Art. 23 
 
Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso
  alla  qualifica   di   vicecommissario   del   Corpo   di   polizia
  penitenziaria 
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  i  corsi  di  formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di
polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre  2026
hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito  dei  predetti  corsi,  il
numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1,  lettera
e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio  2000,
n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione  della  durata
degli stessi». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il   testo   dell'articolo   2-bis   del
          decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198   (Disposizioni
          urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,
          pubblicato nella  G.U.  29  dicembre  2022,  n.  303,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.    2-bis    (Proroga    dei    meccanismi    di
          semplificazione   per   lo   svolgimento    di    procedure
          assunzionali e di corsi di formazione). -  1.  Fino  al  31
          dicembre  2026,  in  considerazione  della  necessita'   di
          assicurare  il  ripianamento,  a  cadenze  regolari,  delle
          carenze  organiche  del   rispettivo   personale   evitando
          flessioni dei relativi livelli di operativita', i  concorsi
          indetti, per i quali non  sia  stata  avviata  alcuna  fase
          concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle
          qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia,  del
          Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  del  personale
          dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
          minorile ed esterna possono svolgersi secondo le  modalita'
          di cui ai commi seguenti. 
                2.  Le  modalita'  di  svolgimento  delle   procedure
          concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          1, incluse  le  disposizioni  concernenti  la  composizione
          della commissione esaminatrice, possono essere stabilite  o
          rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano  state
          ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto
          per l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
          settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: 
                  a) alla loro semplificazione, assicurando  comunque
          il profilo comparativo delle  prove  e  lo  svolgimento  di
          almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste
          dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
          presente lettera, per prova scritta  si  intende  anche  la
          prova con quesiti a risposta multipla; 
                  b) alla possibilita' dello svolgimento delle  prove
          anche   con   modalita'   decentrate   e   telematiche   di
          videoconferenza. 
                3. I provvedimenti di cui al comma  2  riguardanti  i
          concorsi  gia'  indetti  sono  efficaci   dalla   data   di
          pubblicazione, da effettuare secondo le medesime  modalita'
          previste  per  il   bando   nonche'   nei   siti   internet
          istituzionali delle singole amministrazioni. 
                4. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  1,  i
          corsi di formazione previsti per il personale  delle  Forze
          armate, delle Forze di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          fino al 31 dicembre  2026,  possono  svolgersi  secondo  le
          disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                5. Il Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della
          pubblica sicurezza, al fine di incrementare  i  servizi  di
          prevenzione e di  controllo  del  territorio  e  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo
          svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025  e
          le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio  decreto,
          in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  6-bis,
          commi 1, primo periodo, e 4,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la  durata
          dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di
          Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa
          attribuzione del giudizio  di  idoneita',  alla  nomina  ad
          agente in prova, che hanno inizio negli  anni  2023,  2024,
          2025 e 2026. Nell'ambito  dei  predetti  corsi,  il  numero
          massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter,  comma  1,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  n.
          335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione
          della durata degli stessi. 
                5-bis. Per le medesime finalita' di cui al  comma  5,
          il Capo della  polizia-direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata  dei
          corsi per la nomina  a  vice  ispettore  e  vice  ispettore
          tecnico della Polizia di Stato avviati e da  avviare  entro
          il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al  periodo
          precedente non puo' essere  inferiore,  rispettivamente,  a
          dodici e nove mesi.  Nell'ambito  dei  predetti  corsi,  il
          numero di  assenze  e'  ridefinito  proporzionalmente  alla
          riduzione  della  durata  degli  stessi.  Ai   fini   della
          promozione alle qualifiche  di  ispettore  e  di  ispettore
          tecnico, la permanenza  minima  nelle  qualifiche  di  vice
          ispettore e di vice ispettore tecnico e'  aumentata  di  un
          periodo corrispondente alla riduzione  del  corso  operata.
          Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei
          decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,  n.
          335 e n. 337. 
