Art. 11 
 
Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e  del
  Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di
  protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28,  29  e  30
del regolamento (UE) 2024/1348, al  decreto  legislativo  28  gennaio
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a
ricevere le manifestazioni di volonta' di  richiedere  la  protezione
internazionale,  ai  sensi  dell'articolo  26  del  regolamento  (UE)
2024/1348, le Commissioni territoriali per  il  riconoscimento  della
protezione internazionale, le questure e gli  uffici  di  polizia  di
frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo
26. La registrazione della domanda e'  effettuata  dalla  questura  o
dall'ufficio  di  polizia  di  frontiera  competente  secondo  quanto
previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza  la  domanda
presso  le  Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della
protezione  internazionale,  dinanzi  ai  gestori   dei   centri   di
accoglienza e, per  il  richiedente  destinatario  della  misura  del
trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure,  esclusivamente
secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.»; 
      2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno  2013  e'  l'Unita'
Dublino»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della  Parte  III  del
regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, e' inserito il  seguente:
«2- ter.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  procedure
accelerate alla frontiera di cui al regolamento  (UE)  2024/1348,  in
aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite
una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»; 
    c) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  La
domanda di protezione internazionale si  considera  fatta  quando  il
richiedente manifesta personalmente  la  volonta'  di  richiedere  la
protezione  internazionale  alle  autorita'   competenti   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo
26.»; 
    d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 7  (Diritto  di  rimanere  nel  territorio  dello  Stato
durante l'esame della domanda). - 1. Il  richiedente  ha  diritto  di
rimanere  nel  territorio  dello  Stato  fino  alla  decisione  della
Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se  ha
presentato ricorso giurisdizionale,  fino  alla  decisione  di  primo
grado,  fatta  eccezione  per  i  casi  previsti  dall'articolo   10,
paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo  quanto
previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e  dall'articolo  35-ter,
commi 1, 4 e 6.»; 
    e) all'articolo 10,  al  comma  1,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) le parole: «All'atto della  presentazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Prima possibile  e  comunque  entro  la  data  della
registrazione»; 
      2) le parole: «l'ufficio di  polizia  competente  a  riceverla»
sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla
registrazione»; 
    f) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1.  Nei  casi
di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2024/1348,
la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara  il
ritiro implicito della domanda. 
      2. Qualora al  momento  del  ritiro  implicito  la  Commissione
territoriale abbia gia' appurato che non sussistono i  requisiti  per
il riconoscimento della protezione internazionale,  essa  adotta  una
decisione di rigetto  della  domanda  per  infondatezza  o  manifesta
infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo  5,  del  medesimo
regolamento. 
      3. Alle decisioni di cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»; 
    g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  In  attuazione
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  14  maggio   2024,   le
Commissioni  territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezione
internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere  la
protezione internazionale, ai sensi  dell'articolo  26  del  medesimo
regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che,  a
tal fine, accedono al portale informatico messo  a  disposizione  dal
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno.» 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli
uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta'
di richiedere la  protezione  internazionale  e  le  acquisiscono  al
sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta'  civili
e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate: 
        a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di  cui  agli
articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi; 
        b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento; 
        c) dagli stranieri detenuti.» 
      3) il comma  2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Il
cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti  di
cui al  regolamento  (UE)  2024/1356,  ai  sensi  degli  articoli  5,
paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e'
stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui  al  regolamento  (UE)
2024/1356 e intenda manifestare la volonta'  di  ricevere  protezione
internazionale dopo il completamento degli stessi,  puo'  manifestare
la volonta' di richiedere protezione internazionale con le  modalita'
di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino  di  un  paese  terzo
manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui
al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni  fornite  in  sede  di
manifestazione della volonta' confluiscono  nel  portale  informativo
del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione   del
ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di
cui all'articolo 26-bis.»; 
      4) al comma 3, le  parole:  «di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  alla  Parte   III   del
regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 14 maggio 2024»; 
      5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Presentazione
della domanda di protezione internazionale»; 
    h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
       «Art.  26-bis  (Registrazione  della  domanda  di   protezione
internazionale).  -  1.  La   domanda   e'   registrata,   ai   sensi
dell'articolo 27  del  regolamento  (UE)  2024/1348,  dalla  questura
oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti,  mediante  il
collegamento  tra  il  sistema  informativo  automatizzato   di   cui
all'articolo 12, comma 9-septies del decreto  legislativo  25  luglio
1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato  di  cui  all'articolo
26, comma 2. 
      2. La questura ovvero l'ufficio di polizia  di  frontiera,  non
oltre il momento  della  registrazione  della  domanda,  fornisce  al
richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2. 
