Art. 23
Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso
alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia
penitenziaria
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di
polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026
hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il
numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera
e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata
degli stessi».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
pubblicato nella G.U. 29 dicembre 2022, n. 303, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2-bis (Proroga dei meccanismi di
semplificazione per lo svolgimento di procedure
assunzionali e di corsi di formazione). - 1. Fino al 31
dicembre 2026, in considerazione della necessita' di
assicurare il ripianamento, a cadenze regolari, delle
carenze organiche del rispettivo personale evitando
flessioni dei relativi livelli di operativita', i concorsi
indetti, per i quali non sia stata avviata alcuna fase
concorsuale, ovvero da indire per l'accesso ai ruoli e alle
qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale
minorile ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'
di cui ai commi seguenti.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o
rideterminate, purche' le fasi concorsuali non siano state
ancora avviate, con provvedimento omologo a quello previsto
per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento:
a) alla loro semplificazione, assicurando comunque
il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di
almeno una prova scritta o di una prova orale, ove previste
dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla
presente lettera, per prova scritta si intende anche la
prova con quesiti a risposta multipla;
b) alla possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti i
concorsi gia' indetti sono efficaci dalla data di
pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalita'
previste per il bando nonche' nei siti internet
istituzionali delle singole amministrazioni.
4. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i
corsi di formazione previsti per il personale delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5. Il Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio e di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo
svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e
le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio decreto,
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis,
commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata
dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa
attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad
agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024,
2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero
massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n.
335 del 1982 e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione
della durata degli stessi.
5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5,
il Capo della polizia-direttore generale della pubblica
sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei
corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore
tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro
il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo
precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a
dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il
numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla
riduzione della durata degli stessi. Ai fini della
promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore
tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice
ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un
periodo corrispondente alla riduzione del corso operata.
Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei
decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335 e n. 337.
6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°
corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a
sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della
Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi. I
commissari che abbiano superato l'esame finale dei predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al servizio di
polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di
commissario e svolgono, con la medesima qualifica,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo
articolo. I frequentatori dei predetti corsi di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del
predetto articolo 4, comma 4. Per il 112° corso il
tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il
113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo
dodici mesi dalla data di inizio.
6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo
5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da
avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto
mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di
assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del
predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e'
ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata
degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32,
comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da
avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto
mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame
finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al
servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono
per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o
reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui
all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal regolamento
di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio
di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono
alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine
di graduatoria di fine corso.
7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma
1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il corso
di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di
commissario del Corpo di polizia penitenziaria, il cui
concorso e' stato indetto con provvedimento del Direttore
generale del personale e delle risorse del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria 24 giugno 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
55 del 13 luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi. I
commissari che hanno superato l'esame finale del predetto
corso e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia
penitenziaria sono confermati nel ruolo con la qualifica di
commissario e svolgono, con la medesima qualifica,
nell'ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo le modalita'
previste dal decreto di cui al comma 7 del medesimo
articolo. I frequentatori del predetto corso di formazione
acquisiscono la qualifica di commissario capo previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del
predetto articolo 9, comma 4. Per il corso di cui al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla
data del suo inizio.
7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i
corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica
di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria
avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata
pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero
massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
8. Al fine di garantire la sicurezza e incrementare
l'efficienza degli istituti penitenziari e di assicurare il
completamento delle facolta' assunzionali autorizzate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304
del 23 dicembre 2021, nonche' la copertura del contingente
di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge
29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per
l'anno 2023 dal comma 865 del medesimo articolo 1, e'
autorizzata, a decorrere dal 1° ottobre 2023, l'assunzione
di allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
mediante scorrimento, secondo il seguente ordine di
priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti
direttoriali del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021 e
del 2 dicembre 2020, fatte salve le riserve di posti di cui
all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».