Art. 20 
 
Disposizioni  relative  al  personale  dell'Arma  dei  Carabinieri  e
  all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
  0a) all'articolo 168, comma 2, le parole  da:  «con  mandato  della
durata di un anno, senza possibilita' di proroga» fino a: «non  oltre
la data di cessazione dal servizio permanente» sono sostituite  dalle
seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo  che  nel  frattempo
debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta'  o
per altra causa prevista dalla legge»; 
    a) all'articolo 635, al comma 3, e' aggiunto infine  il  seguente
periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri  e'  altresi'
richiesto il requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della
legge 3 agosto 2007, n. 124»; 
    b) all'articolo 648, al comma 2, la  parola  «28»  e'  sostituita
dalla seguente: «26»; 
    c) all'articolo 683, dopo il  comma  9  sono  aggiunti  infine  i
seguenti: 
      «9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino
al 31 dicembre 2027, possono  essere  altresi'  banditi,  nei  limiti
delle risorse  finanziare  disponibili  e  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi  pubblici  per
titoli ed esami, per trarre, con il grado di  maresciallo,  cittadini
italiani: 
        a) in possesso di laurea definita con  decreto  del  Ministro
della difesa; 
        b) di eta' non superiore a 28 anni  alla  data  indicata  nel
bando di concorso. 
      9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma
9-bis, comprese la definizione degli eventuali  ulteriori  requisiti,
dei titoli e delle  prove,  la  loro  valutazione,  la  nomina  delle
commissioni e la formazione delle  graduatorie,  sono  stabilite  con
decreto del Ministro della difesa. 
      9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito  dei  concorsi  di
cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito  dell'esercizio  delle
facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.»; 
    d) all'articolo 765, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. I vincitori del concorso pubblico di  cui  all'articolo
683, comma 9-bis, sono ammessi alla  frequenza  del  corso  formativo
straordinario di cui all'articolo 767-bis.»; 
    e) dopo l'articolo 767, e' inserito il seguente: 
      «Art. 767-bis (Svolgimento del  corso  formativo  straordinario
per  marescialli).  -  1.  I  candidati  utilmente  collocati   nelle
graduatorie di merito dei concorsi di  cui  all'articolo  683,  comma
9-bis,  frequentano,  con  il  grado  di  maresciallo  e  in   deroga
all'articolo 768, un corso  formativo  straordinario  di  durata  non
inferiore  a  sei  mesi,  le  cui  modalita'  sono  disciplinate  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.  Si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  libro  IV,
titolo III, capo I, del regolamento. 
      2. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma  1  e'
rideterminata in base alla graduatoria  finale  del  corso  formativo
straordinario. 
      3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono
collocati in congedo,  se  non  devono  assolvere  o  completare  gli
obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia'
in servizio e  in  tal  caso  il  periodo  di  corso  frequentato  e'
riconosciuto come  servizio  effettivamente  svolto.  Il  periodo  di
durata del corso non e' computabile ai fini  dell'assolvimento  degli
obblighi di leva.»; 
    f) all'articolo 769, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi
dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono  vincolati  a
una ferma volontaria della durata di anni quattro.  Si  applicano  le
disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV.»; 
    g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: 
      «3-quater. I vincitori del concorso di  cui  all'articolo  683,
comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti  in  ruolo  dopo  i
parigrado provenienti dai corsi  di  cui  agli  articoli  766  e  767
nominati marescialli nello  stesso  anno.  L'anzianita'  relativa  e'
stabilita  in  base  all'ordine  della  graduatoria  di  merito   del
concorso.»; 
    h) all'articolo 950, dopo il comma 1,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
      «1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di  un  anno
e' concesso dal Comandante generale  o  dall'autorita'  delegata,  su
motivata  proposta  dell'ufficiale   diretto,   inoltrata   per   via
gerarchica, anche nei confronti di  un  militare  che  alla  scadenza
della ferma volontaria  non  sia  pienamente  nelle  condizioni,  per
qualita' di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al
servizio  permanente.  Allo  scadere   di   tale   prolungamento   e'
applicabile la  norma  relativa  alla  non  ammissione  nel  servizio
permanente, di cui all'articolo  949.  Se  non  provvede  l'ufficiale
diretto, la proposta puo' essere avanzata anche  da  altri  ufficiali
della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»; 
  h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole:  «all'articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 133 e»; 
    i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
marescialli  a  valere  sulle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente.»; 
    l) all'articolo 1860: 
      1) la rubrica e' sostituita  dalla  seguente  «Studi  superiori
