Art. 12 
 
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio del 14 maggio 2024  che  introduce  accertamenti  nei
  confronti dei cittadini di paesi terzi  alle  frontiere  esterne  e
  modifica i regolamenti  (CE)  n.  767/2008,  (UE)  2017/2226,  (UE)
  2018/1240 e (UE) 2019/817 e  del  regolamento  (UE)  2024/1349  del
  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  14  maggio  2024   che
  stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica
  il Regolamento (UE) 2021/1148 
 
  1. Ai fini dell'attuazione degli articoli  2,  comma  1,  capoverso
10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356: 
    a) le verifiche preliminari di identita', di  sicurezza,  nonche'
le  operazioni  di  rilevamento  fotodattiloscopico  e   segnaletico,
previste dagli articoli 14 e  15  del  menzionato  regolamento,  sono
svolte dalle autorita'  nazionali  di  frontiera  e  dalle  autorita'
nazionali competenti  per  l'immigrazione,  designate  in  attuazione
dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e  4),  del  regolamento  (UE)
2017/2226; 
    b) il Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del
Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture,
cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei  migranti
e  per  gli  aspetti  attinenti  ai  controlli  di  salute  e   delle
vulnerabilita' di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356,
secondo le linee  guida  elaborate  dal  Ministero  dell'interno,  in
collaborazione con le  altre  amministrazioni  competenti  e  con  le
organizzazioni interessate. 
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  regolamenti  (UE)  2024/1356  e
2024/1349,  al  testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10: 
      1) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.2 Nei casi  di
cui al comma 1.1, ovvero in caso  di  trasferimento  in  altro  Stato
membro in virtu' di accordi o intese  bilaterali  o  nell'ambito  del
quadro della cooperazione bilaterale  qualora  non  e'  convenuto  il
ricorso alla procedura di cui  all'articolo  23-bis  del  regolamento
(UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8,  paragrafo  5,
del  regolamento  (UE)  2024/1356  non  hanno  luogo  in   attuazione
dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si  applicano
comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»; 
      2) al comma 2: 
        a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello
Stato» sono soppresse; 
        b) alla lettera  b-bis),  le  parole:  «all'articolo  28-bis,
comma 4, del  decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  54,  paragrafo  3,   del
regolamento (UE) 2024/1348»; 
      3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare»,  sono
sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»; 
      4) al comma 2-quater, primo  periodo,  le  parole:  «ingresso»,
sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»; 
      5) dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente:  «2-septies.
Lo straniero destinatario della decisione  di  cui  all'articolo  32,
comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  puo'
chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione  del  respingimento  di
cui al comma  2,  la  concessione  di  un  termine  per  la  partenza
volontaria,  anche  attraverso  programmi  di  rimpatrio   volontario
assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreche' sia in possesso  di
un passaporto o altro  documento  di  viaggio  valido.  Il  questore,
valutato il singolo caso  e  qualora  non  ricorrano  le  circostanze
impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE)
2024/1349, intima  allo  straniero  di  lasciare  volontariamente  il
territorio nazionale,  entro  un  termine  massimo  non  superiore  a
quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio e' posto
a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4,  paragrafo  5
del citato regolamento.»; 
      6)  al  comma  6,  le  parole:  «dall'autorita'   di   pubblica
sicurezza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «presso   il   centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1°  aprile  1981,
n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera  ovvero  dalla  questura
che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»; 
    b) all'articolo 10-ter: 
      1) il comma 1 e' sostituito  dai  seguenti:  «1.  Lo  straniero
rintracciato  in  occasione  dell'attraversamento  irregolare   della
frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare e'
condotto per le esigenze di soccorso e di prima  assistenza,  nonche'
per le valutazioni sullo  stato  di  salute  e  sulle  vulnerabilita'
presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi  dell'articolo  8,
paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  2024/1356,  nell'ambito  delle
strutture  di  cui  al  decreto-legge  30  ottobre  1995,   n.   451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n.  563,
e delle strutture di cui all'articolo 9 del  decreto  legislativo  18
agosto  2015,  n.  142,  ubicati  nei  luoghi  individuati  ai  sensi
dell'articolo 54, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  2024/1348.  In
attuazione  dell'articolo  5,  paragrafi  1   e   2,   dello   stesso
regolamento,  presso  i  medesimi  punti  di  crisi   sono   altresi'
effettuati gli accertamenti di cui agli articoli  14,  15  e  16  del
medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative  elaborate
dal Ministero dell'interno,  nonche'  le  operazioni  di  rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso
i medesimi punti di crisi e' assicurata l'informazione sugli obblighi
di fornire i dati biometrici e il passaporto o  altro  documento,  se
disponibili,  nonche'  sull'obbligo   di   collaborazione   ai   fini
dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste  al  comma
2-ter.  E'  inoltre  assicurata  l'informazione  sulla  procedura  di
accertamento  alla   frontiera,   sulla   procedura   di   protezione
internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri
dell'Unione europea e sulla  possibilita'  di  ricorso  al  rimpatrio
volontario assistito. 
