Art. 21 
 
Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia
                             di finanza 
 
  1. Al fine di potenziare i settori informatico  e  dell'innovazione
tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e  sanitario,  il
Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei  limiti
delle risorse finanziarie  disponibili  e  a  valere  sulle  facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato a indire
concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento,  con  il
grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi: 
    a) di eta' non superiore a 28 anni; 
    b) in  possesso,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso,  di  una
laurea triennale, rientrante nelle  classi  di  laurea  previste  dal
bando  di  concorso,  in  materie  informatiche,  tecnico-logistiche,
aeronautiche, navali o  abilitanti  all'esercizio  delle  professioni
sanitarie specificate dal medesimo bando,  nonche',  per  il  settore
sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale. 
  2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al  comma
1  sono  recuperati   nell'ambito   dell'esercizio   delle   facolta'
assunzionali relative all'anno di riferimento. 
  3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono: 
    a)  nominati  marescialli  con  anzianita'   relativa   stabilita
nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale  di  concorso,  con
decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i
parigrado  del  contingente  ordinario  in  possesso  della  medesima
anzianita' giuridica di grado. Gli  effetti  economici  della  nomina
decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva  alla
data di inizio del corso; 
    b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non
inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita'  relativa
e'  rideterminata  nell'ordine  della  graduatoria  finale,  con   la
decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del  Comandante
Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e
le modalita'  di  svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i  relativi
programmi didattici, nonche' la  disciplina  dei  casi  di  rinvio  e
mancato superamento del medesimo corso; 
    c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera  b),  allo
svolgimento di incarichi  propri  del  settore  per  il  quale  hanno
concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi. 
  4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma  2,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale  arruolato
ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nei  settori
tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario e'  attribuita  la
qualifica di agente di pubblica sicurezza. 
  5. Al personale di cui al comma 4 del presente articolo e a  quello
gia' reclutato ai sensi dell'articolo 15,  commi  da  25  a  29,  del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74,  qualora  impiegato  nell'ambito
degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2,  comma
2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio  1999,  n.  34,  sono  altresi'  attribuite  le
qualifiche di ufficiale di polizia  giudiziaria  e  di  ufficiale  di
polizia  tributaria,  previa  frequenza  di  un  ulteriore  corso  di
formazione che si svolge con le modalita' definite con determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza. 
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e 1783 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
si  applicano,  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei
settori     informatico     e      dell'innovazione      tecnologica,
tecnico-logistico, aeronautico, navale nonche' sanitario, per la  cui
nomina in servizio permanente effettivo  sia  richiesto  il  possesso
della laurea o titolo equipollente. 
  7. In deroga all'articolo 49, comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato  ai  sensi
del comma 1 del presente articolo contrae una ferma volontaria di due
anni, con decorrenza dalla data di arruolamento. 
  8. Si  applicano,  ove  non  diversamente  stabilito  dal  presente
articolo e in quanto  compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di
ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento  degli
ispettori del Corpo della guardia di finanza  di  cui  al  richiamato
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
  8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4,  quinto  comma,
della legge 23  aprile  1959,  n.  189,  il  mandato  del  Comandante
generale della Guardia di finanza in corso alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  e'  prorogato
fino al 31 dicembre 2026. 
  9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 40
dell'11 marzo 2024: 
    a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del  decreto  legislativo
19 marzo 2001, n. 69, le  parole  «la  guida  in  stato  di  ebbrezza
costituente reato,» sono soppresse; 
    b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199: 
      1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida  in
stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse; 
      2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6),  le  parole
«la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportail testo dell'articolo 8-bis, comma 2,  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, (Adeguamento  dei
          compiti  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  a  norma
          dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78): 
                «Art. 8-bis. (Qualifiche degli appartenenti al  Corpo
          della guardia di finanza). - 1. Omissis. 
                2.  Agli  appartenenti  al   ruolo   ispettori   sono
          attribuite  le   qualifiche   di   ufficiale   di   polizia
          giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria  e  agente  di
          pubblica sicurezza. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15, commi da  25  a
          29, del decreto-legge 22 aprile 2023,  n.  44,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  21  giugno  2023,  n.  74,
          recante «Disposizioni urgenti per  il  rafforzamento  della
          capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 15. (Disposizioni per  il  potenziamento  e  la
          rideterminazione degli organici delle Forze  di  polizia  e
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia  di
          finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
          alla Polizia di Stato  e  alla  Polizia  penitenziaria).  -
          1.-24. Omissis. 
