Art. 20
Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e
all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale
1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modifiche:
0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: «con mandato della
durata di un anno, senza possibilita' di proroga» fino a: «non oltre
la data di cessazione dal servizio permanente» sono sostituite dalle
seguenti: «per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo
debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di eta' o
per altra causa prevista dalla legge»;
a) all'articolo 635, al comma 3, e' aggiunto infine il seguente
periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e' altresi'
richiesto il requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della
legge 3 agosto 2007, n. 124»;
b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» e' sostituita
dalla seguente: «26»;
c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i
seguenti:
«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino
al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti
delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per
titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini
italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro
della difesa;
b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel
bando di concorso.
9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma
9-bis, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti,
dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle
commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con
decreto del Ministro della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di
cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle
facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.»;
d) all'articolo 765, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo
683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo
straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;
e) dopo l'articolo 767, e' inserito il seguente:
«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario
per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle
graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma
9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga
all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non
inferiore a sei mesi, le cui modalita' sono disciplinate con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV,
titolo III, capo I, del regolamento.
2. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 1 e'
rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo
straordinario.
3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono
collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli
obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia'
in servizio e in tal caso il periodo di corso frequentato e'
riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di
durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli
obblighi di leva.»;
f) all'articolo 769, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi
dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a
una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le
disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV.»;
g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683,
comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i
parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767
nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e'
stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del
concorso.»;
h) all'articolo 950, dopo il comma 1, e' inserito il seguente
comma:
«1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno
e' concesso dal Comandante generale o dall'autorita' delegata, su
motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via
gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza
della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per
qualita' di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al
servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento e'
applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio
permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale
diretto, la proposta puo' essere avanzata anche da altri ufficiali
della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;
h-bis) all'articolo 1034, comma 2, le parole: «all'articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 133 e»;
i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai
marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente.»;
l) all'articolo 1860:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Studi superiori
richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi
superiori compiuti dai marescialli.»;
m) all'articolo 2243-bis:
1) al comma 3, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente
«2016»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di
nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri
tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo
del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso
d'aggiornamento tecnico-professionale.»;
n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» e' sostituita
dalla seguente: «2016»;
o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» e' sostituita
dalla seguente «2033»;
p) all'articolo 2248-bis:
1) al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente
«2033»;
2) al comma 1-bis, la parola «2027» e' sostituita dalla
seguente «2033»;
3) al comma 1-ter, la parola «2026» e' sostituita dalla
seguente «2032»;
q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I
della Tabella 4 e' sostituito dallo Specchio C del Quadro I della
Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.
2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A
di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati
con determinazione del Comandante Generale»;
b) l'articolo 383 e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 168, 635, 648,
683, 765, 769, 771, 950, 1034, 1783, 1860, 2243-bis,
2243-ter, 2248 e 2248-bis, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n.
271, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 168 (Attribuzioni del Vice comandante
generale). - 1. (Omissis).
2. Rimane in carica per un periodo pari a due anni,
salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio
permanente effettivo per limiti di eta' o per altra causa
prevista dalla legge, il Vice comandante generale in carica
e' confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e
comunque non oltre la data di cessazione dal servizio
permanente. Il Vice comandante generale e' gerarchicamente
preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata
dell'Arma dei carabinieri.
3. - 4. (Omissis).».
«Art. 635 (Requisiti generali per il reclutamento). -
1. - 2-bis. (Omissis).
3. Requisiti ulteriori sono previsti dalle norme del
presente codice o dai singoli bandi, in relazione al
reclutamento delle varie categorie di militari, fra cui
quelli previsti per il personale dell'Arma dei carabinieri
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. Per il reclutamento
nell'Arma dei carabinieri e' altresi' richiesto il
requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della
legge 3 agosto 2007, n. 124.».
«Art. 648 (Eta' per la partecipazione ai concorsi per
le accademie militari). - 1. (Omissis).
2. L'eta' massima per la partecipazione al concorso
per l'ammissione all'accademia dell'Arma dei carabinieri,
da parte degli appartenenti ai ruoli ispettori e
sovrintendenti, e' stabilita in 26 anni.».
«Art. 683 (Alimentazione del ruolo degli ispettori). -
1. - 9. (Omissis).
9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei
carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere
altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare
disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed
esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini
italiani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del
Ministro della difesa;
b) di eta' non superiore a 28 anni alla data
indicata nel bando di concorso.
9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di
cui al comma 9-bis, comprese la definizione degli eventuali
ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione
delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro
della difesa.
9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei
concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito
dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative
all'anno di riferimento.».
«Art. 765 (Formazione iniziale). - 1.Per la nomina a
maresciallo dell'Arma dei carabinieri i vincitori dei
concorsi di cui all'articolo 679 frequentano appositi corsi
di formazione iniziale.
2. I vincitori del concorso pubblico di cui
all'articolo 679, comma 2-bis, lettera a), sono ammessi
alla frequenza del corso biennale.