      1.1.  In  attuazione  dell'articolo  6  del  regolamento   (UE)
2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54,
paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  2024/1348  durante  l'esecuzione
degli accertamenti di cui al comma 1  non  comporta  il  conferimento
allo straniero di autorizzazione all'ingresso  nel  territorio  dello
Stato.»; 
      2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo  le  parole:  «strutture
analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati
ai  sensi  dell'articolo  54,  paragrafo  3,  del  regolamento   (UE)
2024/1348 o» e dopo le  parole:  «di  cui  al  medesimo  comma»  sono
inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui
al comma 1.1.»; 
      3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento
UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  26  giugno
2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di
irregolarita'  sul  territorio  nazionale»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «all'articolo  13  del  regolamento  (UE)  2024/1358   del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024.  L'interessato
e' informato delle conseguenze previste  dal  comma  3,  in  caso  di
rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed  agli  accertamenti  di
cui ai commi 1 e 2.»; 
      4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti  i  seguenti:  «2-quater.
Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2-bis,  lo  straniero  ha
l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento  di
viaggio  equipollente,  ovvero  un   documento   di   identita',   se
disponibili. 
        2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14,  15  e
16  del  regolamento  (UE)  2024/1356,  nonche'  le   operazioni   di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1  e  2,
sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal
momento in cui lo straniero e' posto a disposizione  delle  autorita'
di pubblica sicurezza o di frontiera. Per  le  finalita'  di  cui  al
primo periodo sono raccolte le generalita' della persona ed  elementi
sintetici relativi al rintraccio. Per le  medesime  finalita'  o  per
verificare che tali attivita' non siano  state  gia'  avviate  in  un
altro Stato membro, l'autorita' di pubblica sicurezza  o  l'autorita'
di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari
all'adempimento  degli  obblighi  previsti   dal   regolamento   (UE)
2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identita' e
al controllo di sicurezza, nonche' al rilevamento  fotodattiloscopico
e segnaletico e alla  trasmissione  al  sistema  Eurodac  di  cui  al
regolamento (UE) 2024/1358. L'autorita'  che  procede  da'  immediata
comunicazione scritta del fermo al procuratore della  Repubblica.  La
comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni  che
rendono  necessario  il  fermo  per  l'esecuzione  degli  adempimenti
prescritti dai citati regolamenti,  nonche'  l'ora  di  inizio  delle
operazioni.  Il  procuratore   della   Repubblica   puo'   richiedere
integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se  ritiene  che
non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio
della persona fermata. L'autorita' procedente comunica immediatamente
al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione  delle
operazioni e del rilascio. La medesima autorita',  entro  quarantotto
ore decorrenti dal  momento  di  cui  al  primo  periodo,  chiede  la
convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater,  salvo
che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del  predetto
termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15  e
16 del regolamento (UE)  2024/1356,  nonche'  quelle  di  rilevamento
fotodattiloscopico e  segnaletico  di  cui  ai  commi  1  e  2  e  la
conseguente trasmissione al sistema Eurodac  si  concludono  comunque
entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di
cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il
termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in  liberta',
fermo quanto previsto dal comma 3. 
        2-sexies. Le disposizioni di  cui  al  comma  2-quinquies  si
applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di
irregolarita' sul territorio nazionale oppure quando lo straniero  e'
trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro. 