                25. Al fine di potenziare il Servizio  sanitario  del
          Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per  l'anno
          2023, l'assunzione straordinaria di complessive  10  unita'
          di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
          facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
          prima del 1° luglio 2023. A  tal  fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 246.559 euro nel  2023,  554.047  euro  nel  2024,
          565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275  euro
          nel 2027, 576.275 euro nel 2028,  576.275  euro  nel  2029,
          576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981  euro
          nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033  e,  per
          le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
          di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024. 
                26. Fermo restando quanto previsto dal comma  29,  le
          assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono,  con
          il grado di maresciallo,  mediante  concorso  pubblico  per
          titoli  ed  esami,  al  quale  sono  ammessi  i   cittadini
          italiani, anche se alle  armi,  in  possesso  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) eta' non superiore ad anni 28; 
                  b) essere in possesso, alla data  di  scadenza  del
          termine   per   la   presentazione   della    domanda    di
          partecipazione  al  concorso,  di  una   laurea   triennale
          abilitante  all'esercizio  delle   professioni   sanitarie,
          rientrante nelle classi di laurea  previste  dal  bando  di
          concorso,  o  titolo  equipollente  e  dell'iscrizione   al
          relativo albo professionale. 
                27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono: 
                  a) nominati  marescialli  con  anzianita'  relativa
          stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria  finale
          di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e
          iscritti in ruolo  dopo  i  parigrado  del  contingente  di
          appartenenza  in   possesso   della   medesima   anzianita'
          giuridica di grado; 
                  b) avviati alla frequenza di un corso di formazione
          di durata non inferiore a  sei  mesi,  al  superamento  del
          quale l'anzianita' relativa  e'  rideterminata  nell'ordine
          della graduatoria finale, con la  decorrenza  di  cui  alla
          lettera a).  Con  determinazione  del  Comandante  generale
          della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la  sede
          e le modalita' di svolgimento  del  corso,  ivi  inclusi  i
          relativi programmi didattici,  nonche'  la  disciplina  dei
          casi di mancato superamento del medesimo corso; 
                  c) destinati, al termine  del  corso  di  cui  alla
          lettera  b),  allo  svolgimento  di  incarichi  propri  del
          Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza,  con
          vincolo di impiego, presso le  articolazioni  del  medesimo
          Servizio sanitario. 
                28. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo
          8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
          68, al personale  arruolato  ai  sensi  del  comma  25  del
          presente articolo, collocato in soprannumero negli organici
          del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza,  e'
          attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza  e,
          in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a)  e  b),  del
          decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  il  medesimo
          personale contrae una ferma volontaria  di  due  anni,  con
          decorrenza dalla data di arruolamento. 
                29. Si applicano, ove non diversamente stabilito  dal
          presente articolo e in quanto compatibili, le  disposizioni
          in  materia  di  reclutamento,   addestramento,   stato   e
          avanzamento degli ispettori  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n.
          34 (Regolamento recante norme per la  determinazione  della
          struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
          sensi dell'articolo  27,  commi  3  e  4,  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449): 
                «Art. 2. (Ordinamento generale). - 1. Omissis 
                2. I comandi e gli organi di esecuzione del  servizio
          sono a loro volta distinti in: 
                  a)    comandi    territoriali:    con    competenza
          interregionale, regionale e provinciale, in relazione  alle
          esigenze operative e funzionali, e comandi speciali; 
                  b) organi di esecuzione  del  servizio:  nuclei  di
          polizia  tributaria,  nuclei  speciali,   gruppi,   reparti
          operativi minori, stazioni navali, reparti navali minori  e
          sezioni aeree. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092
          (Approvazione del testo unico delle norme  sul  trattamento
          di  quiescenza  dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato): 
                «Art. 32. (Studi superiori richiesti agli ufficiali).
          - Nei confronti  degli  ufficiali  per  la  cui  nomina  in
          servizio  permanente  effettivo  sia  stato  richiesto   il
          possesso del diploma di  laurea  si  computano  tanti  anni
          antecedenti alla data di conseguimento di detto  titolo  di
          studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale
          dei relativi corsi. 
