-quinquies), e' aggiunta la seguente:
«c-sexies) alla copertura dei posti riservati al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante
ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
degli anni 2026 e 2027 secondo i seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del
predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in
servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che
hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 27, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982, secondo le modalita' ivi previste.»;
e) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente:
«r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi,
rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli,
rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore,
riservati al personale appartenente alla data del bando che indice
ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che
espletano funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza»;
f) dopo la lettera ll-bis) e' aggiunta la seguente:
«ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica
di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si
provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata
con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo
corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater,
commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per
titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio
ed espletato secondo le modalita' attuative definite con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e
superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto
con le modalita' previste ai sensi dell' articolo 20-quater, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».
f-bis) dopo la lettera mm-quater) e' inserita la seguente:
«mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso straordinario,
per titoli, per 451 posti di ispettore superiore tecnico, le cui
modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e che e'
riservato al personale appartenente, alla data del bando che indice
il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato,
escluso il personale transitato nel medesimo ruolo ai sensi della
lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e i
profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso.
Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede mediante la
riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente
complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario».
2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) del comma 1
dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
rispettivamente modificata e introdotta dal comma 1 del presente
articolo, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei
concorsi indetti ai sensi della medesima lettera c-sexies) possono
essere ampliati di un numero massimo di candidati pari al venti per
cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e
nei limiti delle capacita' assunzionali autorizzate a legislazione
vigente.
3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, sono abrogati.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
e), e' autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di
euro 4.843.104 per l'anno 2035.
5. E' autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli
anni dal2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per
l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi
di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in
materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.», pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale. 22 giugno 2017, n. 143, S.O., come modificato
dalla presente legge.
«Art. 2 (Disposizioni transitorie per la Polizia di
Stato). - 1. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo
24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso
alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si
provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro
l'anno successivo, con modalita', procedure e criteri di
assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3
dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo
2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012,
n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle
riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater,
comma 1, lettere a) e b);
a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2018 al 2029, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi
dell'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale, svolto con le modalita' di cui alla lettera
b-bis);
2) per il restante trenta per cento, mediante
concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni
di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita'
previste dalla lettera a), e superamento di un successivo
corso di formazione professionale svolto con le modalita'
di cui alla lettera b-bis);
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750
unita' soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si
provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con
decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in
aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni
alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il
computo delle carenze organiche ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo
riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si provvede
entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per
le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis),
n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime
posizioni sia pari a:
1) 3.060 al 31 dicembre 2023;
2) 1.802 al 31 dicembre 2024;
3) 750 al 31 dicembre 2025;
4) 0 al 31 dicembre 2026;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335;
b) alla copertura dei posti complessivamente
disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e
nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a
legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro
il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla
medesima data, attraverso il ricorso a modalita' e
procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le
aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto
articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in
base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter)
e b), il corso di formazione professionale ha la durata non
superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le
relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza. Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis),
n. 1, e a-ter) possono partecipare gli assistenti capo che
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati a tale
personale, oltre al contingente corrispondente ai posti
riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b),
qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia'
stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;
b-ter) resta ferma la facolta', per il personale
che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per
merito straordinario, di presentare istanza di
partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e
a-ter) quando ne consentano l'accesso alla qualifica di
vice sovrintendente con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo
rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai
soggetti interessati e' assicurata la conseguente
ricostruzione di carriera;
c) nei limiti delle risorse disponibili per tale
organico a legislazione vigente, alla parziale copertura
dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di
cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di
cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto
legislativo, riservati al concorso interno per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo
27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede
attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro
il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di
posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei
predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto
del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in
aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla
data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto
previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31
dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto,
riservati:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso
per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in
servizio alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione a ciascun
concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto
settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in
servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti
capo del primo concorso sono riservati a quelli con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale
e' aumentata dal settanta all'ottantacinque per cento. Per
il successivo concorso, nell'ambito dei posti riservati ai
sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a
quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le
permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo
le modalita' ivi previste. Per il primo concorso la
percentuale e' ridotta dal trenta al quindici per cento;
c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili
alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del
presente comma si provvede attraverso due ulteriori
concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari,
per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti
posti residui, da cui detrarre 57 unita' utilizzate per il
secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo
concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per
entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno
per l'accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo i
seguenti criteri:
1) per il settanta per cento, attraverso concorso
per titoli riservato al personale del ruolo dei
sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per
cento del predetto settanta per cento riservato ai
sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data.
Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il
cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno
acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il trenta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le
modalita' ivi previste;
c-ter) alla copertura dei posti riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da
bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni
dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e
2) della lettera c-bis);
c-quater) con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' di svolgimento del corso di
formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di
cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies) e d-ter),
nonche' l'individuazione delle categorie dei titoli ammessi
a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli
rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili,
nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a
valorizzare le professionalita' e il merito acquisiti dai
candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di
servizio;
c-quinquies) al fine di assicurare l'integrale
copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per
tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter),
c-sexies) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in
ciascuna annualita', del previsto numero di vice ispettori
vincitori di singole procedure concorsuali, s'intendono
corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i
candidati risultati idonei nell'ambito della procedura
concorsuale relativa alla stessa annualita' giunta per
ultima a conclusione. I candidati beneficiari
dell'ampliamento di cui al primo periodo, qualora per
esigenze organizzative e logistiche non possano essere
avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui
sono avviati i vincitori della stessa procedura
concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di
formazione o al primo corso di formazione utile, con
decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al
termine del corso;
c-sexies) alla copertura dei posti riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da
bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni
2026 e 2027 secondo i seguenti criteri:
1) per il cinquanta per cento, attraverso
concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei
sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per
cento del predetto cinquanta per cento riservato ai
sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data.
Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il
cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno
acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle
qualifiche previste il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
2) per il cinquanta per cento, al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera b) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le
modalita' ivi previste;
d) nei limiti delle risorse disponibili per tale
organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000
posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016,
di cui alla tabella A del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla
tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma
1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982,
nonche' alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili
alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo
concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera
c-bis) si provvede, in deroga al medesimo articolo,
attraverso un concorso, con le modalita' di cui alla
lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018,
riservato ai sovrintendenti capo con una anzianita' nella
qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio
2017. Gli eventuali posti non coperti a seguito della
procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli
previsti per il primo concorso di cui alla lettera c-bis).
Le modalita' attuative di quanto previsto dalla presente
lettera e dalla lettera c), con il ricorso anche a
modalita' telematiche per lo svolgimento del corso di
formazione, sono definite con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. A
decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti
tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per
l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di
almeno 250 unita' per ogni concorso successivo;
d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla
lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono
nominati vice ispettori con la medesima decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione, svolto anche con
modalita' telematiche, della durata non superiore a sei
mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i
frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi
dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme
restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei
predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:
1) i vincitori del concorso per titoli della
prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), rientranti
nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una
anzianita' nella qualifica superiore a due anni alla data
del 1° gennaio 2017;
2) i vincitori del concorso di cui alla lettera
d);
3) i vincitori del concorso per titoli della
prima annualita' di cui alla lettera c), n. 1), non
rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente
lettera;
4) i vincitori del concorso per titoli di
servizio ed esame della prima annualita' di cui alla
lettera c), n. 2);
d-ter) i vincitori del secondo concorso di cui alla
lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e
c-ter) sono nominati vice ispettori con decorrenza
giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime
modalita' di quello di cui alla lettera d-bis);
d-quater) le modalita' attuative delle lettere
d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla
lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento
del corso di formazione;
e) il mantenimento della sede di servizio di cui
alle lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1),
c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente
ai concorsi per titoli, e' assicurato agli assistenti capo
e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al
ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli
articoli 24-quater, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1,
comma 1, lettere h) e p), del presente decreto, nonche' ai
sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla
lettera d), del presente comma;
e-bis) la facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all'esito
delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter)
puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni
dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione,
che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. L'esercizio, per due volte, della facolta' di
rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata
comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con
mantenimento della sede di servizio, e' causa di esclusione
dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle
lettere a), a-bis) e a-ter) relative all'annualita'
immediatamente successiva;
e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera
e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla
medesima procedura del soggetto che ha formulato la
rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In
tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera
e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio
del corso di formazione;
f) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio
2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica
di assistente capo;
g) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla
qualifica di sovrintendente;
g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla
qualifica di sovrintendente;
g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente accede allo
scrutinio per merito assoluto per la promozione alla
qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo
24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai
cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi di
riduzione di cui all'allegata Tabella A;
g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla
procedura per l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» di cui all'articolo 24-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata
Tabella A;
h) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente capo;
h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio
2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
i) gli ispettori capo che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
nove anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo,
alla qualifica di ispettore superiore;
i-bis) gli ispettori capo in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari
delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono
ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo
servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso
alla qualifica di ispettore superiore, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
l) gli ispettori superiori che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1°
gennaio 2017, nell'ambito della disponibilita' dei posti,
per merito comparativo, alla qualifica di sostituto
commissario;
l-bis) gli ispettori superiori in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio
per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio
in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre
2016, rivestivano la qualifica di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono
ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di
sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno
cinque anni di effettivo servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di
ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito
la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza nell'anno 2016 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1°
gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con
decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori
superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica
apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario
di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo
l'anzianita' di servizio e con anzianita' nella qualifica
corrispondente all'anzianita' nella denominazione;
n) il personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di
sovrintendente capo e di sostituto commissario, con
riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 12, 24-sexies, 24-septies e 31-quater, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni
dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate
nell'allegata tabella A, ai fini dell'accesso alla
qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017,
nonche' al parametro e alla denominazione ivi indicati, con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017;
o) agli assistenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica;
o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1°
gennaio 2020;
p) ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio
2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
q) ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di
cui all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
q-bis) ai sostituti commissari in possesso della
qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate
le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis)
del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga
alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal
compimento di due anni di effettivo servizio nella
qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1°
gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato
nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni
e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con
decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al
precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2015 per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza mediante scrutinio
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i posti complessivamente riservati ai
concorsi non banditi per l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza alla data del 31 dicembre 2016, si provvede
attraverso un unico concorso, per titoli ed esami, da
bandire entro il 31 dicembre 2017, riservato agli ispettori
capo in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gia' frequentatori del 7° e dell'8° corso
di formazione per vice ispettore. La promozione alla
qualifica di ispettore superiore decorre dal 1° gennaio
2018 e i vincitori del relativo concorso seguono il
personale promosso, con la medesima decorrenza, a seguito
di scrutinio per merito comparativo. Per le modalita' di
svolgimento del concorso si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 31-bis, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per
titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di
ispettore superiore, riservati al personale appartenente
alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato che espletano
funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza;
r-ter) ai fini dell'accesso allo scrutinio di cui
all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale
del ruolo degli ispettori, gia' frequentatore dei corsi 7°,
8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il
titolo di laurea triennale in scienze dell'investigazione
conseguito, nell'ambito dei corsi suddetti, in base
all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
r-quater) nell'anno 2020 e' bandito un concorso
straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto
commissario, riservato al personale in possesso della
qualifica di ispettore superiore alla data del bando che
indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la
qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con
adeguata valorizzazione del superamento del concorso per
ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del
concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione
della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non
antecedente al 1° gennaio 2027;
s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo
scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui
all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il
possesso della laurea ivi previsto;
t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta
funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo
speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
istituito il ruolo direttivo della Polizia di Stato,
articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche
durante la frequenza del corso di formazione, di
commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a
quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei
funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800
unita'. All'istituzione del predetto ruolo, che si
esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle
suddette unita', si provvede mediante le seguenti
disposizioni di carattere speciale:
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per
la copertura di 1.500 unita', da bandire entro il 30
settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in
servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare,
rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le
annualita' dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per
l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per
l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per
l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati
vice commissari del ruolo direttivo con decorrenza
giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso
di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione,
di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla
scuola superiore di polizia, distinti in un periodo
applicativo presso strutture della Polizia di Stato della
durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a
due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito
l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo
decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di
formazione. Al termine del periodo applicativo, per il
personale vincitore delle annualita' dal 2002 al 2005, il
corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del
rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del
corso di formazione non produce effetti ai fini della
promozione alle qualifiche di commissario e di commissario
capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio
del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal
servizio per limiti di eta' durante il periodo applicativo,
ovvero prima del termine del periodo formativo del corso,
il personale interessato e' collocato in quiescenza con la
qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del
secondo periodo del presente punto. Coloro che superano
l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo
direttivo con la qualifica di commissario. I posti non
coperti per ciascuna delle predette annualita' sono portati
ad incremento del contingente dell'annualita' successiva.
Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e
quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del
personale del ruolo direttivo sono devoluti ai fini della
graduale alimentazione della dotazione organica della
carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La
promozione alla qualifica di commissario capo si consegue,
a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto,
dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella
qualifica di commissario. Per il personale con una
anzianita' nella qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni,
per la promozione a commissario capo si applicano le
permanenze di cui al n. 2);
2) attraverso un concorso, per titoli, per la
copertura delle altre 300 unita', nonche' di quelle di cui
al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura
concorsuale ivi prevista, da bandire entro il 30 marzo
2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli
ispettori che potevano partecipare al concorso di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei
requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono
nominati vice commissari del ruolo direttivo, con
decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella
di inizio del corso di formazione della durata non
superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi presso la
scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo
applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di
Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso
sono confermati nel ruolo direttivo con la qualifica di
commissario. La promozione alla qualifica di commissario
capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica di commissario;
3) attraverso modalita' attuative stabilite con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14
a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, compresa
l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a
valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse,
la composizione delle commissioni d'esami, nonche' le
modalita', anche telematiche, di svolgimento del periodo
applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione
del corso di formazione, nonche' i criteri per la
formazione delle graduatorie di fine corso. Gli
appartenenti al ruolo direttivo conseguono la nomina alla
qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto
il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo
le modalita' previste dall'articolo 21, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
u) fino all'anno 2026, per la partecipazione al
concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo
5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non
e' richiesto il requisito dell'eta' ivi previsto, il dieci
per cento dei posti e' riservato al personale del ruolo
degli ispettori, gia' frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis
corso per vice ispettore, in possesso della laurea
triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice
commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica
prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e per il personale gia'
frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche
la laurea triennale in scienze dell'investigazione
conseguita, nell'ambito dei corsi suddetti, in base
all'apposita convenzione stipulata dall'Amministrazione;
v) al 1° gennaio del 2018, il personale
appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari e
dei dirigenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, come
modificato dal presente decreto, mantenendo l'anzianita'
posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e
assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo,
fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1°
gennaio 2018, con almeno tredici anni di effettivo servizio
nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di
vice questore, mediante scrutinio per merito assoluto,
nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice
questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella
A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1°
gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in
sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella
nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianita'
posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione
organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice
questore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di
vice questore si applicano le disposizioni di cui alla
lettera z). I funzionari in servizio alla data del 31
dicembre 2017 accedono alla qualifica di vice questore
aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
bb) entro sette anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice
questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo
periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale
di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e
vice questori che lo abbiano gia' frequentato e di quelli
che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di
perfezionamento delle Forze di polizia, nonche' dei
funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente;
cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il
106° corso commissari della Polizia di Stato concludera' il
ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017. Il 107° corso
commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo
formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109°
corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi
dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°,
108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e
siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e
svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto
di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo
4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
secondo le modalita' previste in attuazione del decreto di
cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso
il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il
108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo
termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le
medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione
positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la
qualifica di commissario capo;
dd) sino a quando i commissari capo provenienti
dall'aliquota riservata al personale della carriera dei
funzionari che accede con la laurea triennale non
matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per
l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti
per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti
nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati
ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al
personale della carriera dei funzionari che accede con la
laurea magistrale o specialistica;
ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio
per merito comparativo per la promozione a primo dirigente,
con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2022, sono
ammessi i vice questori con un'anzianita' di effettivo
servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di
almeno diciassette anni. Per l'ammissione al corso di
formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di
primo dirigente, per la promozione alla medesima qualifica
mediante concorso, e per la promozione alla qualifica di
dirigente superiore, con decorrenza 1° gennaio 2018, in
relazione ai posti disponibili al 31 dicembre 2017, si
applicano le disposizioni, rispettivamente, di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, nel
testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nonche' le altre disposizioni
gia' vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio
per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche
delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e
qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll),
primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi
a scrutinio il coefficiente di anzianita' di cui
all'articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e' assegnato nella misura di punti
sei gia' dalla prima ammissione allo scrutinio;
gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale
con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e
dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle
funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto;
hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2025;
ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano
le seguenti disposizioni:
1) nella dotazione organica della carriera dei
funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come
modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto,
sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al
concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di
1.300 unita' di quelli del personale in servizio nel ruolo
direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
2) nella dotazione organica del ruolo degli
ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi
indisponibili un numero di posti, riservati al concorso
interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti
di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad
esaurimento, di cui alla lettera t);
3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni
dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano
la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di
funzionari pari a 1.004 unita' - risultanti, in parte,
dalla progressiva cessazione degli effetti delle
disposizioni di cui al numero 2), e, per il resto,
dall'applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle
unita' individuate dal numero 1), in relazione alla
dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui
alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335- un corrispondente numero
massimo complessivo di posti e' reso gradualmente
disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per
l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso
interno;
4) i posti annualmente da mettere a concorso per
l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei
funzionari, fermo restando che l'aliquota riservata al
concorso interno non puo' superare il cinquanta per cento,
rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso
interno, devono assicurare l'organico sviluppo della
progressione in carriera in relazione alla dotazione
organica complessiva della carriera dei funzionari;
5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per
l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della
riserva prevista per il ruolo degli ispettori, puo'
partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad
esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto
titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e non si
applica il limite di eta' previsto dall'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla
carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in
sostituzione della riserva di posti per il personale
interno, e' bandito un concorso interno riservato al
personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il
giorno precedente all'entrata in vigore del presente
decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il
cinquanta per cento riservato a quello gia' destinatario
del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del
medesimo decreto legislativo, secondo modalita' stabilite
con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza;
6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di
cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i
funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario
banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianita' di
effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi
prevista;
7) la dotazione organica complessiva della
carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e'
ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unita' a 3.700
unita'. Le unita' da ridurre gradualmente, ad eccezione di
quelle di dirigente generale e di dirigente superiore,
rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto, sono determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera
t), con cui e' altresi' fissato, entro l'anno 2020, un
apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo
decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la
dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici
di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2
allegata al presente decreto nonche' la dotazione organica
del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente
decreto;
ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti
complessivamente disponibili in organico alla data del 31
dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per
tale organico a legislazione vigente nell'ambito della
dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al
decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per
titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalita'
telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e
2019, riservato al personale con qualifica di assistente
capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui
vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione e non
abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono,
garantendo agli stessi il mantenimento della sede di
servizio. La facolta' di rinunciare all'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici
puo' essere esercitata entro il termine di sette giorni
dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione,
che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di
formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo
periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al
concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in
tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo
periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di
formazione. I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017,
il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice
sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla
graduatoria finale del corso di formazione
tecnico-professionale, della durata non superiore a tre
mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed
economica dal giorno successivo alla data di conclusione
del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale;
ll-bis) resta ferma la facolta', per il personale
che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente
tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di
partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll)
quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice
sovrintendente tecnico con una decorrenza piu' favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo
rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai
soggetti interessati e' assicurata la conseguente
ricostruzione di carriera;
ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di
ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:
1) per il settanta per cento, mediante selezione
effettuata con scrutinio per merito comparativo e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1,
lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 337 del 1982;
2) per il restante trenta per cento, mediante
concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli
agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno
quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le
modalita' attuative definite con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e
superamento di un successivo corso di formazione
professionale svolto con le modalita' previste ai sensi
dell'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 337 del 1982;
mm) alla copertura dei posti disponibili in
organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla
tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al
concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice
ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede
mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con
modalita' telematiche, da bandire entro il 30 aprile del
2018, riservato, in via prioritaria, al personale dei ruoli
tecnici e tecnico-scientifici, in possesso di un diploma di
scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante
l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che
nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o
sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un
giudizio complessivo inferiore a «buono»;
mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31
dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso
alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla
copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico
alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del
medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla
tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente
decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si
provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile
2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei
sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018,
nonche', per i soli profili professionali del settore
sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio
delle professioni relative al settore sanitario che gia'
presta servizio, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nell'ambito delle strutture
sanitarie presso gli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle
lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori
tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui
all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi
di formazione, svolti anche con modalita' telematiche,
hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a
tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in
aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10
ottobre 1986, n. 668;
mm-quater) le modalita' attuative di cui alle
lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo
decreto di cui alla lettera oo);
mm-quinquies) nell'anno 2027 e' bandito un concorso
straordinario, per titoli, per 451 posti di ispettore
superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del capo della polizia direttore
generale della pubblica sicurezza e che e' riservato al
personale appartenente, alla data del bando che indice il
concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di
Stato, escluso il personale transitato nel medesimo ruolo
ai sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti
tra i settori e i profili professionali del ruolo e'
determinata dal bando di concorso. Agli oneri derivanti
dalla presente lettera si provvede mediante la riduzione
delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente
complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo
finanziario.
nn) in sostituzione del ruolo speciale dei
direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito il ruolo direttivo tecnico
della Polizia di Stato, con una dotazione organica
complessiva di 80 unita', articolato nelle qualifiche di
vice direttore tecnico, durante la frequenza del corso di
formazione, di direttore tecnico e di direttore tecnico
principale. All'istituzione del predetto ruolo, che si
esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle
suddette unita', si provvede attraverso un concorso
interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e
riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici,
prioritariamente a quelli in possesso dei requisiti
previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo
n. 334 del 2000, di cui:
1) 40 posti, riservati prioritariamente agli
ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di
perito superiore alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione
del settore sanitario;
2) 40 posti riservati agli ispettori superiori
tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di
studio che consente l'esercizio dell'attivita' sanitaria.
I vincitori del concorso sono destinati al
settore corrispondente a quello di provenienza e sono
nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo
tecnico, con decorrenza giuridica ed economica
corrispondente a quella di inizio del corso di formazione
della durata di tre mesi presso la scuola superiore di
polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso
sono confermati nel ruolo direttivo tecnico con la
qualifica di direttore tecnico. I posti non coperti per
l'aliquota di cui al n. 2) sono portati in aumento di
quella di cui al n. 1). La promozione alla qualifica di
commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio
per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.
Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico conseguono la
nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di
direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione
dal servizio secondo le modalita' previste dall'articolo
21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nel testo vigente il giorno precedente la data di
entrata in vigore del presente decreto. Fermo restando
quanto previsto dalla presente lettera, le modalita'
attuative, con il ricorso anche a modalita' telematiche per
lo svolgimento del corso di formazione, sono definite con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla
base di quanto previsto in attuazione dell'articolo 41 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo
vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva
delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico
superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla
tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982,
come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,
comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40
posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio
nel ruolo direttivo. Con decreto del capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro
il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e
le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilita';
oo) le modalita' attuative di quanto previsto dalle
lettere ll), e mm), con il ricorso anche a modalita'
telematiche per lo svolgimento del corso di formazione,
sono definite con decreto del capo della polizia-direttore
generale della pubblica sicurezza;
pp) gli assistenti tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente
tecnico capo;
qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio
2017 hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico;
qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica
pari o superiore a quattro anni sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo
scrutinio per merito assoluto per la promozione alla
qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui
all'articolo 20-septies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo
rispetto ai cinque anni previsti, nonche' rispetto ai tempi
di riduzione di cui all'allegata Tabella B;
qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede
alla procedura per l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» di cui all'articolo 20-ter, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni,
nonche' rispetto ai tempi di riduzione di cui all'allegata
Tabella B;
