Art. 22
Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia
penitenziaria
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola «2022» e'
sostituita dalla seguente: «2025»;
b) il comma 14-sexiesdecies e' sostituito dal seguente:
«14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi,
rispettivamente, due concorsi straordinari per titoli, ciascuno per
350 posti di ispettore superiore, riservati al personale
appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al
ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalita'
di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella G.U. 22 giugno
2017, n. 143, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Disposizioni transitorie e finali per il
Corpo di polizia penitenziaria). - 1. Al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e'
sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto.
Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della
dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300
e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7.
2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le
tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al
presente decreto.
3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162,
le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle
tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto.
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18
settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite
dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di
facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica
iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e
femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo
anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del
ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze
esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le
conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli
agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi per qualunque causa del personale del predetto
ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli
tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010,
n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non
esercitate, dell'anno 2016.
7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle
consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di
cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della
dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti,
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di
spesa.
8. Nella fase di prima applicazione del presente
decreto:
a) alla copertura dei posti disponibili dal 31
dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei
sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili per tale organico a legislazione vigente, si
provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da
attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale
in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il
ricorso a modalita' e procedure semplificate analoghe a
quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5,
lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio
2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del
Dipartimento, secondo le seguenti aliquote:
1) per il 60 per cento dei posti disponibili per
ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono
alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a
quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che
non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio
complessivo inferiore a «buono» e sanzione disciplinare
piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato
il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
2) per il restante 40 per cento, riservato al
personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla
predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo
servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un
giudizio complessivo inferiore a «buono» e sanzione
disciplinare piu' grave della deplorazione.
I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote
sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del
relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali
vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla
procedura annuale immediatamente successiva. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dal presente decreto;
a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
dal 2018 al 2025, si provvede: 1) per il settanta per
cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per
merito comparativo ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, e superamento di un successivo corso di formazione
svolto con le modalita' di cui al comma 2; 2) per il
restante trenta per cento, mediante concorso per titoli,
riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti
che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo
servizio secondo le modalita' previste dalla precedente
lettera a), e superamento di un successivo corso di
formazione professionale svolto con le modalita' di cui
all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443;
a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unita'
soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi
della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio
2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente
disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di
ogni anno, fermo restando il computo delle carenze
organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al
completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie si
provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti
disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della
lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo
delle posizioni sovrannumerarie sia pari a:
1) 1190 al 31 dicembre 2024;
2) 1072 al 31 dicembre 2025;
3) 825 al 31 dicembre 2026;
4) 595 al 31 dicembre 2027;
5) 230 al 31 dicembre 2028;
6) 60 al 31 dicembre 2029;
7) 0 al 31 dicembre 2030;
a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e
concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
b) alla copertura degli 800 posti di vice
sovrintendente di cui all'incremento della dotazione
organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del
presente articolo, si provvede mediante un concorso
straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla
lettera a) e con modalita' da stabilire con decreto del
Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 ottobre
2019. Al personale partecipante ai posti riservati per gli
agli assistenti capo e' salvaguardato il mantenimento, a
domanda, della sede di servizio;
b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in
base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter),
il corso di formazione professionale ha la durata non
superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le
relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e
a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che
ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella
compresa entro il doppio dei posti riservati a tale
personale, oltre al contingente corrispondente ai posti
riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e,
qualora per le stesse tutti i vincitori non siano gia'
stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;
b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle
lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale
ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un
mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite con
decreto del Capo del Dipartimento.
9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo
degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore
del presente decreto rimangono disciplinate dalla
previgente normativa.
10. Fermo restando quanto previsto dal comma 9, in
fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori
avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili,
mediante concorso interno per titoli da individuare con
decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443:
a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al
ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo
le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno
precedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento
e' riservato al personale con qualifica di sovrintendente
capo; a questi ultimi e' salvaguardato il mantenimento, a
domanda, della sede di servizio;
b) per il restante 30 per cento, al personale del
ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad
una aliquota non vengono coperti la differenza va ad
aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina
alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1°
gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella
suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31
dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste
dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il
giorno precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo
scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato
dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente
decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi
previsti.
13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f)
del presente decreto si applicano a decorrere dal primo
gennaio 2026.
