Art. 4 
 
       Modalita' di versamento in tesoreria di somme in valuta 
 
  1. I  versamenti  in  favore  delle  amministrazioni  statali  sono
eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni.
Tali  versamenti  sono  effettuati  attraverso  accrediti  sui  conti
intestati  alla  Banca   d'Italia,   che   provvede   al   successivo
riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti
di tesoreria. 
  2.  La  valuta  accreditata  sui  conti  della  Banca  d'Italia  e'
convertita  al  cambio  del  giorno  di  esecuzione  dell'operazione,
secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il  Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. 
  3. Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui  al  comma  1,  la
Banca  d'Italia  comunica  le  coordinate  dei  propri   conti   alle
amministrazioni  interessate,  che  le  rendono  note   ai   soggetti
all'estero   tenuti   al   versamento,   unitamente   all'indicazione
dell'identificativo  unico  associato  alle  unita'  elementari   del
bilancio dello Stato,  o  ai  conti  di  tesoreria  statale,  che  il
versante deve riportare nella disposizione di bonifico.