Art. 22 
 
Disposizioni relative ai ruoli del personale  del  Corpo  di  Polizia
                            penitenziaria 
 
  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  8,  alla  lettera  a-bis),  la  parola  «2022»  e'
sostituita dalla seguente: «2025»; 
    b) il comma 14-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: 
      «14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi,
rispettivamente, due concorsi straordinari per titoli,  ciascuno  per
350  posti   di   ispettore   superiore,   riservati   al   personale
appartenente, alla data del bando che  indice  ciascun  concorso,  al
ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le  cui  modalita'
di svolgimento sono stabilite con decreto del capo  del  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  44  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in  materia
          di revisione dei ruoli delle Forze  di  polizia,  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7  agosto
          2015,  n.  124,  in  materia  di   riorganizzazione   delle
          amministrazioni pubbliche), pubblicato nella G.U. 22 giugno
          2017, n. 143, S.O., come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Disposizioni transitorie e  finali  per  il
          Corpo  di  polizia  penitenziaria).   -   1.   Al   decreto
          legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  la  tabella  A  e'
          sostituita dalla tabella 37 allegata al  presente  decreto.
          Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della
          dotazione organica dei ruoli  dei  sovrintendenti  e  degli
          ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300
          e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7. 
                2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  le
          tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al
          presente decreto. 
                3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010,  n.  162,
          le tabelle A e  B  sono  sostituite  rispettivamente  dalle
          tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto. 
                4. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  18
          settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F  sono  sostituite
          dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto. 
                5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di
          facolta'  assunzionali,  le  assunzioni   nella   qualifica
          iniziale  del  ruolo  agenti  e  assistenti,   maschile   e
          femminile, del Corpo di polizia penitenziaria  hanno  luogo
          anche in eccedenza rispetto alla consistenza  numerica  del
          ruolo medesimo,  ma  non  oltre  il  limite  delle  vacanze
          esistenti  negli  altri  ruoli  del  Corpo   medesimo.   Le
          conseguenti  posizioni  di  soprannumero  nel  ruolo  degli
          agenti  e  assistenti  sono  riassorbite  per  effetto  dei
          passaggi per qualunque causa  del  personale  del  predetto
          ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. 
                6. L'incremento della dotazione  organica  dei  ruoli
          tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre  2010,
          n.  162  e'  a  valere  sulle  facolta'  assunzionali   non
          esercitate, dell'anno 2016. 
                7. Ai  fini  del  compimento  dell'ampliamento  delle
          consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e  degli
          ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti  di
          cui al comma 1, si  provvede  con  la  rimodulazione  della
          dotazione organica del ruolo degli  agenti  ed  assistenti,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di
          spesa. 
                8. Nella fase  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto: 
                  a) alla copertura  dei  posti  disponibili  dal  31
          dicembre  2008  al  31  dicembre   2016   nel   ruolo   dei
          sovrintendenti  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
          disponibili per tale organico a  legislazione  vigente,  si
          provvede mediante un concorso straordinario per titoli,  da
          attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato  al  personale
          in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il
          ricorso a modalita' e  procedure  semplificate  analoghe  a
          quelle previste in attuazione  dell'articolo  2,  comma  5,
          lettera b) del  decreto-legge  28  dicembre  2012,  n.  227
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio
          2013,  n.  12,  da  stabilire  con  decreto  del  Capo  del
          Dipartimento, secondo le seguenti aliquote: 
                    1) per il 60 per cento dei posti disponibili  per
          ciascun anno, riservato agli assistenti capo che  ricoprono
          alla predetta data una posizione in ruolo non  superiore  a
          quella compresa entro il triplo dei  posti  riservati,  che
          non  abbiano  riportato  nell'ultimo  biennio  un  giudizio
          complessivo inferiore a  «buono»  e  sanzione  disciplinare
          piu' grave della deplorazione. Agli stessi e' salvaguardato
          il mantenimento, a domanda, della sede di servizio; 
                    2) per il restante 40  per  cento,  riservato  al
          personale del ruolo degli agenti  ed  assistenti  che  alla
          predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni  di  effettivo
          servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio  un
          giudizio  complessivo  inferiore  a  «buono»   e   sanzione
          disciplinare piu' grave della deplorazione. 
