Art. 10
Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale
1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29
della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al momento
della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia
di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un
documento nominativo, recante il codice unico d'identita', assegnato
in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, nonche' la
fotografia e le relative generalita' dichiarate dallo straniero nel
corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo
periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al
comma 4, attesta che la domanda e' stata registrata ai sensi
dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del
titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, e'
rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della
domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti
dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348,
nonche' il codice unico d'identita', assegnato in esito alle
attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le
generalita' dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo
certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale,
attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle
attivita' di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del
titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui
al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve
il documento di cui al comma 4.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto
direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione.
4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi
dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
e' rilasciato al richiedente un documento validato dalla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo
4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del
titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo e'
definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. La questura puo' fornire al richiedente protezione
internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalita' previste
dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,
quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi
che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validita'
del documento di cui al primo periodo e' limitata alla finalita' e
alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali e' stato
rilasciato.»;
b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella
domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«resa al momento della registrazione della domanda»;
c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).
- 1. Il richiedente puo' essere autorizzato a risiedere soltanto in
un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate
all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine
pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile
ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:
a) e' tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a
norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
b) e' stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un
altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente
e' esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' sempre adottata, ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che
ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura
alternativa al trattenimento.
3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del
richiedente, e' necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione
di cui al comma 1, al richiedente puo' essere imposto, con
provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria
presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli
ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo e' effettuata
dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di
comunicazione a distanza o con altre modalita' che consentano l'invio
della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.
4. Quando il richiedente e' autorizzato a risiedere soltanto in
un luogo specifico ed e' stato ammesso a fruire delle misure
materiali di accoglienza, l'erogazione di esse e' subordinata alla
sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente puo' chiedere di essere autorizzato a
risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al
comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo e'
adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione
individuale del richiedente, e' motivata in caso di rigetto ed e'
impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.
6. Il richiedente non e' tenuto a chiedere un permesso per
comparire dinanzi alle autorita' o in giudizio quando e' richiesta la
sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.
Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in
un luogo specifico). - 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui
all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del
prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del
principio di proporzionalita' e valutata, caso per caso, la
sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il
provvedimento e' motivato in fatto e in diritto e contiene la durata
dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle
procedure applicate al richiedente, nonche' le modalita' della
segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto
articolo 5-ter. Il provvedimento e' immediatamente comunicato
all'interessato ed e' esecutivo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle
esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono
adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il
prefetto ne da' immediata comunicazione all'interessato e al tutore,
anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai
sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.
3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 puo'
essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al
trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il
rischio di fuga.
Art. 5-quinquies (Reclamo giurisdizionale avverso il
provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). -
1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale,
puo' presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a
risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in
cui e' autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla
comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di
inammissibilita', l'indicazione dei motivi in base ai quali e'
chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.
2. Il reclamo e' dichiarato inammissibile con decreto motivato
se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il
ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice
procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina,
quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in
camera di consiglio. Il decreto di fissazione e' notificato a cura
del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il
prefetto puo' depositare note difensive entro cinque giorni dalla
notificazione e puo' stare in giudizio personalmente, anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che
ne fa richiesta e' sentito personalmente.
4. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo
ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura
civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza
contiene le disposizioni necessarie.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies,
comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi
esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne
attesta l'identita'. L'autorita' che ha adottato il provvedimento
puo' collegarsi dal luogo in cui si trova.
6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza
fissata ai sensi del comma 3, il ricorso e' dichiarato improcedibile.
Si applica il comma 2, secondo periodo.
7. Il giudice procede nel rispetto del principio del
contraddittorio e di concentrazione delle attivita' processuali e
provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.
8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 e'
ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 5-sexies (Rischio di fuga). - 1. Il rischio di fuga e'
valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti
circostanze:
a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento
equipollente, in corso di validita';
b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in
occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni
manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo
alle autorita' competenti;
e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi
dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10,
10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli
13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater;
g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai
fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e
2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di
frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita'
e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da
comportamenti concretamente assunti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene
altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o
sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia
sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351.
Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e'
rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»;
2.2) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente: «a-bis)
ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un
provvedimento di allontanamento;»;
2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-bis,
lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia
situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»
sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei
luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348.»;
4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25,»
sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e
2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
5) al comma 5:
5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono
aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano
applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo
6-quater»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono
sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»;
5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello»
sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di
ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di
sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura
applicata al richiedente, al fine di»;
6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite
dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o
dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non
sospende l'esecuzione della misura.»;
7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono
sostituite dalle seguenti: «del giudice»;
e) all'articolo 6-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il richiedente puo'
essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di
frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE)
2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica
l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono
inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le
misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c)
o d), nonche' qualora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al
richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si
applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43
del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo
35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso
richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e'
rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e
si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il trattenimento
non puo' protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del
regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di
trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il
trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di
dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della
domanda.»;
5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando,
entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione,
il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e
il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di
cui all'articolo 6.
3-ter. Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici
settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e'
autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»;
6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
7) al comma 4-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonche'
dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,»;
8) la rubrica dell'articolo 6-bis e' cosi' modificata:
«Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura
di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE)
2024/1348»;
f) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del
richiedente). - 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il
questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente,
dispone, in luogo del trattenimento, una o piu' delle seguenti misure
alternative:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in
corso di validita';
b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai
sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con
l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente
abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente
nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua
identificazione.
2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili
efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore
tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in
una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.
3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.»;
g) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per
richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo
le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «,
comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della
domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla
formalizzazione della domanda»;
2) il comma 2 e' abrogato.