Art. 28
Commissioni di vigilanza e di controllo
1. Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a
quota fissa e delle formule di gioco opzionali e complementari ad
essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le operazioni
ad esse propedeutiche, sono pubbliche, effettuate in uno o piu'
luoghi sede di ruota, secondo quanto previsto dalle determinazioni
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla presenza della
Commissione di vigilanza presieduta da un dirigente dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli o da un ufficiale della Guardia di
finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore.
2. Le ulteriori operazioni, ivi inclusa la definizione delle
giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione sono
effettuate da una Commissione di controllo, composta da dipendenti
dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e delle
formule di gioco opzionali e complementari ad essi, realizzate
attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette al controllo
successivo e a campione da parte di una Commissione di controllo,
composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli.
4. La composizione e il funzionamento delle Commissioni sono
disciplinati con provvedimento dell'Agenzia.
5. Gli oneri economici per le attivita' delle Commissioni sono a
carico dei concessionari.