                  I posti rimasti scoperti in una delle due  aliquote
          sono devoluti  all'altra  fino  alla  data  di  inizio  del
          relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali
          vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla
          procedura annuale immediatamente successiva.  Si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2  e  3,  del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato dal presente decreto; 
                  a-bis) alla copertura dei posti per l'accesso  alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno,
          dal 2018 al 2025, si  provvede:  1)  per  il  settanta  per
          cento, mediante  selezione  effettuata  con  scrutinio  per
          merito comparativo ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
          443, e superamento di un  successivo  corso  di  formazione
          svolto con le modalita' di  cui  al  comma  2;  2)  per  il
          restante trenta per cento, mediante  concorso  per  titoli,
          riservato al personale del ruolo degli agenti e  assistenti
          che  abbia  compiuto  almeno  quattro  anni  di   effettivo
          servizio secondo le  modalita'  previste  dalla  precedente
          lettera  a),  e  superamento  di  un  successivo  corso  di
          formazione professionale svolto con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  16,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443; 
                  a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e
          2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti e'
          rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300  unita'
          soprannumerarie, alla cui copertura si  provvede  ai  sensi
          della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze  dal  1  gennaio
          2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente
          disponibili per cessazioni alla data  del  31  dicembre  di
          ogni  anno,  fermo  restando  il  computo   delle   carenze
          organiche, ai sensi del comma 5, del presente  decreto.  Al
          completo riassorbimento delle posizioni sovrannumerarie  si
          provvede  entro  il  2030,  mediante  riduzione  dei  posti
          disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della
          lettera a-bis), n. 1, in modo tale che  il  numero  massimo
          delle posizioni sovrannumerarie sia pari a: 
                    1) 1190 al 31 dicembre 2024; 
                    2) 1072 al 31 dicembre 2025; 
                    3) 825 al 31 dicembre 2026; 
                    4) 595 al 31 dicembre 2027; 
                    5) 230 al 31 dicembre 2028; 
                    6) 60 al 31 dicembre 2029; 
                    7) 0 al 31 dicembre 2030; 
                  a-quater) in relazione alle procedure scrutinali  e
          concorsuali di cui alle lettere  a),  a-bis)  e  a-ter)  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma  4,
          del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; 
                  b)  alla  copertura  degli  800   posti   di   vice
          sovrintendente  di  cui  all'incremento   della   dotazione
          organica del  medesimo  ruolo  prevista  dal  comma  1  del
          presente  articolo,  si  provvede  mediante   un   concorso
          straordinario per titoli secondo le aliquote  di  cui  alla
          lettera a) e con modalita' da  stabilire  con  decreto  del
          Capo del Dipartimento, da  attivare  entro  il  30  ottobre
          2019. Al personale partecipante ai posti riservati per  gli
          agli assistenti capo e' salvaguardato  il  mantenimento,  a
          domanda, della sede di servizio; 
                  b-bis) per i  vice  sovrintendenti  selezionati  in
          base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter),
          il corso di  formazione  professionale  ha  la  durata  non
          superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un  mese,  e  le
          relative modalita' attuative sono stabilite con decreto del
          Capo del Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria.
          Alle procedure di cui alle lettere a) e  a-bis),  n.  1,  e
          a-ter),  possono  partecipare  gli  assistenti   capo   che
          ricoprono una posizione in ruolo  non  inferiore  a  quella
          compresa  entro  il  doppio  dei  posti  riservati  a  tale
          personale, oltre al  contingente  corrispondente  ai  posti
          riservati agli assistenti capo relativo alle procedure gia'
          avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e  a-ter)  e,
          qualora per le stesse tutti  i  vincitori  non  siano  gia'
          stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti; 
                  b-ter) per i vincitori dei  concorsi  di  cui  alle
          lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale
          ha durata non superiore a tre mesi e  non  inferiore  a  un
          mese, e le relative modalita' attuative sono stabilite  con
          decreto del Capo del Dipartimento. 
                9. Le procedure concorsuali per  l'accesso  al  ruolo
          degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore
          del   presente   decreto   rimangono   disciplinate   dalla
          previgente normativa. 
                10. Fermo restando quanto previsto dal  comma  9,  in
          fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori
          avviene, per il settanta per cento dei  posti  disponibili,
          mediante concorso interno per  titoli  da  individuare  con
          decreto del Capo del Dipartimento, riservato  al  personale
          in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
          443: 
                  a) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al
          ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso  secondo
          le modalita' di cui all'art. 16 del decreto legislativo  30
          ottobre  1992,  n.  443,  nel  testo  vigente   il   giorno
          precedente alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; il cinquanta per cento del predetto 70  per  cento
          e' riservato al personale con qualifica  di  sovrintendente
          capo; a questi ultimi e' salvaguardato il  mantenimento,  a
          domanda, della sede di servizio; 
                  b) per il restante 30 per cento, al  personale  del
          ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti  riservati  ad
          una aliquota  non  vengono  coperti  la  differenza  va  ad
          aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 
                11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina
          alla qualifica di ispettore  superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2014, alla copertura dei  posti  disponibili  nella
          suddetta qualifica alla data del  31  dicembre  2014  e  31
          dicembre  2015  si  provvede  con  le  modalita'   previste
          dall'articolo 30-bis, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo  vigente  il
          giorno precedente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
                12.  Fino  all'anno  2026   per   l'ammissione   allo
          scrutinio  previsto  dall'articolo   30-bis   del   decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come  modificato
          dall'articolo  37,  comma  4,  lettera  g),  del   presente
          decreto,  non  sono  richiesti  i  titoli  di  studio   ivi
          previsti. 
