Art. 28 
 
               Commissioni di vigilanza e di controllo 
 
  1. Le estrazioni del gioco del Lotto, degli altri giochi numerici a
quota fissa e delle formule di gioco  opzionali  e  complementari  ad
essi, realizzate attraverso urne elettroniche, nonche' le  operazioni
ad esse propedeutiche, sono  pubbliche,  effettuate  in  uno  o  piu'
luoghi sede di ruota, secondo quanto  previsto  dalle  determinazioni
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  alla  presenza  della
Commissione di vigilanza  presieduta  da  un  dirigente  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli  o  da  un  ufficiale  della  Guardia  di
finanza di livello non inferiore a ufficiale superiore. 
  2. Le  ulteriori  operazioni,  ivi  inclusa  la  definizione  delle
giocate valide, nonche' le operazioni successive di validazione  sono
effettuate da una Commissione di controllo,  composta  da  dipendenti
dell'Agenzia delle dogane e monopoli. 
  3. Le estrazioni degli altri giochi numerici a quota fissa e  delle
formule di  gioco  opzionali  e  complementari  ad  essi,  realizzate
attraverso generatori di numeri casuali, sono soggette  al  controllo
successivo e a campione da parte di  una  Commissione  di  controllo,
composta da dipendenti dell'Agenzia delle dogane e monopoli. 
  4. La  composizione  e  il  funzionamento  delle  Commissioni  sono
disciplinati con provvedimento dell'Agenzia. 
  5. Gli oneri economici per le attivita' delle  Commissioni  sono  a
carico dei concessionari.