Art. 35
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
dopo il comma 2-octies sono inseriti i seguenti:
«2-nonies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, adotta i criteri e le modalita' sulla
base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende
disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona
di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
2-decies. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro centoventi giorni dalla
pubblicazione dei criteri e delle modalita' di cui al comma 2-nonies,
anche avvalendosi di ISPRA, sono disciplinati i criteri e le
modalita' sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione
nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica
fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sul tenore di
emissioni di gas a effetto serra.
2-undecies. I criteri e le modalita' definite ai sensi dei commi
2-nonies e 2-decies assicurano che le informazioni siano rese
disponibili dal gestore della rete di trasmissione nel modo piu'
accurato possibile e ad intervalli corrispondenti alla frequenza di
regolamentazione del mercato ma non superiore all'ora, con previsioni
ove disponibili, assicurando l'interoperabilita' sulla base di
formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinche'
possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai
partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori,
dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da
dispositivi elettronici di comunicazione.».
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). - 1. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale, di seguito "gestore", esercita le attivita' di
trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi
compresa la gestione unificata della rete di trasmissione
nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete
di trasmissione nazionale tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio
e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni
tecnicoeconomiche di accesso e di interconnessione fissate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere
debitamente motivato dal gestore. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale fornisce ai soggetti responsabili
della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale
informazioni sufficienti per garantire il funzionamento
sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari;
garantisce l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad
assicurare la sicurezza, l'affidabilita', l'efficienza e il
minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
gestisce la rete, di cui puo' essere proprietario, senza
discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera
gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a
proprio carico, se proprietario della rete, o a carico
delle societa' proprietarie, in modo da assicurare la
sicurezza e la continuita' degli approvvigionamenti,
nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Al gestore sono trasferiti competenze,
diritti e poteri di soggetti privati e pubblici, anche ad
ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale mantiene il
segreto sulle informazioni commerciali riservate acquisite
nel corso dello svolgimento della sua attivita' e impedisce
che le informazioni concernenti la propria attivita'
commercialmente vantaggiose siano divulgate in modo
discriminatorio.
Le informazioni necessarie per una concorrenza
effettiva e per l'efficiente funzionamento del mercato sono
rese pubbliche, fermo restando l'obbligo di mantenere il
segreto sulle informazioni commerciali riservate. Le
imprese collegate al gestore della rete di trasmissione
nazionale non possono abusare delle informazioni riservate
nelle proprie operazioni di compravendita di energia
elettrica o servizi connessi.
2-bis. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale fornisce ai gestori di altri sistemi
interconnessi con il proprio le informazioni sufficienti a
garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo
sviluppo coordinato e l'interoperabilita' del sistema
interconnesso, assicura che non vi siano discriminazioni
tra utenti e categorie di utenti, specialmente a favore
delle proprie societa' e imprese collegate, fornisce a
tutti gli utenti, in condizioni di parita', le informazioni
necessarie per un efficiente accesso al sistema, riscuote
le rendite da congestione e i pagamenti dovuti nell'ambito
del meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di
trasmissione, in conformita' all'articolo 49 del
regolamento (UE) 2019/943, acquista i servizi ancillari
volti a garantire la sicurezza del sistema, partecipa alle
valutazioni di adeguatezza del sistema, a livello nazionale
ed europeo, assicura la digitalizzazione dei propri sistemi
di trasmissione e provvede alla gestione dei dati, anche
attraverso lo sviluppo di sistemi di gestione, alla
cybersicurezza e alla protezione dei dati, sotto la
vigilanza e il controllo dell'ARERA e sentita l'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale per gli aspetti relativi alla
cybersicurezza.
2-ter. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale acquisisce i servizi di bilanciamento nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) stabilisce procedure trasparenti, non
discriminatorie e fondate su criteri di mercato;
b) assicura la partecipazione di tutte le imprese
elettriche qualificate e di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica e dei servizi connessi, inclusi i
partecipanti al mercato che offrono energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, i partecipanti al mercato
attivi nella gestione della domanda, i gestori di impianti
di stoccaggio dell'energia elettrica e i partecipanti al
mercato coinvolti in un'aggregazione;
c) definisce, d'intesa con l'ARERA e previa
approvazione di quest'ultima, nonche' in stretta
collaborazione con tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, i requisiti tecnici per la
fornitura dei servizi di bilanciamento necessari.
