Art. 14
Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il
quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del
trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento
con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento
del richiedente protezione internazionale;
c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il
provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente
protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone
eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla
lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle
seguenti «2024/1351»;
2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
3) il comma 4-bis e' soppresso;
b) l'articolo 5-bis e' abrogato.