                13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e  29
          del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come
          novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d)  ed  f)
          del presente decreto si applicano  a  decorrere  dal  primo
          gennaio 2026. 
                14.  Nella  fase  di   prima   attuazione,   in   via
          transitoria: 
                  a) e' istituito il ruolo ad esaurimento  del  Corpo
          di  polizia   penitenziaria   articolato   nelle   seguenti
          qualifiche: 
                    vice  commissario  penitenziario,  anche  per  la
          frequenza del corso di formazione; 
                    commissario penitenziario; 
                    commissario capo penitenziario; 
                  b) l'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo  ad
          esaurimento avviene, per una  sola  volta,  per  80  posti,
          mediante concorso interno per titoli riservato al personale
          del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  del   ruolo   degli
          ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in
          possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore  che
          consente l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del
          diploma universitario. Il citato personale  non  deve  aver
          riportato, nel precedente  biennio,  sanzione  disciplinare
          pari o  piu'  grave  della  deplorazione  ne'  un  giudizio
          complessivo inferiore a «buono». Il 20 per cento dei  posti
          e'  riservato  ai  sostituti  commissari.   Si   applicano,
          altresi', le disposizioni contenute nell' articolo  93  del
          decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3; 
                  c) i vincitori del concorso di cui alla lettera  b)
          sono nominati vice commissari e  frequentano  un  corso  di
          formazione della durata non superiore  a  sei  mesi  e  non
          inferiore  a  tre   mesi   presso   la   Scuola   superiore
          dell'esecuzione   penale,   comprensivi   di   un   periodo
          applicativo non superiore a tre mesi  presso  gli  istituti
          penitenziari.  Durante  la  frequenza  del  corso  i   vice
          commissari rivestono le qualifiche di  sostituto  ufficiale
          di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria
          e non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo
          i servizi di  rappresentanza,  parata  o  d'onore.  I  vice
          commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati
          commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della
          graduatoria di fine corso.  Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 9,  commi  6,  7  e  8  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n.  146,  come  modificato  dal
          presente  decreto.  Si  applicano   altresi',   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di  cui  all'articolo  10  del
          medesimo  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146,
          significando  che   i   periodi   temporali   sono   quelli
          disciplinati per il corso previsto dall'articolo  9,  comma
          1, lettera b) del medesimo decreto, ridotti della meta'; 
                  d) con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono
          individuate le modalita' di svolgimento  del  concorso,  le
          categorie dei titoli  da  ammettere  a  valutazione  ed  il
          punteggio massimo da attribuire  a  ciascuna  categoria  di
          titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le
          modalita' di formazione della graduatoria, le modalita'  di
          svolgimento del corso di formazione  e  dell'esame  finale,
          nonche' le modalita' di  formazione  della  graduatoria  di
          fine corso; 
                  e)   ferma    restando    l'applicabilita'    delle
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          21 maggio 2000, n. 146,  per  il  corrispondente  personale
          della carriera dei funzionari, il personale  con  qualifica
          di  commissario   svolge   le   funzioni   di   funzionario
          responsabile  di  unita'  operativa  nell'ambito  dell'area
          sicurezza degli istituti di media e minore  complessita'  e
          rilevanza; 
                  f) la promozione alla qualifica di commissario capo
          dei commissari  nominati  ai  sensi  delle  lettera  c)  si
          consegue mediante scrutinio per merito comparativo a  ruolo
          aperto, dopo  quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica di commissario; 
                  g)  nei  confronti  del   personale   delle   varie
          qualifiche del ruolo ad esaurimento  trovano  applicazione,
          in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  dagli
          articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21  maggio
          2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera
          dei  funzionari.   Ferma   restando   l'applicabilita'   al
          personale del ruolo ad esaurimento  delle  disposizioni  di
          cui  all'articolo  15,  commi  3  e  3-bis,   del   decreto
          legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  al  personale  con
          qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni
          previste dall'articolo 15, comma 1,  del  medesimo  decreto
          legislativo  possono  essere  attribuiti,   o   la   classe
          superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di
          anzianita'. 
