Art. 12
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei
confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e
modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE)
2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che
stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica
il Regolamento (UE) 2021/1148
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso
10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:
a) le verifiche preliminari di identita', di sicurezza, nonche'
le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico,
previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono
svolte dalle autorita' nazionali di frontiera e dalle autorita'
nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione
dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE)
2017/2226;
b) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture,
cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti
e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle
vulnerabilita' di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356,
secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in
collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le
organizzazioni interessate.
2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e
2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.2 Nei casi di
cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato
membro in virtu' di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del
quadro della cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il
ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento
(UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5,
del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione
dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano
comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello
Stato» sono soppresse;
b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis,
comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2024/1348»;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono
sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso»,
sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente: «2-septies.
Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32,
comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo'
chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di
cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza
volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario
assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreche' sia in possesso di
un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore,
valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze
impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE)
2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il
territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a
quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio e' posto
a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5
del citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorita' di pubblica
sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981,
n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura
che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero
rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della
frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare e'
condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche'
per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilita'
presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle
strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi
dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In
attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso
regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresi'
effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate
dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso
i medesimi punti di crisi e' assicurata l'informazione sugli obblighi
di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se
disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini
dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma
2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di
accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri
dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio
volontario assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54,
paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione
degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento
allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello
Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture
analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati
ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE)
2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono
inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui
al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento
UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno
2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato
e' informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di
rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di
cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater.
Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha
l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di
viaggio equipollente, ovvero un documento di identita', se
disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e
16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2,
sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal
momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita'
di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui al
primo periodo sono raccolte le generalita' della persona ed elementi
sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalita' o per
verificare che tali attivita' non siano state gia' avviate in un
altro Stato membro, l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita'
di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari
all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE)
2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identita' e
al controllo di sicurezza, nonche' al rilevamento fotodattiloscopico
e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al
regolamento (UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata
comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La
comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che
rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti
prescritti dai citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle
operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere
integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se ritiene che
non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio
della persona fermata. L'autorita' procedente comunica immediatamente
al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle
operazioni e del rilascio. La medesima autorita', entro quarantotto
ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la
convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo
che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto
termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e
16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la
conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque
entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di
cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il
termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in liberta',
fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si
applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale oppure quando lo straniero e'
trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e
2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma
2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il
tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza
di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non
accompagnato o se non e' reperibile un familiare adulto, alla
presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona
formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere
generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non puo'
eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento
degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da
compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea
individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Decorso il
termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il
rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di
cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione
dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non
potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo
straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o
le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di
cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con
provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata
massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino
prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le
disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo
periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto
nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come
definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione
specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero e' tempestivamente
informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di
convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese,
inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente
comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero
trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o
in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale sono
effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del
regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo
regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo
periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies
e 3 del presente articolo. Allo straniero e' sempre assicurata
l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal
caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE)
2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna
provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero
dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni
competenti e con le organizzazioni interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei
confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di
ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399,
manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volonta' di chiedere
la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo
ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14,
15 e 16, dello stesso regolamento, nonche' le operazioni di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si
applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del
presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di
cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio
di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della
salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera
esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di
settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile
completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento
(UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a
disposizione delle competenti autorita', e' adottato il provvedimento
di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142.
4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle
circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o
dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli
accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo
regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del
regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6,
del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a
procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli
accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o
sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un
procedimento penale per uno o piu' reati previsti dagli articoli 10,
10-bis 13 e 14.»;
8) la rubrica e' cosi' sostituita: «Disposizioni per
l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione
di irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in
mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»;
c) dopo l'articolo 10-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). - 1.
La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma
2-quinquies, ottavo periodo, e' immediatamente comunicata
all'interessato con modalita' idonee allo scopo. L'autorita'
procedente lo informa della facolta' di nominare un difensore di
fiducia al quale sara' comunicato il decreto di fissazione
dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore
di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorita'
procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto
di fissazione dell'udienza sara' effettuata al difensore nominato di
ufficio, nonche' allo stesso interessato nel luogo dove gli
accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa al giudice del
luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione
dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona
fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne da' immediato
avviso all'autorita' procedente e al difensore di fiducia o, in
mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli
avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove
necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a
cura della cancelleria.
4. Lo straniero e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria del difensore. L'autorita' che ha adottato
il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza puo'
svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo
127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso
il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni
necessarie. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo'
collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare
all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova
il difensore, il quale ne attesta l'identita'.
6. Quando non e' disponibile un collegamento che assicura la
reciproca visibilita' e udibilita' il giudice decide immediatamente
sulle modalita' di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel
rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato
senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorita'
procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto
ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei
termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli
accertamenti. Se non e' pronunciato in udienza, il provvedimento e'
comunicato al difensore e all'autorita' procedente a cura della
cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del
provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica
l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli
accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore
a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione
delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi
dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
d) all'articolo 12:
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre
2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte
le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema
gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi
informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno»
sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, e' aggiunto il seguente: «9-octies.
Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies
supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno nelle attivita' relative ai controlli di sicurezza di
cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e
assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo
1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per
le finalita' previste dal successivo paragrafo 3, nonche' per quelle
previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo
regolamento.»;
e) all'articolo 13, comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono
soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le
seguenti: «e' accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un
provvedimento di espulsione o di respingimento»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il non avere
ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente
autorita', in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche'
degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), e' soppresso il seguente segno di
interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo
10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione
ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater,
dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di
un documento di identita' o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i
controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di
reingresso;
e-septies) la volonta' di non restare a disposizione delle
autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri
desumibile da comportamenti concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in
occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni
manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorita'
competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di
rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo
straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;
f) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato;
g) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto
che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del
trattenimento o delle misure alternative, e' proponibile ricorso per
cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile,
entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso e' depositato, a pena di improcedibilita',
entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma
dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso e' diretto puo'
depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni
dal deposito del ricorso. La memoria difensiva puo' contenere anche
motivi di ricorso incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni
dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di
consiglio e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al
pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero puo' depositare conclusioni scritte
non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio.
Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti
dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie
illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza puo' svolgersi anche mediante collegamenti
audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, e'
depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio puo'
depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della
motivazione nei successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice
procedura civile.».
3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a
spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000
euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno
2027, si provvede:
a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.