Art. 10 
 
Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del
  Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza
  dei richiedenti protezione internazionale 
 
  1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10,  11,  17  e  29
della direttiva (UE) 2024/1346,  al  decreto  legislativo  18  agosto
2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). -  1.  Al  momento
della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia
di frontiera rilasciano al richiedente protezione  internazionale  un
documento nominativo, recante il codice unico d'identita',  assegnato
in esito  alle  attivita'  di  fotosegnalamento  svolte,  nonche'  la
fotografia e le relative generalita' dichiarate dallo  straniero  nel
corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui  al  primo
periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di  cui  al
comma 4,  attesta  che  la  domanda  e'  stata  registrata  ai  sensi
dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,
indica la data di registrazione  e  consente  il  riconoscimento  del
titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di  detenzione,  e'
rilasciato dalla questura, al  momento  della  formalizzazione  della
domanda,  un  attestato  nominativo  recante  gli  elementi  previsti
dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del  regolamento  (UE)  2024/1348,
nonche'  il  codice  unico  d'identita',  assegnato  in  esito   alle
attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le
generalita'  dichiarate  dal  richiedente.   L'attestato   nominativo
certifica la qualita' di richiedente  la  protezione  internazionale,
attesta  l'identita'  dichiarata  dall'interessato  nel  corso  delle
attivita'  di  fotosegnalamento  e  consente  il  riconoscimento  del
titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure  di  cui
al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni,  riceve
il documento di cui al comma 4. 
      3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con  decreto
direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica  sicurezza  del
Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione. 
      4. Al momento della  formalizzazione  della  domanda  ai  sensi
dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,
e'  rilasciato   al   richiedente   un   documento   validato   dalla
prefettura-ufficio   territoriale   del   Governo    territorialmente
competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo
4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente  il  riconoscimento  del
titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del  citato
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Il  documento  di  cui  al  primo  periodo  e'
definito con decreto direttoriale adottato dal  Dipartimento  per  le
liberta' civili e l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
      5.  La  questura  puo'  fornire   al   richiedente   protezione
internazionale un documento di  viaggio  ai  sensi  dell'articolo  21
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalita'  previste
dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre  2007,  n.  251,
quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi  imperativi
che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validita'
del documento di cui al primo periodo e' limitata  alla  finalita'  e
alla durata necessaria in relazione ai motivi per i  quali  e'  stato
rilasciato.»; 
    b) all'articolo 5, al comma 1, le  parole:  «da  riportare  nella
domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti:
«resa al momento della registrazione della domanda»; 
    c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti: 
       Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico).
- 1. Il richiedente puo' essere autorizzato a risiedere  soltanto  in
un  luogo  specifico,  con  esclusione  delle   strutture   destinate
all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di  ordine
pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile
ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando: 
        a) e' tenuto ad essere presente in un altro  Stato  membro  a
norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351; 
        b) e' stato trasferito in Italia a  norma  dell'articolo  17,
paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un
altro Stato membro. 
      2. Quando la domanda di protezione presentata  dal  richiedente
e' esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348,
l'autorizzazione di cui al comma  1  e'  sempre  adottata,  ai  sensi
dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo  regolamento,  salvo  che
ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento  o  una  misura
alternativa al trattenimento. 
      3.  Quando,  tenuto  conto  della  situazione  individuale  del
richiedente, e' necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione
di  cui  al  comma  1,  al  richiedente  puo'  essere  imposto,   con
provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria
presenza  al  prefetto  in  una  data  specifica   o   a   intervalli
ragionevoli. La segnalazione di cui al primo  periodo  e'  effettuata
dal richiedente in maniera  attiva  e  volontaria  con  strumenti  di
comunicazione a distanza o con altre modalita' che consentano l'invio
della propria posizione, secondo quanto  disposto  dal  provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 5-quater. 
      4. Quando il richiedente e' autorizzato a risiedere soltanto in
un luogo  specifico  ed  e'  stato  ammesso  a  fruire  delle  misure
materiali di accoglienza, l'erogazione di esse  e'  subordinata  alla
sua effettiva residenza in tale luogo. 
      5.  Il  richiedente  puo'  chiedere  di  essere  autorizzato  a
risiedere temporaneamente in un luogo diverso da  quello  di  cui  al
comma 1. La decisione sulla richiesta di  cui  al  primo  periodo  e'
adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione
individuale del richiedente, e' motivata in caso  di  rigetto  ed  e'
impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5. 
      6. Il richiedente non e' tenuto  a  chiedere  un  permesso  per
comparire dinanzi alle autorita' o in giudizio quando e' richiesta la
sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto. 
       Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere  in
un luogo specifico). - 1. L'autorizzazione e la segnalazione  di  cui
all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento  del
prefetto del luogo dove il richiedente si  trova,  nel  rispetto  del
principio  di  proporzionalita'  e  valutata,  caso  per   caso,   la
sussistenza  dei  presupposti   di   cui   all'articolo   5-ter.   Il
provvedimento e' motivato in fatto e in diritto e contiene la  durata
dell'autorizzazione, in misura non  eccedente  la  conclusione  delle
procedure  applicate  al  richiedente,  nonche'  le  modalita'  della
segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto
articolo  5-ter.  Il  provvedimento  e'   immediatamente   comunicato
all'interessato ed e' esecutivo. 
      2. I provvedimenti di  cui  al  comma  1  tengono  conto  delle
esigenze di accoglienza particolari del richiedente  e,  quando  sono
adottati nei confronti di un minore straniero  non  accompagnato,  il
prefetto ne da' immediata comunicazione all'interessato e al  tutore,
anche se provvisorio o, in mancanza, al  rappresentante  nominato  ai
sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356. 
      3. La violazione dei provvedimenti  di  cui  al  comma  1  puo'
essere valutata ai fini dell'adozione  delle  misure  alternative  al
trattenimento o  del  trattenimento,  se  continua  a  sussistere  il
rischio di fuga. 
       Art.   5-quinquies   (Reclamo   giurisdizionale   avverso   il
provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). -
1. L'interessato, a mezzo di difensore munito  di  procura  speciale,
puo' presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione  a
risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del  luogo  in
cui e' autorizzato a risiedere, nel termine  di  sette  giorni  dalla
comunicazione del provvedimento.  Il  ricorso  contiene,  a  pena  di
inammissibilita', l'indicazione  dei  motivi  in  base  ai  quali  e'
chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato. 
      2. Il reclamo e' dichiarato inammissibile con decreto  motivato
se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal  caso,  quando  il
ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello  Stato  il  giudice
procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
      3. Il giudice, se non procede ai  sensi  del  comma  2  nomina,
quando necessario, l'interprete  e  fissa  la  data  dell'udienza  in
camera di consiglio. Il decreto di fissazione e'  notificato  a  cura
del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il
prefetto puo' depositare note difensive  entro  cinque  giorni  dalla
notificazione  e  puo'  stare  in   giudizio   personalmente,   anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il  ricorrente  che
ne fa richiesta e' sentito personalmente. 
      4. L'udienza puo' svolgersi mediante  collegamento  audiovisivo
ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di  procedura
civile. In questo caso il provvedimento  di  fissazione  dell'udienza
contiene le disposizioni necessarie. 
      5. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  196-duodecies,
comma quinto, delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di
procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n.  1368,
l'interessato, se intende partecipare  all'udienza,  puo'  collegarsi
esclusivamente dal luogo dove si trova  il  difensore,  il  quale  ne
attesta l'identita'. L'autorita' che  ha  adottato  il  provvedimento
puo' collegarsi dal luogo in cui si trova. 
      6. Se il  difensore  del  ricorrente  non  compare  all'udienza
fissata ai sensi del comma 3, il ricorso e' dichiarato improcedibile.
Si applica il comma 2, secondo periodo. 
      7.  Il  giudice  procede  nel  rispetto   del   principio   del
contraddittorio e di concentrazione  delle  attivita'  processuali  e
provvede con ordinanza depositata entro venti giorni. 
      8. Contro il provvedimento adottato ai sensi  del  comma  7  e'
ammesso ricorso  per  cassazione  ai  sensi  dell'articolo  14.1  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
       Art. 5-sexies (Rischio di fuga). - 1. Il rischio  di  fuga  e'
valutato caso per caso sulla  base  di  una  o  piu'  delle  seguenti
circostanze: 
        a) il mancato possesso del passaporto o  di  altro  documento
equipollente, in corso di validita'; 
        b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare  la
disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente
rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile; 
        c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le
proprie generalita', anche al  solo  fine  di  evitare  l'adozione  o
l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento; 
        d)  l'aver  fornito,  nel  corso  degli  accertamenti  o   in
occasione della richiesta di protezione internazionale,  informazioni
manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in  capo
alle autorita' competenti; 
        e) il non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi
dalla  competente  autorita',  in  applicazione  degli  articoli  10,
10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nonche' di  quelli  previsti  dall'articolo  32,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; 
        f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli
13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,
nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater; 
        g)   l'aver   rifiutato   di   sottoporsi   al    rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
        h) l'essere inottemperante all'obbligo di  collaborazione  ai
fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi  2-bis  e
2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
        i) l'avere in precedenza tentato di eludere  i  controlli  di
frontiera; 
        l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso; 
        m) la volonta' di non restare a disposizione delle  autorita'
e di raggiungere i territori di  altri  Stati  membri  desumibile  da
comportamenti concretamente assunti. 
      2. Ai fini della valutazione del  rischio  di  fuga,  si  tiene
altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»; 
    d) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «o
sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo  che  sia
sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento  (UE)  2024/1351.
