Art. 8 
 
Regime transitorio per il conseguimento dei titoli  professionali  di
  comandante per il traffico costiero e di capo motorista 
 
  1. I titolari di certificato di competenza di ufficiale di coperta,
in corso di validita', possono conseguire il titolo di comandante per
il traffico costiero se in possesso di almeno sei mesi di navigazione
effettiva con la qualifica di ufficiale di coperta o  nelle  funzioni
di comandante, risultanti dal libretto di  navigazione,  nei  quattro
anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto  e
degli attestati di  addestramento  in  corso  di  validita',  secondo
quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera e). Il requisito  della
navigazione  puo'   essere   completato   entro   ventiquattro   mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. I titolari  del  titolo  professionale  di  capo  barca  per  il
traffico  nello  Stato,  rilasciato  ai  sensi  dell'art.   259   del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione  conseguono
il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso: 
    i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4) del  regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione; 
    ii. degli attestati di addestramento, in corso di  validita',  di
cui all'art. 3, comma 2, lettera e); 
    iii. di dodici mesi di  navigazione  in  qualita'  di  comandante
effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata  in  vigore
del presente decreto, risultanti  dal  libretto  di  navigazione.  Il
periodo di navigazione puo' essere completato entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. I  titolari  del  certificato  di  competenza  di  ufficiale  di
macchina, in  corso  di  validita',  conseguono  il  titolo  di  capo
motorista se hanno effettuato sei mesi di navigazione nelle  funzioni
di ufficiale di macchina o nelle funzioni di  direttore  di  macchina
effettuati nei  quattro  anni  precedenti  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto, risultanti dal libretto  di  navigazione,  e  degli
attestati di addestramento in corso di validita' di cui  all'art.  4,
comma 2, lettera e). Il periodo di navigazione puo' essere completato
entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. I titolari del titolo professionale  di  direttore  di  macchina
fino a 750 kW conseguono il titolo di capo motorista se in possesso: 
    i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento
per l'esecuzione del codice della navigazione; 
    ii. degli attestati di addestramento, in corso di  validita',  di
cui all'art. 4, comma 2, lettera e); 
    iii. di dodici mesi di navigazione nelle funzioni di direttore di
macchina effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di  navigazione.
Il periodo di navigazione puo' essere completato  entro  ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  5. La  richiesta  per  il  conseguimento  del  titolo  deve  essere
avanzata  dall'interessato,   in   possesso   dei   requisiti,   alla
capitaneria di porto di iscrizione entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.