14. Nella fase di prima attuazione, in via
transitoria:
a) e' istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo
di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti
qualifiche:
vice commissario penitenziario, anche per la
frequenza del corso di formazione;
commissario penitenziario;
commissario capo penitenziario;
b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad
esaurimento avviene, per una sola volta, per 80 posti,
mediante concorso interno per titoli riservato al personale
del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli
ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in
possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che
consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
diploma universitario. Il citato personale non deve aver
riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare
pari o piu' grave della deplorazione ne' un giudizio
complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei posti
e' riservato ai sostituti commissari. Si applicano,
altresi', le disposizioni contenute nell' articolo 93 del
decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b)
sono nominati vice commissari e frequentano un corso di
formazione della durata non superiore a sei mesi e non
inferiore a tre mesi presso la Scuola superiore
dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo
applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti
penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice
commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo
i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice
commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 9, commi 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal
presente decreto. Si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del
medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,
significando che i periodi temporali sono quelli
disciplinati per il corso previsto dall'articolo 9, comma
1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta';
d) con decreto del capo del Dipartimento sono
individuate le modalita' di svolgimento del concorso, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di
titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le
modalita' di formazione della graduatoria, le modalita' di
svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale,
nonche' le modalita' di formazione della graduatoria di
fine corso;
e) ferma restando l'applicabilita' delle
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, per il corrispondente personale
della carriera dei funzionari, il personale con qualifica
di commissario svolge le funzioni di funzionario
responsabile di unita' operativa nell'ambito dell'area
sicurezza degli istituti di media e minore complessita' e
rilevanza;
f) la promozione alla qualifica di commissario capo
dei commissari nominati ai sensi delle lettera c) si
consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo
aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica di commissario;
g) nei confronti del personale delle varie
qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli
articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera
dei funzionari. Ferma restando l'applicabilita' al
personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di
cui all'articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con
qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni
previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto
legislativo possono essere attribuiti, o la classe
superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
anzianita'.
14-bis. Le candidate ai concorsi per l'accesso alle
qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia
penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e,
se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono
ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di
tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola
volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di
rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente
autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate
vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di
formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o
allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con
la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e
con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del
corso di formazione effettivamente frequentato. La
posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi
ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di
formazione.
14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente
superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come
modificato dal presente decreto legislativo, possono essere
attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del
disciolto Corpo degli agenti di custodia.
14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti
aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai
funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la
preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi.
14-quinquies. In fase di prima applicazione
dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146 162, la permanenza minima nella qualifica di
dirigente superiore per la nomina a dirigente generale e'
fissata in tre anni.
14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164
e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si
applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria.
14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che
al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella
qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo
con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 9 settembre 2010, n. 162.
14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo
tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non
inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al
comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al
compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in
tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica
di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo
21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli
ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al
1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente
nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o
superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di
sette anni di effettivo servizio nella qualifica di
ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010,
n. 162.
14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio
2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla
qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario
tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di
cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre
2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo
servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli
ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la
qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo
scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto
commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di
cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre
2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di
effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore
superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori
superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore
superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016
sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di
sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n.
443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con
successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione
della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non
antecedente al 1° gennaio 2025.
14-decies. I vice sovrintendenti e i vice
sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020,
previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di
sovrintendente.
14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente accede allo
scrutinio per merito assoluto per la promozione alla
qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un
anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.
14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio
2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla
procedura per l'attribuzione della denominazione di
«coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui
all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9
settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai
previsti sei anni.161
14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti
capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato
un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque
anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo
9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai
sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a
sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui
all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter,
del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e'
attribuita la denominazione di «coordinatore», con
decorrenza dal 1° gennaio 2020.
14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai
sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al
1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le
disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e
14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi
ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due
anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti
commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al
1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato
nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni
e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con
decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al
precedente comma 4 dalla stessa data.
14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono
banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per
titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore
riservati al personale appartenente, alla data del bando
che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della
Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono
stabilite con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
14-septiesdecies. Nell'anno 2020 e' bandito un
concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di
sostituto commissario, riservato al personale in possesso
della qualifica di ispettore superiore alla data del bando
che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016,
rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso,
con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al
concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I
vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per
l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con
decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027.
15. Con decorrenza 1° gennaio 2017:
a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di assistente capo;
b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017
hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio
per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno
maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a
cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito
assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
d) il personale che riveste la qualifica di
ispettore capo con una anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come
modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del
presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto
di cui al medesimo articolo;
e) il personale di cui alla lettera precedente, ai
fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo
alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso
nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella
dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente quella
minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di
anni due;
f) il personale che riveste la qualifica di
ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova
qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli
ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato
dall'articolo 37, comma 4, lettera e), del presente
decreto, mantenendo l'anzianita' di servizio e con
l'anzianita' nella qualifica corrispondente all'anzianita'
nella denominazione;
g) il personale che riveste la qualifica di
ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa
pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della
disponibilita' dei posti, per merito comparativo alla
qualifica di sostituto commissario;
h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42,
comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici,
profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori
tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del
nuovo ruolo dei direttori tecnici;
i) il personale che riveste la qualifica di vice
perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei
periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore
tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di
informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
l) il personale che riveste la qualifica di vice
revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la
qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei
sovrintendenti tecnici;
m) il personale che riveste la qualifica di agente
tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la
qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed
assistenti tecnici;
n) il maestro direttore della banda musicale del
Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di
maestro direttore - commissario coordinatore prevista
dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal
presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e'
computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica
superiore;
o) il maestro vice direttore della banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di
maestro vice direttore - commissario capo prevista
dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come modificato dal
presente decreto. L'anzianita' maturata nel ruolo e'
computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica
superiore;
p) il personale nominato commissario coordinatore
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e 3, del
presente decreto assume la qualifica di commissario
coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto
dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita' maturata
nella qualifica;
q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 5, il personale nominato commissario capo
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 4 del
presente decreto assume la qualifica di commissario capo
penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
r) il personale nominato commissario coordinatore
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianita'
maturata nella qualifica;
s) il personale nominato commissario coordinatore
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la
qualifica di commissario coordinatore penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell'ordine di ruolo;
t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 9, il personale nominato commissario capo
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la
qualifica di commissario capo penitenziario della carriera
dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel
rispetto dell'ordine di ruolo;
u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 11, il personale nominato commissario capo
penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 10, assume
la qualifica di commissario capo penitenziario della
carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
nel rispetto dell'ordine di ruolo;
v) in applicazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui
alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono
conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva
della carriera dei funzionari.
