Art. 24 
 
Disposizioni per l'accesso al ruolo  degli  ispettori  della  Polizia
                            Penitenziaria 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2027,  per   specifiche   esigenze   di
funzionalita' del Corpo  di  Polizia  Penitenziaria,  possono  essere
indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a  valere
sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi
pubblici  per  l'accesso  al  ruolo  degli  ispettori  della  Polizia
Penitenziaria riservati ai candidati in possesso di una delle  lauree
individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146. 
  2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione  esaminatrice  e'
composta da un presidente scelto tra i  dirigenti  penitenziari  o  i
dirigenti superiori di  polizia  penitenziaria  e  da  altri  quattro
membri,  uno  dei  quali  professore  universitario   o   ricercatore
universitario esperto in una o piu' delle materie sulle quali vertono
le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei  funzionari  di
Polizia  penitenziaria.  Svolge  le   funzioni   di   segretario   un
funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso  il
Dipartimento  dell'Amministrazione  penitenziaria.   Le   commissioni
esaminatrici  possono  essere  integrate,  qualora  i  candidati  che
abbiano sostenuto le prove scritte superino le  1000  unita',  di  un
numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario  aggiunto.  Le
commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento
del   direttore   generale    del    personale    del    Dipartimento
dell'Amministrazione  penitenziaria.  Alle  commissioni  stesse  sono
aggregati membri aggiunti per gli  esami  di  lingue  straniere.  Per
supplire ad eventuali temporanee assenze o  impedimento  di  uno  dei
componenti   o   del   segretario   della   Commissione    o    delle
sottocommissioni, puo' essere  prevista  la  nomina  di  uno  o  piu'
componenti  supplenti  o  di  uno  o  piu'  segretari  supplenti,  da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione  della  Commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento. 
  3. In deroga all'articolo 25 del  decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1  frequentano
un corso di durata pari a un anno, preordinato alla  loro  formazione
tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali  di
polizia   giudiziaria,   alla   conoscenza   dei   metodi   e   della
organizzazione  del  trattamento  penitenziario  e  dei  servizi   di
sicurezza. Gli allievi vice ispettori durante  il  corso  di  cui  al
presente comma non possono essere impiegati in servizio di  istituto;
nel periodo successivo  possono  esserlo  esclusivamente  a  fine  di
addestramento per il servizio di ispettore. 
  4.  Sono  dimessi  dal  corso  di  cui  al  comma  3  gli   allievi
viceispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti  dal  corso
per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta
giorni se l'assenza e'  stata  determinata  da  infermita'  contratta
durante il corso o da infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio
qualora si tratti di  personale  proveniente  da  altri  ruoli  della
polizia  penitenziaria,  nel  qual  caso  l'allievo  e'   ammesso   a
partecipare al primo corso successivo  al  riconoscimento  della  sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo  precedente  a  detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste  per
la partecipazione alle procedure per l'accesso  alla  qualifica.  Nel
caso in cui  l'assenza  e'  dovuta  a  gravi  infermita',  anche  non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita  ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio  medico  legale
dell'Azienda  sanitaria  competente  per  territorio,  l'allievo,   a
domanda, e' ammesso  a  partecipare  al  corrispondente  primo  corso
successivo al  riconoscimento  della  sua  idoneita'  psico-fisica  e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non  sia  intervenuta
una delle cause di esclusione previste  per  la  partecipazione  alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di
sesso femminile, la  cui  assenza  oltre  sessanta  giorni  e'  stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo  corso
successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano  ferme  le
restanti cause di  dimissioni  dal  corso  previste  dalla  normativa
vigente. 
  5. I vice ispettori vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  1
conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo  aperto,
mediante scrutinio per  merito  assoluto,  al  quale  e'  ammesso  il
personale con qualifica di vice ispettore che abbia  compiuto  almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno
di corso di cui al comma 3. 
  6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono  autorizzati
ad   alloggiare   presso    i    locali    messi    a    disposizione
dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilita' alloggiative. 
  7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del  corso  di  studi
universitari  sono  computati   per   intero   agli   effetti   della
determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia
penitenziaria  per  la  cui  assunzione  e'  richiesta  una   laurea.
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  7,  comma  7,  del
          decreto legislativo 21 maggio  2000,  n.  146  (Adeguamento
          delle  strutture  e  degli  organici   dell'Amministrazione
          penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia
          minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
          e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'articolo  12  della  L.  28  luglio  1999,  n.   266),
          pubblicato nella G.U. 8 giugno 2000, n. 132: 
                «Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). -  1.
          - 6. (Omissis). 
                7. Con decreto  del  Ministro  della  giustizia  sono
          indicate la classe di appartenenza dei corsi di  studio  ad
          indirizzo  giuridico  ed  economico  il   cui   superamento
          costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di
          cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  comprese  le  lauree
          triennali  che  consentono   l'acquisizione   dei   crediti
          formativi per il conseguimento delle lauree  specialistiche
          ivi previste. Sono fatti  salvi  i  diplomi  di  laurea  in
          giurisprudenza e in scienze  politiche  rilasciati  secondo
          l'ordinamento didattico vigente prima del  suo  adeguamento
          ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio
          1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. 
                8. (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  25  del  decreto
          legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
          dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n.  395),
          pubblicato nella G.U. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.: 
                «Art. 25 (Corsi per la nomina  a  vice  ispettore  di
          polizia  penitenziaria).  -  1.  Ottenuta  la  nomina,  gli
          allievi   vice   ispettori   di    polizia    penitenziaria
          frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
          non   inferiore   a    due    anni,    preordinato    anche
          all'acquisizione   della   specifica    laurea    triennale
          individuata,  per  il  medesimo  corso,  con  decreto   del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
          semplificazione e la  pubblica  amministrazione  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          nonche'  alla  loro  formazione  tecnico  professionale  di
          agenti  di  pubblica  sicurezza  e  ufficiali  di   polizia
          giudiziaria,   alla   conoscenza   dei   metodi   e   della
          organizzazione del trattamento penitenziario e dei  servizi
          di sicurezza; durante  il  corso  essi  sono  sottoposti  a
          selezione  attitudinale  anche  per  l'accertamento   della
          idoneita'   a   servizi    che    richiedono    particolare
          qualificazione. 
                2. Gli allievi vice  ispettori  che  al  termine  dei
          primi due anni del corso abbiano ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' al servizio di polizia penitenziaria  quali  vice
          ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le  prove
          pratiche sono nominati  vice  ispettori  in  prova  e  sono
          avviati  alla  frequenza  di  un   periodo   di   tirocinio
          applicativo della durata non superiore ad un anno 68. 
                3. Gli allievi vice ispettori  durante  i  primi  due
          anni di corso non possono essere impiegati in  servizio  di
          istituto;   nel   periodo   successivo   possono    esserlo
          esclusivamente a fine di addestramento per il  servizio  di
          ispettore. 
                4. I vice ispettori in prova, al termine  del  corso,
          superati gli esami di fine  corso,  prestano  giuramento  e
          sono confermati in ruolo con qualifica di  vice  ispettore,
          secondo l'ordine della graduatoria finale. 
                4-bis. La graduatoria finale e'  formata  sulla  base
          del   punteggio   complessivo    attribuito    a    ciascun
          partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media  dei  voti
          riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e  nell'esame
          di fine corso.»