                14-bis. Le candidate ai concorsi per  l'accesso  alle
          qualifiche  dei  ruoli  e  delle  carriere  della   Polizia
          penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza  e  non
          possono essere sottoposte ai  prescritti  accertamenti  dei
          requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale,  e,
          se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica,  sono
          ammesse, d'ufficio, a sostenerli  nell'ambito  della  prima
          sessione concorsuale utile successiva  alla  cessazione  di
          tale stato di temporaneo impedimento, anche, per  una  sola
          volta, in deroga ai limiti di  eta'.  Il  provvedimento  di
          rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale
          stato di temporaneo impedimento cessa in  data  compatibile
          con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
          Fermo  restando  il  numero  delle  assunzioni  annualmente
          autorizzate,  le  candidate  risultate  idonee  e  nominate
          vincitrici sono avviate alla frequenza del primo  corso  di
          formazione utile in aggiunta ai  relativi  frequentatori  o
          allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo  con
          la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso
          per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e
          con la medesima decorrenza economica dei frequentatori  del
          corso  di   formazione   effettivamente   frequentato.   La
          posizione in ruolo  e'  determinata  in  base  ai  punteggi
          ottenuti nell'ambito  dei  suddetti  concorso  e  corso  di
          formazione. 
                14-ter. Fino alla nomina di funzionari del  Corpo  di
          polizia   penitenziaria   alla   qualifica   di   dirigente
          superiore, gli incarichi loro  attribuiti  dall'articolo  6
          del  decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.  146  come
          modificato dal presente decreto legislativo, possono essere
          attribuiti agli ufficiali  del  ruolo  ad  esaurimento  del
          disciolto Corpo degli agenti di custodia. 
                14-quater.  Gli  incarichi  attribuiti  ai  dirigenti
          aggiunti  e  ai  dirigenti  possono  essere  assegnati   ai
          funzionari di entrambe le  qualifiche,  ferma  restando  la
          preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi. 
                14-quinquies.   In   fase   di   prima   applicazione
          dell'articolo 13-sexies del decreto legislativo  21  maggio
          2000, n. 146 162, la permanenza minima nella  qualifica  di
          dirigente superiore per la nomina a dirigente  generale  e'
          fissata in tre anni. 
                14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli  2164
          e 1808 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66  si
          applicano anche  agli  appartenenti  al  Corpo  di  polizia
          penitenziaria. 
                14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che
          al 1° gennaio 2020  hanno  maturato  una  anzianita'  nella
          qualifica pari o superiore a sei  anni  sono  ammessi  allo
          scrutinio per l'accesso alla qualifica  di  ispettore  capo
          con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni
          di cui all'articolo 30 del decreto legislativo  30  ottobre
          1992,  n.  443,  e  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
          legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
                14-octies. Gli ispettori capo e  gli  ispettori  capo
          tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020,  non
          inclusi tra i destinatari  delle  disposizioni  di  cui  al
          comma 14-septies del presente articolo,  sono  ammessi,  al
          compimento di almeno sette anni di  effettivo  servizio  in
          tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica
          di  ispettore  superiore  e  ispettore  superiore  tecnico,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui  all'articolo
          21 del decreto legislativo 9 settembre 2010,  n.  162.  Gli
          ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al
          1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente
          nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo,  pari  o
          superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di
          sette  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica   di
          ispettore superiore e  ispettore  superiore  tecnico,  allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30
          del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  di  cui
          all'articolo 21 del decreto legislativo 9  settembre  2010,
          n. 162. 
                14-nonies. Gli ispettori superiori  e  gli  ispettori
          superiori tecnici in possesso della qualifica al 1  gennaio
          2020  sono  ammessi  allo  scrutinio  per  l'accesso   alla
          qualifica di sostituto commissario e sostituto  commissario
          tecnico, in deroga alle disposizioni  di  cui  all'articolo
          30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di
          cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre
          2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo
          servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori  e  gli
          ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica  al
          1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre  2016,  rivestivano  la
          qualifica  di  ispettore  superiore   sono   ammessi   allo
          scrutinio  per  l'accesso  alla  qualifica   di   sostituto
          commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle
          disposizioni di cui all'articolo  30-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n.  443  e  di
          cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre
          2010, n. 162,  al  compimento  di  almeno  cinque  anni  di
          effettivo servizio maturati nella  qualifica  di  ispettore
          superiore.  Gli  ispettori  superiori   e   gli   ispettori
          superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio
          2020 e che  hanno  conseguito  la  qualifica  di  ispettore
          superiore o di ispettore superiore tecnico  nell'anno  2016
          sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di
          sostituto commissario e di sostituto  commissario  tecnico,
          in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n.
          443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo  9
          settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con
          successiva ammissione  alla  procedura  per  l'attribuzione
          della denominazione di «coordinatore»  con  decorrenza  non
          antecedente al 1° gennaio 2025. 
                14-decies.   I   vice   sovrintendenti   e   i   vice
          sovrintendenti  tecnici  che  al  1°  gennaio  2020   hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020,
          previo scrutinio per merito  assoluto,  alla  qualifica  di
          sovrintendente. 
                14-undecies. Il personale in possesso, al 1°  gennaio
          2020,  della  qualifica  di  sovrintendente   accede   allo
          scrutinio  per  merito  assoluto  per  la  promozione  alla
          qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del
          decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo  14
          del decreto legislativo 9 settembre 2010, n.  162,  con  un
          anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti. 