rr) i sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni,
sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, previo
scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente tecnico capo;
rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio
2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per
l'accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
ss) gli ispettori capo tecnici che al 1° gennaio
2017 hanno una anzianita' nella precedente corrispondente
qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con
decorrenza 1° gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo
aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore
superiore tecnico;
ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i
destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis),
sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di
effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per
l'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337;
tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1°
gennaio 2017 hanno una anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono
promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della
disponibilita' dei posti, per merito comparativo, alla
qualifica di sostituto direttore tecnico;
tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso
della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno
sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la
qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno
cinque anni di effettivo servizio maturati, anche
cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore
tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito
superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1°
gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con
decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;
uu) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori
superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la
nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici
di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo
31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianita' di servizio
e con anzianita' nella qualifica corrispondente
all'anzianita' nella denominazione;
vv) il personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente
tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto
direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a
quelle previste dagli articoli 11, 20-sexies, 20-septies,
31-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, ovvero senza alcuna riduzione, sono
applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva
qualifica indicate nell'allegata tabella B, ai fini
dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2017, nonche' al parametro e alla
denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al
1° ottobre 2017;
zz) agli assistenti capo tecnici che al 1° ottobre
2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma
4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, del presente decreto, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica;
zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1°
ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella precedente
corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in
assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 20-ter,
comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore», con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica;
aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1°
gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi
di cui all'articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020;
bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1°
ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in
possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono
state applicate le disposizioni di cui alle lettere
rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza
dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e' attribuita la denominazione di «coordinatore»
con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al
precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di
effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari
in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data,
hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o
superiore a due anni e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni
di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;
ccc) per i posti disponibili dal 31 dicembre 2013
al 31 dicembre 2015 per l'accesso alla qualifica di
ispettore superiore tecnico mediante scrutinio, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino all'anno 2026
per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a
ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-bis,
del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, non e' richiesto il possesso della laurea ivi
previsto, salvo che la stessa non sia richiesta come
presupposto per l'accesso al ruolo;
ddd) agli orchestrali primo livello che al 1°
ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica
pari o superiore a due anni, in assenza dei motivi ostativi
di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della
predetta anzianita' di qualifica;
ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli
orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020,
hanno maturato senza demerito una anzianita' nella
qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella
G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto
legislativo adottato in esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con
decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al
ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia
di Stato si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis),
q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le
anzianita' previste dalla predetta tabella G;
eee) con decorrenza 1° gennaio 2017:
1) il personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del
settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle
lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e
sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici
del settore supporto logistico, continuando a svolgere le
funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora
non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore
sanitario o psicologico a seguito della procedura
concorsuale previste, permane nel settore supporto
logistico, senza piu' le funzioni del settore sanitario,
mantenendo la stessa anzianita' posseduta nel precedente
ruolo;
2) il personale appartenente al ruolo degli
operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei
settori non piu' previsti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui
alle lettere ll), mm), mm-bis), mm-ter) e nn), accede,
rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e
sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici
del settore supporto logistico, continuando a svolgere le
funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda
alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle
procedure concorsuali previste, permane nel settore
supporto logistico, mantenendo la stessa anzianita'
posseduta nel precedente ruolo;
fff) la dotazione organica complessiva del ruolo
degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei
sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto
dalla lettera ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018
al 31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000
unita' e da 1.838 a 852 unita'. Le unita' da ridurre
gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2
allegata al presente decreto, sono determinate con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
giugno di ciascun anno;
ggg) al 1° gennaio del 2018, il personale
appartenente alla medesima data al ruolo dei direttori e
dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 29 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei funzionari
tecnici di cui all'articolo 29 del medesimo decreto
legislativo, come modificato dal presente decreto,
mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto al periodo
successivo e alla lettera hhh). I direttori tecnici capo,
in servizio al 1° gennaio 2018, con almeno tredici anni di
effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono
promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della
dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e
direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo
3, comma 1, del presente decreto;
hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1°
gennaio 2018, con meno di tredici anni di effettivo
servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche
in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo
nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando
l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito
della dotazione organica complessiva di direttore tecnico
capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui
all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. Per la
promozione alla qualifica di direttore tecnico superiore si
applicano le disposizioni di cui alla lettera ggg), secondo
periodo. I funzionari tecnici, in servizio alla data del 31
dicembre 2017, accedono alla qualifica di direttore tecnico
capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
iii) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore
tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg),
secondo periodo, e hhh), primo periodo frequenta un corso
di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione
dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici
superiori che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari
che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;
lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo
dirigente tecnico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1°
gennaio 2022, sono ammessi i direttori tecnici superiori
con un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei
funzionari tecnici di Polizia di almeno diciassette anni.
