Art. 3 
 
        Modalita' di versamento in tesoreria di somme in euro 
 
  1. Il versamento delle somme in euro destinate  al  bilancio  dello
Stato o ai conti di tesoreria e' effettuato mediante: 
    a) bonifico bancario o postale; 
    b) versamento su conto corrente postale intestato alla  tesoreria
dello Stato gestito per il tramite di procedure informatiche, secondo
quanto stabilito con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
    c) versamento unitario delle  imposte,  dei  contributi  e  delle
altre somme  mediante  delega  di  pagamento  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
    d) la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    e) operazioni di girofondi; 
    f) ogni altro strumento previsto da legge o regolamento,  secondo
la relativa disciplina e salvo buon fine. 
  2. I soggetti versanti possono provvedere al pagamento in  contanti
agli intermediari abilitati, esclusivamente nelle casistiche  di  cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1. 
  3. Per i versamenti  effettuati  tramite  conto  corrente  postale,
bonifico   e   altri   strumenti   che   utilizzano   le   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, le  ricevute  di  versamento
hanno efficacia liberatoria per i debitori, fatto salvo  il  caso  di
cui all'articolo 7. Per i versamenti  effettuati  mediante  girofondi
viene  emessa   ricevuta   di   quietanza   informatica,   ai   sensi
dell'articolo  8,  avente  medesima  efficacia  liberatoria   per   i
debitori. 
  4. Il versamento delle ritenute fiscali,  contributive  e  di  ogni
altra natura gravanti sulle competenze fisse e accessorie erogate  al
personale in servizio nonche' sugli  altri  emolumenti  in  qualunque
modo denominati erogati  ai  soggetti  titolari  dei  vari  incarichi
istituzionali,  viene  effettuato,  per  conto   dell'amministrazione
titolare della spesa, mediante  girofondi  all'entrata  del  bilancio
dello Stato, ovvero a favore dei creditori titolari  di  contabilita'
speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale,  ovvero
mediante versamento su conti di pagamento a favore dei creditori  non
titolari di alcun tipo di conto di tesoreria statale. 
  5. Restano ferme le speciali disposizioni riguardanti i  termini  e
le modalita' previsti per gli agenti contabili  e  gli  agenti  della
riscossione per il riversamento in  tesoreria  delle  somme  da  loro
riscosse. 
  6. I versamenti di cui al presente articolo sono finalizzati  dalla
Banca d'Italia al bilancio dello Stato e ai conti  di  tesoreria  con
procedure telematiche. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo del citato articolo 5 del decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il   Codice
          dell'amministrazione digitale: 
                «Art. 5 (Effettuazione  di  pagamenti  con  modalita'
          informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
          2, sono obbligati ad accettare, tramite la  piattaforma  di
          cui al comma 2, i pagamenti spettanti  a  qualsiasi  titolo
          attraverso sistemi di pagamento elettronico,  ivi  inclusi,
          per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso  del  credito
          telefonico. Tramite la piattaforma elettronica  di  cui  al
          comma 2, resta ferma la  possibilita'  di  accettare  anche
          altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione
          in  relazione  allo  schema  di  pagamento  abilitato   per
          ciascuna tipologia di strumento  di  pagamento  elettronico
          come definita ai sensi dell'articolo 2, punti  33),  34)  e
          35) del regolamento UE 2015/751 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle  commissioni
          interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate  su
          carta. 
                2.  Al  fine  di  dare  attuazione  al  comma  1,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
          attraverso  il  Sistema  pubblico  di  connettivita',   una
          piattaforma   tecnologica    per    l'interconnessione    e
          l'interoperabilita' tra le pubbliche  amministrazioni  e  i
          prestatori di servizi di pagamento abilitati,  al  fine  di
          assicurare, attraverso gli strumenti  di  cui  all'articolo
          64,    l'autenticazione    dei     soggetti     interessati
          all'operazione  in  tutta  la  gestione  del  processo   di
          pagamento. 
                2-bis. 
                2-ter. I soggetti di cui  all'articolo  2,  comma  2,
          consentono di effettuare pagamenti elettronici  tramite  la
          piattaforma di cui  al  comma  2  anche  per  il  pagamento
          spontaneo  di  tributi  di  cui  all'articolo   2-bis   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
                2-quater.  I  prestatori  di  servizi  di   pagamento
          abilitati  eseguono  pagamenti  a  favore  delle  pubbliche
          amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma  di
          cui al comma 2.  Resta  fermo  il  sistema  dei  versamenti
          unitari di cui  all'articolo  17  e  seguenti  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III. 
                2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui  al  comma
          2, le informazioni sui pagamenti sono messe a  disposizione
          anche  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
          Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. 
                2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al  comma
          2  puo'  essere   utilizzata   anche   per   facilitare   e
          automatizzare,  attraverso  i  pagamenti   elettronici,   i
          processi di certificazione fiscale  tra  soggetti  privati,
          tra cui la fatturazione elettronica e la  memorizzazione  e
          trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di  cui
          agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015,
          n. 127. 
                2-septies. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri o  del  Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e  la  digitalizzazione,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  definite  le
          regole  tecniche   di   funzionamento   della   piattaforma
          tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. 
                3. 
                3-bis. 
                3-ter. 
                4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la  Banca
          d'Italia,  definisce  linee  guida  per  l'attuazione   del
          presente  articolo  e   per   la   specifica   dei   codici
          identificativi del  pagamento  di  cui  al  comma  1  e  le
          modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi  di
          pagamento mette a disposizione  dell'ente  le  informazioni
          relative al pagamento medesimo. 
                5. Le attivita' previste  dal  presente  articolo  si
          svolgono con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente.»