                14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio
          2020, della qualifica di sovrintendente  capo  accede  alla
          procedura  per  l'attribuzione   della   denominazione   di
          «coordinatore» di cui  all'articolo  15,  comma  5-bis  del
          decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  e  di  cui
          all'articolo 10, comma 4-bis,  del  decreto  legislativo  9
          settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai
          previsti sei anni.161 
                14-terdecies. Agli assistenti capo e agli  assistenti
          capo  tecnici  che  al  1  gennaio  2020   hanno   maturato
          un'anzianita' nella qualifica pari  o  superiore  a  cinque
          anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4,
          comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
          di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo
          9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di
          «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
                14-quaterdecies.  Ai   sovrintendenti   capo   e   ai
          sovrintendenti capo tecnici che al 1°  gennaio  2020  hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          sei  anni,  in  assenza  dei   motivi   ostativi   di   cui
          all'articolo 15, comma 5-ter, del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter,
          del decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.  162,  e'
          attribuita  la   denominazione   di   «coordinatore»,   con
          decorrenza dal 1° gennaio 2020. 
                14-quinquiesdecies.  Ai  sostituti  commissari  e  ai
          sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al
          1°  gennaio  2020  a  cui  non  sono  state  applicate   le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  14-septies,  14-octies  e
          14-nonies del presente  articolo,  in  assenza  dei  motivi
          ostativi di cui  all'articolo  23,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore» con decorrenza,  in  deroga
          alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di  due
          anni di effettivo servizio nella  qualifica.  Ai  sostituti
          commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al
          1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno  maturato
          nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a  due  anni
          e'  attribuita  la  denominazione  di  «coordinatore»   con
          decorrenza,  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui   al
          precedente comma 4 dalla stessa data. 
                14-sexiesdecies. Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono
          banditi, rispettivamente, due  concorsi  straordinari,  per
          titoli, ciascuno  per  350  posti  di  ispettore  superiore
          riservati al personale appartenente, alla  data  del  bando
          che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della
          Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono
          stabilite   con   decreto   del   capo   del   Dipartimento
          dell'Amministrazione penitenziaria. 
                14-septiesdecies.  Nell'anno  2020  e'   bandito   un
          concorso  straordinario,  per  titoli,  per  150  posti  di
          sostituto commissario, riservato al personale  in  possesso
          della qualifica di ispettore superiore alla data del  bando
          che  indice  il  concorso  e  che,  al  31  dicembre  2016,
          rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con  decreto  del
          Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria
          sono stabilite le modalita' di  svolgimento  del  concorso,
          con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva  al
          concorso da ispettore superiore bandito nell'anno  2003.  I
          vincitori del concorso  sono  ammessi  alla  procedura  per
          l'attribuzione della denominazione  di  «coordinatore»  con
          decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027. 
                15. Con decorrenza 1° gennaio 2017: 
                  a) gli assistenti che  al  1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          quattro anni, sono promossi, previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di assistente capo; 
                  b) i vice sovrintendenti che  al  1°  gennaio  2017
          hanno  maturato  una  anzianita'  nella  qualifica  pari  o
          superiore a cinque anni, sono  promossi,  previo  scrutinio
          per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente; 
                  c) i sovrintendenti che al 1°  gennaio  2017  hanno
          maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore  a
          cinque anni, sono promossi,  previo  scrutinio  per  merito
          assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo; 
                  d)  il  personale  che  riveste  la  qualifica   di
          ispettore capo con una anzianita' nella  qualifica  pari  o
          superiore  a  quella  prevista  dall'articolo  30-bis   del
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443,   come
          modificato  dall'articolo  37,  comma  4,  lettera  g)  del
          presente decreto, e' ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto
          di cui al medesimo articolo; 
                  e) il personale di cui alla lettera precedente,  ai
          fini dell'ammissione allo scrutinio per merito  comparativo
          alla qualifica di sostituto  commissario,  a  ruolo  chiuso
          nell'ambito  dei  posti  eventualmente  disponibili   nella
          dotazione organica, mantiene l'anzianita' eccedente  quella
          minima   prevista   dall'articolo   30-ter   del    decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo  di
          anni due; 
                  f)  il  personale  che  riveste  la  qualifica   di
          ispettore superiore sostituto commissario assume  la  nuova
          qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo  degli
          ispettori  di   cui   all'articolo   30-ter   del   decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  come  modificato
          dall'articolo  37,  comma  4,  lettera  e),  del   presente
          decreto,  mantenendo  l'anzianita'  di   servizio   e   con
          l'anzianita' nella qualifica corrispondente  all'anzianita'
          nella denominazione; 
                  g)  il  personale  che  riveste  la  qualifica   di
          ispettore superiore che ha maturato anzianita' nella stessa
          pari o superiore ad otto anni e' promosso, nei limiti della
          disponibilita'  dei  posti,  per  merito  comparativo  alla
