Art. 13
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il
confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n.
603/2013
1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il
sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle
immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario
nazionale d'identita' del Ministero dell'interno di cui all'articolo
2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica
27 luglio 2004, n. 242, e' interconnesso con il centro elaborazione
dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' allocato il punto di
accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4,
del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad
Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso
regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche
attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni
detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di
identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema
informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio
informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma
1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
2004, n. 242, nonche', per le notizie relative ai minori, allo status
dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai
sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e
al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6,
10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o piu'
decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
della giustizia:
a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19
giugno 2025, l'autorita' di verifica a fini di contrasto di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata
presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, nonche', fermo restando quanto previsto dai decreti del
Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia,
ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso
1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti
l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE)
2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit
System - EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di
informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):
1) le autorita' designate a fini di contrasto di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
2) le unita' operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del
medesimo regolamento;
b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento
(UE) 2024/1358, le modalita' di accesso e consultazione, nonche', in
attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le
modalita' di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle
informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui
dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;
c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48,
50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:
1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati, nonche' del relativo piano di sicurezza;
2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini
di rimpatrio;
3) le procedure di registrazione e documentazione;
d) sono disciplinate le modalita' tecniche di accesso,
inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione
dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei
soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche
dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato
attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b).
4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al
regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento
(UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio
2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.