                Si computano  altresi'  gli  anni  corrispondenti  al
          corso di studi universitari, di durata inferiore  al  corso
          di laurea, richiesti  come  condizione  necessaria  per  la
          nomina in servizio permanente effettivo o per  l'ammissione
          ai corsi normali delle accademie militari per la  nomina  a
          ufficiale in servizio permanente effettivo.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1783  del  citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
                «Art.  1783.  (Computo  del  servizio   anteriormente
          prestato). - 1. Il servizio militare prestato anteriormente
          alla  nomina  a  ufficiale,  sottufficiale  e  graduato  in
          servizio permanente, e' computato per intero, agli  effetti
          della   determinazione    dello    stipendio,    in    base
          all'anzianita'  di  servizio;  agli  stessi  effetti,  sono
          computati gli anni corrispondenti alla  durata  legale  del
          corso di studi universitari, in favore degli ufficiali  per
          la nomina dei  quali  e'  richiesta  una  laurea  o  titolo
          equipollente se non coincidenti con il servizio militare. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche ai marescialli a valere sulle  facolta'  assunzionali
          previste a legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 49,  comma  2,  del
          decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199  «Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          nuovo inquadramento  del  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente del Corpo della Guardia di  finanza»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  n.122
          del 27 maggio 1995 - Suppl. Ordinario n. 61: 
                «Art. 49. (Posizione di Stato dei  frequentatori  dei
          corsi per il conferimento della nomina a maresciallo). - 1.
          Omissis 
                2. I frequentatori del  corso  di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e b): 
                  a) contraggono  una  ferma  volontaria  di  quattro
          anni, con decorrenza dalla data di arruolamento 
                  b) al  termine  del  corso,  i  dichiarati  idonei,
          vengono nominati maresciallo in ferma volontaria e  inviati
          ai reparti di impiego. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  4,  quinto  comma,
          della legge 23 aprile 1959, n. 189 «Ordinamento  del  Corpo
          della guardia di finanza»: 
                «Art. 4. - 1. - 4. Omissis 
                Il mandato del Comandante generale ha una durata pari
          a tre anni e non e' prorogabile  ne'  rinnovabile.  Se  non
          abbia raggiunto il limite di eta' al termine del  triennio,
          il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite
          di eta' e comunque al massimo per un altro anno. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69  «Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma
          dell'articolo 4 della legge 31 marzo  2000,  n.  78»,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 5 (Disposizioni comuni). - 1. Per conseguire la
          nomina ad ufficiale in servizio  permanente  effettivo  del
          Corpo della (Guardia di finanza e' necessario  possedere  i
          seguenti requisiti: 
                  a) essere cittadini italiani; 
                  b) essere in  possesso  di  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado ovvero di diploma di laurea; 
                  c) essere riconosciuti in possesso della  idoneita'
          psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale
          ufficiale in servizio permanente; 
                  c-bis) rientrare  nei  parametri  fisici  correlati
          alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
          massa metabolicamente attiva secondo le  tabelle  stabilite
          dal decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
          2015, n. 207; 
                  c-ter) assenza di tatuaggi o  di  altre  permanenti
          alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
          a interventi  di  natura  comunque  sanitaria,  lesivi  del
          decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione
          dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di  cui
          all'articolo  721  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo  quanto  stabilito
          dal bando di concorso; 
                  d)  essere  in  possesso  dei  diritti   civili   e
          politici; 
                  e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati   o
          dichiarati  decaduti  dall'impiego  presso   una   pubblica
          amministrazione,  licenziati  dal  lavoro  alle  dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni a seguito  di  procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia,
          a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
          di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la
          specializzazione o la specialita' per cui si concorre; 
                  f)  essere  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
          all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A  tal
          fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
          l'irreprensibilita'  del  comportamento  del  candidato  in
          rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. 