          qualifica di sostituto commissario; 
                  h) fermo restando quanto previsto all'articolo  42,
          comma 14, il personale del  ruolo  dei  direttori  tecnici,
          profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei  direttori
          tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo  del
          nuovo ruolo dei direttori tecnici; 
                  i) il personale che riveste la  qualifica  di  vice
          perito, profilo di biologo ed informatico,  del  ruolo  dei
          periti tecnici,  assume  la  qualifica  di  vice  ispettore
          tecnico,  rispettivamente  del  profilo  di  biologo  e  di
          informatico, del ruolo degli ispettori tecnici; 
                  l) il personale che riveste la  qualifica  di  vice
          revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume  la
          qualifica di vice  sovrintendente  tecnico  del  ruolo  dei
          sovrintendenti tecnici; 
                  m) il personale che riveste la qualifica di  agente
          tecnico  del  ruolo  degli  operatori  tecnici,  assume  la
          qualifica di agente  tecnico  del  ruolo  degli  agenti  ed
          assistenti tecnici; 
                  n) il maestro direttore della  banda  musicale  del
          Corpo di  polizia  penitenziaria  assume  la  qualifica  di
          maestro  direttore  -  commissario  coordinatore   prevista
          dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come  modificato  dal
          presente  decreto.  L'anzianita'  maturata  nel  ruolo   e'
          computata   ai   fini   dell'avanzamento   alla   qualifica
          superiore; 
                  o) il maestro vice direttore della  banda  musicale
          del Corpo di polizia penitenziaria assume la  qualifica  di
          maestro  vice  direttore  -   commissario   capo   prevista
          dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come  modificato  dal
          presente  decreto.  L'anzianita'  maturata  nel  ruolo   e'
          computata   ai   fini   dell'avanzamento   alla   qualifica
          superiore; 
                  p) il personale nominato  commissario  coordinatore
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, commi 2 e  3,  del
          presente  decreto  assume  la  qualifica   di   commissario
          coordinatore penitenziario della  carriera  dei  funzionari
          del  Corpo   di   polizia   penitenziaria,   nel   rispetto
          dell'ordine  di  ruolo,  mantenendo  l'anzianita'  maturata
          nella qualifica; 
                  q) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
          comma   5,   il   personale   nominato   commissario   capo
          penitenziario  ai  sensi  dell'articolo  42,  comma  4  del
          presente decreto assume la qualifica  di  commissario  capo
          penitenziario della carriera dei funzionari  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
                  r) il personale nominato  commissario  coordinatore
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 6, assume la
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
          nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo  l'anzianita'
          maturata nella qualifica; 
                  s) il personale nominato  commissario  coordinatore
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 7, assume la
          qualifica di commissario coordinatore  penitenziario  della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
          nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
                  t) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
          comma   9,   il   personale   nominato   commissario   capo
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma 8, assume la
          qualifica di commissario capo penitenziario della  carriera
          dei funzionari del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  nel
          rispetto dell'ordine di ruolo; 
                  u) fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
          comma  11,   il   personale   nominato   commissario   capo
          penitenziario ai sensi dell'articolo 42, comma  10,  assume
          la  qualifica  di  commissario  capo  penitenziario   della
          carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria,
          nel rispetto dell'ordine di ruolo; 
                  v) in  applicazione  delle  disposizioni  contenute
          nell'articolo 42 del presente decreto,  le  nomine  di  cui
          alle lettere n), o),  p),  q),  r),  s),  t)  ed  u),  sono
          conferite nell'ambito della dotazione organica  complessiva
          della carriera dei funzionari. 
                16. Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno
          maturato un'anzianita' nella qualifica pari o  superiore  a
          otto  anni,  in  assenza  dei  motivi   ostativi   previsti
          dall'articolo  4,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, e'  attribuita  la  denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
                17. Ai sovrintendenti capo che  al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a otto  anni,  in  assenza  dei  motivi  ostativi
          previsti  dall'articolo  15,  comma  5-ter,   del   decreto
          legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  e'  attribuita  la
          denominazione di «coordinatore» con decorrenza  dal  giorno
          successivo alla maturazione della  predetta  anzianita'  di
          qualifica. 
                18. Ai sostituti commissari che al  1°  ottobre  2017
          hanno  maturato  un'anzianita'  nella  qualifica   pari   o
          superiore a quattro anni, in assenza  dei  motivi  ostativi
          previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo
          30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza dal  giorno  successivo  alla
          maturazione della predetta anzianita' di qualifica. 
                19. Fino all'assorbimento delle  posizioni  numerarie
          del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi  del  comma  14
          sono resi indisponibili un numero di  posti  corrispondenti
          della carriera dei funzionari. 
                20. La riduzione di due anni della permanenza  minima
          nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione  allo
          scrutinio di promozione alla qualifica di  ispettore  capo,
          prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n.  200,  si  applica  anche  al  personale
          individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo  decreto
          legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del
          presente decreto. 