      3. All'esito della  procedura  di  registrazione,  la  questura
rilascia il documento di cui all'articolo 4,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
       Art.  26-ter  (Formalizzazione  della  domanda  di  protezione
internazionale). - 1. La  domanda  di  protezione  internazionale  e'
formalizzata dal richiedente presso le Commissioni  territoriali  per
il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite  dei
soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1,  che,
a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione  dal
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  il
richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il
tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono  al
portale informatico messo a  disposizione  dal  Dipartimento  per  le
liberta' civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno.  Il
richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura
che,  a  tal  fine,  accede  al  sistema  informativo  dedicato   del
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29,  paragrafo  5,
del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della
domanda,  al  richiedente  e'  rilasciato   il   documento   di   cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto  2015,  n.
142.»; 
    i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, primo periodo, le  parole:  «secondo  i  criteri
enumerati al comma 2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi
dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348»  e  le
parole:  «ai  sensi  dell'articolo  28-bis»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo  1,  del  regolamento
(UE) 2024/1348»; 
      2) il comma  2,  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Ai  sensi
dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e  d)  del  regolamento
(UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto  dal  paragrafo  1  del
medesimo articolo, le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano  ai  richiedenti  con   esigenze   particolari   ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,
all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le  linee
guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con  le
altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate,
ove sia possibile fornire ai  menzionati  richiedenti  il  necessario
sostegno.»; 
    l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati; 
      2) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  zone  di
frontiera e di transito ai fini  dello  svolgimento  della  procedura
accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono
individuate con decreto del Ministro dell'interno.»; 
      3)  alla  rubrica,  le  parole:  «Procedure  accelerate»   sono
sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera  e
di transito»; 
    m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti: 
       «Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura  di
asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti  dagli
articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348,  qualora  sia  stata
determinata l'applicazione della procedura accelerata  in  frontiera,
la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e  comunica
la decisione sulla domanda entro quattro settimane. 
       Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente  sottoposto  alla
procedura di asilo alla  frontiera).  -  1.  Il  richiedente  la  cui
domanda di protezione internazionale e' esaminata  con  procedura  di
asilo  alla  frontiera  puo'  essere  trasferito,  dal  punto   della
frontiera esterna in cui e' stato sottoposto agli accertamenti di cui
al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto  domanda,  a  uno  specifico
luogo sito alla frontiera esterna o in prossimita' della stessa o  in
altri luoghi designati sul territorio nazionale  nei  quali  vi  sono
strutture dedicate alle procedure di frontiera. 
      2. Il trasferimento verso le strutture di  cui  al  comma  1  e
l'accoglienza  nelle  medesime   non   costituiscono   autorizzazione
all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione
dell'obbligo  del  richiedente  di  restare  a   disposizione   delle
competenti autorita'.». 
      n) l'articolo 28-ter e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 28-ter  (Domanda  manifestamente  infondata).  -  1.  La
Commissione  territoriale   respinge   la   domanda   per   manifesta
infondatezza,  ai  sensi  dell'articolo  39  del   regolamento   (UE)
2024/1348 se, al momento della conclusione  dell'esame,  ricorre  una
delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo  1,  lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), i) e j),  e  paragrafo  3,  del  suddetto
regolamento.»; 
    o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
si tratta  di  una  domanda  reiterata  ai  sensi  dell'articolo  38,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»; 
    p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), e' aggiunta la seguente:
«b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede  all'esame
quando accerta  la  sussistenza  di  una  delle  condizioni  previste
dall'articolo 38, paragrafo 1,  lettere  a),  b)  c)  d)  ed  e)  del
regolamento (UE) 2024/1348.»; 
      2) al comma 4: 
        a) al primo periodo, sopprimere la  parola:  «e»  e  dopo  le
parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»; 
        b) dopo le  parole:  «articoli  23,»  aggiungere  le  parole:
«23-bis,»; 
      3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) le parole: «ai sensi dell'articolo  28-bis,  comma  2-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»; 
        b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse; 
      4) dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Con la
decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in  possesso
di un passaporto o altro documento di viaggio  valido,  e'  informato
della facolta' di chiedere al questore la concessione di  un  periodo
per la partenza volontaria, anche attraverso programmi  di  rimpatrio
volontario e  assistito,  sempreche'  non  ricorrano  le  circostanze
impeditive previste dall'articolo 4,  paragrafo  5,  del  regolamento
(UE) 2024/1349.  Si  applica  l'articolo  10,  comma  2-septies,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»; 
    q) all'articolo 35: 
      1) al comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  33»  sono
soppresse; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «dall'articolo   35-bis»   sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»; 
      3) al comma 2-bis, il secondo periodo e' soppresso; 
    r) all'articolo 35-bis: 
      1) al comma 1, dopo le parole:  «dal  presente  articolo»  sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:  «e,  quanto  alle  procedure  di
frontiera, dall'articolo 35-ter»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «dai  commi  2-bis  e  2-ter»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»; 
      3) il comma 2-bis e' sostituito  dal  seguente:  «2-bis.  Fermo
quanto previsto dall'articolo  35-ter,  comma  1,  nei  casi  di  cui
all'articolo 67,  paragrafo  7,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita',  entro
sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»; 
      4) il comma 2-ter e' abrogato; 
      5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La
proposizione  del  ricorso   sospende   l'efficacia   esecutiva   del
provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo
68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. 
