Art. 11
Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di
protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30
del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a
ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione
internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE)
2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di
frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo
26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o
dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto
previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda
presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di
accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del
trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente
secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.»;
2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e' l'Unita'
Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del
regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure
accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in
aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite
una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;
c) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La
domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il
richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la
protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo
26.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato
durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente ha diritto di
rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della
Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha
presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo
grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10,
paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter,
commi 1, 4 e 6.»;
e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della
registrazione»;
2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla»
sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla
registrazione»;
f) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1. Nei casi
di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348,
la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il
ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione
territoriale abbia gia' appurato che non sussistono i requisiti per
il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una
decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta
infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo
regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;
g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione
dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere la
protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo
regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a
tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.»
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli
uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta'
di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al
sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli
articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.»
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il
cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti di
cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5,
paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e'
stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE)
2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di ricevere protezione
internazionale dopo il completamento degli stessi, puo' manifestare
la volonta' di richiedere protezione internazionale con le modalita'
di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo
manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui
al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di
manifestazione della volonta' confluiscono nel portale informativo
del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di
cui all'articolo 26-bis.»;
4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n.
604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del
regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 maggio 2024»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Presentazione
della domanda di protezione internazionale»;
h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione
internazionale). - 1. La domanda e' registrata, ai sensi
dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura
oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il
collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui
all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo
26, comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non
oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al
richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura
rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione
internazionale). - 1. La domanda di protezione internazionale e'
formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per
il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei
soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che,
a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli
articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il
richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il
tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al
portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il
richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura
che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della
domanda, al richiedente e' rilasciato il documento di cui
all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142.»;
i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri
enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le
parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento
(UE) 2024/1348»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi
dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento
(UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del
medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si
applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee
guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le
altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate,
ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario
sostegno.»;
l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le zone di
frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura
accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono
individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono
sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e
di transito»;
m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di
asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli
articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata
determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera,
la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica
la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla
procedura di asilo alla frontiera). - 1. Il richiedente la cui
domanda di protezione internazionale e' esaminata con procedura di
asilo alla frontiera puo' essere trasferito, dal punto della
frontiera esterna in cui e' stato sottoposto agli accertamenti di cui
al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico
luogo sito alla frontiera esterna o in prossimita' della stessa o in
altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono
strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e
l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione
all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione
dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle
competenti autorita'.».
n) l'articolo 28-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La
Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta
infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE)
2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una
delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto
regolamento.»;
o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b)
si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38,
paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»;
p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), e' aggiunta la seguente:
«b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame
quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste
dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del
regolamento (UE) 2024/1348.»;
2) al comma 4:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le
parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;
b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole:
«23-bis,»;
3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;
b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;
4) dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Con la
decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso
di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e' informato
della facolta' di chiedere al questore la concessione di un periodo
per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio
volontario e assistito, sempreche' non ricorrano le circostanze
impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento
(UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
q) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono
soppresse;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;
3) al comma 2-bis, il secondo periodo e' soppresso;
r) all'articolo 35-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono
aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di
frontiera, dall'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fermo
quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui
all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE)
2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro
sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;
4) il comma 2-ter e' abrogato;
5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La
proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo
68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter,
il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con
il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a
rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a
fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della
cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il
Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre
giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita
note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica
entro i successivi tre giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto,
entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il
ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito
del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della
facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione
decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro
deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il
documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo
n. 142 del 2015.
5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della
notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del
termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il
ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista
dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si
applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e
68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;
7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del
ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al
momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma
2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione
del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato
ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non
definitivo, il ricorso e' rigettato.»;
8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»;
9) al comma 17:
9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione
territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1,
lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE)
2024/1348»;
9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite
le seguenti: «e secondo»;
10) il comma 17-bis e' abrogato;
s) l'articolo 35-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento
della protezione internazionale nella procedura di frontiera). - 1.
Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso
previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del
regolamento (UE) 2024/1348, e' ammesso ricorso entro cinque giorni
decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non
sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel
caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere
con istanza depositata, a pena di inammissibilita', unitamente al
ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui
quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il
richiedente non puo' essere allontanato.
3. Il ricorso e' immediatamente notificato, a cura della
cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione
territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero
i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note
difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende
disponibili il verbale di audizione nonche' la copia della domanda di
protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel
corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.
4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice,
esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i
successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba
essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se
ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel
predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 e' accolta il ricorrente
e' autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della
decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici
settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda
effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348,
salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista
dal comma 6, il richiedente e' autorizzato a entrare nel territorio
nazionale e gli e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto
dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti
dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non e'
reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde
efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e'
rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso
per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.
8. Il ricorrente non e' autorizzato e non ha diritto di
rimanere quando e' rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma
3 o quando e' rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma
6.».