                21.  Per  i  vincitori   dei   concorsi   interni   a
          complessivi  1757  posti  per   l'accesso   al   corso   di
          aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla
          qualifica   di   vice   sovrintendente   del   ruolo    dei
          sovrintendenti  del   Corpo   di   polizia   penitenziaria,
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -IV  serie  speciale  -
          Concorsi ed  esami  -  n.  12  dell'11  febbraio  2000,  in
          servizio alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata
          al 31 dicembre 2000. 
                22. In  fase  di  prima  attuazione,  fermo  restando
          quanto previsto al comma 19  e  la  disciplina  vigente  in
          materia di facolta' assunzionali,  al  fine  di  assicurare
          l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai  fini
          dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale
          della carriera dei funzionari di  cui  all'articolo  5  del
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
          dal   presente   decreto,   sono    computati    i    posti
          complessivamente disponibili nella dotazione organica della
          medesima. Le conseguenti  posizioni  di  soprannumero  sono
          riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche
          superiori del personale della carriera dei funzionari. 
                22-bis. Fino all'anno 2026 per la  partecipazione  al
          concorso interno per vice commissario, di cui  all'articolo
          7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  21  maggio
          2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato  al
          personale appartenente al ruolo degli ispettori,  vincitore
          dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed
          esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G.  3  aprile  2008,
          pubblicato nel Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  della
          giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso  di  titolo
          di studio individuato ai sensi dell'articolo  7,  comma  7,
          del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 
                23. Nelle more dell'applicazione  delle  disposizioni
          previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8  e  9  del
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato
          dall'articolo  40,  comma  1,  lettera  c),  del   presente
          decreto, il personale continua  ad  espletare  le  funzioni
          attribuite   in    virtu'    della    disciplina    vigente
          antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
          medesimo decreto. 
                24. Nelle more  dell'adeguamento,  con  provvedimento
          del    capo    del    Dipartimento     dell'Amministrazione
          penitenziaria, alla normativa introdotta  con  il  presente
          decreto  in  materia  di  progressione  in   carriera   del
          personale dei ruoli diversi dalla carriera  dei  funzionari
          del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto
          compatibili, i criteri relativi agli  scrutini  per  merito
          assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile  1996
          e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino  Ufficiale  del
          Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996. 
                25. Al personale che  accede,  rispettivamente,  alla
          qualifica   di   assistente   capo,   di    sovrintendente,
          sovrintendente  capo  e  di  sostituto   commissario,   con
          riduzione di permanenze inferiori a quelle  previste  dagli
          articoli 11, 20, 21 e 30-ter  del  decreto  legislativo  30
          ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna  riduzione,  sono
          applicate le  riduzioni  dell'anzianita'  nella  rispettiva
          qualifica  indicate  nell'allegata  tabella  C,   ai   fini
          dell'accesso alla qualifica, con decorrenza  non  anteriore
          al 1° gennaio 2017 al parametro e  alla  denominazione  ivi
          indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017. 
                26. Ai fini dell'attuazione  di  quanto  previsto  al
          presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1999,
          n. 82. 
                27. Le dotazioni  organiche  dei  singoli  ruoli  del
          Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze,  fermo  restando
          il volume organico complessivo e  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne
          la   consistenza    alle    esigenze    di    funzionalita'
          dell'Amministrazione penitenziaria. 
                28. Per il personale assunto nella qualifica iniziale
          del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal  primo
          gennaio  2023  il  comma  6  dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato. 
                29. Per la partecipazione ai concorsi  per  l'accesso
          nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto
          titolo di studio puo' essere conseguito entro  la  data  di
          svolgimento della prima prova, anche preliminare. 
                30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo  degli
          agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5,  comma  1,
          lettera d), del decreto legislativo  30  ottobre  1992,  n.
          443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera  a)
          del presente decreto, non  e'  richiesto  per  i  volontari
          delle Forze armate di cui all'articolo 703  e  all'articolo
          2199 del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  in
          servizio al 31 dicembre 2020,  ovvero  congedato  entro  la
          stessa data. 
                31. Ai  fini  dell'accesso  ai  ruoli  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea
          previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
          vigore  del   presente   decreto   e   rilasciati   secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative. 
                32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita'  fisica,
          psichica ed attitudinale al servizio  dei  partecipanti  ai
          concorsi per  l'accesso  ai  ruoli  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria,   nonche'    ai    fini    dell'accertamento
          dell'idoneita' fisica del  personale  coinvolto  in  eventi
          critici  di  elevata  valenza  psicotraumatica  ovvero   in
          episodi   che   possano    compromettere    le    relazioni
          interpersonali       all'interno       ed       all'esterno
          dell'Amministrazione, il Dipartimento  dell'Amministrazione
          penitenziaria  puo'  avvalersi  dell'attivita'  dei  medici
          delle Forze di Polizia e Forze Armate  tramite  stipula  di
          appositi accordi e convenzioni. 