2-quater. Il gestore della rete di trasmissione,
previa approvazione da parte dell'ARERA, stabilisce, con
una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge gli
utenti e i gestori del sistema di distribuzione
dell'energia elettrica, le specifiche tecniche per i
servizi ancillari non relativi alla frequenza e gli
standard dei prodotti di mercato necessari per la fornitura
di tali servizi. Le specifiche tecniche e gli standard
cosi' definiti assicurano la partecipazione effettiva e
discriminatoria di tutti i partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, con le stesse garanzie di cui al
comma 2-ter, lettera b), del presente articolo.
2-quinquies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale scambia le informazioni necessarie e si coordina
con i gestori del sistema di distribuzione, al fine di
assicurare l'uso ottimale delle risorse, il funzionamento
sicuro ed efficiente del sistema e lo sviluppo del mercato
dell'energia elettrica. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale ha diritto ad essere adeguatamente
remunerato per l'acquisizione di servizi che consentono di
recuperare i corrispondenti costi, determinati in misura
ragionevole, ivi comprese le spese necessarie per le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i
costi dell'infrastruttura.
2-sexies. L'obbligo di approvvigionamento dei servizi
ancillari ai sensi del comma 2-quater del presente articolo
non si applica alle componenti di rete pienamente
integrate.
2-septies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale stabilisce e pubblica sul proprio sito web, in
un'apposita sezione, procedure trasparenti ed efficienti
per la connessione di nuovi impianti di generazione e di
nuovi impianti di stoccaggio di energia elettrica, senza
discriminazioni. Le procedure, prima di essere pubblicate,
devono essere comunicate all'ARERA e da questa approvate.
2-octies. Il gestore della rete di trasmissione
nazionale non ha il diritto di rifiutare la connessione di
un nuovo impianto di generazione ovvero di stoccaggio di
energia elettrica in ragione di eventuali future
limitazioni della capacita' di rete disponibile e di
congestioni in punti distanti del sistema. La connessione
di nuovi impianti di generazione o di stoccaggio non puo'
essere rifiutata neppure per i costi supplementari
derivanti dalla necessita' di aumentare la capacita' degli
elementi del sistema posti nelle immediate vicinanze del
punto di connessione. La capacita' di connessione garantita
puo' essere limitata e possono essere offerte connessioni
soggette a limitazioni operative, onde assicurare
l'efficienza economica dei nuovi impianti di generazione o
di stoccaggio. Le limitazioni di cui al presente comma
devono essere trasmesse all'ARERA, prima della
pubblicazione, e devono essere da questa approvate.
2-nonies. L'Autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA), entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, adotta i
criteri e le modalita' sulla base dei quali il gestore
della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in
relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di
offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica
da fonti rinnovabili.
2-decies. Con decreto del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, da adottare entro centoventi
giorni dalla pubblicazione dei criteri e delle modalita' di
cui al comma 2-nonies, anche avvalendosi di ISPRA, sono
disciplinati i criteri e le modalita' sulla base dei quali
il gestore della rete di trasmissione nazionale rende
disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in
ogni zona di offerta, le informazioni sul tenore di
emissioni di gas a effetto serra.
2-undecies. I criteri e le modalita' definite ai sensi
dei commi 2-nonies e 2-decies assicurano che le
informazioni siano rese disponibili dal gestore della rete
di trasmissione nel modo piu' accurato possibile e ad
intervalli corrispondenti alla frequenza di
regolamentazione del mercato ma non superiore all'ora, con
previsioni ove disponibili, assicurando l'interoperabilita'
sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati
standardizzati affinche' possano essere utilizzati in
maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato
dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori
e dagli utenti finali e che possano essere letti da
dispositivi elettronici di comunicazione.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto l'ENEL S.p.a.
costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la
proprieta' delle reti, i rapporti giuridici inerenti
all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota parte
dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il
personale necessario per le attivita' di competenza. Con
propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia
elettrica ed il gas, entro i trenta giorni successivi alla
data dei suddetti conferimenti, dispone gli eventuali,
ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del gestore
e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro
determina con proprio provvedimento la data in cui la
societa' assume la titolarita' e le funzioni di gestore
della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data
le azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo
gratuito al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I diritti dell'azionista sono
esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli
indirizzi strategici ed operativi del gestore sono definiti
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Fino alla stessa data l'ENEL S.p.a. e'
responsabile del corretto funzionamento della rete di
trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento
nonche' di quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario delle
attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione
e' disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche
nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove
il Ministro delle attivita' produttive lo ritenga
necessario, per la migliore funzionalita' della concessione
medesima all'esercizio delle attivita' riservate al
gestore.
