Art. 19
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di
funzionalita' della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi
pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea
stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori
requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e'
composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari
della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore
a vice questore aggiunto e da due professori universitari o
ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui
vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice e' nominata con
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza. Salva motivata impossibilita', i componenti di ciascun
sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione
esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e
all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata con un
esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla
carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica.
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di
Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della
commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale
dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il
decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del
presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non
inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione
esaminatrice puo' avvalersi di personale di supporto. Il presidente
ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti,
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso,
che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica
richiesta per essere nominato presidente o componente della
commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della
commissione esaminatrice il cui rapporto di impiego si risolve, per
qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione,
cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di
impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o
vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione
esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente
fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.
3. In deroga all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al
comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato
alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica
sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare
riguardo all'attivita' investigativa.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice
ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per
piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta
giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio
qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della
Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non
sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso
in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse
assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di
sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le
restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa
vigente.
5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1
conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il
personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno
di corso di cui al comma 3.
6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle
lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1
e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite
dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita
con decreto del Ministro dell'interno».
7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati,
fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a
disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti
previsti a legislazione vigente.
8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi
universitari sono computati per intero agli effetti della
determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia
di Stato per la cui assunzione e' richiesta una laurea.
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27-ter, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:
«Art.27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). -
1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della
durata non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione di crediti formativi universitari per il
conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto
giuridico di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonche' alla
loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica
sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con
particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione
attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedono
particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del
corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di
idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e
abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche,
prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova
e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito
si tiene conto in sede di redazione del rapporto
informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo
di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di
vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due
anni di corso non possono essere impiegati in servizio di
polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e
d'onore.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai
servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio
applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova
permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per
un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni
nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate.
7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore
superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore
superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio
per merito comparativo al quale e' ammesso il personale
avente una anzianita' di otto anni di effettivo servizio
nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo
scrutinio e' richiesto il possesso di laurea o laurea
magistrale o specialistica stabilita con decreto del
Ministro dell'interno.».