                32-bis.    L'Amministrazione    penitenziaria,    per
          oggettive  esigenze  organizzative  e  logistiche  che  non
          consentono di  ospitare  tutti  i  vincitori  dello  stesso
          concorso presso le Scuole di  formazione  ed  aggiornamento
          professionale della stessa,  puo'  articolare  i  corsi  di
          formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non  sia
          diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza
          giuridica ed economica dei frequentatori del  primo  ciclo.
          Ai fini della determinazione della posizione  in  ruolo  si
          terra' conto della votazione riportata  da  ciascuno  nella
          rispettiva  graduatoria  di  fine  corso.  A   parita'   di
          punteggio ha la precedenza il concorrente con la  qualifica
          piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu'  anziano  in
          ruolo. 
                33. Il personale del Corpo di  polizia  penitenziaria
          che  risulti  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,  e'
          ammesso  a  partecipare,  nel  limite  numerico  dei  posti
          complessivamente vacanti  al  momento  dell'emanazione  del
          bando, ad un  unico  concorso  interno  per  la  nomina  ad
          orchestrale della  Banda  Musicale  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in  deroga
          alla ripartizione e alla suddivisione  degli  strumenti  di
          cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della
          Repubblica  18  settembre  2006,  n.  276,  fermo  restando
          l'organico  complessivo  previsto   dall'articolo   1   del
          medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati  dai
          vincitori   del   concorso   straordinario,    sono    resi
          indisponibili altrettanti posti dell'organico  della  Banda
          Musicale, anche se relativi a strumenti  e  parti  diverse,
          fino  alla  cessazione  dal  servizio  dei  vincitori   del
          concorso straordinario. Le  modalita'  di  svolgimento  del
          concorso straordinario, le prove di esame,  la  valutazione
          dei  titoli,  la  composizione  della  Commissione   e   la
          formazione della graduatoria, sono stabilite dal  bando  di
          concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10  e
          13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli  ammessi
          a valutazione sono  quelli  previsti  dall'articolo  14  in
          aggiunta ai quali,  ai  soli  fini  del  presente  concorso
          interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni
          anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso  la
          banda musicale per le relative esigenze musicali,  fino  ad
          un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel  ruolo
          degli orchestrali della banda musicale  dei  vincitori  del
          concorso straordinario decorre dalla data della nomina  nel
          ruolo stesso. 
                34. Gli orchestrali della Banda musicale del Corpo di
          polizia penitenziaria, in servizio al 31 dicembre 2016: 
                  a) con qualifica di ispettore  superiore  sostituto
          commissario assumono con  decorrenza  1°  gennaio  2017  la
          qualifica di  sostituto  commissario  secondo  l'ordine  di
          ruolo e con una anzianita' nella  qualifica  corrispondente
          all'anzianita' nella  denominazione.  Agli  stessi,  se  in
          possesso di anzianita' nella qualifica superiore o uguale a
          quanto previsto dalla Tabella F  allegata  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          e'  attribuita  con   decorrenza   1°   ottobre   2017   la
          denominazione di «coordinatore». 
                  b) con qualifica  di  ispettore  superiore,  se  in
          possesso di una anzianita' nella qualifica pari o superiore
          a quella stabilita dalla Tabella F allegata al decreto  del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017 mediante scrutinio per merito  assoluto.  Agli
          stessi, ai  fini  del  compimento  del  periodo  minimo  di
          permanenza previsto  dall'articolo  18,  comma  1-bis,  del
          medesimo  decreto  presidenziale,  e'  computata  la  parte
          eccedente   dell'anzianita'   maturata   nella   precedente
          qualifica. Se da tale computo risulta una anzianita' uguale
          o superiore a quella prevista  dallo  stesso  articolo  18,
          comma 1-bis, agli stessi e' attribuita la denominazione  di
          «coordinatore» con decorrenza 1° ottobre 2017, seguendo  in
          ruolo gli orchestrali di cui alla lettera a); 
                  c) con qualifica di ispettore capo, se in  possesso
          di una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quella
          stabilita  dalla  Tabella  F  allegata   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, come
          modificata dall'articolo 44, comma 4, del presente decreto,
          sono promossi alla qualifica superiore  con  decorrenza  1°
          gennaio 2017 mediante scrutinio per merito  assoluto.  Agli
          stessi, ai fini della promozione alla qualifica  superiore,
          e' computata la parte  eccedente  dell'anzianita'  maturata
          nella precedente qualifica. 
                34-bis. Dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, i direttori tecnici ed i  direttori  tecnici  capo
          assumono  la  qualifica  rispettivamente   di   commissario
          tecnico e commissario tecnico capo.»