        2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies  e
2-sexies riguardano  minori,  le  comunicazioni  previste  dal  comma
2-quinquies sono inviate alla  procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo  alla  presenza
di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore  straniero  non
accompagnato o  se  non  e'  reperibile  un  familiare  adulto,  alla
presenza di un rappresentante o, se non  designato,  di  una  persona
formata per  salvaguardarne  l'interesse  superiore  e  il  benessere
generale. Nel caso previsto dal presente comma,  il  fermo  non  puo'
eccedere le quarantotto  ore,  senza  pregiudizio  del  completamento
degli accertamenti  di  cui  ai  commi  2-quinquies  e  2-sexies,  da
compiersi  previa  collocazione  del  minore  in   struttura   idonea
individuata ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  18
agosto 2015, n. 142.»; 
      5) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Decorso  il
termine delle settantadue ore  previsto  dal  comma  2-quinquies,  il
rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed  agli  accertamenti  di
cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di  fuga  e,  in  attuazione
dell'articolo 13, paragrafo 3 del  regolamento  (UE)  2024/1358,  non
potendosi  applicare  efficacemente  misure   meno   coercitive,   lo
straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi  o
le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri  di
cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso,  con
provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata
massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non  cessino
prima le esigenze per le quali e' stato  disposto.  Si  applicano  le
disposizioni di  cui  al  medesimo  articolo  14,  commi  1,  secondo
periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto
nei confronti  di  un  richiedente  protezione  internazionale,  come
definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera  a),  del  regolamento
(UE)  2024/1358,  e'  competente  per   la   convalida   la   sezione
specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis),  del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo  straniero  e'  tempestivamente
informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento  di
convalida  del  decreto  di  trattenimento  in  una  lingua  da   lui
conosciuta, ovvero,  ove  non  sia  possibile,  in  lingua  francese,
inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento  previsti  dal  presente
comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»; 
      6) il comma 4 e' sostituito  dal  seguente:  «4.  Salvo  quanto
previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti  dello  straniero
trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o
in  posizione  di  irregolarita'  sul   territorio   nazionale   sono
effettuati gli accertamenti di cui agli articoli  14,  15  e  16  del
regolamento (UE) 2024/1356 ai  sensi  dell'articolo  7  del  medesimo
regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo
periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies,  2-septies
e 3 del  presente  articolo.  Allo  straniero  e'  sempre  assicurata
l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo.  In  tal
caso gli accertamenti di cui all'articolo  12  del  regolamento  (UE)
2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna
provincia,  secondo  le   linee   guida   elaborate   dal   Ministero
dell'interno  in  collaborazione   con   le   altre   amministrazioni
competenti e con le organizzazioni interessate.»; 
      7) dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  «4-bis.  Nei
confronti dello straniero che, non  soddisfacendo  le  condizioni  di
ingresso  di  cui  all'articolo  6  del  regolamento  (UE)  2016/399,
manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volonta' di chiedere
la protezione internazionale  sono  effettuati,  presso  il  medesimo
ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14,
15  e  16,  dello  stesso  regolamento,  nonche'  le  operazioni   di
rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al  comma  2.  Si
applicano le disposizioni di cui ai  commi  1,  secondo  periodo,  2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies,  2-sexies,  2-septies  e  3  del
presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute  di
cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio
di sanita' marittima,  aerea  e  di  frontiera  del  Ministero  della
salute, attivo presso il medesimo valico  d'ingresso  alla  frontiera
esterna. 
        4-ter. Nel  caso  in  cui,  decorso  il  termine  massimo  di
settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato  possibile
completare gli accertamenti di cui all'articolo  12  del  regolamento
(UE) 2024/1356, al fine  di  assicurare  che  lo  straniero  resti  a
disposizione delle competenti autorita', e' adottato il provvedimento
di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.
142. 