                Sono  causa  di  esclusione  dall'arruolamento  anche
          l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o  la
          detenzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  a  scopo
          non  terapeutico,  anche   se   saltuari,   occasionali   o
          risalenti; 
                  g) non essere  imputati,  condannati,  ovvero  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitti non colposi,
          ne'  essere  o  essere  stati  sottoposti   a   misure   di
          prevenzione. 
                  g-bis)  non  essere  stati  dimessi,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie,  scuole,  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate e di polizia; 
                  g-ter) per i militari in servizio  permanente,  non
          essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento  ovvero,
          se   dichiarati   non    idonei    all'avanzamento,    aver
          successivamente conseguito un giudizio di idoneita'  e  che
          siano trascorsi almeno cinque anni dalla  dichiarazione  di
          non idoneita'; 
                  g-quater) non aver riportato, nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 
                  g-quinquies)   non   essere   sottoposti    a    un
          procedimento disciplinare di corpo da  cui  possa  derivare
          l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna,  a
          un procedimento disciplinare di stato o a  un  procedimento
          disciplinare ai  sensi  dell'articolo  17  delle  norme  di
          attuazione, di coordinamento e transitorie  del  codice  di
          procedura penale; 
                  g-sexies) non  essere  sospesi  dall'impiego  o  in
          aspettativa; 
                  g-septies) non trovarsi, alla  data  dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato di  ufficiale
          del Corpo della guardia di finanza. 
                  Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 6 e 36 del decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 199 «Attuazione dell'art.  3
          della legge 6 marzo 1992,  n.  216,  in  materia  di  nuovo
          inquadramento del personale non direttivo e  non  dirigente
          del Corpo della Guardia di finanza», come modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso).  -  1.
          L'ammissione al corso per la  promozione  a  finanziere  ha
          luogo mediante un concorso al quale possono essere  ammessi
          i giovani in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) cittadinanza italiana e  godimento  dei  diritti
          civili e politici; 
                  b) eta', alla data indicata nel bando di  concorso,
          non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 24. 
                  c). 
                  d)  idoneita'   fisico-attitudinale   al   servizio
          incondizionato nella Guardia di finanza; 
                  d-bis) assenza di tatuaggi o  di  altre  permanenti
          alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
          a interventi  di  natura  comunque  sanitaria,  lesivi  del
          decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione
          dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di  cui
          all'articolo  721  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo  quanto  stabilito
          dal bando di concorso; 
                  e) rientrare nei parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
                  f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
          secondo grado che consente l'iscrizione  ai  corsi  per  il
          conseguimento della laurea; 
                  g)   non   essere,   alla    data    dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  ovvero  non  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
          ne'  essere  o  essere  stato  sottoposto   a   misure   di
          prevenzione; 
                  h)   non   trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico  di
          finanziere; 
                  i)  essere  in  possesso  dei  requisiti   di   cui
          all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A  tal
          fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
          l'irreprensibilita'  del  comportamento  del  candidato  in
          rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. 
                Sono  causa  di  esclusione  dall'arruolamento  anche
          l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, l'uso o  la
          detenzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  a  scopo
          non  terapeutico,  anche   se   saltuari,   occasionali   o
          risalenti; 
                  l)  non  essere  stato  destituito,  dispensato   o
          dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso   una   Pubblica
          amministrazione,  licenziato  dal  lavoro  alle  dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni a seguito  di  procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
          di bordo o al volo, qualora compatibili con il  contingente
          per il quale si concorre; 
                  m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
          all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva. 
                  m-bis)  non  essere  stato  dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie, scuole o  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate o di polizia. 
                1-bis. Per il reclutamento degli  allievi  finanzieri
          da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti,  non
          sono richiesti i requisiti indicati alle lettere  e)  e  f)
          del comma 1. Gli aspiranti devono essere  in  possesso  del
          diploma di istruzione secondaria di primo grado. 
                2. Possono inoltre essere ammessi  al  corso  per  la
          promozione  a   finanziere,   nell'ambito   delle   vacanze
          disponibili, il coniuge ed i figli  superstiti,  nonche'  i
          fratelli  o  le  sorelle  del  personale  delle  Forze  di'
          polizia,  deceduto  o  reso  permanentemente  invalido   al
          servizio, con invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per
          cento della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza  delle
          azioni criminose di cui all'articolo  82,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed alle leggi ivi richiamate
          ovvero  per  effetto  di   ferite   o   lesioni   riportate
          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso
          pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche'  siano  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 1. 