3. I vincitori del concorso interno di cui
all'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c), sono
ammessi alla frequenza del corso superiore di
qualificazione.
3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui
all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza
del corso formativo straordinario di cui all'articolo
767-bis.
(omissis).».
«Art. 769 (Ferma quadriennale). - 1. Gli allievi
marescialli dell'Arma dei carabinieri, all'atto
dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria
della durata di anni quattro.
1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti
ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento,
sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni
quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo
V, capo IV, sezione IV, del codice.».
«Art. 771 (Nomina a maresciallo). - (omissis)
3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo
683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in
ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli
articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno.
L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della
graduatoria di merito del concorso.».
«Art. 950 (Prolungamento della ferma). - 1. Il
militare che alla scadenza della ferma volontaria non possa
essere ammesso in servizio permanente per temporanea
inidoneita' psico-fisica al servizio incondizionato congedo
obbligatorio per maternita' o perche' imputato in un
procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a
procedimento disciplinare di stato, anche se sospeso dal
servizio, puo' ottenere, a domanda, di continuare a
permanere in ferma volontaria. Qualora venga accolta la
domanda di prolungamento della ferma del militare imputato
in procedimento penale per delitto non colposo, la
concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni
concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio
permanente e non preclude la possibilita' di disporre il
proscioglimento dalla ferma.
1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di
un anno e' concesso dal Comandante generale o autorita'
delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto,
inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un
militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia
pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento in
servizio, di essere ammesso direttamente al servizio
permanente. Allo scadere di tale prolungamento e'
applicabile la norma relativa alla non ammissione nel
servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non
provvede l'ufficiale diretto, la proposta puo' essere
avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica,
fino al comandante di corpo.
(omissis).»
«Art. 1034 (Denominazioni e composizione). - 1.
(Omissis).
2. I componenti delle commissioni di avanzamento
devono appartenere ai ruoli del servizio permanente
effettivo, salvo che ricoprano cariche di cui agli articoli
133 e 1094, comma 3.».
«Art. 1783 (Computo del servizio anteriormente
prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente
alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in
servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti
della determinazione dello stipendio, in base
all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono
computati gli anni corrispondenti alla durata legale del
corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per
la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo
equipollente se non coincidenti con il servizio militare.
1-bis . Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.».
«Art. 1860 (Studi superiori richiesti agli ufficiali
e ai marescialli). - 1. La valutazione degli studi
superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi
superiori compiuti dai marescialli.».
«Art. 2243-bis (Regime transitorio per la frequenza
del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Sino all'anno 2023 compreso, sono
ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui
all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente
colonnello.
2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal
ruolo speciale a esaurimento aventi anzianita' di nomina a
ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri
uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso
d'istituto di cui all'articolo 755 e' considerato assolto.
3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31
dicembre 2016 il corso d'istituto di cui all'articolo 755
e' considerato assolto.
3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi
anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente
nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31
dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di
cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento
tecnico-professionale.
4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e
speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto
di cui all'articolo 755.».
«Art. 2243-ter (Regime transitorio per la frequenza
del corso superiore di stato maggiore interforze per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. (Omissis).
2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita'
di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei
carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2016 non
sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso
superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo
751.».
«Art. 2248 (Norma di chiusura del regime transitorio
per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino al
completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis
e comunque non oltre l'anno 2033, in relazione a eventuali
variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche'
alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi
di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei
comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato
annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni
grado dei ruoli del servizio permanente, il numero
complessivo di promozioni a scelta al grado superiore,
nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la
determinazione delle relative aliquote di valutazione e le
permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad
anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi e
l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di
spesa di personale, il decreto di cui al presente comma
puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante
la riduzione temporanea o permanente delle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.».
«Art. 2248-bis (Regime transitorio per gli ufficiali
dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Sino
all'anno 2033 compreso, in relazione alle esigenze connesse
con l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato e la
costituzione del ruolo forestale iniziale degli ufficiali
dell'Arma dei carabinieri nonche' alle necessarie
variazioni nella consistenza organica del predetto ruolo e
alla contestuale determinazione delle consistenze organiche
dei gradi del ruolo forestale degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri, il Ministro della difesa e' autorizzato
annualmente a modificare, con apposito decreto di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ogni
grado dei predetti ruoli forestali, il numero di promozioni
a scelta al grado superiore, la determinazione delle
relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei
gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi
restando i volumi organici complessivi.
1-bis. Sino all'anno 2033 compreso, il numero delle
promozioni a generale di brigata del ruolo forestale
iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente
e' pari ad una unita'.
1-ter. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti
massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle
promozioni di cui al comma 1-bis, sono considerate in
soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente
riassorbite entro il 31 dicembre 2032.».
- Si riporta il testo dell'articolo 363, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246), pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 131
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 dell'8
giugno 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 363 (Assegnazione degli alloggi di servizio
gratuiti e decadenza dall'assegnazione). - 1. Gli incarichi
per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla
lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono individuati
con determinazione del Comandante Generale.
2. - 3. (Omissis).».