richiesti agli ufficiali e ai marescialli»; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        «1-bis. Le disposizioni di  cui  all'articolo  32  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, si applicano anche  per  la  valutazione  degli  studi
superiori compiuti dai marescialli.»; 
    m) all'articolo 2243-bis: 
      1) al comma 3, la parola «2010» e'  sostituita  dalla  seguente
«2016»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita'  di
nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma  dei  carabinieri
tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016  frequentano,  in  luogo
del  corso   d'istituto   di   cui   all'articolo   755,   un   corso
d'aggiornamento tecnico-professionale.»; 
    n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» e' sostituita
dalla seguente: «2016»; 
    o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» e'  sostituita
dalla seguente «2033»; 
    p) all'articolo 2248-bis: 
      1) al comma 1, la parola «2027» e'  sostituita  dalla  seguente
«2033»; 
      2) al  comma  1-bis,  la  parola  «2027»  e'  sostituita  dalla
seguente «2033»; 
      3) al  comma  1-ter,  la  parola  «2026»  e'  sostituita  dalla
seguente «2032»; 
    q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C  del  Quadro  I
della Tabella 4 e' sostituito dallo Specchio C  del  Quadro  I  della
Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia  di
ordinamento  militare  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A
di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati
con determinazione del Comandante Generale»; 
    b) l'articolo 383 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  168,  635,  648,
          683, 765,  769,  771,  950,  1034,  1783,  1860,  2243-bis,
          2243-ter, 2248 e 2248-bis, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66, recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  novembre  2000,  n.
          271, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   168   (Attribuzioni   del   Vice   comandante
          generale). - 1. (Omissis). 
                2. Rimane in carica per un periodo pari a  due  anni,
          salvo  che  nel  frattempo  debba  cessare   dal   servizio
          permanente effettivo per limiti di eta' o per  altra  causa
          prevista dalla legge, il Vice comandante generale in carica
          e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e
          comunque non oltre  la  data  di  cessazione  dal  servizio
          permanente. Il Vice comandante generale e'  gerarchicamente
          preminente rispetto agli altri generali di  corpo  d'armata
          dell'Arma dei carabinieri. 
                3. - 4. (Omissis).». 
                «Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). -
          1. - 2-bis. (Omissis). 
                3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme  del
          presente codice  o  dai  singoli  bandi,  in  relazione  al
          reclutamento delle varie categorie  di  militari,  fra  cui
          quelli previsti per il personale dell'Arma dei  carabinieri
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574.  Per  il  reclutamento
          nell'Arma  dei  carabinieri  e'   altresi'   richiesto   il
          requisito dell'affidabilita' di cui  all'articolo  9  della
          legge 3 agosto 2007, n. 124.». 
                «Art. 648 (Eta' per la partecipazione ai concorsi per
          le accademie militari). - 1. (Omissis). 
                2. L'eta' massima per la partecipazione  al  concorso
          per l'ammissione all'accademia dell'Arma  dei  carabinieri,
          da  parte  degli  appartenenti   ai   ruoli   ispettori   e
          sovrintendenti, e' stabilita in 26 anni.». 
              «Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori).  -
          1. - 9. (Omissis). 
                9-bis.  Per   specifiche   esigenze   dell'Arma   dei
          carabinieri, fino  al  31  dicembre  2027,  possono  essere
          altresi'  banditi,  nei  limiti  delle  risorse  finanziare
          disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste
          a legislazione vigente, concorsi  pubblici  per  titoli  ed
          esami, per trarre, con il grado di  maresciallo,  cittadini
          italiani: 
                  a) in possesso di laurea definita con  decreto  del
          Ministro della difesa; 
                  b) di eta'  non  superiore  a  28  anni  alla  data
          indicata nel bando di concorso. 
                9-ter. Le modalita' di svolgimento  dei  concorsi  di
          cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali
          ulteriori requisiti, dei titoli  e  delle  prove,  la  loro
          valutazione, la nomina delle commissioni  e  la  formazione
          delle graduatorie, sono stabilite con decreto del  Ministro
          della difesa. 
              9-quater.  I  posti  rimasti  scoperti  all'esito   dei
          concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati  nell'ambito
          dell'esercizio   delle   facolta'   assunzionali   relative
          all'anno di riferimento.». 
                «Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per la nomina  a
          maresciallo  dell'Arma  dei  carabinieri  i  vincitori  dei
          concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi
          di formazione iniziale. 