6. Il gestore, con proprie delibere, stabilisce le
regole per il dispacciamento nel rispetto delle condizioni
di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2
dell'articolo 1. Sulla base di direttive emanate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il gestore della rete di trasmissione nazionale
adotta regole tecniche, di carattere obiettivo e non
discriminatorio, in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di
distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse,
dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al
fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la
connessione operativa tra le reti. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla
stessa emanate e si pronuncia, sentito il gestore, entro
novanta giorni; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun
caso possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni
della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne
abbiano la disponibilita', fatta eccezione per il gestore
della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e dispacciamento, diritti di
esclusiva o di priorita' o condizioni di maggior favore di
alcun tipo nell'utilizzo della stessa. L'utilizzazione
della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei al
servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o
restrizioni all'utilizzo della rete stessa per le finalita'
disciplinate dal presente decreto. Le regole tecniche di
cui al presente comma sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla
Commissione delle Comunita' europee a norma dell'articolo 8
della direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas e i soggetti interessati,
determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione
uguale o superiore a 220 kV e delle parti di rete, aventi
tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da individuare secondo
criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa
autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e sulla base di convenzioni approvate
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la
gestione di limitate porzioni della rete di trasmissione
nazionale non direttamente funzionali alla stessa. Entro
trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i
proprietari di tale rete, o coloro che ne hanno comunque la
disponibilita', costituiscono una o piu' societa' di
capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni,
sono trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le
attivita' e le passivita', relativi alla trasmissione di
energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono
promuovere l'aggregazione delle suddette societa', anche in
forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per
disciplinare gli interventi di manutenzione e di sviluppo
della rete e dei dispositivi di interconnessione con altre
reti nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti,
il gestore risponde direttamente nei confronti del
Ministero delle attivita' produttive della tempestiva
esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo
della rete deliberati. Le suddette convenzioni sono
stipulate in conformita' ad una convenzione tipo definita,
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a
norma della legge n. 481 del 1995, sentita la Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Tale convenzione tipo prevede:
a) la competenza del gestore ad assumere le
decisioni in materia di manutenzione, gestione e sviluppo
della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e
degli investimenti, tenuto conto degli obblighi normativi a
carico degli operatori;
c) le modalita' di accertamento di disfunzioni ed
inadempimenti e la determinazione delle conseguenti
sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle regioni
interessate in ordine agli aspetti di localizzazione,
razionalizzazione e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi
giorni dall'emanazione del decreto di determinazione della
rete di trasmissione nazionale di cui al comma 7, delle
convenzioni con le societa' che dispongono delle reti di
trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro
i successivi sessanta giorni con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas.
Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore
di cui al comma 4, i soggetti proprietari delle reti
restano responsabili della corretta manutenzione e
funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro
proprieta'; i costi relativi possono essere riconosciuti
dal gestore della rete di trasmissione nazionale
nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali
inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti
oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle
disposizioni in esse contenute, potendo irrogare le
sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le
violazioni accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a
condizioni paritetiche della rete di trasmissione
nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai
sensi del presente comma viene data preventiva
comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione
nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo determinato
indipendentemente dalla localizzazione geografica degli
impianti di produzione e dei clienti finali, e comunque
sulla base di criteri non discriminatori.
La misura del corrispettivo e' determinata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti
al comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore allo
svolgimento delle attivita' di propria competenza secondo
criteri di efficienza economica. Con lo stesso
provvedimento l'Autorita' disciplina anche il periodo
transitorio fino all'assunzione della titolarita' da parte
del gestore di cui al comma 4.
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui al
comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei
suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare
per le attivita' ad alto consumo di energia, e' definita in
misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del
comma 3 dell'articolo 1, determina la cessione dei diritti
e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali,
da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di
trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresi'
l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'articolo 22
della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a
prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con
apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono altresi'
ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttricidistributrici, l'energia elettrica ed i relativi
diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento
CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni e' fissata in
otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli
impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo
evitato.
13. Dalla data di entrata in funzione del sistema di
dispacciamento di merito economico il gestore, restando
garante del rispetto delle clausole contrattuali, cede
l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai
fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal
gestore, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia sul mercato e dalla vendita dei
diritti di cui al comma 3 dell'articolo 11.
14. L'autorizzazione alla realizzazione delle linee
dirette e' rilasciata dalle competenti amministrazioni,
previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve
essere debitamente motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo' avvalersi, con
opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore.»