Per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per
l'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico, per la
promozione alla medesima qualifica mediante concorso, e per
la promozione alla qualifica di dirigente superiore
tecnico, con decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai
posti disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le
disposizioni, rispettivamente, di cui agli articoli 34, 35
e 36 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia'
vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico
accedono anche i direttori tecnici superiori che siano
stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per
l'accesso alla medesima qualifica, purche' in possesso
degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un
coefficiente di anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con
permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a
quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza
in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;
mmm) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale
con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente
superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle
funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
come modificata dalla tabella 2 allegata al presente
decreto;
mmm-bis) fino all'anno 2026, al concorso pubblico
per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici,
nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli
ispettori tecnici, puo' partecipare anche il personale del
ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del
prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per
tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non
si applica il limite di eta' previsto dall'articolo 31,
comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
nnn) ai fini della frequenza del corso di
formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico
principale e di medico capo, ai medici e ai medici
principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 47 e all'articolo 48 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigente il giorno
precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto;
ooo) al 1° gennaio 2018, il personale appartenente
alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e
dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui
all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo,
mantenendo l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo alla
medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del
nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere
ppp) e qqq);
ppp) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei
medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore,
mediante scrutinio per merito assoluto, nell'ambito della
dotazione organica complessiva di medico capo e medico
superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto;
qqq) i medici capo, in servizio al 1° gennaio 2018,
con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo
dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica
di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando
l'anzianita' posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito
della dotazione organica complessiva di medico capo e
medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come
modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. Per la promozione alla qualifica di
medico superiore si applicano le disposizioni di cui alla
lettera ppp). I funzionari medici, in servizio alla data
del 31 dicembre 2017, accedono alla qualifica di medico
capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ferma restando
la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale
e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle
vacanze;
qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, nonche' di cui al medesimo articolo nel testo vigente
il giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, i medici principali gia'
frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per
medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione
alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo
scrutinio a cui sono ammessi i medici principali gia'
frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per
medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i
primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno
precedente rispetto a quello previsto per i secondi;
rrr) entro cinque anni dalla data di accesso alle
nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il
personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo,
frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui
all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori
che lo abbiano gia' frequentato e dei funzionari che
rivestono la qualifica di primo dirigente medico;
sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo
scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo
dirigente medico, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 1°
gennaio 2022, sono ammessi i medici superiori con
un'anzianita' di effettivo servizio nella carriera dei
medici di almeno diciassette anni. Per l'ammissione al
corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente medico, per la promozione alla
medesima qualifica mediante concorso, e per la promozione
alla qualifica di dirigente superiore medico, con
decorrenza 1° gennaio 2018, in relazione ai posti
disponibili al 31 dicembre 2017, si applicano le
disposizioni, rispettivamente, di cui all'articoli 49, 50 e
51 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' le altre disposizioni gia'
vigenti per le modalita' di svolgimento dei relativi
scrutini e prova concorsuale;
sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per
la promozione alla qualifica di primo dirigente medico
accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi
in precedenza ad almeno uno scrutinio per l'accesso alla
medesima qualifica, purche' in possesso degli altri
requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di
anzianita' pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in
effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a
punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo
servizio nella carriera di sedici anni;
ttt) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale
con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente
superiore medico e di dirigente generale medico accede alle
funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,
come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3,
comma 1, allegata al presente decreto;
ttt-bis) per il primo concorso per l'accesso alla
qualifica di medico veterinario previsto dall'articolo 46
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi
per sette posti, il limite di eta' previsto dal comma
2-bis, primo periodo, non si applica al personale
destinatario delle riserve di posti ivi indicate, ne' al
personale destinatario di un'ulteriore riserva di due posti
per il personale della Polizia di Stato in possesso del
previsto titolo di studio con un'esperienza nel settore non
inferiore a dieci anni;
ttt-ter) fino all'anno 2026, al concorso pubblico
per l'accesso alla carriera dei funzionari medici,
nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli
ispettori tecnici - settore sanitario, puo' partecipare
anche il personale del ruolo direttivo tecnico - settore
sanitario, fermo restando il possesso della laurea in
medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle
discipline individuate nei bandi di concorso e
dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione
al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai
ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di
eta' previsto dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
ttt-quater) fino all'anno 2026, al concorso
pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari medici
veterinari non si applica il limite di eta' previsto
dall'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334;
uuu) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro
direttore della banda musicale della Polizia di Stato
assume la qualifica di maestro direttore - primo dirigente
tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico
del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di
Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per
merito comparativo;
vvv) con decorrenza 1° gennaio 2018, il maestro
vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato
assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore
tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico
capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato, con le modalita' previste per lo scrutinio per
merito comparativo;
vvv-bis) gli orchestrali ispettori superiori
tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianita' nella
precedente corrispondente qualifica pari o superiore a
quella individuata nella tabella 8 allegata al presente
decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017,
alla qualifica di orchestrale primo livello;
zzz) il personale della Polizia di Stato che
risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a
partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente
vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico
concorso interno per la nomina ad orchestrale della banda
musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze
parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione
degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240,
fermo restando l'organico complessivo previsto
dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai
vincitori del concorso straordinario, sono resi
indisponibili altrettanti posti dell'organico della banda
musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse,
fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del
concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del
concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione
dei titoli, la composizione della commissione e la
formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di
concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17,
20, e 22, del medesimo decreto n. 240 del 1987. I titoli
ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21
in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso
interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad
un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo
degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del
concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel
ruolo stesso;
aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice
revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare
domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga
a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i
conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se
il dipendente non ha maturato il requisito della
permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella
stessa sede di servizio;
aaaa-bis) negli anni dal 2020 al 2023 il personale
che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e
assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con
un'eta' non inferiore a 50 anni alla data di presentazione
della domanda, puo' rivolgere istanza di transito nella
corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e
tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei
settori del supporto logistico e del supporto
logistico-amministrativo. Il transito e' disposto in
soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi
ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilita' di
posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento
della cessazione dal servizio;63
aaaa-ter) entro l'anno 2020 il personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del
titolo di abilitazione per l'esercizio della professione
sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque
anni nel settore sanitario, puo' rivolgere istanza di
transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici
dei settori di supporto logistico e logistico
amministrativo. Il personale e' posto in posizione di
soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale
indisponibilita' di posti nel ruolo di provenienza,
riassorbita al momento della cessazione dal servizio;
aaaa-quater) entro il 30 giugno 2020, e' bandito un
concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica
di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, per l'impiego nel settore di supporto logistico
amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei
sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia
di Stato, anche se privo del titolo di abilitazione per
l'esercizio della professione sanitaria, purche' in
possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel
settore sanitario. Il personale e' posto in posizione di
soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la
contestuale indisponibilita' di posti riservati al concorso
interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore nel
ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza sono
stabilite le modalita' attuative delle procedure di cui
alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), compresa
l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura
non superiore al dieci per cento della dotazione organica
complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici,
dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei
titoli ammessi a valutazione, rimessa, con riferimento ai
procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter),
alle competenti Commissioni per il personale non direttivo
di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982
D.P.R. 24/04/1982, n. 335, 69. - Commissioni per il
personale non direttivo della Polizia di Stato.
, e i relativi punteggi anche in relazione alla
specifica esperienza pregressa, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione
professionale, anche con modalita' telematiche, nonche' la
disciplina applicabile sulla progressione in carriera,
esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis);
aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle
contingenti esigenze di funzionalita' determinate
dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni,
anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della
presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli
ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei
concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), d), mm),
mm-bis), zzz) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si
applicano le disposizioni, previste dalla legislazione
vigente per il personale della Polizia di Stato, che
prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera
qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo
s'interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica di
medico capo avviene, anche in sovrannumero, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
1-ter. Fino al completo riassorbimento delle
posizioni sovrannumerarie nella dotazione organica di
ciascun ufficio, reparto e istituto dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori
aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in
possesso delle predette qualifiche possono essere
corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche
in sovrannumero rispetto a quelle determinate in attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera
a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, nonche' dell'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208,
ferme restando le tipologie di funzione previste dalla
tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste
nella fase transitoria dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis),
q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si
applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli
ispettori e degli ispettori tecnici che, per gia' ottenuta
promozione o attribuzione di denominazioni di
«coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte,
delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai
fini dell'accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli
orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai
fini dell'avanzamento per anzianita' senza demerito, alle
qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e
qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto
legislativo adottato in esercizio della delega di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre
2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura
corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in
qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini
dell'accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai
fini dell'attribuzione della denominazione di
«coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura
complessivamente non superiore a tre anni al personale di
cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020,
risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di
ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro
anni e non superiore a otto anni, ed in misura
complessivamente non superiore a due anni al rimanente
personale."
- Si riporta il testo dell'art. 27 del DPR 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S. O., come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Nomina a vice ispettore). - 1. La nomina
alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) in misura non superiore al sessanta per cento e
non inferiore al cinquanta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante pubblico concorso,
per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta ed un
colloquio secondo le modalita' stabilite dagli articoli
27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990,
n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti
al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto
titolo di studio;
b) in misura non superiore al cinquanta per cento e
non inferiore al quaranta per cento dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per
titoli ed esami, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia in possesso, oltre che,
alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, del
titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1,
lettera d), e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato
la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave ed abbia
riportato un giudizio complessivo non inferiore a «buono».
1-bis. (abrogato). - 1-ter. Al fine di garantire
l'organico sviluppo della progressione del personale del
ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente
messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1
e' determinato considerando la complessiva carenza nella
dotazione organica del medesimo ruolo.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1,
lettera b), devono frequentare un corso di formazione della
durata non inferiore a sei mesi.
3. Il corso di cui al comma 2 puo' essere ripetuto
una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice
ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali
del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti
esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi
alla frequenza del corso successivo.
4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per
qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.
6. Il personale gia' appartenente ai ruoli della
Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1,
conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1 del presente
articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici,
le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da
ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la
formazione della graduatoria finale. Con il medesimo
decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di
svolgimento dei relativi corsi di formazione.».