Art. 21 bis
Misure urgenti in tema di funzionalita' del Corpo della Guardia di
finanza
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento
l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto non colposo,
sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche
qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una
sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore
a sessanta giorni».
2. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei confronti
dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1,
sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di condanna in
primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o
decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa»;
b) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e'
escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la
procedura di avanzamento: a) risulti sospeso dall'impiego; b) nei
suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo, sentenza di
condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la
pena sia condizionalmente sospesa; c) sia sottoposto a procedimento
disciplinare di stato; d) si trovi in una posizione di stato da cui
scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'. Della predetta
esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione
al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e' adottato
con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza»;
c) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e
"sovrintendenti" e' escluso dalle aliquote qualora, alla data di
formazione delle stesse:
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto non colposo,
sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche
qualora la pena sia condizionalmente sospesa;
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle funzioni del grado;
d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una
detrazione o riduzione d'anzianita'».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 18 (Aliquote di ruolo ed impedimenti alla
valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per
l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve, trovarsi
compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il
presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento
l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento l'ufficiale:
a) nei cui confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui
possa derivare una sanzione di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una
durata non inferiore a sessanta giorni.
4. L'ufficiale condannato con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo
compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di
fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio
dell'Amministrazione o dell'onere militare e' escluso da
ogni procedura di avanzamento.
5. La valutazione dell'ufficiale che, inserito
nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle
condizioni di cui al comma 3 e' sospesa. Quando
eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non
poter addivenire alla pronuncia del giudizio
sull'avanzamento, sospendono il giudizio indicandone i
motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della
sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno
determinata.».
- Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e 55, del
citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Posizione di stato degli allievi
finanzieri). - 1. Gli ammessi al corso per allievo
finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla
data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita
commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante
generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in
servizio e in congedo delle forze armate e quelli in
congedo della guardia di finanza nonche' il personale
appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile
perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto
della ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene
nominata con determinazione del Comandante generale o
dell'autorita' da esso delegata.
3. La promozione a finanziere e' sospesa qualora nei
confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai
sensi del comma 1, sia stata emessa, per delitto non
colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa.
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata
al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative
alla decorrenza della promozione di cui al successivo
articolo 11, comma 2.
5. Gli allievi finanzieri, all'atto
dell'arruolamento, contraggono una ferma volontaria di anni
quattro.».
«Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il
personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" e'
escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha
inizio la procedura di avanzamento:
a) risulti sospeso dall'impiego;
b) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
c) sia sottoposto a procedimento disciplinare di
stato;
d) si trovi in una posizione di stato da cui
scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'.
Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno
determinata e' data comunicazione al militare interessato.
Il provvedimento di esclusione e' adottato con
determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive
elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di
legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve
essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui
all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso
con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora
la valutazione fosse stata effettuata in assenza della
causa impeditiva.».
«Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). -
1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli
ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata
nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui
all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei
marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il
possesso di una laurea triennale rientrante in una delle
classi individuate con determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza.
1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non
promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato
un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di
formazione dell'aliquota di riferimento.
2. Il personale appartenente ai ruoli "ispettori" e
"sovrintendenti" e' escluso dalle aliquote qualora, alla
data di formazione delle stesse:
a) nei suoi confronti sia stata emessa, per delitto
non colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto
penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia
condizionalmente sospesa;
b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di
stato;
c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle
funzioni del grado;
d) si trovi in una posizione di stato da cui
scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'.
3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti
esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver
maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui
all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma
2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause
impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive,
salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio, gli interessati sono inclusi, affinche' si
proceda al loro scrutinio nell'aliquota nella quale
avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse
manifestata la causa di esclusione. Gli stessi
conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado
superiore con la medesima anzianita' che gli sarebbe
spettata qualora non si fosse manifestata la causa di
esclusione.».