                3. Le disposizioni di cui al comma  2  si  applicano,
          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai
          fratelli o alle  sorelle  del  personale  del  Corpo  della
          Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido
          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per
          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace  ovvero  in  attivita'  di  servizio
          caratterizzate da esposizione al  rischio,  da  individuare
          con determinazione del Comandante generale della guardia di
          finanza.». 
                «Art.  36  (Requisiti  per   la   partecipazione   ai
          concorsi). - 1. Al concorso di cui all'articolo  35,  comma
          1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo
          37, sono ammessi: 
                  a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti  ed  al
          ruolo appuntati e finanzieri,  gli  allievi  finanzieri,  i
          finanzieri ausiliari e  gli  allievi  finanzieri  ausiliari
          nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata,
          che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo
          della guardia di finanza che: 
                    1) non abbiano superato il trentacinquesimo  anno
          di eta'; 
                    2) siano in possesso del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  ai
          corsi per il conseguimento della laurea; 
                    3) non abbiano  demeritato  durante  il  servizio
          prestato,   secondo    le    disposizioni    emanate    con
          determinazione del  Comandante  generale,  sulla  base  dei
          requisiti di cui all'articolo 10, comma 3; 
                    4) se in servizio  permanente,  non  siano  stati
          dichiarati non idonei all'avanzamento  al  grado  superiore
          ovvero,  se  dichiarati  non  idonei  al  grado  superiore,
          abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita'
          e siano trascorsi almeno due anni  dalla  dichiarazione  di
          non idoneita'; 
                    5) non risultino imputati o condannati ovvero non
          abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena   ai   sensi
          dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
          o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
                    6)  non  siano  sottoposti  ad  un   procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave  della   consegna,   ad   un
          procedimento disciplinare di stato  o  ad  un  procedimento
          disciplinare  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
                    7)  non   siano   sospesi   dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
                    7-bis)    siano    riconosciuti    in    possesso
          dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio   incondizionato
          quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; 
                  b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono  i
          seguenti requisiti: 
                    1) cittadinanza italiana e godimento dei  diritti
          civili e politici; 
                    2) eta' non inferiore ad anni 17 e non  superiore
          ad anni 26; 
                    3) rientrare nei parametri fisici correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,
          n. 207; 
                    4)   non   essere,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento,  imputato  o  condannato  ovvero  non  aver
          ottenuto l'applicazione della pena ai  sensi  dell'articolo
          444 del codice di procedura penale per delitto non colposo,
          ne'  essere  o  essere  stato  sottoposto   a   misure   di
          prevenzione; 
                    5)  non  trovarsi,   alla   data   dell'effettivo
          incorporamento, in situazioni  comunque  incompatibili  con
          l'acquisizione o la conservazione dello stato di  ispettore
          del Corpo della guardia di finanza; 
                    6)  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A  tal
          fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
          l'irreprensibilita'  del  comportamento  del  candidato  in
          rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono
          causa  di  esclusione   dall'arruolamento   anche   l'esito
          positivo  agli  accertamenti  diagnostici,   l'uso   o   la
          detenzione di sostanze stupefacenti o  psicotrope  a  scopo
          non  terapeutico,  anche   se   saltuari,   occasionali   o
          risalenti; 
                    7) possesso del diploma di istruzione  secondaria
          di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per  il
          conseguimento della laurea; 
                    8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita'
          psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
          quale maresciallo  in  ferma  volontaria  del  Corpo  della
          guardia di finanza; 
                    8-bis) assenza di tatuaggi o di altre  permanenti
          alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti
          a interventi  di  natura  comunque  sanitaria,  lesivi  del
          decoro dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione
          dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di  cui
          all'articolo  721  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo  quanto  stabilito
          dal bando di concorso; 
                    9) non  essere  stato  destituito,  dispensato  o
          dichiarato  decaduto  dall'impiego  presso   una   Pubblica
          amministrazione,  licenziato  dal  lavoro  alle  dipendenze
          delle pubbliche amministrazioni a seguito  di  procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla  vita
          di bordo o al volo, qualora compatibili con il  contingente
          per il quale si concorre; 
                    10)  non  essere  stato   dimesso,   per   motivi
          disciplinari o per  inattitudine  alla  vita  militare,  da
          accademie,  scuole,  istituti  di  formazione  delle  Forze
          armate e di polizia. 
