Art. 21 bis 
 
Misure urgenti in tema di funzionalita' del Corpo  della  Guardia  di
                               finanza 
 
  1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Non  puo'  essere  inserito   nell'aliquota   di   avanzamento
l'ufficiale: 
  a) nei cui confronti sia stata emessa,  per  delitto  non  colposo,
sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche
qualora la pena sia condizionalmente sospesa; 
  b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato; 
  c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
  d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore
a sessanta giorni». 
  2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La promozione a finanziere e'  sospesa  qualora  nei  confronti
dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma  1,
sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza  di  condanna  in
primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o
decreto penale di condanna  esecutivo,  anche  qualora  la  pena  sia
condizionalmente sospesa»; 
  b) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri"  e'
escluso dalla valutazione qualora, alla data  in  cui  ha  inizio  la
procedura di avanzamento: a) risulti  sospeso  dall'impiego;  b)  nei
suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di
condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta o decreto penale di condanna esecutivo,  anche  qualora  la
pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto  a  procedimento
disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato  da  cui
scaturisca una detrazione o riduzione  d'anzianita'.  Della  predetta
esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione
al militare interessato. Il provvedimento di esclusione  e'  adottato
con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza»; 
  c) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.   Il   personale   appartenente   ai   ruoli   "ispettori"    e
"sovrintendenti" e' escluso dalle  aliquote  qualora,  alla  data  di
formazione delle stesse: 
  a) nei suoi confronti sia stata emessa, per  delitto  non  colposo,
sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza  di  applicazione
della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche
qualora la pena sia condizionalmente sospesa; 
  b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; 
  c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado; 
  d) si trovi in  una  posizione  di  stato  da  cui  scaturisca  una
detrazione o riduzione d'anzianita'». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 18  (Aliquote  di  ruolo  ed  impedimenti  alla
          valutazione). - 1. L'ufficiale,  per  essere  valutato  per
          l'avanzamento ad anzianita'  o  a  scelta,  deve,  trovarsi
          compreso in  apposite  aliquote  di  ruolo,  salvo  che  il
          presente decreto non disponga altrimenti. 
                2.  Non  puo'  essere  valutato   per   l'avanzamento
          l'ufficiale  che  ricopra  la  carica  di  Ministro  o   di
          Sottosegretario di Stato. 
                3.  Non  puo'  essere   inserito   nell'aliquota   di
          avanzamento l'ufficiale: 
                  a) nei cui confronti sia stata emessa, per  delitto
          non colposo, sentenza di condanna  in  primo  grado  ovvero
          sentenza di applicazione della pena su richiesta o  decreto
          penale di condanna esecutivo, anche  qualora  la  pena  sia
          condizionalmente sospesa; 
                  b) sottoposto a procedimento  disciplinare  da  cui
          possa derivare una sanzione di stato; 
                  c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
                  d) in aspettativa  per  qualsiasi  motivo  per  una
          durata non inferiore a sessanta giorni. 
                4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva  ad
          una pena non inferiore a due anni per delitto  non  colposo
          compiuto  mediante  comportamenti  contrari  ai  doveri  di
          fedelta'  alle  istituzioni  ovvero  lesivi  del  prestigio
          dell'Amministrazione o dell'onere militare  e'  escluso  da
          ogni procedura di avanzamento. 
                5.  La  valutazione  dell'ufficiale   che,   inserito
          nell'aliquota  di  valutazione,  si  trovi  in  una   delle
          condizioni  di  cui  al  comma   3   e'   sospesa.   Quando
          eccezionalmente le autorita' competenti  ritengano  di  non
          poter    addivenire    alla    pronuncia    del    giudizio
          sull'avanzamento,  sospendono  il  giudizio  indicandone  i
          motivi.   All'ufficiale   e'   data   comunicazione   della
          sospensione della valutazione  e  dei  motivi  che  l'hanno
          determinata.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 11  e  55,  del
          citato decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  199,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   8   (Posizione   di   stato   degli   allievi
          finanzieri).  -  1.  Gli  ammessi  al  corso  per   allievo
          finanziere sono promossi finanzieri  dopo  sei  mesi  dalla
          data di  arruolamento,  se  giudicati  idonei  da  apposita
          commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante
          generale o dell'autorita' da esso delegata. I  militari  in
          servizio e in  congedo  delle  forze  armate  e  quelli  in
          congedo della  guardia  di  finanza  nonche'  il  personale
          appartenente alle forze di  polizia  a  ordinamento  civile
          perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto
          della ammissione al corso. 
