Art. 21
Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia
di finanza
1. Al fine di potenziare i settori informatico e dell'innovazione
tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il
Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato a indire
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il
grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:
a) di eta' non superiore a 28 anni;
b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una
laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal
bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche,
aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni
sanitarie specificate dal medesimo bando, nonche', per il settore
sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.
2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma
1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta'
assunzionali relative all'anno di riferimento.
3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con
decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i
parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima
anzianita' giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina
decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla
data di inizio del corso;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa
e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante
Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi
programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di rinvio e
mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo
svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno
concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.
4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato
ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nei settori
tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario e' attribuita la
qualifica di agente di pubblica sicurezza.
5. Al personale di cui al comma 4 del presente articolo e a quello
gia' reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito
degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le
qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di
polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di
formazione che si svolge con le modalita' definite con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e 1783 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
si applicano, a valere sulle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei
settori informatico e dell'innovazione tecnologica,
tecnico-logistico, aeronautico, navale nonche' sanitario, per la cui
nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso
della laurea o titolo equipollente.
7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi
del comma 1 del presente articolo contrae una ferma volontaria di due
anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente
articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli
ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, quinto comma,
della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del Comandante
generale della Guardia di finanza in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato
fino al 31 dicembre 2026.
9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 40
dell'11 marzo 2024:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza
costituente reato,» sono soppresse;
b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:
1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in
stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;
2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole
«la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.
Riferimenti normativi
- Si riportail testo dell'articolo 8-bis, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento dei
compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78):
«Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al Corpo
della guardia di finanza). - 1. Omissis.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono
attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia
giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di
pubblica sicurezza.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi da 25 a
29, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,
recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della
capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»:
«Art. 15. (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). -
1.-24. Omissis.
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del
Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno
2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita'
di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro
nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029,
576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro
nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per
le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le
assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con
il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini
italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, di una laurea triennale
abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie,
rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al
relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa
stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale
di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e
iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di
appartenenza in possesso della medesima anzianita'
giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del
quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine
della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla
lettera a). Con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede
e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i
relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei
casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla
lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del
Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con
vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo
Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del
presente articolo, collocato in soprannumero negli organici
del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e,
in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo
personale contrae una ferma volontaria di due anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal
presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di reclutamento, addestramento, stato e
avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di
finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
34 (Regolamento recante norme per la determinazione della
struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449):
«Art. 2. (Ordinamento generale). - 1. Omissis
2. I comandi e gli organi di esecuzione del servizio
sono a loro volta distinti in:
a) comandi territoriali: con competenza
interregionale, regionale e provinciale, in relazione alle
esigenze operative e funzionali, e comandi speciali;
b) organi di esecuzione del servizio: nuclei di
polizia tributaria, nuclei speciali, gruppi, reparti
operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori e
sezioni aeree.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato):
«Art. 32. (Studi superiori richiesti agli ufficiali).
- Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in
servizio permanente effettivo sia stato richiesto il
possesso del diploma di laurea si computano tanti anni
antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di
studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
dei relativi corsi.
Si computano altresi' gli anni corrispondenti al
corso di studi universitari, di durata inferiore al corso
di laurea, richiesti come condizione necessaria per la
nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione
ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a
ufficiale in servizio permanente effettivo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1783 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«Art. 1783. (Computo del servizio anteriormente
prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente
alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in
servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti
della determinazione dello stipendio, in base
all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono
computati gli anni corrispondenti alla durata legale del
corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per
la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo
equipollente se non coincidenti con il servizio militare.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali
previste a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 49, comma 2, del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
nuovo inquadramento del personale non direttivo e non
dirigente del Corpo della Guardia di finanza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.122
del 27 maggio 1995 - Suppl. Ordinario n. 61:
«Art. 49. (Posizione di Stato dei frequentatori dei
corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1.
Omissis
2. I frequentatori del corso di cui al comma 1,
lettere a) e b):
a) contraggono una ferma volontaria di quattro
anni, con decorrenza dalla data di arruolamento
b) al termine del corso, i dichiarati idonei,
vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e inviati
ai reparti di impiego.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, quinto comma,
della legge 23 aprile 1959, n. 189 «Ordinamento del Corpo
della guardia di finanza»:
«Art. 4. - 1. - 4. Omissis
Il mandato del Comandante generale ha una durata pari
a tre anni e non e' prorogabile ne' rinnovabile. Se non
abbia raggiunto il limite di eta' al termine del triennio,
il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite
di eta' e comunque al massimo per un altro anno.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 «Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del
Corpo della (Guardia di finanza e' necessario possedere i
seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani;
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea;
c) essere riconosciuti in possesso della idoneita'
psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
ufficiale in servizio permanente;
c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati
alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla
massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite
dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207;
c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso;
d) essere in possesso dei diritti civili e
politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o
dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la
specializzazione o la specialita' per cui si concorre;
f) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche
l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo
non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
g) non essere imputati, condannati, ovvero aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
ne' essere o essere stati sottoposti a misure di
prevenzione.
g-bis) non essere stati dimessi, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non
essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero,
se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver
successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che
siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un
procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare
l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a
un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
g-septies) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale
del Corpo della guardia di finanza.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 36 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione dell'art. 3
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24.
c).
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche
l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo
non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
l) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente
per il quale si concorre;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o di polizia.
1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri
da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non
sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f)
del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle del personale delle Forze di'
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al
servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle
azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate
ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso
pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in
possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle del personale del Corpo della
Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido
al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio
caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare
con determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.».
«Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai
concorsi). - 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma
1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo
37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al
ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i
finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari
nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno
di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai
corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio
prestato, secondo le disposizioni emanate con
determinazione del Comandante generale, sulla base dei
requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) se in servizio permanente, non siano stati
dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore
ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore,
abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di
non idoneita';
5) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
6) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
7-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i
seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore
ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa
metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
ne' essere o essere stato sottoposto a misure di
prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore
del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal
fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in
rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito
positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o la
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo
non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o
risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il
conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della
guardia di finanza;
8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti
alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del
decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione
dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui
all'articolo 721 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito
dal bando di concorso;
9) non essere stato destituito, dispensato o
dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento
disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita
di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente
per il quale si concorre;
10) non essere stato dimesso, per motivi
disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze
armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti
dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito
favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola
nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un
quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove
concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
giudicati meritevoli che abbiano conseguito la
specializzazione di motorista navale con maggior punteggio
di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a
parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior
grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore
eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2
non e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dci limiti di eta'
previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, la
qualifica almeno di "superiore alla media" o giudizio
equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio,
sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita',
dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero
da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a
maresciallo;
4) non risultino imputati o condannati ovvero non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi
dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti ad un procedimento
disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione
di una sanzione piu' grave della consegna, ad un
procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento
disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dall'impiego o in
aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei
all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati
non idonei al grado superiore, abbiano successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi
almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
8) siano in possesso di un diploma di istruzione
secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35,
comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale
in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al
concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2),
dello stesso articolo 35;
8-bis) siano riconosciuti in possesso
dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato
quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;
b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e
finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla
precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di
servizio nel Corpo:
1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel
corpo;
2) siano in possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado.
5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di
partecipazione per un contingente diverso da quello di
appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per
ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b).
5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1
e di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la
partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e
archivista in servizio permanente della Banda musicale del
Corpo della guardia di finanza, e' richiesto:
a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni 18
e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio
nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni;
b) di non essere stati giudicati non idonei a
prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.
6. Con determinazione del comandante generale della
Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento,
l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma
1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.».