        4-quater.  Quando  lo   straniero   e'   rintracciato   nelle
circostanze  previste  dall'articolo  5,   paragrafi   1   e   2,   o
dall'articolo 7, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)  2024/1356,  gli
accertamenti ai sensi dell'articolo  8,  paragrafo  5,  del  medesimo
regolamento non sono  effettuati  o  sono  interrotti  in  attuazione
dell'articolo  5,  paragrafo  3,  secondo  e   terzo   periodo,   del
regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo  18,  paragrafo  6,
del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero e'  sottoposto  a
procedimento  penale  o   a   procedimento   di   estradizione,   gli
accertamenti di cui al predetto regolamento  non  sono  effettuati  o
sono interrotti, salvo che lo straniero risulti  avere  a  carico  un
procedimento penale per uno o piu' reati previsti dagli articoli  10,
10-bis 13 e 14.»; 
      8)  la  rubrica  e'   cosi'   sostituita:   «Disposizioni   per
l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati  in  posizione
di irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in
mare  o  che  non  soddisfano  le  condizioni  di  ingresso  di   cui
all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»; 
    c) dopo l'articolo 10-ter, e' inserito il seguente: 
       «Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti).  -  1.
La  richiesta  di  convalida  prevista  dall'articolo  10-ter,  comma
2-quinquies,   ottavo   periodo,   e'    immediatamente    comunicata
all'interessato  con  modalita'  idonee   allo   scopo.   L'autorita'
procedente lo informa della facolta'  di  nominare  un  difensore  di
fiducia  al  quale  sara'  comunicato  il   decreto   di   fissazione
dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina  un  difensore
di  fiducia  con   dichiarazione   contestuale   resa   all'autorita'
procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione  del  decreto
di fissazione dell'udienza sara' effettuata al difensore nominato  di
ufficio,  nonche'  allo  stesso  interessato  nel  luogo   dove   gli
accertamenti sono compiuti. 
      2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa al  giudice  del
luogo  indicato  nel  medesimo   comma   e   contiene   l'indicazione
dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona
fermata. 
      3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne  da'  immediato
avviso all'autorita' procedente e  al  difensore  di  fiducia  o,  in
mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito  degli
avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale, di cui  al  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271.
Contestualmente  alla  fissazione  dell'udienza   il   giudice,   ove
necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a
cura della cancelleria. 
      4. Lo straniero e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 
      5.  L'udienza  si  svolge  in  camera  di  consiglio   con   la
partecipazione necessaria del difensore. L'autorita' che ha  adottato
il  provvedimento  puo'  stare  in   giudizio   personalmente   anche
avvalendosi di  funzionari  appositamente  delegati.  L'udienza  puo'
svolgersi mediante collegamento audiovisivo  ai  sensi  dell'articolo
127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo  caso
il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le  disposizioni
necessarie.  L'autorita'  che  ha  adottato  il  provvedimento   puo'
collegarsi dal luogo in cui si trova. In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 196-duodecies, comma  quinto,  delle  disposizioni  per
l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio  decreto
18 dicembre 1941, n.  1368,  l'interessato,  se  intende  partecipare
all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova
il difensore, il quale ne attesta l'identita'. 
      6. Quando non e' disponibile un collegamento  che  assicura  la
reciproca visibilita' e udibilita' il giudice  decide  immediatamente
sulle modalita'  di  svolgimento  o  prosecuzione  dell'udienza,  nel
rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento  comunicato
senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e  all'autorita'
procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo. 
      7. Il giudice provvede con decreto motivato  entro  quarantotto
ore dalla richiesta di cui al comma 1,  verificata  l'osservanza  dei
termini  e  la  sussistenza  dei  presupposti  per   procedere   agli
accertamenti. Se non e' pronunciato in udienza, il  provvedimento  e'
comunicato al difensore  e  all'autorita'  procedente  a  cura  della
cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del
provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione.  Si  applica
l'articolo 14.1. 
      8. La convalida comporta la permanenza nel  luogo  in  cui  gli
accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore
a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto  a  disposizione
delle autorita'  di  pubblica  sicurezza  o  di  frontiera  ai  sensi
dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»; 
    d) all'articolo 12: 
      1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre
2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del  28  novembre
2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte
le seguenti: «e delle immagini  facciali»,  le  parole:  «il  Sistema
gestione accoglienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «i  sistemi
informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero  dell'interno»
sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»; 
      2) dopo il comma 9-septies, e' aggiunto il seguente: «9-octies.