    4.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  68,  paragrafo   3,   del
regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede  l'articolo  35-ter,
il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con
il ricorso  introduttivo,  puo'  chiedere  di  essere  autorizzato  a
rimanere, esponendo gli elementi  di  fatto  e  di  diritto  posti  a
fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato,  a  cura  della
cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui  al  comma  6.  Il
Ministero dell'interno  puo'  depositare  note  difensive  entro  tre
giorni dalla notificazione. Se  il  Ministero  dell'interno  deposita
note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note  di  replica
entro i successivi tre giorni. 
    4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di  diritto,
entro i successivi dieci giorni decide con  decreto  motivato  se  il
ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more  dell'esito
del ricorso.  Se  il  Ministero  dell'interno  non  si  avvale  della
facolta' di depositare note difensive, il termine  per  la  decisione
decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il  loro
deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il
documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto  legislativo
n. 142 del 2015. 
    5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal  momento  della
notifica della decisione della Commissione  fino  alla  scadenza  del
termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4  e,  se  con  il
ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista
dal comma 4-bis. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  non  si
applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli  56  e
68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»; 
      6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse; 
      7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Entro otto  mesi  dalla  presentazione  del
ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti  al
momento della decisione, con decreto che rigetta  il  ricorso  ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di  persona  cui  e'
accordata la protezione sussidiaria.  Nei  casi  previsti  dal  comma
2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione
del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato
ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con  decreto,  anche  non
definitivo, il ricorso e' rigettato.»; 
      8) al comma 14, dopo le parole «di cui  al  presente  articolo»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»; 
      9) al comma 17: 
        9.1)  al  primo  periodo,  le   parole   «dalla   Commissione
territoriale ai sensi degli  articoli  29,  29-bis  e  32,  comma  1,
lettera  b-bis)»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «ai   sensi
dell'articolo 67, paragrafo  7,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)
2024/1348»; 
        9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite
le seguenti: «e secondo»; 
      10) il comma 17-bis e' abrogato; 
    s) l'articolo 35-ter e' sostituito dal seguente: 
       «Art. 35-ter(Delle controversie in materia  di  riconoscimento
della protezione internazionale nella procedura di frontiera).  -  1.
Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel  caso
previsto  dall'articolo  68,  paragrafo  3,  lettera  a),  ii),   del
regolamento (UE) 2024/1348, e' ammesso ricorso  entro  cinque  giorni
decorrenti dalla  notificazione.  La  proposizione  del  ricorso  non
sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne  nel
caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato. 
      2. Il ricorrente puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere
con istanza depositata, a pena  di  inammissibilita',  unitamente  al
ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e  di  diritto  sui
quali  si  fonda.  Si  applica  l'articolo  35-bis,  comma  5,  e  il
richiedente non puo' essere allontanato. 
      3. Il  ricorso  e'  immediatamente  notificato,  a  cura  della
cancelleria,  al  Ministero  dell'interno   presso   la   Commissione
territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero
i quali,  nei  successivi  cinque  giorni,  possono  depositare  note
difensive. La Commissione territoriale, nello stesso  termine,  rende
disponibili il verbale di audizione nonche' la copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita  nel
corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni. 
      4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il  giudice,
esaminati gli  elementi  di  fatto  e  di  diritto,  decide  entro  i
successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba
essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del  ricorso.  Se
ritiene che il ricorso possa essere deciso  nel  merito  adotta,  nel
predetto termine, il  decreto  previsto  dal  comma  6,  omessa  ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio. 
      5. Quando l'istanza di cui al comma 2 e' accolta il  ricorrente
e'  autorizzato  a  rimanere  nei  luoghi  di  cui  all'articolo  54,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino  all'adozione  della
decisione di cui al comma 6. Alla  scadenza  del  termine  di  dodici
settimane  decorrenti  dalla  data  di  registrazione  della  domanda
effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE)  2024/1348,
salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista
dal comma 6, il richiedente e' autorizzato a entrare  nel  territorio
nazionale e gli e' rilasciato il documento previsto dall'articolo  4,
comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015. 
      6. Il giudice, sentite le parti,  omessa  ogni  formalita'  non
essenziale   al   contraddittorio,   adotta   il   decreto   previsto
dall'articolo 35-bis, comma 13,  entro  dodici  settimane  decorrenti
dalla  data  di  registrazione  della  domanda.  Il  decreto  non  e'
reclamabile. L'autorizzazione a  rimanere  ai  sensi  comma  4  perde
efficacia se  con  decreto,  anche  non  definitivo,  il  ricorso  e'
rigettato. 
      7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso
per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13. 
      8. Il ricorrente  non  e'  autorizzato  e  non  ha  diritto  di
rimanere quando e' rigettata l'istanza presentata ai sensi del  comma
3 o quando e' rigettato il ricorso con il decreto previsto dal  comma
6.».