                2.  I  vincitori  del  concorso   pubblico   di   cui
          all'articolo 679, comma 2-bis,  lettera  a),  sono  ammessi
          alla frequenza del corso biennale. 
                3.  I  vincitori  del   concorso   interno   di   cui
          all'articolo 679,  comma  2-bis,  lettere  b)  e  c),  sono
          ammessi   alla   frequenza   del   corso    superiore    di
          qualificazione. 
                3-bis. I  vincitori  del  concorso  pubblico  di  cui
          all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla  frequenza
          del  corso  formativo  straordinario  di  cui  all'articolo
          767-bis. 
                (omissis).». 
                «Art. 769 (Ferma  quadriennale).  -  1.  Gli  allievi
          marescialli    dell'Arma    dei    carabinieri,    all'atto
          dell'arruolamento, sono vincolati a  una  ferma  volontaria
          della durata di anni quattro. 
              1-bis. I marescialli dell'Arma dei  carabinieri  tratti
          ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento,
          sono vincolati a una ferma volontaria della durata di  anni
          quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV,  titolo
          V, capo IV, sezione IV, del codice.». 
                «Art. 771 (Nomina a maresciallo). - (omissis) 
              3-quater. I vincitori del concorso di cui  all'articolo
          683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e  iscritti  in
          ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi  di  cui  agli
          articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso  anno.
          L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della
          graduatoria di merito del concorso.». 
                «Art.  950  (Prolungamento  della  ferma).  -  1.  Il
          militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa
          essere  ammesso  in  servizio  permanente  per   temporanea
          inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato congedo
          obbligatorio  per  maternita'  o  perche'  imputato  in  un
          procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto  a
          procedimento disciplinare di stato, anche  se  sospeso  dal
          servizio,  puo'  ottenere,  a  domanda,  di  continuare   a
          permanere in ferma volontaria.  Qualora  venga  accolta  la
          domanda di prolungamento della ferma del militare  imputato
          in  procedimento  penale  per  delitto  non   colposo,   la
          concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni
          concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio
          permanente e non preclude la possibilita'  di  disporre  il
          proscioglimento dalla ferma. 
                1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata  di
          un anno e' concesso dal  Comandante  generale  o  autorita'
          delegata,  su  motivata  proposta  dell'ufficiale  diretto,
          inoltrata per via gerarchica, anche  nei  confronti  di  un
          militare che alla scadenza della ferma volontaria  non  sia
          pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento  in
          servizio,  di  essere  ammesso  direttamente  al   servizio
          permanente.  Allo  scadere   di   tale   prolungamento   e'
          applicabile la  norma  relativa  alla  non  ammissione  nel
          servizio  permanente,  di  cui  all'articolo  949.  Se  non
          provvede  l'ufficiale  diretto,  la  proposta  puo'  essere
          avanzata anche da altri ufficiali della  linea  gerarchica,
          fino al comandante di corpo. 
                (omissis).» 
                «Art.  1034  (Denominazioni  e  composizione).  -  1.
          (Omissis). 
                2. I  componenti  delle  commissioni  di  avanzamento
          devono  appartenere  ai  ruoli  del   servizio   permanente
          effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui agli articoli
          133 e 1094, comma 3.». 
                «Art.  1783  (Computo  del   servizio   anteriormente
          prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente
          alla  nomina  a  ufficiale,  sottufficiale  e  graduato  in
          servizio permanente, e' computato per intero, agli  effetti
          della   determinazione    dello    stipendio,    in    base
          all'anzianita'  di  servizio;  agli  stessi  effetti,  sono
          computati gli anni corrispondenti alla  durata  legale  del
          corso di studi universitari, in favore degli ufficiali  per
          la nomina dei  quali  e'  richiesta  una  laurea  o  titolo
          equipollente se non coincidenti con il servizio militare. 
              1-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
          anche ai marescialli a valere sulle  facolta'  assunzionali
          previste a legislazione vigente. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche ai marescialli a valere sulle  facolta'  assunzionali
          previste a legislazione vigente.». 
                «Art. 1860 (Studi superiori richiesti agli  ufficiali
          e  ai  marescialli).  -  1.  La  valutazione  degli   studi
          superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata  ai  sensi
          dell'articolo  32  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
              1-bis. Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  32  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli  studi
          superiori compiuti dai marescialli.». 