                2. Il personale in possesso dei  requisiti  stabiliti
          dal comma 1, lett. a), che  abbia  frequentato,  con  esito
          favorevole, il corso  motoristi  navali  presso  la  scuola
          nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole
          dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a),  numero  3),
          puo' essere ammesso, a domanda, nel limite  massimo  di  un
          quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al
          corso di cui all'art. 35 con esonero dalle  relative  prove
          concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari
          giudicati   meritevoli   che    abbiano    conseguito    la
          specializzazione di motorista navale con maggior  punteggio
          di merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a
          parita' di punteggio,  nell'ordine,  a  quelli  di  maggior
          grado, di maggiore anzianita' di  servizio  e  di  maggiore
          eta'. 
                3. La partecipazione al concorso di cui  al  comma  2
          non e' ammessa per piu' di due volte. 
                4. Non si applicano gli aumenti dci  limiti  di  eta'
          previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b),
          indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere
          ammessi: 
                  a) gli appartenenti al ruolo "sovrintendenti" che: 
                    1) abbiano riportato,  nell'ultimo  triennio,  la
          qualifica almeno  di  "superiore  alla  media"  o  giudizio
          equivalente; 
                    2) non abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 
                    3) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',
          dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero
          da corsi equipollenti per il conseguimento della  nomina  a
          maresciallo; 
                    4) non risultino imputati o condannati ovvero non
          abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena   ai   sensi
          dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, ne' siano
          o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
                    5)  non  siano  sottoposti  ad  un   procedimento
          disciplinare di corpo da cui possa  derivare  l'irrogazione
          di  una  sanzione  piu'  grave  della   consegna,   ad   un
          procedimento disciplinare di stato  o  ad  un  procedimento
          disciplinare  ai  sensi  dell'articolo   17   del   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n. 271; 
                    6)  non   siano   sospesi   dall'impiego   o   in
          aspettativa; 
                    7)  non  siano  stati   dichiarati   non   idonei
          all'avanzamento al grado superiore, ovvero,  se  dichiarati
          non idonei  al  grado  superiore,  abbiano  successivamente
          conseguito un  giudizio  di  idoneita'  e  siano  trascorsi
          almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 
                    8) siano in possesso di un diploma di  istruzione
          secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari,
          qualora partecipano al concorso  di  cui  all'articolo  35,
          comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della  laurea  triennale
          in discipline economico-giuridiche qualora  partecipano  al
          concorso di cui al successivo comma 1, lettera b),  n.  2),
          dello stesso articolo 35; 
                    8-bis)    siano    riconosciuti    in    possesso
          dell'idoneita'  attitudinale  al  servizio   incondizionato
          quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza; 
                  b)  gli  appartenenti   al   ruolo   «appuntati   e
          finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui  alla
          precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di
          servizio nel Corpo: 
                    1) abbiano compiuto almeno 7 anni di servizio nel
          corpo; 
                    2) siano in possesso del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo grado. 
                5-bis.  Gli  aspiranti  che  presentano  domanda   di
          partecipazione per un  contingente  diverso  da  quello  di
          appartenenza  non  sono  ammessi   ai   concorsi   di   cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera b). 
                5-ter. I brigadieri  capo  possono  partecipare,  per
          ciascun  anno,  soltanto  ad  uno  dei  concorsi   di   cui
          all'articolo 35, comma 1, lettera b). 
                5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma  1
          e di cui all'articolo 3, commi  2  e  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la
          partecipazione ai concorsi per  la  nomina  a  esecutore  e
          archivista in servizio permanente della Banda musicale  del
          Corpo della guardia di finanza, e' richiesto: 
                  a) il possesso di un'eta' non inferiore ad anni  18
          e non superiore ad anni 40. Per il  personale  in  servizio
          nel Corpo della guardia di  finanza,  nelle  Forze  armate,
          nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, il limite anagrafico massimo e' elevato a 45 anni; 
                  b) di non  essere  stati  giudicati  non  idonei  a
          prestare servizio nel medesimo complesso bandistico. 
                6. Con determinazione del comandante  generale  della
          Guardia di finanza puo' essere disposta, in  ogni  momento,
          l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35,  comma
          1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.».