                2. La commissione di cui al  precedente  comma  viene
          nominata  con  determinazione  del  Comandante  generale  o
          dell'autorita' da esso delegata. 
                3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora  nei
          confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai
          sensi del comma  1,  sia  stata  emessa,  per  delitto  non
          colposo,  sentenza  di  condanna  in  primo  grado   ovvero
          sentenza di applicazione della pena su richiesta o  decreto
          penale di condanna esecutivo, anche  qualora  la  pena  sia
          condizionalmente sospesa. 
                4. Al venir meno della causa  impeditiva  specificata
          al comma 3, trovano applicazione le  disposizioni  relative
          alla decorrenza  della  promozione  di  cui  al  successivo
          articolo 11, comma 2. 
                5.     Gli     allievi      finanzieri,      all'atto
          dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni
          quattro.». 
                «Art. 11 (Esclusione  dalla  valutazione).  -  1.  Il
          personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e'
          escluso dalla valutazione qualora,  alla  data  in  cui  ha
          inizio la procedura di avanzamento: 
                  a) risulti sospeso dall'impiego; 
                  b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto
          non colposo, sentenza di condanna  in  primo  grado  ovvero
          sentenza di applicazione della pena su richiesta o  decreto
          penale di condanna esecutivo, anche  qualora  la  pena  sia
          condizionalmente sospesa; 
                  c) sia sottoposto a  procedimento  disciplinare  di
          stato; 
                  d) si trovi  in  una  posizione  di  stato  da  cui
          scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. 
                Della predetta esclusione e dei  motivi  che  l'hanno
          determinata e' data comunicazione al militare  interessato.
          Il   provvedimento   di   esclusione   e'   adottato    con
          determinazione del Comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza. 
                2. Al  venir  meno  delle  singole  cause  impeditive
          elencate al comma 1,  purche'  sussistano  i  requisiti  di
          legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale  deve
          essere sottoposto a valutazione con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve  essere  promosso
          con la stessa decorrenza che gli sarebbe  spettata  qualora
          la valutazione fosse  stata  effettuata  in  assenza  della
          causa impeditiva.». 
                «Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). -
          1. Nelle aliquote di valutazione  sono  inclusi  tutti  gli
          ispettori  ed  i  sovrintendenti  che  alla  data  indicata
          nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni  di  cui
          all'articolo  53.  Per   l'inclusione   in   aliquota   dei
          marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
          possesso di una laurea triennale rientrante  in  una  delle
          classi  individuate  con  determinazione   del   Comandante
          generale della guardia di finanza. 
                1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non
          promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
          un ulteriore anno  di  anzianita'  di  grado  nell'anno  di
          formazione dell'aliquota di riferimento. 
                2. Il personale appartenente ai ruoli  "ispettori"  e
          "sovrintendenti" e' escluso dalle  aliquote  qualora,  alla
          data di formazione delle stesse: 
                  a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto
          non colposo, sentenza di condanna  in  primo  grado  ovvero
          sentenza di applicazione della pena su richiesta o  decreto
          penale di condanna esecutivo, anche  qualora  la  pena  sia
          condizionalmente sospesa; 
                  b) sia sottoposto a  procedimento  disciplinare  di
          stato; 
                  c)  risulti  sospeso  dall'impiego   ovvero   dalle
          funzioni del grado; 
                  d) si trovi  in  una  posizione  di  stato  da  cui
          scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. 
                3. Nei riguardi degli ispettori e dei  sovrintendenti
          esclusi  dalle  aliquote  di  valutazione  per   non   aver
          maturato, per motivi di  servizio,  le  condizioni  di  cui
          all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
          2,  e'  apposta  riserva  fino  al  cessare   delle   cause
          impeditive. 
                4. Al venir meno  delle  predette  cause  impeditive,
          salvo che  le  stesse  non  comportino  la  cessazione  dal
          servizio,  gli  interessati  sono  inclusi,  affinche'   si
          proceda  al  loro  scrutinio  nell'aliquota   nella   quale
          avrebbero dovuto  essere  inseriti  laddove  non  si  fosse
          manifestata   la   causa   di   esclusione.   Gli    stessi
          conseguiranno,  eventualmente,  la  promozione   al   grado
          superiore  con  la  medesima  anzianita'  che  gli  sarebbe
          spettata qualora non  si  fosse  manifestata  la  causa  di
          esclusione.».