Art. 19 
 
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia  di
                                Stato 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2027,  per   specifiche   esigenze   di
funzionalita' della Polizia di Stato,  possono  essere  indetti,  nei
limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  a  valere  sulle
facolta'  assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  concorsi
pubblici per l'accesso al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia  di
Stato riservati  ai  candidati  in  possesso  del  titolo  di  laurea
stabilito  dal  bando  di  concorso,  fermi  restando  gli  ulteriori
requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente. 
  2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione  esaminatrice  e'
composta da un dirigente della Polizia di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da  due  funzionari
della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non  inferiore
a  vice  questore  aggiunto  e  da  due  professori  universitari   o
ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie  su  cui
vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice e' nominata con
decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. Salva motivata impossibilita',  i  componenti  di  ciascun
sesso non possono eccedere i due terzi del totale  della  commissione
esaminatrice.  Per  le  prove  relative   alla   lingua   inglese   e
all'informatica, la commissione  esaminatrice  e'  integrata  con  un
esperto in lingua inglese e  con  un  funzionario  appartenente  alla
carriera dei funzionari tecnici di polizia  esperto  in  informatica.
Svolge le funzioni di segretario  un  funzionario  della  Polizia  di
Stato  con  qualifica  inferiore  a  quella  dei   componenti   della
commissione esaminatrice o un funzionario  dei  ruoli  del  personale
dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri.  Con  il
decreto di cui al presente  comma  sono  designati  i  supplenti  del
presidente, dei componenti  e  del  segretario,  con  qualifiche  non
inferiori  a  quelle  previste  per  i   titolari.   La   commissione
esaminatrice puo' avvalersi di personale di supporto.  Il  presidente
ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti,
possono essere scelti anche tra il personale in  quiescenza,  da  non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice  il  concorso,
che  abbia  posseduto,  durante  il  servizio  attivo,  la  qualifica
richiesta  per  essere  nominato  presidente   o   componente   della
commissione  esaminatrice.  Il  presidente  ed  i  componenti   della
commissione esaminatrice il cui rapporto di impiego si  risolve,  per
qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione,
cessano dall'incarico, salvo  che  la  risoluzione  del  rapporto  di
impiego sia conseguenza del collocamento a riposo  per  anzianita'  o
vecchiaia  del  presidente  e  dei   componenti   della   Commissione
esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente
fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato. 
  3. In deroga all'articolo 27-ter del decreto del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al
comma 1 frequentano un corso di durata pari a  un  anno,  preordinato
alla loro formazione  tecnico-professionale  di  agenti  di  pubblica
sicurezza  e  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  con   particolare
riguardo all'attivita' investigativa. 
  4. Sono dimessi dal corso di  cui  al  comma  3  gli  allievi  vice
ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal  corso  per
piu' di sessanta giorni, anche non  consecutivi,  ovvero  di  novanta
giorni se l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
durante il corso o da infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio
qualora si tratti di  personale  proveniente  da  altri  ruoli  della
Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al
primo  corso  successivo  al  riconoscimento  della   sua   idoneita'
psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a  detto  corso  non
sia intervenuta  una  delle  cause  di  esclusione  previste  per  la
partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel  caso
in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche  non  dipendenti
da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono
lo svolgimento delle  attivita'  giornaliere,  o  ad  altre  ad  esse
assimilabili  secondo  le  indicazioni  dell'Ufficio  medico   legale
dell'Azienda  sanitaria  competente  per  territorio,  l'allievo,   a
domanda, e' ammesso  a  partecipare  al  corrispondente  primo  corso
successivo al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di
sesso femminile, la  cui  assenza  oltre  sessanta  giorni  e'  stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo  corso
successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano  ferme  le
restanti cause di  dimissioni  dal  corso  previste  dalla  normativa
vigente. 
  5. I vice ispettori vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1
conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo  aperto,
mediante scrutinio per  merito  assoluto,  al  quale  e'  ammesso  il
personale con qualifica di vice ispettore che abbia  compiuto  almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno
di corso di cui al comma 3. 
  6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree  triennali  o  delle
lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1
e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono  sostituite
dalle parole «laurea o laurea magistrale  o  specialistica  stabilita
con decreto del Ministro dell'interno». 
  7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati,
fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a
disposizione  dall'Amministrazione,  nei  limiti  degli  stanziamenti
previsti a legislazione vigente. 
  8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del  corso  di  studi
universitari  sono  computati   per   intero   agli   effetti   della
determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia
di  Stato  per  la  cui   assunzione   e'   richiesta   una   laurea.
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27-ter, del decreto
          del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.  335,
          recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato
          che espleta funzioni di polizia», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.: 
                «Art.27-ter (Corsi per la nomina a vice ispettore). -
          1.  Ottenuta  la  nomina,  gli   allievi   vice   ispettori
          frequentano, presso l'apposito  istituto,  un  corso  della
          durata  non  inferiore  a  due  anni,   preordinato   anche
          all'acquisizione di crediti formativi universitari  per  il
          conseguimento di una delle  lauree  triennali  a  contenuto
          giuridico di cui all'articolo  5-bis,  commi  1  e  2,  del
          decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,  nonche'  alla
          loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica
          sicurezza  e  ufficiali   di   polizia   giudiziaria,   con
          particolare riguardo all'attivita' investigativa. 
                2. Durante il corso essi sono sottoposti a  selezione
          attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che  richiedono
          particolare qualificazione. 
                3. Gli allievi vice  ispettori  che  al  termine  del
          corso di cui al comma 1 abbiano  ottenuto  un  giudizio  di
          idoneita' al servizio di polizia  quali  vice  ispettori  e
          abbiano superato gli esami previsti e  le  prove  pratiche,
          prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in  prova
          e sono avviati alla frequenza di un  periodo  di  tirocinio
          operativo di prova non superiore a un anno, del  cui  esito
          si  tiene  conto  in  sede  di   redazione   del   rapporto
          informativo annuale ai sensi dell'articolo 62. 
                4. I vice ispettori in prova, al termine del  periodo
          di prova, sono confermati nel ruolo  con  la  qualifica  di
          vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale. 
                5. Gli allievi vice ispettori  durante  i  primi  due
          anni di corso non possono essere impiegati in  servizio  di
          polizia, salvo i servizi di  rappresentanza,  di  parata  e
          d'onore. 
                6. I  vice  ispettori  in  prova  sono  assegnati  ai
          servizi d'istituto per compiere  il  periodo  di  tirocinio
          applicativo di cui al comma 3. I vice  ispettori  in  prova
          permangono nella sede di prima  assegnazione,  fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per
          un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due  anni
          nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate. 
                7.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31-bis, del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del  1982,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di  ispettore
          superiore). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
          superiore si consegue, a ruolo aperto,  mediante  scrutinio
          per merito comparativo al quale  e'  ammesso  il  personale
          avente una anzianita' di otto anni  di  effettivo  servizio
          nella qualifica di ispettore capo.  Per  l'ammissione  allo
          scrutinio e' richiesto  il  possesso  di  laurea  o  laurea
          magistrale  o  specialistica  stabilita  con  decreto   del
          Ministro dell'interno.».