Art. 19 bis
Collocamento in disponibilita' dei dirigenti della Polizia di Stato
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «cinque per cento della dotazione
organica» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 per cento della
dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali della
carriera di appartenenza»;
b) al comma 4, le parole: «non superiore al triennio» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che consegue la
promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra in organico
andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o
dei nominati, un posto di ruolo.
5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la
promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in
disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il
collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 2000, n. 271, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 64 (Collocamento in disponibilita'). - 1. I
dirigenti della Polizia di Stato possono essere collocati
in posizione di disponibilita', entro il limite non
eccedente il 3,5 per cento della dotazione organica
complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di
appartenenza e per particolari esigenze di servizio, anche
per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo
determinato.
2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza e gli
altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia di Stato
sono collocati in posizione di disponibilita', previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sentito il capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
3. I dirigenti superiori e i primi dirigenti sono
collocati in posizione di disponibilita' con decreto del
Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di
disponibilita' per un periodo non superiore al quadriennio.
Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga
per un periodo non superiore a un anno.
5. I dirigenti collocati in posizione di
disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo
cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi
ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun
dirigente collocato in disponibilita'.
5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita' che
consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore
rientra in organico andando a occupare, secondo l'ordine
della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di
ruolo.
5-ter. Se in corrispondenza della qua lifica
conseguita con la promozione o con la nomina permane la
possibilita' di collo camento in disponibilita', il decreto
di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in
disponibilita', anche nella nuova qualifica.».