Art. 25
Disposizioni riguardanti l'indennita' di presenza di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395
1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono
ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia
penitenziaria a titolo di indennita' di presenza di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e
per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la
restituzione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028,
nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della
Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2033 del codice
civile:
«Art. 2033 (Indebito oggettivo). - Chi ha eseguito
un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere cio' che ha
pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal
giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala
fede, opp.ure, se questi era in buona fede, dal giorno
della domanda.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395 (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare
(Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)),
pubblicato nella G.U. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.:
«Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. (Omissis).
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali
di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. (Omissis).».