Art. 25 
 
Disposizioni riguardanti l'indennita' di presenza di cui all'articolo
  9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  31  luglio
  1995, n. 395 
 
  1.  In  deroga  all'articolo  2033  del  codice  civile,  non  sono
ripetibili le somme corrisposte al personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria a titolo di indennita' di presenza di cui  all'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  luglio
1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025  e
per  le  quali  l'amministrazione   ha   formalmente   richiesto   la
restituzione. 
  2. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  speciale  di   parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2026-2028,
nell'ambito del Programma « Fondi  di  riserva  e  speciali  »  della
Missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2033  del  codice
          civile: 
                  «Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha  eseguito
          un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che  ha
          pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli  interessi  dal
          giorno del pagamento, se chi lo ha  ricevuto  era  in  mala
          fede, opp.ure, se questi era  in  buona  fede,  dal  giorno
          della domanda.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio  1995
          riguardante  il  personale  delle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia  di  Stato,  Corpo  di  polizia
          penitenziaria  e  Corpo  forestale  dello  Stato)   e   del
          provvedimento  di  concertazione   del   20   luglio   1995
          riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia  di  finanza)),
          pubblicato nella G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.: 
                «Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
          - 1. (Omissis). 
                2. Il compenso di cui al comma  1  compete  anche  al
          personale del Corpo di polizia penitenziaria  impiegato  in
          servizi organizzati in turni, sulla base di ordini  formali
          di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque,  in
          altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati. 
                3. (Omissis).».