16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno
maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a
otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti
dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
17. Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi
previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la
denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno
successivo alla maturazione della predetta anzianita' di
qualifica.
18. Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017
hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o
superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi
previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla
maturazione della predetta anzianita' di qualifica.
19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie
del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14
sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti
della carriera dei funzionari.
20. La riduzione di due anni della permanenza minima
nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo
scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo,
prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale
individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto
legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
21. Per i vincitori dei concorsi interni a
complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di
aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV serie speciale -
Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata
al 31 dicembre 2000.
22. In fase di prima attuazione, fermo restando
quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in
materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare
l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini
dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale
della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
dal presente decreto, sono computati i posti
complessivamente disponibili nella dotazione organica della
medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono
riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
superiori del personale della carriera dei funzionari.
22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al
concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo
7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore
dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo
di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7,
del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni
previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente
decreto, il personale continua ad espletare le funzioni
attribuite in virtu' della disciplina vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto.
24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento
del capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente
decreto in materia di progressione in carriera del
personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari
del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto
compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito
assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996
e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del
Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.
25. Al personale che accede, rispettivamente, alla
qualifica di assistente capo, di sovrintendente,
sovrintendente capo e di sostituto commissario, con
riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli
articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono
applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva
qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini
dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore
al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi
indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.
26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al
presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n. 82.
27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del
Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando
il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne
la consistenza alle esigenze di funzionalita'
dell'Amministrazione penitenziaria.
28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale
del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo
gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato.
29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso
nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto
titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di
svolgimento della prima prova, anche preliminare.
30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli
agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a)
del presente decreto, non e' richiesto per i volontari
delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la
stessa data.
31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di
polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea
previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto e rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento
dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi
critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in
episodi che possano compromettere le relazioni
interpersonali all'interno ed all'esterno
dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici
delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di
appositi accordi e convenzioni.
32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per
oggettive esigenze organizzative e logistiche che non
consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso
concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento
professionale della stessa, puo' articolare i corsi di
formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia
diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.
Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si
terra' conto della votazione riportata da ciascuno nella
rispettiva graduatoria di fine corso. A parita' di
punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica
piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in
ruolo.
33. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria
che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e'
ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti
complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del
bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad
orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia
penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga
alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di
cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della
Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando
l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del
medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai
vincitori del concorso straordinario, sono resi
indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda
Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse,
fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del
concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del
concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione
dei titoli, la composizione della Commissione e la
formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di
concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e
13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi
a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in
aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso
interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la
banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad
un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo
degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del
concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel
ruolo stesso.
34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016:
a) con qualifica di ispettore superiore sostituto
commissario assumono con decorrenza 1° gennaio 2017 la
qualifica di sostituto commissario secondo l'ordine di
ruolo e con una anzianita' nella qualifica corrispondente
all'anzianita' nella denominazione. Agli stessi, se in
possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a
quanto previsto dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
e' attribuita con decorrenza 1° ottobre 2017 la
denominazione di «coordinatore».
b) con qualifica di ispettore superiore, se in
possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore
a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1°
gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli
stessi, ai fini del compimento del periodo minimo di
permanenza previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del
medesimo decreto presidenziale, e' computata la parte
eccedente dell'anzianita' maturata nella precedente
qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale
o superiore a quella prevista dallo stesso articolo 18,
comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione di
«coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo in
ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a);
c) con qualifica di ispettore capo, se in possesso
di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella
stabilita dalla Tabella F allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1°
gennaio 2017 mediante scrutinio per merito assoluto. Agli
stessi, ai fini della promozione alla qualifica superiore,
e' computata la parte eccedente dell'anzianita' maturata
nella precedente qualifica.
34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo
assumono la qualifica rispettivamente di commissario
tecnico e commissario tecnico capo.»