Art. 14 
 
         Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 
 
  1. Al decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite  le  seguenti:
«c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con  il
quale  il  questore  dispone  il  trattenimento  o  la  proroga   del
trattenimento del richiedente protezione internazionale; 
        c-ter) per i procedimenti per la convalida del  provvedimento
con il quale il questore dispone misure alternative al  trattenimento
del richiedente protezione internazionale; 
        c-quater)  per  i  procedimenti   di   reclamo   avverso   il
provvedimento con il  quale  il  prefetto  autorizza  il  richiedente
protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone
eventuali misure di segnalazione della  propria  presenza;»  e,  alla
lettera  e-bis),  le  parole  «n.  604/2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti «2024/1351»; 
      2) al comma 4, le parole:  «Salvo  quanto  previsto  dal  comma
4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»; 
      3) il comma 4-bis e' soppresso; 
    b) l'articolo 5-bis e' abrogato.