                «Art. 2243-bis (Regime transitorio per  la  frequenza
          del  corso  d'istituto  per  gli  ufficiali  dell'Arma  dei
          carabinieri).  -  1.  Sino  all'anno  2023  compreso,  sono
          ammessi  a  frequentare  il   corso   d'istituto   di   cui
          all'articolo 755 anche  gli  ufficiali  del  ruolo  normale
          dell'Arma  dei  carabinieri  aventi  il  grado  di  tenente
          colonnello. 
                2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal
          ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina  a
          ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei  carabinieri
          uguale  o  antecedente  al  31  dicembre  2004   il   corso
          d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto. 
                3.  Per  gli  ufficiali  del  ruolo  tecnico   aventi
          anzianita' di nomina a  ufficiale  in  servizio  permanente
          nell'Arma  dei  carabinieri  uguale  o  antecedente  al  31
          dicembre 2016 il corso d'istituto di cui  all'articolo  755
          e' considerato assolto. 
                3-bis.  Gli  ufficiali  del  ruolo   tecnico   aventi
          anzianita' di nomina a  ufficiale  in  servizio  permanente
          nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013  e  il  31
          dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di
          cui   all'articolo   755,    un    corso    d'aggiornamento
          tecnico-professionale. 
                4. Gli  ufficiali  dei  ruoli  forestale  iniziale  e
          speciale a esaurimento non frequentano il corso  d'istituto
          di cui all'articolo 755.». 
                «Art. 2243-ter (Regime transitorio per  la  frequenza
          del corso superiore di stato maggiore  interforze  per  gli
          ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. (Omissis). 
                2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi  anzianita'
          di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma  dei
          carabinieri uguale o antecedente al 31  dicembre  2016  non
          sono ammessi alle selezioni  per  la  frequenza  del  corso
          superiore di stato maggiore interforze di cui  all'articolo
          751.». 
                «Art. 2248 (Norma di chiusura del regime  transitorio
          per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino  al
          completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis
          e comunque non oltre l'anno 2033, in relazione a  eventuali
          variazioni nella consistenza  organica  dei  ruoli  nonche'
          alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari  tassi
          di avanzamento e di elevazione del livello  ordinativo  dei
          comandi,  il   Ministro   della   difesa   e'   autorizzato
          annualmente a modificare, con apposito  decreto,  per  ogni
          grado  dei  ruoli  del  servizio  permanente,   il   numero
          complessivo di promozioni  a  scelta  al  grado  superiore,
          nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
          determinazione delle relative aliquote di valutazione e  le
          permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
          anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi  e
          l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di
          spesa di personale, il decreto di  cui  al  presente  comma
          puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante
          la  riduzione  temporanea  o  permanente   delle   facolta'
          assunzionali previste a legislazione vigente.». 
                «Art. 2248-bis (Regime transitorio per gli  ufficiali
          dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Sino
          all'anno 2033 compreso, in relazione alle esigenze connesse
          con l'assorbimento del Corpo forestale  dello  Stato  e  la
          costituzione del ruolo forestale iniziale  degli  ufficiali
          dell'Arma   dei   carabinieri   nonche'   alle   necessarie
          variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo  e
          alla contestuale determinazione delle consistenze organiche
          dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei
          carabinieri,  il  Ministro  della  difesa  e'   autorizzato
          annualmente a modificare, con apposito decreto di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  ogni
          grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni
          a  scelta  al  grado  superiore,  la  determinazione  delle
          relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei
          gradi in cui l'avanzamento  avviene  ad  anzianita',  fermi
          restando i volumi organici complessivi. 
                1-bis. Sino all'anno 2033 compreso, il  numero  delle
          promozioni  a  generale  di  brigata  del  ruolo  forestale
          iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente
          e' pari ad una unita'. 
                1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti
          massimi  definiti  dalla  tabella  4,   determinate   dalle
          promozioni di cui  al  comma  1-bis,  sono  considerate  in
          soprannumero nell'anno di conferimento  e  progressivamente
          riassorbite entro il 31 dicembre 2032.». 
                - Si riporta il testo dell'articolo 363, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  e  successive   modificazioni   (Testo   unico   delle
          disposizioni  regolamentari  in  materia   di   ordinamento
          militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre
          2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento Ordinario n.  131
          alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  140  dell'8
          giugno 2010, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 363 (Assegnazione  degli  alloggi  di  servizio
          gratuiti e decadenza dall'assegnazione). - 1. Gli incarichi
          per i quali spettano gli alloggi di servizio  di  cui  alla
          lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono individuati
          con determinazione del Comandante Generale. 
                2. - 3. (Omissis).».