Art. 19 bis 
 
 Collocamento in disponibilita' dei dirigenti della Polizia di Stato 
 
  1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.  334,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «cinque  per  cento  della  dotazione
organica» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «3,5  per  cento  della
dotazione organica complessiva delle  qualifiche  dirigenziali  della
carriera di appartenenza»; 
  b) al  comma  4,  le  parole:  «non  superiore  al  triennio»  sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore al quadriennio»; 
  c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Il dirigente collocato in disponibilita'  che  consegue  la
promozione o la nomina alla qualifica superiore rientra  in  organico
andando a occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o
dei nominati, un posto di ruolo. 
  5-ter. Se in  corrispondenza  della  qualifica  conseguita  con  la
promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in
disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il
collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  64  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante  «Riordino  dei
          ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia  di
          Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          novembre 2000, n. 271, S.O., come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 64 (Collocamento in  disponibilita').  -  1.  I
          dirigenti della Polizia di Stato possono  essere  collocati
          in  posizione  di  disponibilita',  entro  il  limite   non
          eccedente  il  3,5  per  cento  della  dotazione   organica
          complessiva delle qualifiche dirigenziali della carriera di
          appartenenza e per particolari esigenze di servizio,  anche
          per lo svolgimento  di  incarichi  particolari  o  a  tempo
          determinato. 
                2. I dirigenti generali di pubblica sicurezza  e  gli
          altri dirigenti generali dei ruoli della Polizia  di  Stato
          sono  collocati  in  posizione  di  disponibilita',  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro dell'interno, sentito  il  capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza. 
                3. I dirigenti superiori e  i  primi  dirigenti  sono
          collocati in posizione di disponibilita'  con  decreto  del
          Ministro dell'interno su proposta del capo della polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza. 
                4. I dirigenti possono permanere nella  posizione  di
          disponibilita' per un periodo non superiore al quadriennio.
          Con provvedimento motivato puo' esserne disposta la proroga
          per un periodo non superiore a un anno. 
                5.   I   dirigenti   collocati   in   posizione    di
          disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo
          cui appartengono. Nella qualifica iniziale  dei  rispettivi
          ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per  ciascun
          dirigente collocato in disponibilita'. 
                5-bis. Il dirigente collocato in  disponibilita'  che
          consegue la promozione o la nomina alla qualifica superiore
          rientra in organico andando a  occupare,  secondo  l'ordine
          della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto  di
          ruolo. 
                5-ter.  Se  in  corrispondenza   della   qua   lifica
          conseguita con la promozione o con  la  nomina  permane  la
          possibilita' di collo camento in disponibilita', il decreto
          di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento  in
          disponibilita', anche nella nuova qualifica.».