Al richiedente a  seguito  della  formalizzazione  della  domanda  e'
rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»; 
      2) al comma 2: 
        2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le  seguenti:
«ovvero nelle strutture presenti  nei  luoghi  individuati  ai  sensi
dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»; 
        2.2) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente:  «a-bis)
ha presentato una domanda reiterata  in  fase  di  esecuzione  di  un
provvedimento di allontanamento;»; 
        2.3) alla lettera d) le parole  «articolo  13,  comma  4-bis,
lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»; 
      3) al comma 3, secondo  periodo,  le  parole:  «il  centro  sia
situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo
28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25.»
sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno  dei
luoghi individuati  ai  sensi  dell'articolo  54,  paragrafo  3,  del
regolamento (UE) 2024/1348.»; 
      4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio  2008,  n.  25,»
sono aggiunte le seguenti: «e  all'articolo  10-ter,  commi  2-bis  e
2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»; 
      5) al comma 5: 
        5.1) al primo periodo, dopo  la  parola:  «motivazione»  sono
aggiunte le seguenti: «, precisa i  motivi  per  i  quali  non  siano
applicabili efficacemente le misure alternative di  cui  all'articolo
6-quater»; 
        5.2)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «comprese  le»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»; 
        5.3) all'ultimo periodo, le parole:  «alla  corte  d'appello»
sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di
ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle  seguenti:  «di
sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata  della  procedura
applicata al richiedente, al fine di»; 
      6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro dieci giorni  dalla  pronuncia  in  udienza  o
dalla  comunicazione,  ai  sensi  dell'articolo  14.1   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso  non
sospende l'esecuzione della misura.»; 
      7)  al  comma  8,  le  parole:  «della  corte  d'appello»  sono
sostituite dalle seguenti: «del giudice»; 
    e) all'articolo 6-bis: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il richiedente  puo'
essere trattenuto per decidere, nel  contesto  di  una  procedura  di
frontiera  in  conformita'  all'articolo  43  del  regolamento   (UE)
2024/1348, sul suo diritto di  entrare  nel  territorio.  Si  applica
l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.»; 
      2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola:  «qualora»,  sono
inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente  le
misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere  c)
o d), nonche' qualora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»; 
      3) il comma  2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Al
richiedente sottoposto a  misure  alternative  al  trattenimento,  si
applica, comunque, la procedura di frontiera di cui  all'articolo  43
del regolamento (UE) 2024/1348 e,  in  caso  di  ricorso,  l'articolo
35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25.  Allo  stesso
richiedente  a  seguito  della  formalizzazione  della   domanda   e'
rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma  2,  e
si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.»; 
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il  trattenimento
non puo' protrarsi oltre i  termini  previsti  dall'articolo  51  del
regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi  di
trattenimento previsti dall'articolo  6.  La  convalida  comporta  il
trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile,  di
dodici  settimane  decorrenti  dalla  data  di  registrazione   della
domanda.»; 
      5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:  «3-bis.  Quando,
entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una  decisione,
il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio  nazionale  e
il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni  di
cui all'articolo 6. 
      3-ter. Se la  domanda  e'  rigettata,  nel  termine  di  dodici
settimane, il richiedente non ha piu' diritto a  rimanere  e  non  e'
autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»; 
      6) al comma 4, al primo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e si applica  l'articolo  10-ter,  comma  1.1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
      7) al comma 4-bis, dopo  le  parole:  «decreto  legislativo  28
gennaio  2008,  n.  25,»  sono   aggiunte   le   seguenti:   «nonche'
dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286,»; 
      8)  la  rubrica  dell'articolo  6-bis  e'   cosi'   modificata:
«Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura
di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE)
2024/1348»; 
    f) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente: 
      «Art.  6-quater  (Misure  alternative  al   trattenimento   del
richiedente). - 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il
questore, ove ritenga che  possano  essere  applicate  efficacemente,
dispone, in luogo del trattenimento, una o piu' delle seguenti misure
alternative: 
        a) consegna del passaporto o altro documento equipollente  in
corso di validita'; 
        b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai
sensi dell'articolo 6-bis, comma 2; 
        c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato,
dove possa essere agevolmente rintracciato  o  monitorato  anche  con
l'ausilio di strumentazioni  elettroniche  nel  caso  il  richiedente
abbia attivamente collaborato per la sua identificazione; 
        d) obbligo di presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,
presso un ufficio della forza  pubblica  territorialmente  competente
nel caso il richiedente abbia  attivamente  collaborato  per  la  sua
identificazione. 
      2. Nel valutare i motivi per  i  quali  non  siano  applicabili
efficacemente le misure alternative di cui al comma  1,  il  questore
tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri  in
una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6. 
      3. Si applica  l'articolo  14,  comma  1-bis,  secondo,  terzo,
quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.»; 
    g) all'articolo 22: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «Il  permesso  di  soggiorno  per
richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo
le parole: «di cui all'articolo 4»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
comma 4» e le parole:  «sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
domanda»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «novanta  giorni  dalla
formalizzazione della domanda»; 
      2) il comma 2 e' abrogato.