Art. 13 
 
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del  Parlamento  europeo  e
  del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce  l'Eurodac  per  il
  confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento  (UE)  n.
  603/2013 
 
  1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il
sistema automatizzato  di  identificazione  delle  impronte  e  delle
immagini facciali risultante dalla  digitalizzazione  del  casellario
nazionale d'identita' del Ministero dell'interno di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente  della  Repubblica
27 luglio 2004, n. 242, e' interconnesso con il  centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' allocato il punto di
accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo  3,  paragrafo  4,
del regolamento (UE) 2024/1358,  che  assicura  la  comunicazione  ad
Eurodac  dei  dati  e  delle  informazioni  previste   dallo   stesso
regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche
attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le  informazioni
detenute dal centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della
legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  dal  sistema   automatizzato   di
identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema
informativo automatizzato di cui all'articolo  12,  comma  9-septies,
del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  dall'archivio
informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma
1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27  luglio
2004, n. 242, nonche', per le notizie relative ai minori, allo status
dell'interessato e al conferimento della cittadinanza  italiana,  dai
sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di  asilo  e
al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. 
  3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5,  6,
10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o piu'
decreti  adottati  dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
della giustizia: 
    a) sono  designate,  sulla  base  della  lista  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea,  serie  C/2025/3183  del  19
giugno 2025, l'autorita' di verifica  a  fini  di  contrasto  di  cui
all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata
presso  il  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del   Ministero
dell'interno, nonche', fermo restando quanto previsto dai decreti del
Ministro dell'interno adottati, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della  giustizia,
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a),  punto  2,  capoverso
1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   103,   recanti
l'adempimento  delle  disposizioni  previste  dai  regolamenti   (UE)
2017/2226, istitutivo di un sistema  di  ingressi/uscite  (Entry/Exit
System - EES) e  2018/1240,  istitutivo  di  un  sistema  europeo  di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS): 
      1)  le  autorita'  designate  a  fini  di  contrasto   di   cui
all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358; 
      2) le unita' operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3,  del
medesimo regolamento; 
    b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento
(UE) 2024/1358, le modalita' di accesso e consultazione, nonche',  in
attuazione degli articoli  16  e  17  dello  stesso  regolamento,  le
modalita' di accesso, inserimento e aggiornamento dei  dati  e  delle
informazioni, anche  mediante  soluzioni  informatiche  dedicate  cui
dovranno adempiere gli uffici detentori del dato; 
    c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli  articoli  48,
50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358: 
      1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati, nonche' del relativo piano di sicurezza; 
      2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai  fini
di rimpatrio; 
      3) le procedure di registrazione e documentazione; 
    d)  sono  disciplinate  le   modalita'   tecniche   di   accesso,
inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica  e  cancellazione
dei dati e  delle  informazioni  nel  sistema  Eurodac,  a  cura  dei
soggetti  interessati,  anche   attraverso   soluzioni   informatiche
dedicate, cui  dovranno  adempiere  gli  uffici  detentori  del  dato
attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b). 
  4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  5.  Quando  leggi,   regolamenti,   decreti   o   altre   norme   o
provvedimenti,  fanno  riferimento  al  sistema  Eurodac  di  cui  al
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al  regolamento
(UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del  14  maggio
2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.