Art. 4
Modalita' di versamento in tesoreria di somme in valuta
1. I versamenti in favore delle amministrazioni statali sono
eseguiti in valuta nei soli casi previsti da specifiche disposizioni.
Tali versamenti sono effettuati attraverso accrediti sui conti
intestati alla Banca d'Italia, che provvede al successivo
riconoscimento delle somme in euro al bilancio dello Stato o ai conti
di tesoreria.
2. La valuta accreditata sui conti della Banca d'Italia e'
convertita al cambio del giorno di esecuzione dell'operazione,
secondo quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
3. Ai fini dell'esecuzione dei versamenti di cui al comma 1, la
Banca d'Italia comunica le coordinate dei propri conti alle
amministrazioni interessate, che le rendono note ai soggetti
all'estero tenuti al versamento, unitamente all'indicazione
dell'identificativo unico associato alle unita' elementari del
bilancio dello Stato, o ai conti di tesoreria statale, che il
versante deve riportare nella disposizione di bonifico.