Art. 3
Modalita' di versamento in tesoreria di somme in euro
1. Il versamento delle somme in euro destinate al bilancio dello
Stato o ai conti di tesoreria e' effettuato mediante:
a) bonifico bancario o postale;
b) versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria
dello Stato gestito per il tramite di procedure informatiche, secondo
quanto stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
c) versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle
altre somme mediante delega di pagamento ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
e) operazioni di girofondi;
f) ogni altro strumento previsto da legge o regolamento, secondo
la relativa disciplina e salvo buon fine.
2. I soggetti versanti possono provvedere al pagamento in contanti
agli intermediari abilitati, esclusivamente nelle casistiche di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1.
3. Per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale,
bonifico e altri strumenti che utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, le ricevute di versamento
hanno efficacia liberatoria per i debitori, fatto salvo il caso di
cui all'articolo 7. Per i versamenti effettuati mediante girofondi
viene emessa ricevuta di quietanza informatica, ai sensi
dell'articolo 8, avente medesima efficacia liberatoria per i
debitori.
4. Il versamento delle ritenute fiscali, contributive e di ogni
altra natura gravanti sulle competenze fisse e accessorie erogate al
personale in servizio nonche' sugli altri emolumenti in qualunque
modo denominati erogati ai soggetti titolari dei vari incarichi
istituzionali, viene effettuato, per conto dell'amministrazione
titolare della spesa, mediante girofondi all'entrata del bilancio
dello Stato, ovvero a favore dei creditori titolari di contabilita'
speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale, ovvero
mediante versamento su conti di pagamento a favore dei creditori non
titolari di alcun tipo di conto di tesoreria statale.
5. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i termini e
le modalita' previsti per gli agenti contabili e gli agenti della
riscossione per il riversamento in tesoreria delle somme da loro
riscosse.
6. I versamenti di cui al presente articolo sono finalizzati dalla
Banca d'Italia al bilancio dello Stato e ai conti di tesoreria con
procedure telematiche.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di
cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo
attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi,
per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito
telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al
comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche
altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e
35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-bis.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la
piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento
spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2-quater. I prestatori di servizi di pagamento
abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche
amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di
cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti
unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III.
2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma
2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione
anche del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma
2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e
automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i
processi di certificazione fiscale tra soggetti privati,
tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
regole tecniche di funzionamento della piattaforma
tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.
3.
3-bis.
3-ter.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del
presente articolo e per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le
modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di
pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni
relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.»