                6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
          1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il  112°
          corso di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
          di commissario della Polizia di  Stato  ha  durata  pari  a
          sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione
          iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario  della
          Polizia di  Stato  hanno  durata  pari  a  dodici  mesi.  I
          commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti
          corsi e  siano  stati  dichiarati  idonei  al  servizio  di
          polizia sono confermati  nel  ruolo  con  la  qualifica  di
          commissario  e  svolgono,  con   la   medesima   qualifica,
          nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il   tirocinio
          operativo di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  secondo  le  modalita'
          previste dal regolamento di cui al  comma  6  del  medesimo
          articolo. I frequentatori dei predetti corsi di  formazione
          acquisiscono  la  qualifica  di  commissario  capo   previa
          valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo  periodo   del
          predetto  articolo  4,  comma  4.  Per  il  112°  corso  il
          tirocinio termina dopo otto mesi dal  suo  inizio.  Per  il
          113°, il 114° e il 115° corso  il  tirocinio  termina  dopo
          dodici mesi dalla data di inizio. 
                6-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
          5-ter del decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  334,  i
          corsi di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
          di vice commissario della Polizia di  Stato  avviati  e  da
          avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a  otto
          mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo  di
          assenze  fissato  dall'articolo  5-quater,  comma  2,   del
          predetto decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  334,  e'
          ridefinito proporzionalmente alla  riduzione  della  durata
          degli stessi. 
                6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo  32,
          comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  i
          corsi di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
          di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e  da
          avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a  otto
          mesi. I  commissari  tecnici  che  hanno  superato  l'esame
          finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al
          servizio di polizia sono confermati nel  ruolo  e  svolgono
          per la durata di due anni e  quattro  mesi  nell'ufficio  o
          reparto di  assegnazione  il  tirocinio  operativo  di  cui
          all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
          2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento
          di cui al comma 6  dell'articolo  4  del  medesimo  decreto
          legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio
          di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono
          alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine
          di graduatoria di fine corso. 
                7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma
          1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso
          di formazione iniziale  per  l'accesso  alla  qualifica  di
          commissario del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  il  cui
          concorso e' stato indetto con provvedimento  del  Direttore
          generale del personale e  delle  risorse  del  Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria   24   giugno    2021,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,  n.
          55 del 13 luglio 2021, ha durata  pari  a  sedici  mesi.  I
          commissari che hanno superato l'esame finale  del  predetto
          corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia
          penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di
          commissario  e  svolgono,  con   la   medesima   qualifica,
          nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il   tirocinio
          operativo di cui  all'articolo  9,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  secondo  le  modalita'
          previste dal  decreto  di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo. I frequentatori del predetto corso di  formazione
          acquisiscono  la  qualifica  di  commissario  capo   previa
          valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo  periodo   del
          predetto articolo 9, comma  4.  Per  il  corso  di  cui  al
          presente comma il tirocinio termina dopo  otto  mesi  dalla
          data del suo inizio. 
                7-bis. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  9,
          comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146,  i
          corsi di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
          di  vicecommissario  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata
          pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero
          massimo di  assenze  fissato  dall'articolo  10,  comma  1,
          lettera  e),   ultimo   periodo,   del   predetto   decreto
          legislativo  21  maggio  2000,  n.   146,   e'   ridefinito
          proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 
                8. Al fine di garantire la sicurezza  e  incrementare
          l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il
          completamento delle facolta' assunzionali  autorizzate  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
          novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  304
          del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del  contingente
          di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a),  della  legge
          29 dicembre 2022, n.  197,  con  le  risorse  previste  per
          l'anno 2023 dal comma  865  del  medesimo  articolo  1,  e'
          autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023,  l'assunzione
          di  allievi  agenti  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria
          mediante  scorrimento,  secondo  il  seguente   ordine   di
          priorita', delle graduatorie  approvate  con  provvedimenti
          direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12  ottobre  2021  e
          del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui
          all'articolo 703 del codice dell'ordinamento  militare,  di
          cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».