Il Sistema  Informativo  Automatizzato  di  cui  al  comma  9-septies
supporta il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno nelle attivita' relative ai controlli  di  sicurezza  di
cui agli articoli 14, 15  e  16  del  regolamento  (UE)  2024/1356  e
assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo
1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite  anche  per
le finalita' previste dal successivo paragrafo 3, nonche' per  quelle
previste dall'articolo 18, paragrafi da 1  a  4  e  6,  del  medesimo
regolamento.»; 
    e) all'articolo 13, comma 4-bis: 
      1) al primo periodo, le  parole:  «il  prefetto  accerti»  sono
soppresse e dopo le parole: «,  caso  per  caso,»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e' accertato»; 
      2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero di un indirizzo affidabile»; 
      3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, anche al solo fine di evitare  l'adozione  o  l'esecuzione  di  un
provvedimento di espulsione o di respingimento»; 
      4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il non avere
ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti  emessi   dalla   competente
autorita', in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e  13-bis,  nonche'
degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32,
commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»; 
      5)  alla  lettera  e),  e'  soppresso  il  seguente  segno   di
interpunzione «.» e sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»; 
      6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti: 
        «e-bis)  l'aver  rifiutato  di  sottoporsi   al   rilevamento
fotodattiloscopico e segnaletico di  cui  al  comma  3  dell'articolo
10-ter; 
        e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di  collaborazione
ai fini dell'identificazione  di  cui  ai  commi  2-bis  o  2-quater,
dell'articolo 10-ter; 
        e-quater) la mancanza di collaborazione  nell'ottenimento  di
un documento di identita' o di viaggio; 
        e-quinquies) l'avere  in  precedenza  tentato  di  eludere  i
controlli di frontiera; 
        e-sexies)  l'aver  violato  un  divieto  di  ingresso  o   di
reingresso; 
        e-septies) la volonta' di non restare  a  disposizione  delle
autorita'  e  di  raggiungere  i  territori  di  altri  Stati  membri
desumibile da comportamenti concretamente assunti; 
        e-octies) l'aver fornito nel corso degli  accertamenti  o  in
occasione della richiesta di protezione  internazionale  informazioni
manifestamente  tali  da  rallentare  i  controlli  delle   autorita'
competenti; 
        e-novies) il rifiuto  espresso  di  aderire  a  programmi  di
rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione  per  i  quali  lo
straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»; 
    f) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato; 
    g) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente: 
       «Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1.  Contro  il  decreto
che  decide  sulla  convalida,  sulla  proroga  o  sul  riesame   del
trattenimento o delle misure alternative, e' proponibile ricorso  per
cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile,
entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione. 
        2. Il ricorso e'  depositato,  a  pena  di  improcedibilita',
entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo  comma
dell'articolo 369 del codice di procedura civile. 
        3. La parte contro  la  quale  il  ricorso  e'  diretto  puo'
depositare sintetica memoria difensiva nel termine di  cinque  giorni
dal deposito del ricorso. La memoria difensiva puo'  contenere  anche
motivi di ricorso incidentale. 
        4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni
dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in  camera  di
consiglio e' data  comunicazione  agli  avvocati  delle  parti  e  al
pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza. 
        5. Il pubblico ministero puo' depositare conclusioni  scritte
non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in  camera  di  consiglio.
Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti
dall'articolo 372 del codice di procedura civile. 
        6.   Le   parti   possono   depositare   sintetiche   memorie
illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza. 
        7. L'adunanza  puo'  svolgersi  anche  mediante  collegamenti
audiovisivi a  distanza.  L'ordinanza,  sinteticamente  motivata,  e'
depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio  puo'
depositare  il  solo  dispositivo  riservandosi  il  deposito   della
motivazione nei successivi quindici giorni. 
        8.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente   articolo   si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   del   codice
procedura civile.». 
  3. Agli oneri derivanti dalle misure in  materia  di  patrocinio  a
spese dello Stato di cui al presente articolo valutati  in  3.500.000
euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere  dall'anno
2027, si provvede: 
    a)  quanto  a  3.500.000   euro   per   l'anno   2026,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  199,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b) quanto a 7.000.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2027,
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   per   le   esigenze
indifferibili di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190.