Art. 24
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia
Penitenziaria
1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di
funzionalita' del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere
indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere
sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi
pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia
Penitenziaria riservati ai candidati in possesso di una delle lauree
individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e'
composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i
dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro
membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore
universitario esperto in una o piu' delle materie sulle quali vertono
le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di
Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un
funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni
esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che
abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un
numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le
commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento
del direttore generale del personale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria. Alle commissioni stesse sono
aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per
supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei
componenti o del segretario della Commissione o delle
sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu'
componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da
effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione
esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.
3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano
un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione
tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di
polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di
sicurezza. Gli allievi vice ispettori durante il corso di cui al
presente comma non possono essere impiegati in servizio di istituto;
nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di
addestramento per il servizio di ispettore.
4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi
viceispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso
per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta
giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta
durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio
qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della
polizia penitenziaria, nel qual caso l'allievo e' ammesso a
partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua
idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto
corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per
la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel
caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non
dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed
impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad
esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale
dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo, a
domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso
successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e
sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta
una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle
procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di
sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata
determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso
successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le
restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa
vigente.
5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1
conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il
personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno
due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno
di corso di cui al comma 3.
6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati
ad alloggiare presso i locali messi a disposizione
dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilita' alloggiative.
7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi
universitari sono computati per intero agli effetti della
determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia
penitenziaria per la cui assunzione e' richiesta una laurea.
All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 7, del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'articolo 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266),
pubblicato nella G.U. 8 giugno 2000, n. 132:
«Art. 7 (Accesso alla carriera dei funzionari). - 1.
- 6. (Omissis).
7. Con decreto del Ministro della giustizia sono
indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico ed economico il cui superamento
costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di
cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree
triennali che consentono l'acquisizione dei crediti
formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche
ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in
giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo
l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento
ai sensi dell'articolo l17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.
8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395),
pubblicato nella G.U. 20 novembre 1992, n. 274, S.O.:
«Art. 25 (Corsi per la nomina a vice ispettore di
polizia penitenziaria). - 1. Ottenuta la nomina, gli
allievi vice ispettori di polizia penitenziaria
frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata
non inferiore a due anni, preordinato anche
all'acquisizione della specifica laurea triennale
individuata, per il medesimo corso, con decreto del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
nonche' alla loro formazione tecnico professionale di
agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia
giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della
organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi
di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a
selezione attitudinale anche per l'accertamento della
idoneita' a servizi che richiedono particolare
qualificazione.
2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei
primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice
ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove
pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono
avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio
applicativo della durata non superiore ad un anno 68.
3. Gli allievi vice ispettori durante i primi due
anni di corso non possono essere impiegati in servizio di
istituto; nel periodo successivo possono esserlo
esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di
ispettore.
4. I vice ispettori in prova, al termine del corso,
superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e
sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore,
secondo l'ordine della graduatoria finale.
4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base
del punteggio complessivo attribuito a ciascun
partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti
riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame
di fine corso.»